Suprema Corte di Cassazione
sezione IV
sentenza 8 novembre 2012, n. 43449
Svolgimento del processo
Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di C.S. avverso la sentenza emessa in data 21.11.2011 dalla Corte di Appello di Palermo che confermava quella del Tribunale monocratico di Termini Imerese, Sezione distaccata di Corleone, in data 22.6.2010 con cui il C. era stato condannato alla pena, condonata, di anni uno di reclusione per il delitto di omicidio colposo in danno di S. G. con violazione delle norme sulla circolazione stradale (secondo la contestazione, essendo alla guida di una motocicletta, non aveva fatto rispettare alla passeggera S., poi deceduta, l’obbligo di indossare il casco). Mentre il coimputato D.P., conducente di un auto compattatore che aveva effettuato una manovra di sorpasso di una pala sulla corsia opposta, veniva assolto.
In estrema sintesi, il ricorrente deduce la violazione di legge ed il vizio motivazionale, assumendo che, secondo quanto riferito dal teste R., la cui deposizione veniva richiamata dai giudici di merito, la manovra di sorpasso da parte del D.P. era avvenuta solo dopo il sopraggiungere della motocicletta del C. Rappresenta, altresì, che la responsabilità del conducente per il mancato rispetto da parte del passeggero dell’obbligo di indossare il casco è prevista solo in caso di minorenne dall’art. 171 C.d.S., comma 2.
Deduce la mancata contestazione, avendo il Giudice di primo grado escluso l’impatto del capo della passeggera con il cordolo di cemento armato posto sul ciglio della strada, nonchè il bloccaggio della ruota e conseguente sbalzo della passeggera senza che fosse stata alcuna preventiva modifica del capo di imputazione. Rappresenta, infine, l’erronea ricostruzione della dinamica del sinistro, l’erronea esclusione dell’incidenza causale della manovra di sorpasso e le erronee considerazioni sull’utilizzo del casco da parte della passeggera.
Motivi della decisione
Il ricorso è inammissibile essendo le censure mosse aspecifiche e non consentite nella presente sede.
E’ palese la sostanziale aspecificità di buona parte delle censure mosse che hanno riproposto in questa sede pedissequamente buona parte delle medesime doglianze rappresentate dinanzi alla Corte territoriale e da quel giudice disattese con motivazione compiuta e congrua, immune da vizi ed assolutamente plausibile. Ed è stato affermato che “è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591, comma 1, lett. c), all’inammissibilità” (Cass. pen. Sez. 4, 29.3.2000, n. 5191 Rv. 216473 e successive conformi, quale: Sez. 2, 15.5.2008 n. 19951, Rv. 240109). Va, infine, ricordato che, per assunto pacifico, la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia – valutazione delle condotte dei singoli utenti della strada coinvolti, accertamento delle relative responsabilità, determinazione dell’efficienza causale di ciascuna colpa concorrente – è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione (v. ex pluribus, Cass. pen., Sez. 4, 17.10.2007, n. 43403 rv. 238321; Sez. 4, 1.7.2009, n. 37838, rv. 245294). Peraltro, le censure sono di mero fatto, laddove tendono a sovrapporre una diversa valutazione degli accadimenti ed una diversa ricostruzione degli stessi rispetto a quella motivatamente effettuata dal Giudice di merito.
Orbene, la motivazione della sentenza impugnata s’appalesa adeguata e corretta essendosi basata, seguendo quella di primo grado, sulla deposizione del teste oculare R., conducente della pala meccanica sorpassata dal D.P., mentre il C. percorreva la strada nella direzione opposta ad alta velocità, ricostruzione suffragata dal perito d’ufficio che aveva evidenziato la decisività della velocità tenuta dalla motocicletta condotta dall’imputato.
Del pari correttamente è stato addebitato all’imputato l’omesso controllo dell’uso del casco da parte della passeggera, a nulla rilevando la mancata integrazione di una specifica violazione contravvenzionale.
Nè la ritenuta responsabilità dell’imputato per l’eccessiva velocità della moto, sulla scorta delle conclusioni del perito d’ufficio Ing. Ri., vale ad integrare una violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza essendosi l’imputato, attraverso l’iter processuale ed ancora nel giudizio d’appello, trovato nelle concrete condizioni di difendersi in ordine all’oggetto della contestazione. Invero, “sussiste violazione del principio di corrispondenza tra accusa e sentenza quando tra il fatto descritto e quello accertato non si rinviene un nucleo comune identificato dalla condotta e si manifesta, pertanto, un rapporto di incompatibilità ed eterogeneità che si risolve in un vero e proprio stravolgimento dei termini dell’accusa a fronte dei quali l’imputato è impossibilitato a difendersi” (Cass. pen. Sez. 4, n. 27355 del 27.1.2005, Rv. 23172; Sez. 4, n. 41663 del 25.10.2005, Rv. 232423). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
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