Ai fini dell’aggravante di cui all’art. 80 del d.P.R. n. 309 del 1990, non è sufficiente, ai fini della configurabilità la semplice coscienza e volontà della detenzione dello stupefacente, eventualmente per il tramite di un concorrente, ma è necessaria la dimostrazione della colpevolezza dell’agente quanto allo specifico profilo del quantitativo dello stupefacente SUPREMA CORTE DI...
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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 18 gennaio 2016, n. 1609. Dopo la sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale sulla legge ‘Fini-Giovanardi’ e gli interventi normativi che ad essa sono seguiti (principalmente il d.l. n. 36 del 2014, conv., con modificazioni, dalla l. n. 79 dello stesso anno), con cui si è innovato il previgente sistema tabellare delle sostanze stupefacenti e psicotrope, vanno rimeditati i criteri elaborati dalle Sezioni Unite del 2012 ai fini della determinazione della ‘ingente quantità’ ai sensi e per gli effetti dell’aggravante di cui all’art. 80, co. 2, d.P.R. n. 309 del 1990
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 18 gennaio 2016, n. 1609 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SQUASSONI Claudia – Presidente Dott. GRILLO Renato – Consigliere Dott. GENTILI Andrea – rel. Consigliere Dott. PEZZELLA Vincenzo – Consigliere Dott. ANDRONIO...
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 4 gennaio 2016, n. 7. A seguito della dichiarazione d’incostituzionalità degli artt. 4-bis e 4vicies ter del d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, pronunciata con sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, deve escludersi la rilevanza penale delle condotte che, poste in essere a partire dall’entrata in vigore di detta legge e fino all’entrata in vigore del d.l. 20 marzo 2014, n. 36, abbiano avuto ad oggetto sostanze stupefacenti incluse nelle tabelle solo successivamente all’entrata in vigore del d.P.R. n. 309 del 1990, nel testo novellato dalla citata legge n. 49 del 2006. La sostanza definita Khat (catha edulis), pur prevista nelle tabelle con la riforma del 2006 e reinserita in esse dalla novella del 2014, non risultava indicata specificamente negli elenchi appositamente predisposti dal Ministero della Sanità prima della riforma del 2006 e questa Corte aveva già tra l’altro escluso che la “catha edulis”, pur contenendo in sé il principio attivo tabellato “catina”, potesse considerarsi in se stessa soggetta alla normativa sanzionatoria
Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 4 gennaio 2016, n. 7 Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza dei primo aprile 2014, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Roma applicava a G. S., in base all’art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni due di reclusione e 2.000 euro di multa...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 27 luglio 2015, n. 32702. Il giudice può applicare la custodia cautelare in carcere in deroga ai limiti di legge quando ritiene inadeguata ogni misura cautelare meno afflittiva. Così ha stabilito la Cassazione per la quale la riforma della custodia cautelare, approvata con il D.l. 92/2014, convertito dalla legge 117/2014, che ha introdotto all’articolo 275 comma 2° bis limiti di applicabilità della custodia cautelare in carcere, non impedisce al giudice di adottare la misura più restrittiva se ritiene che altre misure meno afflittive siano inadeguate a soddisfare le esigenze cautelari. La Suprema corte ha così sottolineato l’importanza dell’esigenza di rimettere alla discrezionalità del giudice la valutazione della necessità di ricorrere o meno alla custodia cautelare in carcere
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 27 luglio 2015, n. 32702 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MANNINO Saverio F. – Presidente Dott. AMORESANO Silvio – Consigliere Dott. RAMACCI Luca – Consigliere Dott. ACETO Aldo – rel. Consigliere Dott....
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 14 maggio 2015, n. 20140. In tema di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti, l’aggravante dell’ingente quantità, di cui all’art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990, non è di norma ravvisabile quando la quantità sia inferiore a 2.000 volte il valore massimo, in milligrammi (valore-soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al d.m. 11/4/2006, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice di merito, quando tale quantità sia superata
Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 14 maggio 2015, n. 20140 Considerato in fatto 1. P.D. è imputato di avere illecitamente detenuto 8 kg di marijuana (principio attivo gr. 1143,61), quantità da considerarsi ingente, in (omissis). In esito a giudizio abbreviato il 21.9.09 il GUP di Bologna, con motivazione depositata lo stesso giorno ma...