Sulle domande introdotte con il rito sommario di cognizione

Corte di Cassazione, sezione terza civile, Sentenza 9 luglio 2019, n. 18331.

La massima estrapolata:

Sulle domande introdotte con il rito sommario di cognizione, non rientranti tra quelle in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, ritenute dal giudice inammissibili in ragione di una rilevata “incompabilità strutturale del rito sommario con l’oggetto della domanda”, va disposto il mutamento del rito ai sensi dell’art. 702 ter, comma 3, c,p.c. e non dichiarata l’inammissibilità della domanda ai sensi dell’art. 702 ter, comma 2, c.p.c.; con la conseguenza che l’eventuale decisione di inammissibilità, non rientrando tra le ipotesi per cui è espressamente prevista la non impugnabilità, è di norma appellabile ovvero, se adottata nelle diverse ipotesi in cui per legge è escluso il doppio grado di giudizio, come nel caso dell’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., essa è direttamente ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., o comunque censurabile con lo specifico mezzo di impugnazione previsto.

Sentenza 9 luglio 2019, n. 18331

Data udienza 30 aprile 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero 17634 del ruolo generale dell’anno 2014, proposto da:
(OMISSIS) S.r.l., (P.I.: (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, (OMISSIS) rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dagli avvocati (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)) e (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS));
– ricorrente –
nei confronti di:
(OMISSIS) S.p.A., (P.I.: (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, (OMISSIS) rappresentata e difesa, giusta procura a margine del controricorso, dagli avvocati (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)) e (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS));
– controricorrente –
per la cassazione dell’ordinanza del Tribunale di Ivrea n. depositata in data 31 maggio 2014 nel procedimento iscritto al n. 1897 dell’anno 2013 del R.G.;
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 30 aprile 2019 dal consigliere Augusto Tatangelo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale Dott. SOLDI Anna Maria, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

FATTI DI CAUSA

La (OMISSIS) S.r.l. ha proposto opposizione – nelle forme del procedimento sommario di cognizione di cui all’articolo 702 bis c.p.c. e ss., – avverso il precetto di pagamento dell’importo di Euro 23.328,29 intimatole dalla (OMISSIS) S.p.A. sulla base di un decreto ingiuntivo divenuto definitivo per mancata opposizione.
L’opposizione e’ stata qualificata come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’articolo 617 c.p.c., dal Tribunale di Ivrea, e dichiarata inammissibile (in quanto ritenuta incompatibile con la struttura del procedimento sommario di cognizione).
Ricorre (OMISSIS) S.r.l., sulla base di un unico motivo.
Resiste con controricorso la (OMISSIS) S.p.A..
Il ricorso e’ stato inizialmente trattato in adunanza camerale, ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., avendo il relatore formulato proposta di inammissibilita’ dello stesso. E’ stata successivamente disposta la sua trattazione in pubblica udienza, ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., u.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo del ricorso si denunzia “violazione dell’articolo 615 C.D.C. in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4”.
Secondo la societa’ ricorrente, la propria domanda avrebbe dovuto essere qualificata come opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’articolo 615 c.p.c., e non come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’articolo 617 c.p.c.. Sarebbe di conseguenza erronea la decisione impugnata, che ha dichiarato inammissibile la suddetta domanda esclusivamente in ragione dell’incompatibilita’ strutturale del giudizio di opposizione agli atti esecutivi con il procedimento sommario di cognizione.
Il ricorso e’ ammissibile e fondato.
2. Assume evidentemente rilievo pregiudiziale la questione dell’ammissibilita’.
Viene proposto ricorso straordinario per cassazione avverso una decisione assunta in primo grado dal Tribunale di Ivrea, con la quale e’ stata dichiarata l’inammissibilita’ di una domanda (qualificata in termini di opposizione agli atti esecutivi) proposta nelle forme del rito sommario di cognizione, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di lite.
2.1 L’articolo 702 ter c.p.c., comma 2, prevede espressamente che le domande proposte con il rito sommario non rientranti tra quelle indicate dall’articolo 702 bis c.p.c., quelle cioe’ in cui il tribunale non giudica in composizione monocratica, siano dichiarate inammissibili con ordinanza non impugnabile (al contrario, l’articolo 702 ter c.p.c., comma 3, prevede il solo mutamento del rito, da sommario ad ordinario, laddove le difese svolte dalle parti richiedano un’istruzione non sommaria).
Secondo un orientamento interpretativo, cui evidentemente ha aderito il Tribunale di Ivrea, sebbene l’articolo 702 bis c.p.c., comma 1, sembri consentire il ricorso al procedimento sommario di cognizione in via generale per tutte le “cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica” (senza esclusioni di alcun genere), vi sarebbero alcune fattispecie di “incompatibilita’ strutturale dell’oggetto della domanda con il rito sommario di cognizione”. Tra queste ultime rientrerebbe l’opposizione agli atti esecutivi di cui all’articolo 617 c.p.c., in quanto, trattandosi di giudizio in unico grado, non sarebbe possibile la “riespansione” in grado di appello dei poteri istruttori delle parti, compressi nel corso dell’istruzione sommaria, ai sensi dell’articolo 702 quater c.p.c..
Il Tribunale di Ivrea, qualificata la domanda proposta come opposizione agli atti esecutivi, l’ha in effetti dichiarata inammissibile con ordinanza che ha definito il giudizio, sebbene nell’opposizione agli atti esecutivi il tribunale giudichi in composizione monocratica.
Ha cioe’ di fatto applicato l’articolo 702 ter c.p.c., comma 2, oltre la previsione letterale della disposizione (limitata al caso delle controversie a decisione necessariamente collegiale), anche alla diversa ipotesi della ritenuta “incompatibilita’ strutturale dell’oggetto della domanda con il rito sommario di cognizione”.
Al fine di stabilire se in relazione a tale provvedimento sia ammissibile il ricorso per cassazione, si pongono quindi due distinte questioni: a) se l’ordinanza che dichiara l’inammissibilita’ della domanda, di cui all’articolo 702 ter c.p.c., comma 2, espressamente dichiarata dalla legge “non impugnabile”, sia comunque suscettibile di ricorso straordinario per cassazione; b) se la fattispecie ritenuta sussistente dal giudice del merito rientra effettivamente nell’ambito di applicazione dell’articolo 702 ter c.p.c., comma 2.
La seconda delle due questioni e’ logicamente preliminare e risulta assorbente, per le ragioni che si esporranno.
2.2 E’ opportuno premettere che nei confronti dell’ordinanza dichiarativa dell’inammissibilita’ della domanda, in ipotesi in cui il tribunale avrebbe dovuto giudicare in composizione collegiale, ai sensi dall’articolo 702 ter c.p.c., comma 2, e’ stato ritenuto inammissibile anche il ricorso straordinario per cassazione (Cass., Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 15860 del 25/06/2013), sul presupposto che “la declaratoria di inammissibilita’ del procedimento sommario di cognizione ex articolo 702 ter c.p.c., comma 2, ha natura meramente processuale, non impedisce alla parte interessata di riproporre la domanda nelle forme ordinarie e non modifica in alcun modo la situazione giuridica soggettiva fatta valere in giudizio” (nel caso di specie non risulta se fosse stato anche adottato provvedimento sulle spese di lite e comunque non era stata avanzata in merito alcuna censura).
E’ peraltro lecito dubitare della compatibilita’ di una soluzione del genere con i principi costituzionali di cui agli articoli 3, 24 e 111 Cost., sia nelle ipotesi in cui la dichiarazione di inammissibilita’ della domanda proposta con il rito sommario non consenta la sua riproposizione nelle forme ordinarie, sia in relazione al capo della decisione relativo alle spese del procedimento sommario eventualmente liquidate dal tribunale ai sensi dell’articolo 702 ter c.p.c., comma 7.
Ed e’ appena il caso di sottolineare che la dichiarazione di inammissibilita’ di una opposizione esecutiva in quanto proposta con il rito sommario di cognizione, di regola, impedisce la riproposizione dell’opposizione anche nelle forme ordinarie, facendo perdere gli effetti sostanziali e processuali derivanti dall’originario atto introduttivo e pregiudicando irrimediabilmente i diritti sostanziali della parte. Cio’ accade per l’opposizione agli atti esecutivi anteriore all’inizio dell’esecuzione, per la quale e’ previsto un brevissimo termine di decadenza, ma anche per tutte le ipotesi di instaurazione del giudizio di merito a cognizione piena nelle opposizioni esecutive di qualunque tipo, successive all’inizio dell’esecuzione, da effettuarsi nei ristretti termini perentori previsti dagli articoli 616, 618 e 619 c.p.c.. In altre ipotesi, tale dichiarazione puo’ impedire alla parte di ottenere gli effetti ordinariamente conseguenti alla tempestiva proposizione dell’opposizione ed al suo accoglimento (il che e’ a dirsi, ad esempio, in relazione ai differenti effetti conseguibili dalla parte opponente in caso di proposizione di tali opposizioni anteriormente o successivamente all’inizio dell’esecuzione).
Inoltre, la decisione in ordine alle spese del procedimento sommario (prevista dall’articolo 702 ter c.p.c., comma 7), in caso di dichiarazione di inammissibilita’ della domanda, certamente costituisce una decisione definitiva sui diritti delle parti. Tale decisione non potrebbe essere rivista nel corso dell’eventuale successivo giudizio di merito proposto nelle forme del rito ordinario di cognizione, non potendosi quest’ultimo configurare come una prosecuzione dell’originario procedimento sommario, ma costituendo un giudizio del tutto nuovo. Ne’ pare ipotizzabile analoga censura in sede di opposizione all’esecuzione instaurata dal resistente vittorioso per il recupero dell’importo liquidato a titolo di spese del procedimento sommario, in quanto le questioni relative al “merito” del titolo di formazione giudiziaria (ivi inclusi i cd. “vizi di costruzione” di esso) non possono essere fatte valere in sede di opposizione all’esecuzione, laddove e’ consentita esclusivamente la deduzione di fatti sopravvenuti al titolo stesso.
Le considerazioni che precedono potrebbero indurre (se non a dubitare della legittimita’ costituzionale della disposizione) quanto meno a ritenere ammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso l’ordinanza dichiarativa dell’inammissibilita’ della domanda proposta con il rito sommario, ai sensi dell’articolo 702 ter c.p.c., comma 2, nei casi in cui la riproposizione della medesima domanda nelle forme ordinarie non sia possibile o non sia idonea a garantire alla parte le medesime utilita’ di quella originaria, e/o limitatamente al capo relativo alle spese del procedimento sommario.
Se cosi’ fosse, il presente ricorso sarebbe certamente ammissibile, anche a prescindere dalla correttezza dello strumento processuale utilizzato dal tribunale per risolvere la questione di ammissibilita’ del rito prescelto dalla parte.
In realta’, ritiene la Corte che la sua ammissibilita’ discenda da un diverso e piu’ radicale ordine di considerazioni.
2.3 Una ricostruzione sistematica delle norme che disciplinano il rito sommario di cognizione ed una interpretazione costituzionalmente orientata dell’articolo 702 bis c.p.c. e ss., conduce in effetti a ritenere che, per le cause in relazione alle quali e’ prevista la decisione del tribunale in composizione monocratica, laddove il giudice adito ritenga inammissibile il rito sommario, non debba affatto pronunciare l’inammissibilita’ della domanda, ai sensi dell’articolo 702 ter c.p.c., comma 2, con ordinanza non impugnabile, ma limitarsi a disporre il mutamento del rito ai sensi dell’articolo 702 ter c.p.c., comma 3.
In primo luogo si puo’ osservare, in linea generale, che una mera questione di rito, in mancanza di diversa espressa previsione normativa, non puo’ mai condurre alla dichiarazione di inammissibilita’ della domanda, ma impone esclusivamente l’applicazione del rito corretto (previa sua conversione), onde pervenire ad una pronunzia di merito.
D’altra parte, l’ipotesi (non regolata espressamente dall’articolo 702 ter c.p.c., comma 2) in cui il giudice adito con il rito sommario ritenga necessario lo svolgimento del rito ordinario (per la necessita’ di una istruzione non sommaria) e’ prevista dall’articolo 702 ter c.p.c., comma 3, disposizione che impone il mutamento del rito, da sommario ad ordinario, con la pronuncia di una ordinanza non impugnabile di fissazione dell’udienza di cui all’articolo 183 c.p.c., che garantisce la salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda e la possibilita’ di pervenire comunque alla decisione sul merito della controversia. Orbene, l’ipotesi di ritenuta incompatibilita’ del rito con l’oggetto della domanda costituisce fattispecie piu’ direttamente riconducibile (o quanto meno equiparabile) a quella prevista dall’articolo 702 ter c.p.c., comma 3, che non a quella regolata dal comma precedente della medesima norma. Si tratta in effetti di una ipotesi in cui non e’ ritenuta possibile la trattazione della causa con il rito sommario in ragione dell’oggetto del processo, non compatibile con l’istruzione sommaria, non gia’ in ragione della composizione del giudice, come prevede l’articolo 702 ter c.p.c., comma 2.
La dichiarazione di inammissibilita’ della domanda, in una ipotesi del genere, non sarebbe neanche coerente con i principi generali costantemente affermati da questa Corte in tema di possibile conversione dell’atto introduttivo avente forma non corrispondente a quella prevista per il rito applicabile. La domanda proposta con il ricorso di cui all’articolo 702 bis c.p.c., anche laddove si ritenesse il suo oggetto non compatibile con il rito sommario, purche’ comunque esso rientri tra quelli in cui il tribunale giudica nella composizione monocratica – avrebbe comunque tutti i requisiti per essere ritenuta un valido atto introduttivo del giudizio a cognizione ordinaria, con effetti quanto meno dal momento della notifica del ricorso. Anche sotto questo aspetto, dunque, non sembrerebbe esservi spazio (quanto meno al di fuori dell’unica ipotesi espressamente disciplinata dalla legge) per una definitiva dichiarazione di inammissibilita’ della domanda stessa, ma solo per un provvedimento di mutamento del rito.
I dubbi di costituzionalita’ relativi all’impossibilita’ di impugnare l’ordinanza di inammissibilita’ della domanda proposta con il rito sommario, almeno nei casi in cui cio’ pregiudichi la sua utile riproposizione nelle forme ordinarie e per quanto attiene alle regolamentazione delle spese di lite, rafforzano evidentemente la conclusione appena indicata, quale interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina del rito sommario di cognizione.
La Corte ritiene in definitiva che, nell’ipotesi in cui il giudice monocratico di tribunale adito con il rito sommario ritenga sussistente (non la semplice competenza collegiale sull’oggetto della domanda, ma) una diversa causa di inammissibilita’ del rito, ivi inclusa quella derivante da una eventuale “incompatibilita’ strutturale dell’oggetto della domanda con il rito sommario di cognizione”, ipotesi quest’ultima non regolata direttamente da una disposizione espressa di legge, l’interpretazione costituzionalmente orientata dell’articolo 702 bis c.p.c. e ss., imponga di escludere la possibilita’ di una dichiarazione di inammissibilita’ della domanda stessa con ordinanza non impugnabile, che chiuda definitivamente il processo, ai sensi dell’articolo 702 ter c.p.c., comma 2, dovendosi invece ritenere consentita esclusivamente l’adozione dell’ordinanza di mutamento del rito di cui all’articolo 702 ter c.p.c., comma 3, che fa salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda.
2.4 Conseguenza della ricostruzione che precede e’ che, laddove il tribunale, in una ipotesi in cui avrebbe dovuto disporre il semplice mutamento del rito, ai sensi dell’articolo 702 ter c.p.c., comma 3, dichiari invece inammissibile la domanda (a decisione monocratica) proposta con il rito sommario, chiudendo erroneamente il processo davanti a se’, la decisione non rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 702 ter c.p.c., comma 2, che prevede la non impugnabilita’ della relativa ordinanza, dovendo invece ritenersi ordinariamente impugnabile con l’appello, ai sensi dell’articolo 702 quater c.p.c., (sostanzialmente in questo senso, cioe’ per l’ammissibilita’ dell’appello ai sensi dell’articolo 702 quater c.p.c., in un caso in cui l’inammissibilita’ della domanda era stata affermata in ragione dell’incompatibilita’ del rito sommario di cognizione di cui all’articolo 702 bis c.p.c. e ss., con il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo riguardante onorari di avvocato: Cass., Sez. 2, Sentenza n. 24515 del 05/10/2018, Rv. 650653 01; per una ipotesi parzialmente diversa, in cui e’ stato peraltro del pari ritenuto ammissibile l’appello avverso l’ordinanza di inammissibilita’ della domanda proposta con il rito sommario di cognizione, pronunciata per motivi diversi da quelli espressamente previsti dall’articolo 702 bis c.p.c., comma 2: Cass., Sez. 6 – 1, Sentenza n. 7258 del 27/03/2014, Rv. 630320 01).
Se peraltro si tratti di una causa in materia per la quale e’ escluso il doppio grado di giudizio e, quindi, non sia ammesso l’appello in virtu’ di una diversa e specifica disposizione di legge (come avviene appunto per l’opposizione agli atti esecutivi di cui all’articolo 617 c.p.c.), la decisione del tribunale sara’ allora impugnabile secondo il mezzo previsto in ragione dell’oggetto del contendere (quindi, in caso di opposizione agli atti esecutivi di cui all’articolo 617 c.p.c., con il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’articolo 111 Cost.).
Deve in conclusione affermarsi il seguente principio di diritto: “al di fuori dei casi in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, laddove il procedimento sommario di cognizione introdotto dalla parte sia ritenuto dal giudice inammissibile per ragioni diverse e, in particolare, in ragione di una ritenuta incompabilita’ del rito sommario con l’oggetto della domanda, deve essere disposto il mutamento del rito ai sensi dell’articolo 702 ter c.p.c., comma 3, e non dichiarata l’inammissibilita’ della domanda ai sensi dell’articolo 702 ter c.p.c., comma 2; in siffatte ipotesi, l’eventuale decisione di inammissibilita’ della domanda che definisca il processo, non rientrando tra quelle per cui e’ espressamente prevista dalla legge la dichiarazione di inammissibilita’ con ordinanza non impugnabile, e’ di conseguenza appellabile, ovvero, se sia adottata in materia per la quale e’ escluso il doppio grado di giudizio in virtu’ di una diversa e specifica disposizione di legge, come per il caso dell’opposizione agli atti esecutivi di cui all’articolo 617 c.p.c., essa e’ direttamente ricorribile per cassazione ai sensi dell’articolo 111 Cost., o comunque censurabile con lo specifico mezzo di impugnazione specificamente previsto dalla legge”.
2.5 In base a quanto fin qui esposto, la decisione del Tribunale di Ivrea e’ certamente suscettibile di ricorso straordinario per cassazione, in base al cd. principio dell’apparenza, trattandosi di decisione relativa a domanda espressamente qualificata dal giudice adito come opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’articolo 617 c.p.c. (domanda sulla quale il tribunale giudica in composizione monocratica) e in quanto tale dichiarata inammissibile in ragione della sua ritenuta incompatibilita’ “strutturale” con il rito sommario di cognizione.
Il ricorso straordinario e’, in altri termini, in questo caso ammissibile in quanto unico mezzo di impugnazione per le decisioni definitive in tema di opposizione agli atti esecutivi, anche indipendentemente dalla soluzione che debba darsi alla questione della sua ammissibilita’, in generale, avverso l’ordinanza che dichiari l’inammissibilita’ della domanda proposta con rito sommario per essere la causa soggetta alla decisione del tribunale in composizione collegiale, ai sensi dell’articolo 702 ter c.p.c., comma 2.
3. Risolta positivamente la questione dell’ammissibilita’ del ricorso, esso puo’ essere esaminato nel merito.
Come sostenuto dalla societa’ ricorrente, l’opposizione da essa proposta andava certamente qualificata quale opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’articolo 615 c.p.c., comma 1, e non quale opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’articolo 617 c.p.c., comma 1, come invece erroneamente ritenuto dal tribunale, avendo ad oggetto contestazioni attinenti al quantum dell’importo precettato (precisamente: al rimborso dell’IVA, al rimborso forfettario per spese generali nonche’ al rimborso dei costi di notifica di un precedente precetto e dei conseguenti verbali di pignoramento, con richiesta finale di rideterminazione e accertamento dell’importo effettivamente dovuto al creditore intimante) e, quindi, allo stesso diritto di procedere ad esecuzione forzata per detti importi, non alla mera regolarita’ degli atti esecutivi.
La decisione impugnata non e’ dunque conforme a diritto.
Il tribunale, qualificata (erroneamente, per quanto appena esposto) l’opposizione come opposizione agli atti esecutivi, l’ha ritenuta inammissibile esclusivamente sulla base della ritenuta incompatibilita’ di detta tipologia di opposizione con la struttura del procedimento sommario di cognizione (secondo il tribunale, infatti, la decisione in materia di opposizione agli atti esecutivi non e’ appellabile, mentre dell’ordinanza che definisce il procedimento sommario di cognizione e’ espressamente prevista l’appellabilita’).
Ma l’indicata incompatibilita’ di struttura – invero discussa con riguardo all’opposizione agli atti esecutivi – certamente non sussiste in relazione all’opposizione all’esecuzione, dal momento che la relativa decisione (anche in considerazione della data di proposizione della domanda) e’ certamente appellabile e non si pone alcun problema di eventuale compressione dei poteri istruttori delle parti.
Se, come gia’ osservato, in base al principio dell’apparenza la sentenza del tribunale deve ritenersi correttamente censurata con il ricorso per cassazione, essendo stata (erroneamente) qualificata la domanda come opposizione agli atti esecutivi dal giudice a quo, l’erronea qualificazione va comunque corretta ai fini della decisione del merito. E, trattandosi di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’articolo 615 c.p.c., non vi e’ dubbio che il procedimento sommario di cui all’articolo 702 bis c.p.c. e ss., sia ammissibile.
La sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio affinche’ sia deciso il merito dell’opposizione proposta dalla societa’ ricorrente, correttamente qualificata in termini di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’articolo 615 c.p.c..
4. Il ricorso e’ accolto.
La sentenza impugnata e’ cassata in relazione, con rinvio al Tribunale di Ivrea, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte:
– accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Ivrea, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimita’.

 

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