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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 23 marzo 2015, n. 12200. Investita del ricorso avente ad oggetto l’ordinanza con la quale, in sede di opposizione alla richiesta di archiviazione, il giudice ha indicato al p.m. di compiere nuove indagini ex art. 409, comma 4, c.p.p., la Corte di cassazione, con la sentenza n. 12200/2015, ha affermato l’impugnabilità del provvedimento in tal senso adottato dal G.i.p. e la nullità dello stesso se emesso in violazione delle forme prescritte dall’art. 127, commi 1 e 5, c.p.p.

Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 23 marzo 2015, n. 12200 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DUBOLINO Pietro – Presidente Dott. BEVERE Antonio – Consigliere Dott. DE BERARDINIS Silvana – Consigliere Dott. DE MARZO G. – rel. Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 9 marzo 2015, n. 9949. Deve essere annullata senza rinvio l'ordinanza di archiviazione del Giudice per le Indagini Preliminari che in presenza di un sistema di gioco formato da un terminale e da un software consideri irrilevanti indagini tecniche suppletive sul videoterminale in ragione degli accertamenti già svolti sul software

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 9 marzo 2015, n. 9949 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ESPOSITO Antonio – Presidente Dott. DAVIGO Piercamillo – Consigliere Dott. VERGA Giovanna – Consigliere Dott. BELTRANI Sergio – Consigliere Dott. DI MARZIO...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 10 febbraio 2015, n. 5924. Il Gip non può sostituirsi al Pm nell’esercizio dell’azione penale ordinando la formulazione dell’imputazione nei confronti di soggetti non iscritti nel registro delle notizie di reato, oppure ordinando l’imputazione coatta in ordine a reati diversi da quelli iscritti nel registro. Può, invece, ordinare al Pm di svolgere ulteriori indagini nei confronti di soggetti noti e per notizie di reato diverse da quelle per cui lo stesso Pm aveva chiesto l’archiviazione del procedimento contro ignoti. Lo ha affermato la Cassazione che, salvaguardando il ruolo istituzionale del Pm, ha affermato la validità degli atti di impulso del Gip in modo tale che il controllo di legalità sulle modalità di esercizio dell’azione penale sia coerente con il principio costituzionale di obbligatorietà. Nel caso di specie, è stato respinto il ricorso del Pm contro la decisione del Gip che, pur condividendo l’argomento dell’accusa sulla difficoltà di individuare l’autore di una falsificazione di fatture, aveva tuttavia chiesto di procedere nei confronti del soggetto utilizzatore delle fatture

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 10 febbraio 2015, n. 5924 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FIALE Aldo – Presidente Dott. DI NICOLA Vito – rel. Consigliere Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere Dott. ACETO Aldo – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 13 febbraio 2015, n. 6444. Nell'archiviare con decreto un procedimento penale nonostante l'opposizione proposta dal denunciante, ai sensi del secondo comma dell'articolo 410 cod. proc. pen., il giudice è chiamato a motivare specificamente in ordine sia alla infondatezza della notizia di reato che alle cause della inammissibilità dell'opposizione suddetta per omessa indicazione dell'oggetto delle investigazioni suppletive e/o dei relativi elementi di prova; in difetto, si produce una violazione delle regole del contraddittorio. Il giudice, nel valutare l'ammissibilità dell'opposizione, deve limitarsi ai soli profili di pertinenza e di specificità degli atti di indagine richiesti, senza valutarne la capacità probatoria, non potendo anticipare valutazioni di merito in ordine alla fondatezza o all'esito delle indagini suppletive indicate, in quanto l'opposizione è preordinata esclusivamente a sostituire il provvedimento de plano con il rito camerale. Ai fini di una eventuale declaratoria di inammissibilità dell'opposizione possono rilevare le situazioni in cui la superfluità delle investigazioni e la non idoneità delle stesse a determinare modificazioni sostanziali del quadro probatorio appaiano di immediata evidenza

Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 13 febbraio 2015, n. 6444 Ritenuto in fatto 1. Con il decreto indicato in epigrafe il Gip dei Tribunale di Rimini disponeva l’archiviazione, su richiesta dei Pubblico Ministero e nonostante l’opposizione della parte offesa T. L., di un procedimento penale iscritto a carico di G. C., persona sottoposta...

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 22 dicembre 2014, n. 53426. Qualora sia stata proposta opposizione alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero, il Gip, ai sensi dell'articolo 410 cod. proc. pen., puo' disporre l'archiviazione con provvedimento de plano esclusivamente qualora ricorrano due condizioni, delle quali deve dare atto con adeguata motivazione, e cioe' che l'opposizione sia inammissibile per l'omessa indicazione dell'oggetto dell'investigazione suppletiva ovvero per l'idoneita' delle prove richieste ad incidere sulle risultanze delle indagini preliminari, e che la notizia di reato sia infondata. Al di fuori di tali ipotesi, in presenza di opposizione della persona offesa, non puo' che ricorrersi al procedimento camerale, senza il quale il provvedimento di archiviazione deve considerarsi emesso con violazione della garanzia del contraddittorio e percio' impugnabile con il ricorso per cassazione. Ai fini della declaratoria de plano di inammissibilita' dell'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, il giudice deve valutare non solo la pertinenza ma anche la rilevanza degli elementi di prova su cui l'opposizione si fonda, intesa quest'ultima come concreta incidenza dei predetti elementi sulle risultanze delle indagini preliminari

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 22 dicembre 2014, n. 53426 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. IPPOLITO Francesco – Presidente Dott. CAPOZZI Angelo – Consigliere Dott. DI SALVO Emanuele – Consigliere Dott. DE AMICIS Gaetano – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 29 aprile 2014, n. 17968. Il G.I.P., disponeva l'archiviazione del procedimento instaurato contro ignoti per il reato di diffamazione, ritenendo che era stato legittimamente esercitato il diritto di cronaca. Il denunciante si doleva di alcuni articoli apparsi su siti INTERNET, in cui si dava notizia del suo arresto e lo si definiva "tombarolo". Confermata in Cassazione

Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 29 aprile 2014, n. 17968 Ritenuto in fatto 1. Il Giudice delle indagini preliminari di Vibo Valentia, con decreto del 4 aprile 2013, ha disposto, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, l’archiviazione del procedimento N. 125/12/44 R.G.N.R. instaurato contro ignoti per il reato di diffamazione, ritenendo che sia...