Sussiste litispendenza tra una opposizione a precetto proposta ai sensi dell’art. 615 comma 1 c.p.c. ed un’opposizione all’esecuzione successivamente proposta ai sensi dell’art. 615 comma 2 c.p.c.

Corte di Cassazione, sezione sesta (lavoro) civile, Ordinanza 12 aprile 2019, n. 10415.

La massima estrapolata:

Sussiste litispendenza, e non continenza né connessione, tra una opposizione a precetto, proposta ai sensi dell’art. 615, comma 1, c.p.c., ed un’opposizione all’esecuzione, successivamente proposta ai sensi dell’art. 615, comma 2, c.p.c., avverso il medesimo titolo esecutivo e fondate su fatti costitutivi dell’inesistenza del diritto di procedere all’esecuzione forzata identici.

Ordinanza 12 aprile 2019, n. 10415

Data udienza 5 febbraio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11361-2018 proposto da:
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
per regolamento di competenza avverso l’ordinanza n. R.G. 5025/2015 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 02/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCA SPENA;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO che visto l’articolo 380 ter c.p.c., chiede che la Corte di Cassazione respinga il proposto regolamento di competenza.

RILEVATO

che il Tribunale di Roma, pronunciando sulla domanda di opposizione alla esecuzione proposta dal MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (in prosieguo: il MINISTERO) avverso (OMISSIS) spa ha dichiarato la litispendenza ed ordinato la cancellazione della causa dal ruolo;
che a fondamento della decisione il Tribunale ha rilevato che, come eccepito da (OMISSIS), pendeva in grado di appello un identico giudizio, introdotto come opposizione a precetto (e definito in primo grado con il rigetto della opposizione).
che avverso la ordinanza ha proposto ricorso il MINISTERO, cui ha opposto difese (OMISSIS) spa;
che il PM ha chiesto respingersi il ricorso;
che il decreto di fissazione della adunanza camerale e’ stata comunicato alle parti – unitamente alle conclusioni del PM – ai sensi dell’articolo 380 ter c.p.c.;
che il MINISTERO ha depositato memoria.

CONSIDERATO

che il MINISTERO in questa sede ricorrente ha assunto non esservi identita’ tra il presente giudizio ed il giudizio di opposizione a precetto pendente in grado di appello, in quanto:
– quel giudizio, pendente presso la Corte d’Appello di Roma, ha ad oggetto la dichiarazione di inefficacia della somma precettata, pari ad Euro 38.587.099,97;
– il presente procedimento di opposizione avverso il pignoramento ha quale ragione di contestazione la minor somma di Euro 5.022.493, di cui esso MINISTERO assume il pagamento (avvenuto in sede esecutiva in favore della societa’ che aveva ceduto il credito ad (OMISSIS)).
Ha comunque dedotto che il giudizio di cui all’articolo 615 c.p.c., comma 1, e quello dei successivo comma 2 della norma hanno un petitum diverso giacche’ nel primo si chiede accertarsi la inefficacia del precetto e con il secondo si contesta la legittimita’ del pignoramento;
tra le due cause vi e’, tutt’al piu’, un rapporto di pregiudizialita’ – dipendenza che potrebbe giustificare la sospensione, ex articolo 295 c.p.c., del giudizio instaurato successivamente (Cass. ordinanza n. 302/2017)
che ritiene il Collegio si debba rigettare il ricorso;
che va in limine rilevato che, come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. civ., SS.UU., sentenza 12 dicembre 2013 n. 27846), la dichiarazione di litispendenza deve essere compiuta – qualora una stessa causa venga proposta davanti a giudici diversi – anche se la controversia iniziata in precedenza sia stata gia’ decisa in primo grado e penda ormai davanti al giudice dell’impugnazione, come avvenuto nella fattispecie di causa;
che vengono in questa sede in discussione due diverse questioni:
– la prima relativa alla effettiva identita’ delle ragioni e delle conclusioni della opposizione a precetto pendente dinanzi alla Corte di Appello di Roma rispetto al petitum ed alla causa petendi della presente opposizione avverso il successivo atto di pignoramento;
– la seconda, in punto di diritto, sulla eventuale differenza ontologica della opposizione proposta avverso il precetto rispetto alla opposizione proposta dopo l’inizio della esecuzione, questione questa, la cui rilevanza presuppone la positiva verifica della identita’ in fatto dei due giudizi in considerazione.
Nella fattispecie di causa si osserva quanto al fatto processuale che la ordinanza dichiarativa della litispendenza ha correttamente rilevato la identita’ delle domande svolte dal Ministero nei due giudizi di opposizione al precetto e di opposizione al pignoramento.
Le due cause hanno causa petendi identica.
Il ricorso ex articolo 615 c.p.c., comma 2, riproduce integralmente (e non solo In parte, come assunto dal MINISTERO) il contenuto del ricorso in opposizione al precetto deducendo, poi, il ricorrente ” che l’iniziativa esecutiva di cui trattasi e’ oltremodo erronea ed iniquamente gravatoria degli interessi pubblici di titolarita’ del Ministero opponente per le motivazioni gia’ dedotte da questo Patrocinio nell’atto di opposizione avverso l’atto di precetto, teste’ sopra riportato nel presente atto” (cosi’ a pagina 14 del ricorso ex articolo 616 c.p.c.).
Del pari identico e’ il petitum: il MINISTERO, opponendosi al precetto, ha chiesto al Tribunale di “statuire che la Soc. (OMISSIS) non ha il diritto a procedere ad esecuzione forzata per gli importi erroneamente quantizzati in atto di precetto”; nell’attuale opposizione avverso il pignoramento ha chiesto “statuire che la predetta societa’ (OMISSIS) non ha diritto di procedere esecutivamente nei confronti del Ministero qui deducente per gli importi contestati”.
Stante la effettiva identita’ della causa petendi e delle conclusioni deve, dunque, verificarsi in punto di diritto se la diversita’ dei due giudizi possa ex se derivare dalla diversita’ degli atti opposti, rispettivamente il precetto ed il pignoramento, come il Ministero sostiene, anche nella memoria difensiva.
L’assunto e’ infondato.
Occorre in questa sede dare conto del precedente di questa Corte di cui all’ordinanza 10 gennaio 2017 n. 302; per quanto si evince dal provvedimento anche in tale fattispecie la questione riguardava l’eventuale rapporto di litispendenza tra un giudizio di opposizione al precetto pendente in appello ed il giudizio di opposizione avverso il pignoramento (nel quale in primo grado era stata dichiarata la litispendenza). Tuttavia vi era una identita’ solo parziale di causa petendi: ne da’ atto l’ordinanza e si legge nelle conclusioni del PM riportate nella epigrafe (la identita’ riguardava solo un punto di causa petendi).
In ogni caso, non si ritiene in questa sede di condividere la affermazione, contenuta nella motivazione della ordinanza, secondo cui “i procedimenti in parola hanno petitum diversi, essendo relativi l’uno ad opposizione a precetto e l’altro ad opposizione a pignoramento”.
Si intende invece dare continuita’ al principio, affermato da altra giurisprudenza di questa Corte (Cass. sez. III 20 luglio 2010 nr 17037; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 25926 del 2018, sentt. nr 755/2014; 19876/2013; 15727/2011) secondo cui vi e’ litispendenza tra opposizione a precetto proposta ex articolo 615 c.p.c., comma 1, ed opposizione alla esecuzione proposta avverso il medesimo titolo esecutivo e fondata su fatti costitutivi identici.
Ed invero l’oggetto della opposizione alla esecuzione- sia essa proposta avverso il precetto, ex articolo 615 c.p.c., comma 1, sia essa proposta ad esecuzione gia’ iniziata, ex articolo 615 c.p.c., comma 2 – e’ identico e consiste nell’accertamento della esistenza/inesistenza del diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata (o, se si preferisce, della esistenza/inesistenza del titolo esecutivo).
L’atto in relazione al quale si propone la opposizione e’ dunque irrilevante, a parita’ di petitum e di causa petendi, poiche’ non e’ in discussione la legittimita’ di detto atto (come nella opposizione agli atti esecutivi) ma, piuttosto, il titolo esecutivo, che sta a monte tanto degli atti propedeutici alla esecuzione tanto dell’esecuzione.
che, pertanto, il ricorso deve esse respinto;
che, le spese del presente regolamento si compensano, essendo il ricorso fondato sul principio espresso nel precedente di questa Corte n. 302/2017;
che non puo’ trovare applicazione nei confronti dell’Amministrazione dello Stato, pur soccombente, il Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, atteso che questa, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, e’ esentata dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass. n. 1778/2016).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della NON sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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