Consiglio di Stato sezione III sentenza 18 dicembre 2015, n. 5779 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2926 del 2015, proposto dall’Azienda Ospedaliera San Carlo Borromeo, rappresentata e difesa dagli avv. Ma.Zo. e An.Can.,...
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Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 11 dicembre 2015, n. 5656. Nell’ambito degli appalti pubblici, i criteri, i metodi e le formule matematiche che presiedono alle attività valutative rimesse agli organi tecnici incaricati di vagliare le offerte, devono essere preventivamente indicati nella legge di gara e la loro scelta non può essere rimessa al seggio di gara, meno che mai dopo l’apertura delle buste
Consiglio di Stato sezione V sentenza 11 dicembre 2015, n. 5656 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 4614 del 2015, proposto dal Comune di Arbus, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso...
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 1 ottobre 2015, n. 4587. L’articolo 48 del D. Lgs. n. 163 del 2006 è preordinato ad assicurare il regolare e rapido espletamento della procedura di gara e la tempestiva liquidazione dei danni prodotti dall’alterazione della stessa a causa della mancanza dei requisiti da parte dell’offerente, così che esso è strumentale all’esigenza di garantire l’imparzialità e il buon andamento dell’amministrazione, esigenza rispetto alla quale l’esclusione dalla gara, l’escussione della cauzione e la segnalazione del fatto all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici si pongono come sanzioni automatiche, direttamente ed esclusivamente alla sola mancata prova del possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati con la presentazione dell’offerta, prive di qualsiasi valutazione discrezionale quanto ai singoli casi concreti ed alle particolari ragioni, meramente formali o sostanziali, che l’amministrazioni abbia posto a fondamento del provvedimento di esclusione
Consiglio di Stato sezione V sentenza 1 ottobre 2015, n. 4587 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso iscritto in appello al numero di registro generale 1135 del 2015, proposto da: SI. S.P.A., in persona del legale rappresentante in...
Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 28 settembre 2015, n. 4537. Negli appalti pubblici concernenti l’aggiudicazione dei servizi esclusi dall’applicazione del Codice dei contratti pubblici, la mancanza nel bando di una previsione specifica non esenta i concorrenti dal dovere di indicare gli oneri della sicurezza aziendale e dall’osservare le norme in materia di sicurezza sul lavoro, ma comporta soltanto che, ove la stazione appaltante non si sia autovincolata nella legge di gara ad osservare la disciplina di dettaglio dettata dagli artt. 86 commi 3-bis e 3-ter e 87 comma 4, del D.Lgs. 163 del 2006, il concorrente, che non abbia indicato i suddetti oneri della sicurezza nella propria offerta, deve essere chiamato a specificarli successivamente, nell’ambito della fase di verifica della congruità dell’offerta stessa, all’evidente scopo di consentire alla stazione appaltante di adempiere al suo onere di verificare il rispetto di norme inderogabili a tutela dei fondamentali interessi dei lavoratori in relazione all’entità ed alle caratteristiche del servizio
Consiglio di Stato sezione III sentenza 28 settembre 2015, n. 4537 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1744 del 2015, proposto da: So. Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e...
Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 21 settembre 2015, n. 4396. In tema di pubblici appalti, l’avvenuta sottoscrizione di domanda di partecipazione, offerta economica e garanzia fideiussoria, anche da parte dell’impresa cooptata, non è idonea a mutare il regime di partecipazione alla gara dichiarato dalle altre imprese, potendo, tale circostanza, interpretarsi come una forma di particolare scrupolo osservato nel predisporre la richiesta di ammissione alla procedura. Una siffatta domanda potrebbe essere giustificato dalla formulazione del disciplinare di gara, che non distingue, quanto alle modalità di presentazione della domanda di ammissione, dell’offerta economica e della garanzia per la partecipazione, tra raggruppamenti fra imprese tutte concorrenti e raggruppamenti in cooptazione, nei quali, per costante giurisprudenza, il soggetto cooptato non acquista lo status di concorrente prima e di contraente poi
Consiglio di Stato sezione IV sentenza 21 settembre 2015, n. 4396 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2458 del 2015, proposto da: Te. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e...
Consiglio di Stato, adunanza plenaria, sentenza 20 luglio 2015, n. 8. a) Nel regime transitorio previsto dal comma 12, prima parte, dell’art. 375 del d.P.R. n. 207 del 2010 per le categorie non modificate dal nuovo regolamento, di validità delle attestazioni rilasciate nella vigenza del d.P.R. n. 34 del 2000 “fino alla naturale scadenza prevista per ciascuna di esse”, è applicabile l’onere di verifica triennale imposto prima dall’art. 15-bis del d.P.R. n. 34 del 2000 e poi dall’art. 77 del d.P.R. n. 207 del 2010; b) nel regime transitorio dettato dall’art. 375, commi 13, 16 e 17, del d.P.R. n. 207 del 2010 e ss. mm. ii. per le categorie “variate” non sussiste, durante il regime di proroga, l’obbligo di verifica triennale, di cui agli artt. 15-bis del d.P.R. n. 34 del 2000 e 77 del d.P.R. n. 207 del 2010; c) nelle gare di appalto per l’aggiudicazione di contratti pubblici i requisiti generali e speciali devono essere posseduti dai candidati non solo alla data di scadenza del termine per la presentazione della richiesta di partecipazione alla procedura di affidamento, ma anche per tutta la durata della procedura stessa fino all’aggiudicazione definitiva ed alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo dell’esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità.
Consiglio di Stato adunanza plenaria sentenza 20 luglio 2015, n. 8 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE ADUNANZA PLENARIA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 4 di A.P. del 2015, proposto da: Ro. S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti Ma.Sa. ed altri,...
Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 16 luglio 2015, n. 3568. La normativa, comunitaria e nazionale (artt. 42, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 163 del 2006, secondo cui negli appalti di servizi e forniture la dimostrazione delle capacità tecniche dei concorrenti può essere fornita attraverso la presentazione dell’elenco dei principali servizi o delle principali forniture prestati negli ultimi tre anni, e 48, paragrafo 2, lett. a), punto ii), della direttiva 31 marzo 2004, n. 2004/18/CE, secondo cui le capacità tecniche degli operatori economici possono essere provate attraverso la presentazione di un elenco delle principali forniture o dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni), nel richiedere la prestazione o effettuazione/esecuzione dei servizi nell’ultimo triennio, dà chiara ed univoca prevalenza al dato sostanziale relativo alla concreta esecuzione del rapporto, su quello meramente formale relativo al momento genetico della stipulazione del contratto, in coerenza alla ratio immanente al requisito in esame, di dimostrare il possesso dell’idoneità tecnico-organizzativa dell’impresa concorrente, presupponente l’esecuzione effettiva di servizio analoghi nel triennio.
CONSIGLIO DI STATO SEZIONE VI SENTENZA 16 luglio 2015, n. 3568 SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1204 del 2015, proposto da: Prodeo s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Alberto Fantini, con domicilio eletto presso lo Studio Tonucci & Partners, in Roma, via Principessa Clotilde, 7; contro IVASS...
Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 9 luglio 2015, n. 3517. Per gli appalti di forniture e di servizi, ove la lex specialis non commini espressamente la sanzione espulsiva, l’omessa indicazione nell’offerta dello scorporo matematico degli oneri per la sicurezza da rischio specifico non comporta di per sé l’esclusione dalla gara. L’indicazione, o meno, degli oneri rileva, invero, ai soli fini dell’eventuale anomalia del prezzo offerto, nel senso che il momento di valutazione dei suddetti oneri è non già eliso, bensì solo differito al sub-procedimento di verifica della congruità dell’offerta nel suo complesso. La ragione va rinvenuta nel disposto di cui all’art. 87, comma 4, D.Lgs. n. 163 del 2006, nella parte in cui sancisce che nella valutazione dell’anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati nell’offerta e risultare congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture. Il dato testuale non conclude, dunque, nel senso dell’obbligo di uno scorporo matematico specifico a pena di esclusione in sede d’offerta, ma nel senso che detti oneri sono elementi dell’offerta stessa che vanno specificati e verificati ai soli fini del giudizio d’anomalia
Consiglio di Stato sezione III sentenza 9 luglio 2015, n. 3517 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso n. 9346/2014 RG, proposto dalla Ri. s.r.l., corrente in Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa...
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 15 giugno 2015, n. 2954. Non può essere escluso un concorrente da una gara d’appalto per la mancata sottoscrizione dell’offerta economica, nel caso in cui la firma con relativo timbro è stato apposta in calce al secondo foglio, recante unicamente l’indicazione degli oneri per la sicurezza aziendale, ma non già nel primo, contenente il ribasso offerto, in cui risultano invece presenti le sole sigle riconoscibili dei membri della commissione giudicatrice. La sottoscrizione a chiusura del documento contenente l’offerta economica comporta l’assunzione della paternità della dichiarazione di volontà riferita all’offerta nel suo complesso
Consiglio di Stato sezione V sentenza 15 giugno 2015, n. 2954 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1167 del 2015, proposto dalla Te. s.r.l., rappresentata e difesa dall’avvocato En.An., con domicilio eletto presso lo...
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 15 giugno 2015, n. 2937. In tema di appalti pubblici, è infondata la doglianza sollevata relativamente all’asserita irregolarità della gara a causa della mancata esclusione della partecpante la cui offerta era incompleta e mancante della domanda e delle allegate dichiarazioni di cui all’art. 106 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, laddove l’argomentazione non risulti sostenuta dagli elementi di fatto risultanti dal fascicolo di causa. Peraltro, ai sensi dell’art. 74 c.p.a., neppure meritano accoglimento le doglianze circa la scorretta conservazione degli atti di gara, trattandosi di circostanza rilevante solo se la necessaria segretezza non risulti in concreto adeguatamente tutelata, essendo emerse manomissioni o alterazioni dei plichi.
Consiglio di Stato sezione V sentenza 15 giugno 2015, n. 2937 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso in appello numero di registro generale 5586 del 2012, proposto da: Te. s.r.l. in persona del legale rappresentante in proprio e...