Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 23 marzo 2015, n. 12200 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DUBOLINO Pietro – Presidente Dott. BEVERE Antonio – Consigliere Dott. DE BERARDINIS Silvana – Consigliere Dott. DE MARZO G. – rel. Consigliere...
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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 9 marzo 2015, n. 9949. Deve essere annullata senza rinvio l'ordinanza di archiviazione del Giudice per le Indagini Preliminari che in presenza di un sistema di gioco formato da un terminale e da un software consideri irrilevanti indagini tecniche suppletive sul videoterminale in ragione degli accertamenti già svolti sul software
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 9 marzo 2015, n. 9949 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ESPOSITO Antonio – Presidente Dott. DAVIGO Piercamillo – Consigliere Dott. VERGA Giovanna – Consigliere Dott. BELTRANI Sergio – Consigliere Dott. DI MARZIO...
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 2 marzo 2015, n. 8995. La persona offesa non è legittimata al ricorso personale avverso il decreto di archiviazione e tale principio opera anche quando la persona offesa abbia la qualità di avvocato iscritto all'albo speciale della corte di cassazione; ciò perché la persona offesa è soggetto del procedimento che ha comunque connotati autonomi e differenti rispetto a quelli solo funzionali all'eventuale successivo esercizio dell'azione civile nel caso di passaggio alla fase processuale; il che assorbe ogni problematica relativa alla possibilità dell'operare del principio di rappresentanza posto dall'art. 86 c.p.c., posto che esso pure non opererebbe nella fase procedimentale quando ancora l'azione penale non sia stata esercitata
Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 2 marzo 2015, n. 8995 Considerato in fatto 1. L’avvocato C.D.F., persona offesa nel procedimento relativo a reati ex artt. 81, 612 e 331 c.p. pendente a carico di G.M. (dipendente Telecom Italia) e iscritto tra i difensori nell’albo speciale della corte di cassazione, ricorre con atto personale...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 10 febbraio 2015, n. 5924. Il Gip non può sostituirsi al Pm nell’esercizio dell’azione penale ordinando la formulazione dell’imputazione nei confronti di soggetti non iscritti nel registro delle notizie di reato, oppure ordinando l’imputazione coatta in ordine a reati diversi da quelli iscritti nel registro. Può, invece, ordinare al Pm di svolgere ulteriori indagini nei confronti di soggetti noti e per notizie di reato diverse da quelle per cui lo stesso Pm aveva chiesto l’archiviazione del procedimento contro ignoti. Lo ha affermato la Cassazione che, salvaguardando il ruolo istituzionale del Pm, ha affermato la validità degli atti di impulso del Gip in modo tale che il controllo di legalità sulle modalità di esercizio dell’azione penale sia coerente con il principio costituzionale di obbligatorietà. Nel caso di specie, è stato respinto il ricorso del Pm contro la decisione del Gip che, pur condividendo l’argomento dell’accusa sulla difficoltà di individuare l’autore di una falsificazione di fatture, aveva tuttavia chiesto di procedere nei confronti del soggetto utilizzatore delle fatture
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 10 febbraio 2015, n. 5924 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FIALE Aldo – Presidente Dott. DI NICOLA Vito – rel. Consigliere Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere Dott. ACETO Aldo – Consigliere Dott....
Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 13 febbraio 2015, n. 6444. Nell'archiviare con decreto un procedimento penale nonostante l'opposizione proposta dal denunciante, ai sensi del secondo comma dell'articolo 410 cod. proc. pen., il giudice è chiamato a motivare specificamente in ordine sia alla infondatezza della notizia di reato che alle cause della inammissibilità dell'opposizione suddetta per omessa indicazione dell'oggetto delle investigazioni suppletive e/o dei relativi elementi di prova; in difetto, si produce una violazione delle regole del contraddittorio. Il giudice, nel valutare l'ammissibilità dell'opposizione, deve limitarsi ai soli profili di pertinenza e di specificità degli atti di indagine richiesti, senza valutarne la capacità probatoria, non potendo anticipare valutazioni di merito in ordine alla fondatezza o all'esito delle indagini suppletive indicate, in quanto l'opposizione è preordinata esclusivamente a sostituire il provvedimento de plano con il rito camerale. Ai fini di una eventuale declaratoria di inammissibilità dell'opposizione possono rilevare le situazioni in cui la superfluità delle investigazioni e la non idoneità delle stesse a determinare modificazioni sostanziali del quadro probatorio appaiano di immediata evidenza
Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 13 febbraio 2015, n. 6444 Ritenuto in fatto 1. Con il decreto indicato in epigrafe il Gip dei Tribunale di Rimini disponeva l’archiviazione, su richiesta dei Pubblico Ministero e nonostante l’opposizione della parte offesa T. L., di un procedimento penale iscritto a carico di G. C., persona sottoposta...
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 22 dicembre 2014, n. 53426. Qualora sia stata proposta opposizione alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero, il Gip, ai sensi dell'articolo 410 cod. proc. pen., puo' disporre l'archiviazione con provvedimento de plano esclusivamente qualora ricorrano due condizioni, delle quali deve dare atto con adeguata motivazione, e cioe' che l'opposizione sia inammissibile per l'omessa indicazione dell'oggetto dell'investigazione suppletiva ovvero per l'idoneita' delle prove richieste ad incidere sulle risultanze delle indagini preliminari, e che la notizia di reato sia infondata. Al di fuori di tali ipotesi, in presenza di opposizione della persona offesa, non puo' che ricorrersi al procedimento camerale, senza il quale il provvedimento di archiviazione deve considerarsi emesso con violazione della garanzia del contraddittorio e percio' impugnabile con il ricorso per cassazione. Ai fini della declaratoria de plano di inammissibilita' dell'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, il giudice deve valutare non solo la pertinenza ma anche la rilevanza degli elementi di prova su cui l'opposizione si fonda, intesa quest'ultima come concreta incidenza dei predetti elementi sulle risultanze delle indagini preliminari
Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 22 dicembre 2014, n. 53426 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. IPPOLITO Francesco – Presidente Dott. CAPOZZI Angelo – Consigliere Dott. DI SALVO Emanuele – Consigliere Dott. DE AMICIS Gaetano – Consigliere Dott....
Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 4 dicembre 2014, n. 51018. Il provvedimento di archiviazione de plano e' consentito in caso di opposizione alla stregua della ratio dell'articolo 410 c.p.p. (ravvisabile nell'esigenza di evitare opposizioni all'archiviazione meramente defatigatorie e il conseguente inutile protrarsi del procedimento), non solo quando manchi l'indicazione dell'oggetto dell'investigazione suppletiva e dei relativi elementi di prova, ma anche quando, pur essendo presente tale indicazione, l'investigazione suppletiva sia non pertinente, cioe' non inerente alla notitia criminis, o irrilevante, cioe' non concretamente incidente sugli esiti delle indagini preliminari . Il giudice non deve quindi effettuare una prognosi sfavorevole all'ipotesi accusatoria, ma valutare se il settore d'indagine indicato sia pertinente al thema probandum, e se sia rilevante, nonche' la concretezza e specificita' dei mezzi di prova offerti
Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 4 dicembre 2014, n. 51018 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LOMBARDI Alfredo Maria – Presidente Dott. OLDI Paolo – Consigliere Dott. LAPALORCIA Grazia – rel. Consigliere Dott. ZAZA Carlo – Consigliere Dott....
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 26 giugno 2014, n. 27945. In tema di disciplina degli avvisi e della partecipazione delle parti all'udienza della camera di consiglio fissata dal Giudice per le Indagini preliminari a seguito della opposizione della persona offesa dal reato alla richiesta di archiviazione, deve affermarsi che destinatari dell'avviso sono soltanto i soggetti indicati nell'articolo 409 c.p.p., comma 2, ossia il Pubblico Ministero, la persona sottoposta ad indagini e la persona offesa, con esclusione del difensore della persona offesa, non essendo applicabile in proposito, per la natura specifica e prevalente della disciplina dell'articolo 409 c.p.p., l'articolo 127 c.p.p., comma 2.
Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 26 giugno 2014, n. 27945 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. AGRO’ Antonio S. – Presidente Dott. ROTUNDO Vincenzo – Consigliere Dott. PAOLONI Giacomo – Consigliere Dott. DI STEFANO Pierlui – rel....
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 22 aprile 2014, n. 17624. Il comma 3 dell'articolo 408 c.p.p., prevede la possibilita' di presentare opposizione senza stabilire in proposito alcuna formalita', e senza indicare luogo ed ufficio di presentazione dell'atto. L'introduzione di formalita' non prescritte dalla legge, e comunque non presidiate dalla sanzione di inammissibilita', implicherebbe una indebita restrizione del diritto della persona offesa, privando quest'ultima della possibilita' di ricorso ad un mezzo ampiamente utilizzato dall'amministrazione giudiziaria, ed introducendo difficolta' logistiche e necessita' di spesa non giustificate ne' da una prescrizione esplicita del legislatore, ne' da un contrapposto interesse, ferma restando la necessita' che risulti certa l'identita' del mittente
Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 22 aprile 2014, n. 17624 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. AGRO’ Antonio S. – Presidente Dott. ROTUNDO Vincenzo – Consigliere Dott. LEO Guglielmo – rel. Consigliere Dott. VILLONI Orlando – Consigliere Dott....
Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 29 aprile 2014, n. 17968. Il G.I.P., disponeva l'archiviazione del procedimento instaurato contro ignoti per il reato di diffamazione, ritenendo che era stato legittimamente esercitato il diritto di cronaca. Il denunciante si doleva di alcuni articoli apparsi su siti INTERNET, in cui si dava notizia del suo arresto e lo si definiva "tombarolo". Confermata in Cassazione
Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 29 aprile 2014, n. 17968 Ritenuto in fatto 1. Il Giudice delle indagini preliminari di Vibo Valentia, con decreto del 4 aprile 2013, ha disposto, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, l’archiviazione del procedimento N. 125/12/44 R.G.N.R. instaurato contro ignoti per il reato di diffamazione, ritenendo che sia...