L’affitto d’azienda, alla stessa stregua della cessione, mette l’affittuario/cessionario, per ciò stesso, in condizione di potersi giovare dei requisiti e delle referenze in relazione al compendio aziendale Consiglio di Stato sezione III sentenza 17 marzo 2017, n. 1212 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Terza ha...
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Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 22 ottobre 2015, n. 4860. È legittimo il contratto di avvalimento sottoposto alla condizione risolutiva che esso acquista efficacia soltanto nel caso che la società vinca la gara. La sentenza ha anche precisato che una condizione soltanto “potestativa” (che dipende dall’esclusiva volontà del soggetto che pone la condizione, ad es.: “se vorrà”) è nulla, ai sensi dell’art. 1355 del Codice civile
Consiglio di Stato sezione V sentenza 22 ottobre 2015, n. 4860 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1948 del 2015, proposto proposto dalla s.r.l. La., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e...
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 15 ottobre 2015, n. 4768. È inammissibile alla gara una società che ha prodotto un certificato della Camera di commercio che attesta un’attività “minore” (per qualità e quantità) rispetto a quella prevista dal bando
Consiglio di Stato sezione V sentenza 15 ottobre 2015, n. 4768 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2018 del 2015, proposto dalla Cooperativa Sociale – Onlus Po. in persona del legale rappresentante pro tempore,...
Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 13 ottobre 2015, n. 4711. I procuratori “ad negotia” che hanno ampi poteri decisionali devono avere il requisito della moralità professionale. La sentenza ha poi precisato che, se il bando di gara non prevede questa dichiarazione a pena di esclusione, quest’ultima può essere disposta soltanto se “sia effettivamente riscontrabile l’assenza del requisito in questione
Consiglio di Stato sezione IV sentenza 13 ottobre 2015, n. 4711 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 4693 del 2015, proposto da: Co. s.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. Al.Bi., con domicilio eletto presso Ma.Se....
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 6 ottobre 2015, n. 4652. L’associazione temporanea di imprese (ATI) è un contratto associativo atipico, fondato sul mandato collettivo speciale e gratuito, con rappresentanza ed in rem propriam (nell’interesse del terzo committente) conferito da parte delle associate ad una di esse (cd. capogruppo), che perciò assume, nei confronti del committente, la rappresentanza esclusiva delle mandanti: dalla presentazione dell’offerta (che è l’unico aspetto disciplinato dall’ordinamento) sino all’estinzione di ogni rapporto giuridico. La possibilità di associarsi temporaneamente, senza obbligo di assumere vincoli societari che imporrebbero oneri e obblighi sproporzionati rispetto ad un rapporto caratterizzato dalla durata limitata e dalla unicità dell’affare, è compensata dalla responsabilità solidale che lega le imprese riunite, anche nei rapporti con i subappaltatori e fornitori (come previsto dall’art. 37, comma 5, del d.lgs. n. 163-2006, in continuità normativa con l’art. 13, comma 2, dell’abrogata L. n. 109-94). Dal punto di vista civilistico, del tutto diversa è la posizione del consorzio costituito in forma di società consortile, che è una società caratterizzata dal fatto di svolgere la propria attività perseguendo scopi consortili; infatti, esso può consistere in qualsiasi società prevista dal c.c., con esclusione della società semplice. Per quanto riguarda la disciplina degli appalti pubblici, il consorzio di imprese, se anche costituito in forma di società consortile ai sensi dell’art. 2615-ter del codice civile, è un soggetto con identità plurisoggettiva, con la conseguenza che ad esso risulta pienamente applicabile la disciplina di cui all’art. 34, lett. e), d. lgs. n. 163-2006 che, a sua volta, rinvia al successivo art. 37. La disciplina civilistica della società consortile e la personalità giuridica di cui è titolare non comportano che essa sia esentata dagli adempimenti richiesti dalla disciplina in materia di contratti pubblici, qualora la società consortile partecipi a gare d’appalto indette dalla pubblica amministrazione. Le società consortili, invero, non sono imprese autonome, ma consorzi, per la natura e le finalità mutualistiche in favore delle imprese consorziate, con l’unica differenza che è loro consentito di operare in forma societaria, sicché la “causa consortile” del contratto permane e prevale sulla forma societaria assunta. La circostanza che tale soggetto abbia personalità giuridica e si presenti alla gara come impresa singola, in limine, rileva ai fini dell’assunzione della responsabilità nei confronti della stazione appaltante, ma non può esimere dagli obblighi posti dal codice dei contratti pubblici ai consorzi, qualunque sia la loro forma giuridica assunta
Consiglio di Stato sezione V sentenza 6 ottobre 2015, n. 4652 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1967 del 2015, proposto dalla s.p.a. Pu., in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio...
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 9 ottobre 2015, n. 4684. L’interpretazione della lex specialis soggiace, come per tutti gli atti amministrativi, alle stesse regole stabilite per i contratti dagli articoli 1362 e ss. c.c., tra le quali assume carattere preminente quella collegata all’interpretazione letterale, in quanto compatibile con il provvedimento amministrativo, fermo restando, per un verso, che il giudice deve in ogni caso ricostruire l’intento perseguito dall’amministrazione ed il potere concretamente esercitato sulla base del contenuto complessivo dell’atto (c.d. interpretazione sistematica) e, per altro verso, che gli effetti del provvedimento, in virtù del criterio di interpretazione di buona fede, ex 1366 c.c., devono essere individuati solo in base di ciò che il destinatario può ragionevolmente intendere
Consiglio di Stato sezione V sentenza 9 ottobre 2015, n. 4684 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 699 del 2015, proposto da: LO. S.R.L., in persona del legale rappresentante in...
Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 2 ottobre 2015, n. 4615. In un’interpretazione delle clausole di gara secondo criteri di ragionevolezza, nonché alla luce del principio di conservazione dei valori giuridici, è irrilevante, ai fini della comminatoria di esclusione, l’ inserimento nell’offerta tecnica di prezzi di listini ufficiali, o il riferimento a prezzi praticati sul mercato, ovvero ad elementi del tutto marginali che non consentano di ricostruire la complessiva offerta economica
Consiglio di Stato sezione III sentenza 2 ottobre 2015, n. 4615 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1811 del 2015, proposto da Bi. s.p.a. e St. s.r.l. a socio unico, in proprio e quali...
Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 2 ottobre 2015, n. 4620. In caso di raggruppamento costituendo, soltanto la dichiarazione di impegno, prevista dall’art. 37, comma 8, del D.LGS. n. 163/2006, è idonea a perfezionare in capo alle imprese cointeressate il vincolo negoziale nei confronti della mandataria, che consentirà, poi, alla stazione appaltante di rivolgersi alla mandataria del raggruppamento per l’esatto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dall’aggiudicazione . Pertanto, la natura negoziale della dichiarazione di cui trattasi, che esprime l’impegno delle imprese del costituendo RTI a conferire alla mandataria il mandato con rappresentanza, comporta che, in mancanza di tale dichiarazione, l’Amministrazione non possa fare ricorso al soccorso istruttorio
Consiglio di Stato sezione III sentenza 2 ottobre 2015, n. 4620 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2090 del 2014, proposto da: Au. Srl mandataria, capogruppo costituendo RTI con A., Ed., De.Il., rappresentati e...
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 1 ottobre 2015, n. 4586. Le difformità tra l’indicazione del gruppo di lavoro contenuto nell’offerta (pacificamente conforme alle previsioni della lex specialis) e quello indirettamente ricavabile dall’esame del cronoprogramma non possono determinare l’esclusione dalla gara dell’aggiudicataria (legittimando piuttosto una eventuale richiesta di chiarimenti attraverso il doveroso esercizio del soccorso istruttorio): il preteso obbligo per l’aggiudicataria di garantire che ogni singolo componente del gruppo lavoro presti servizio per un orario corrispondente a quello del pubblico impiegato comporterebbe un’inammissibile intrusione dell’amministrazione appaltante nell’organizzazione aziendale dell’impresa concorrente e/o aggiudicataria ovvero ancora finirebbe per trasformare altrettanto inammissibilmente l’appalto del servizio di cui si discute in un mero mero appalto di mano d’opera
Consiglio di Stato sezione V sentenza 1 ottobre 2015, n. 4586 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 2790 del 2015, proposto da: ME. SOC. COOP., in persona del legale rappresentante...
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 23 settembre 2015, n. 4441. In tema di gare d’appalto le uniche fonti della procedura di gara sono costituite dal bando di gara, dal capitolato e dal disciplinare, unitamente agli eventuali allegati e i chiarimenti auto-interpretativi della stazione appaltante non possono né modificarle, né integrarle, né rappresentarne un’inammissibile interpretazione autentica; esse fonti devono essere interpretate e applicate per quello che oggettivamente prescrivono, senza che possano acquisire rilevanza atti interpretativi postumi della stazione appaltante
Consiglio di Stato sezione V sentenza 23 settembre 2015, n. 4441 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 169 del 2013, proposto dalla Ec. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa...