In tema di contratto d’opera per la redazione di un progetto edilizio

Corte di Cassazione, sezione terza civile, Ordinanza 9 luglio 2019, n. 18342.

La massima estrapolata:

In tema di contratto d’opera per la redazione di un progetto edilizio, pur trattandosi di una fase preparatoria rispetto all’esecuzione dell’opera, il professionista (che nella specie abbia cumulato l’incarico di progettista e di direttore dei lavori), deve assicurare la conformità del medesimo progetto alla normativa urbanistica ed individuare in termini corretti la procedura amministrativa da utilizzare, così da prevenire la soluzione dei problemi che precedono e condizionano la realizzazione dell’opera richiesta dal committente. Ne consegue che ne sussiste la responsabilità per l’attività espletata sia nella fase antecedente all’esecuzione delle opere in relazione alla scelta del titolo autorizzativo occorrente per il tipo di intervento edilizio progettato sia in quella successiva di controllo e verifica della difformità dell’opera progettata rispetto a quella eseguita, non costituendo la riscontrata difformità di per sè indice di un accordo ilelcito volto alla realizzazione di un abuso edilizio, trattandosi di un obbligo del professionista giustificato dalla specifica competenza tecnica necessariamente richiesta a chi abbia assunto l’incarico del progetto e della direzione dei lavori.

Ordinanza 9 luglio 2019, n. 18342

Data udienza 21 maggio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 3905-2018 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 2813/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 21/06/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/05/2019 dal Consigliere Dott. MARILENA GORGONI.

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS) ricorre per la cassazione della sentenza n. 2813/2017 della Corte D’appello di Milano, n. 2813/2017, pubblicata il 21/06/2017, formulando tre motivi.
Nessuna attivita’ difensiva e’ svolta da (OMISSIS).
Il Tribunale di Lodi, adito dall’odierno ricorrente perche’ fosse dichiarata la risoluzione del contratto d’opera stipulato con (OMISSIS) e perche’ quest’ultimo fosse condannato al risarcimento dei danni subiti, rigettava la domanda attorea: riteneva che difettasse la prova che al convenuto, progettista e direttore dei lavori, fosse stato conferito l’incarico in relazione alle opere rivelatesi abusive, che la prova testimoniale non fosse concludente perche’ troppo generica, che le prestazioni indicate negli avvisi di parcella non contenessero indicazioni circa gli interventi rilevatisi abusivi, che non fosse stato dimostrato il danno lamentato.
L’odierno ricorrente asseriva che il professionista, progettista e direttore dei lavori, aveva omesso, a sua insaputa, di presentare al Sindaco e al Responsabile del Servizio Settore edilizia privata, la relazione tecnica illustrativa degli interventi da realizzare su sua commissione: relazione che egli aveva ricevuto in copia, in occasione della sottoscrizione della DIA, e che conteneva l’elenco delle singole opere oggetto dell’intervento di manutenzione straordinaria; lamentava, inoltre, che il convenuto neppure in seguito, avvedutosi dell’errore, avesse presentato una variante.
La mancanza di tale relazione, l’unica in cui venivano descritti tutti i lavori da realizzare, anche quelli rivelatisi abusivi, aveva determinato, ad avviso del ricorrente, l’adozione dell’ordinanza di demolizione e la sua iscrizione nel registro degli indagati per il reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 44, comma 1, lettera b. (OMISSIS), dunque, in quanto non solo progettista, ma anche direttore dei lavori, avrebbe dovuto essere considerato responsabile per avere eseguito delle opere sanzionate come abusive e, per l’effetto, non solo non avrebbe avuto diritto di percepire l’onorario pattuito, ma sarebbe stato tenuto a restituire quanto ricevuto, a corrispondergli il danno all’immagine, gli importi pagati per la realizzazione delle opere e a rifonderlo delle spese di lite e di tutti gli esborsi per sanzioni, multe, spese di rimessione in pristino, difesa in sede penale.
La Corte d’Appello di Milano, investita del gravame dall’odierno ricorrente, confermava la decisione di prime cure, ritenendo che l’ordinanza comunale di demolizione desse atto che, durante il sopralluogo del responsabile comunale, la formazione del bagno e del portico e la copertura del passaggio pedonale risultavano riconducibili a nuova costruzione realizzata in assenza di permesso di costruire. La planimetria allegata alla Dia, infatti, non menzionava gli interventi rivelatisi abusivi e il lamentato inadempimento del professionista (OMISSIS) non trovava riscontro nel confronto tra l’elenco delle opere redatto da questi e quelle contestate dalla PA.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione dell’articolo 1218 c.c., del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articoli 22, 23 e 29, degli articoli 1173 e 1375 c.c., articolo 1176 c.c., comma 2, articoli 2222, 2226, 2229-2230 e 2236 c.c. (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3).
2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione degli articoli 1453 e 2697 c.c., per avere la Corte territoriale disatteso il principio di cui alla sentenza n. 13533 del 30/10/2001, mandando esente da responsabilita’ (OMISSIS), inadempiente rispetto all’obbligo di assicurare la conformita’ del progetto e dei lavori in variante alla normativa edilizia primaria e secondaria, sebbene egli non avesse fornito la prova liberatoria di cui all’articolo 1218 c.c..
3.Con il terzo motivo il ricorrente lamenta, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione: il fatto omesso e’ costituito dalla condotta posta in essere dal professionista che, avendo anche il ruolo di direttore dei lavori, avrebbe dovuto informare anche in corso d’opera il committente della difformita’ tra capitolato e Dia e tra lavori da eseguirsi e Dia, rappresentando la necessita’ di presentare una variante.
4. I motivi possono essere esaminati congiuntamente, in ragione della loro innegabile connessione.
Sia il Tribunale che la Corte d’Appello si sono limitati ad escludere la responsabilita’ del professionista sull’assunto che non fosse provato che gli fosse stato conferito l’incarico di eseguire proprio ed anche le opere risultate abusive.
Non hanno, tuttavia, tenuto conto del fatto che – non risultando escluso che dette opere siano state realizzate sotto la sua direzione – egli non poteva sottrarsi alle domande formulate dal committente, se non provando di aver stipulato con lui un contratto contra legem al fine di perpetrare un abuso edilizio che, al netto delle implicazioni estranee all’odierna vicenda, avrebbe precluso all’istante di lamentarsi delle conseguenze di un comportamento conforme a quanto, sia pure illecitamente, convenuto.
Nei rapporti interni, provato il conferimento dell’incarico di progettare e dirigere i lavori edilizi, con individuazione dell’impresa costruttrice e con assunzione dell’incarico di provvedere agli adempimenti urbanistici ed edilizi, e’ da ritenere che, quand’anche i lavori rivelatisi abusivi non fossero stati da lui progettati (in questo senso deve intendersi che non rientravano nell’incarico conferito), (OMISSIS), in quanto anche direttore dei lavori, avesse un obbligo di controllo e di verifica, il quale oltre ad un controllo dinamico, continuativo, di accertamento per gradi e tappe intermedie della effettiva concretizzazione e specificazione di quanto programmato e, quindi, dovuto, comprendeva anche un obbligo di controllo e di verifica, per cosi’ dire, statico e retrospettivo di comparazione tra l’opera da realizzare, quella oggetto del programma negoziale e da lui stesso progettata, e quella che in concreto veniva realizzata (Cass. 05/10/2018, n. 24555), la quale, oltre che difforme rispetto a quella da lui stesso progettata, risultava anche priva dei necessari titoli autorizzatori.
Il cumulo dell’incarico di progettista dei lavori e di direttore degli stessi fa si’ che egli debba rispondere nei confronti del committente della conformita’ del progetto alla normativa urbanistica, della individuazione in termini corretti della procedura amministrativa da utilizzare, cosi’ da assicurare l’acquisizione del permesso di costruire e la realizzazione di quanto commissionato in conformita’ con la normativa edilizia.
La giurisprudenza di questa Corte ritiene, in particolare, che la scelta del titolo autorizzativo all’esecuzione di opere, in relazione al tipo di intervento edilizio progettato, rientri nelle competenze tecniche del professionista incaricato di progettare l’opus finanche nell’ipotesi un accordo illecito fra le parti per porre in essere un abuso edilizio (Cass. 21/05/2012, n. 8014). Sicche’ la incompletezza della istruttoria della pratica amministrativa o l’erronea individuazione del titolo autorizzatorio, avendo carattere strumentale e preliminare rispetto all’esecuzione dell’opera su cui (OMISSIS), in quanto direttore dei lavori, aveva uno specifico ed ulteriore obbligo di controllo e di verifica, non possono ricadere sul committente che, in quanto profano, neppure avrebbe avuto gli strumenti per percepire l’errore.
La Corte di merito si e’ limitata a respingere le censure, ribadendo le argomentazioni del giudice di prime cure sul difetto di prova che gli interventi abusivi fossero stati commissionati al professionista, omettendo di considerare che essi erano stati realizzati dalla ditta appaltatrice, sotto la direzione di (OMISSIS), il quale, dunque, non poteva non assumersi la responsabilita’ della lacunosa od erronea istruttoria della pratica amministrativa, preliminare e strumentale alla loro realizzazione, e/o (ipotizzando che i lavori eseguiti non fossero quelli da lui progettati) della responsabilita’ di non aver rilevato la difformita’ tra l’opera progettata e quella eseguita e il difetto di titoli autorizzatori relativi a quest’ultima.
Anche il difetto di argomentazioni della Corte territoriale sul motivo di appello con cui il ricorrente lamentava la violazione da parte del professionista delle obbligazioni ex lege su di lui gravanti in quanto progettista e direttore dei lavori per avere realizzato un’opera sprovvista di permesso di costruire, senza informarne il cliente e senza provvedere a correggere l’errore, giustifica l’accoglimento del ricorso.
5. Il ricorso merita, dunque, accoglimento.
6. La sentenza viene cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimita’, alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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