Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 26 ottobre 2015, n. 21709 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente Dott. GIANCOLA M. Cristina – Consigliere Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere Dott. GENOVESE Francesco A. – Consigliere...
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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 10 settembre 2015, n. 17950. In tema di impugnativa di delibera di approvazione del bilancio, la controversia relativa, in cui vengono in rilievo situazioni sostanziali sottratte alla regolamentazione dell’autonomia privata, ovvero disciplinate da un regime legale che esclude qualsiasi potere di disposizione delle parti, nel senso che esse non possono derogarvi, rinunciarvi o comunque modificarlo, non è riconducibile nell’ambito di quelle compromettibili in arbitri ai sensi dell’art. 34, comma 1, del D.lgs. n. 5 del 2003
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 10 settembre 2015, n. 17950 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 1 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente Dott. BERNABAI Renato – Consigliere Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere Dott. CRISTIANO Magda – rel....
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 15 settembre 2015, n. 18110. Nell’economia del nuovo art. 819-ter c.p.c., essendo stabilito dall’ultimo comma della norma che soltanto in pendenza del procedimento arbitrale (nel qual caso compete al giudice arbitrale la valutazione della validità ed efficacia della convenzione, potendo la relativa domanda essere introdotta soltanto davanti ad esso e potendo, deve ritenersi, essere introdotta la relativa questione anche in via di eccezione, come esige la garanzia del diritto di difesa, se la domanda arbitrale sia stata proposta dalla parte che sostiene la validità ed efficace della convenzione) non possono proporsi all’autorità giudiziaria domande aventi ad oggetto l’invalidità o inefficacia della convenzione d’arbitrato, deve ritenersi, per converso ed anzi in forza di un argumentum a contrario, che una domanda intesa ad ottenere la declaratoria della invalidità o dell’inefficacia della convenzione possa invece essere introdotta davanti all’autorità giudiziaria quando non sia stata introdotta una controversia davanti agli arbitri sulla base della convenzione. Tale domanda bene può essere proposta o di per se sola, cioè come domanda di accertamento, certamente assistita dal requisito dell’interesse ad agire (per evitare che eventuali controversie possano essere introdotte davanti agli arbitri), o unitamente alla domanda relativa al rapporto cui la clausola compromissoria potenzialmente troverebbe applicazione. Sempre per esigenza di parità delle armi, a tutela del diritto di difesa, deve ritenersi che, allorquando la parte introduca una domanda cui la clausola si applicherebbe o, come nel caso di specie, addirittura una domanda tesa a far dichiarare l’invalidità del contratto cui accede la clausola compromissoria, e sia la parte convenuta ad eccepire l’esistenza della clausola invocando la competenza arbitrale, la parte attrice è legittimata in via di controeccezione ad invocare l’invalidità o l’inefficacia della clausola, con la conseguenza che l’autorità giudiziaria deve procedere alla valutazione di tale controeccezione in funzione della decisione sull’eccezione di sussistenza della competenza arbitrale. Il relativo giudizio dev’essere condotto sulla base delle norme degli artt. 806 e 808 c.p.c. e particolarmente tenendo conto del criterio di cui al secondo comma di quest’ultima norma. Ove avverso la decisione del giudice di merito affermativa o negativa della competenza arbitrale venga proposto regolamento di competenza, detto giudizio compete alla Corte di cassazione, nell’ambito dei poteri di statuizione sulla competenza
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 15 settembre 2015, n. 18110 Fatto e diritto Ritenuto quanto segue: p.1. B.F. ha proposto istanza di regolamento di competenza contro il Coro Lirico Marchigiano V. Bellini, soc. coop. a r.l. avverso la sentenza del 13 maggio 2014, con cui il Tribunale di Ancona in funzione di giudice...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 28 luglio 2015, n. 15841. La clausola compromissoria contenuta nello statuto societario, la quale non preveda che la nomina degli arbitri debba essere effettuata da un soggetto estraneo alla società, è nulla anche ove si tratti di arbitrato irrituale, ed è affetta, sin dall’entrata in vigore del D.lgs. n. 5 del 2003, da nullità sopravvenuta rilevabile d’ufficio
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 28 luglio 2015, n. 15841 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RORDORF Renato – Presidente Dott. NAPPI Aniello – Consigliere Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere Dott. NAZZICONE...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 1 settembre 2015, n.17393. L’accertamento relativo al rapporto sostanziale demandato alla valutazione degli arbitri non viola il principio di autonomia della clausola compromissoria rispetto al negozio cui si riferisce, principio che è fissato in ragione del rispetto della volontà delle parti di rinunciare alla giurisdizione ordinaria a favore degli arbitri. La nullità del contratto non travolge la clausola compromissoria in esso contenuta (salvo quando la causa dell’invalidità è esterna al contratto, e comune a questo e alla clausola) e resta intatto il dovere degli arbitri di conoscere delle cause inerenti alla validità del contratto medesimo
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE I SENTENZA 1 settembre 2015, n.17393 Ritenuto in fatto Con lodo del 13.9.2005 il Collegio arbitrale, adito dalla S.p.A. Centro Servizi Avanzati Calabria, condannò la Regione Calabria al pagamento della somma di Euro 271.600,00 per ciascuno degli anni 2003 e 2004 per l’erogazione di servizi connessi all’attività convegnistica e la...
Corte di Cassazione, sezione III, 30 giugno 2015, n.13312. La clausola compromissoria inserita nelle condizioni generali di un contratto di assicurazione che prevede un meccanismo di corresponsione dell’onorario degli arbitri (correlato al valore della causa, ma non in misura proporzionale) indipendente dall’esito della controversia, nel senso che ciascuna parte è tenuta al pagamento del compenso dell’arbitro da essa nominato e di metà di quello dovuto al terzo, a prescindere dalla circostanza che risulti vittoriosa o soccombente, è da considerarsi vessatoria, avuto riguardo alla causa e alle finalità del suddetto contratto, quando risulti limitativa del diritto dell’assicurato ad essere sollevato dalle conseguenze pregiudizievoli del sinistro, esponendolo (soprattutto nelle controversie di modesto valore) all’esborso di rilevanti somme per gli onorali degli arbitri, non proporzionate a quelle riconosciutegli a titolo di risarcimento dei danni dedotti, e dissuadendo quindi dal ricorrere all’arbitrato, con conseguente favore per i comportamenti dilatori dell’assicuratore e pregiudizio per il diritto di difesa dell’assicurato
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III SENTENZA 30 giugno 2015, n.13312 Motivi della decisione 4.1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce la ‘violazione dell’art. 360 n. 4 c.p.c., in relazione agli artt. 99 e 112 c.p.c.’. La sentenza è errata laddove rileva che la società deduce la nullità della clausola che prevede un meccanismo...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 20 febbraio 2015, n. 3464. La rinunzia tacita ad avvalersi di una clausola compromissoria contenuta in un giudizio ormai concluso, non opera anche in un successivo giudizio relativo ad una controversia derivante sempre dal medesimo contratto ma avente diverso petitum e causa petendi
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 20 febbraio 2015, n. 3464 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ODDO Massimo – Presidente Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere Dott. MATERA Lina – Consigliere Dott. PICARONI Elisa – Consigliere Dott. SCALISI Antonino...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 19 gennaio 2015, n. 744. Il lodo arbitrale emesso oltre il termine non è – benché nullo – emesso in carenza radicale di "potestas iudicandi" degli arbitri, atteso che, a norma dell'art. 821 cod. proc. civ., il decorso del termine per la decisione non può essere fatto valere come causa di nullità del lodo se la parte, prima della deliberazione di quest'ultimo, non abbia notificato alle altre parti e agli arbitri che intende far valere la decadenza, e la possibilità che, con il mancato adempimento di tale onere, la nullità del lodo sia sanata è incompatibile con l'esclusione radicale della "potestas iudicandi"; con la conseguenza che la declaratoria di nullità del lodo per tale causa non impedisce alla corte di appello il passaggio alla fase rescissoria ai sensi dell'art. 830, secondo comma, cod. proc. civ.
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 19 gennaio 2015, n. 744 Svolgimento del processo 1 – La Corte di appello di Catania, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato l’impugnazione proposta dalla Soc. Coop. Edilizia a r.l. Altair nei confronti di M.S. , titolare dell’omonima impresa, avverso il lodo depositato in data 11...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 8 ottobre 2014, n. 21220. Nella liquidazione del compenso spettante pro quota all'arbitro quale componente di collegio arbitrale costituito da avvocati, per l'individuazione dello scaglione di cui al punto 9 della tabella relativa alle prestazioni stragiudiziali, di cui al d.m. 585/1994, applicabile nella specie, va fatto riferimento al valore della controversia, nel caso individuato nelle riserve collegate alla terza sospensione, nell'importo indicato dalla Corte di merito, a cui vanno aggiunti gli accessori richiesti dalla parte in sede di arbitrato
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE I CIVILE sentenza 8 ottobre 2014, n. 21220 Svolgimento del processo L’avv. G.G. chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Milano decreto ingiuntivo nei confronti della Regione Marche, per il pagamento della somma di Euro 12.394,96, oltre Euro 2153,62 più c.p.a., Iva, ed interessi, oltre le spese del procedimento,...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 15 ottobre 2014, n. 21836. L'oggetto del giudizio d'impugnazione del lodo, il quale non si configura come un comune appello avverso la pronuncia arbitrale, ma è limitato alla verifica dell'illegittimità del lodo, in relazione ai vizi previsti dall'art. 829 cit. e dedotti con i motivi d'impugnazione, restando precluso nella fase rescindente il riesame delle questioni di merito sottoposte agli arbitri, il cui apprezzamento è censurabile, ai sensi dell'art. 829 n. 5, soltanto nel caso in cui la motivazione sia completamente assente o risulti a tal punto carente da potersi ritenere insussistente il requisito di cui all'art. 823 n. 5 cod. proc. civ.
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 15 ottobre 2014, n. 21836 Svolgimento del processo 1. – Con lodo sottoscritto il 23 novembre 2003, il collegio arbitrale costituito per la risoluzione di una controversia insorta tra P.G.P. e C.F. il 18 febbraio 1992 dichiarò risolto per inadempimento del conduttore il contratto di locazione stipulato...