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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 2 ottobre 2015, n. 19767. Per l’accoglimento della domanda di annullamento proposta dagli attori ai sensi dell’art. 591, 2°, n. 3 c.c., si prescinde dall’elemento del pregiarditizo che rileva per gli atti tra vivi (art. 428 c. c.), ma si richiede una anomalia qualificata cronologicamente e puntualmente ancorata al momento della confezione del testamento (nella specie olografo), giacché l’annullamento di un testamento per incapacità naturale del testatore postula l’esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del “de cuius’; bensì la prova che, a cagione di una ir fermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia privo in modo assoluto, al momento della redazione dell’atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti ovvero della capacità di autodeterminarsi, con il conseguente onere, a carico di chi quello stato di incapacità assume, di provare che il testamento fru redatto in un momento di incapacità di intendere e di volere

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 2 ottobre 2015, n. 19767 Fatto e diritto 1. M.F. propone ricorso, ai sensi dell’art. 42 cod. proc. civ., per l’annullamento dell’ordinanza di sospensione del giudizio iscritto RG n. 2334/2011, del Tribunale di Cuneo – articolazione territoriale di Mondovì – comunicata a mezzo PEC in data 22 aprile...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza n. 9249 del 27 febbraio 2013. Circonvenzione di incapace chi approfitta dello stato di fragilità emotiva della vittima

Suprema Corte di Cassazione  sezione II sentenza  n. 9249 del 27 febbraio 2013     Svolgimento del processo 1. Con sentenza in data 20/2/2012, la Corte di appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Gorizia, in data 15/7/2010, dichiarava non doversi procedere nei confronti di N. D. e L.S. per i reati di...