Corte di Cassazione, sezione quinta penale, sentenza 26 settembre 2017, n. 44390. Va annullata la condanna per la diffusione dei dati personali dei soggetti diffamati perché il reato di diffamazione aggravata assorbe quello meno grave del trattamento illecito dei dati.
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Corte di Cassazione, sezione quinta penale, sentenza 26 settembre 2017, n. 44390. Va annullata la condanna per la diffusione dei dati personali dei soggetti diffamati perché il reato di diffamazione aggravata assorbe quello meno grave del trattamento illecito dei dati.

Va annullata la condanna per la diffusione dei dati personali dei soggetti diffamati perché il reato di diffamazione aggravata assorbe quello meno grave del trattamento illecito dei dati. Sentenza 26 settembre 2017, n. 44390 Data udienza 5 maggio 2017 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Composta...

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Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 22 febbraio 2016, n. 722. L’art. 167 comma 5 d.lgs. n. 163 del 2006, in tema di procedure di approvazione dei progetti, prevede che “il soggetto aggiudicatore ha facoltà di avviare la procedura di localizzazione dell’opera e di valutazione di impatto ambientale sulla scorta del progetto definitivo, anche indipendentemente dalla redazione e dalla approvazione del progetto preliminare”. Dall’esame della disposizione appena citata, deriva la possibilità di avviare una nuova procedura finalizzata al raggiungimento di un’intesa sulla localizzazione dell’opera in sede di approvazione del progetto definitivo: tale procedura, che garantisce gli interessi dei soggetti coinvolti nel processo di realizzazione dell’opera, è consentita non soltanto in caso di assenza o mancata approvazione del progetto preliminare, ma “anche” in caso di approvazione di un progetto preliminare. In ossequio ai principi di economicità e buon andamento dell’azione amministrativa, infatti, non risponderebbe a canoni di ragionevolezza la riattivazione di tutto l’iter procedimentale a fronte di ogni modifica progettuale da apportare: il coinvolgimento degli interessi dei soggetti coinvolti si sarebbe, dunque, già espresso nel consenso alla localizzazione delle opere contenute

Consiglio di Stato sezione IV sentenza 22 febbraio 2016, n. 722   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Quarta ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 10716 del 2014, proposto da: It. No. On. ed altri con domicilio eletto presso Gi. Fi....

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 6 ottobre 2015, n. 40103. L’art. 167, comma 1, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, intitolato “Trattamento illecito di dati”, punisce con la reclusione da uno a tre anni la condotta di chi, al fine di trame profitto per sé o per altri o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell’articolo 129, “se dal fatto deriva nocumento”. Il precedente art. 35, legge 31 dicembre 1996, n. 675 (abrogato dall’art. 183, d.lgs. n. 196 del 2003), intitolato “Trattamento illecito di dati personali”, descriveva la condotta nei seguenti termini: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trame per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 11, 20 e 27, è punito con la reclusione sino a due anni o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da tre mesi a due anni”. La pena era aggravata “se dal fatto deriva nocumento”. Per “nocumento” deve intendersi un pregiudizio giuridicamente rilevante di qualsiasi natura patrimoniale o non patrimoniale, subito dalla persona alla quale si riferiscono i dati o le informazioni protetti. Il nocumento può anche coincidere, nei fatti, con il c.d. “danno-evento” di matrice civilistica ma non è giuridicamente sovrapponibile ad esso e soprattutto non va confuso con il c.d. “danno-conseguenza” risarcibile ai sensi degli artt. 185, cod. pen., e 2043 e 2059, cod. civ. Il “nocumento” assolve alla funzione di dare “effettività” alla tutela della riservatezza dei dati personali ed ha un suo nucleo di dannosità che è certamente meno ampio di quello civilistico e non può essere confuso con esso

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 6 ottobre 2015, n. 40103 Ritenuto in fatto 1. Il sig. C.S.G. ricorre, per il tramite del difensore di fiducia, per l’annullamento della sentenza del 28/06/2013 della Corte di appello di Firenze che, in riforma dell’assoluzione decisa dal Tribunale di Pisa impugnata dalla sola parte civile, lo ha...