Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|6 maggio 2021| n. 11866.
È inammissibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., avverso il decreto con il quale la corte di appello provvede sul reclamo contro il decreto del tribunale in tema di revoca dell’amministratore di condominio, previsto dagli artt. 1129 cod. civ. e 64 disp. att. cod. civ., trattandosi di provvedimento di volontaria giurisdizione; tale ricorso è, invece, ammissibile avverso la statuizione relativa alla condanna al pagamento delle spese del procedimento, concernendo posizioni giuridiche soggettive di debito e credito discendenti da un rapporto obbligatorio autonomo.
Ordinanza|6 maggio 2021| n. 11866
Data udienza 19 marzo 2021
Integrale
Tag/parola chiave: COMUNIONE E CONDOMINIO – CONDOMINIO – AMMINISTRATORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente
Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere
Dott. MARCHEIS Chiara Besso – Consigliere
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29860-2019 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 02/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/03/2021 dal Consigliere ANTONIO SCARPA.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
(OMISSIS) impugna, articolando tre motivi di ricorso per “violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 91, dell’articolo 96, comma 3 e dell’articolo 742 c.p.c.”, “nullita’ delle pronunce di condanna” anche in relazione all’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4, ed omesso esame di fatto decisivo l’ordinanza n. 1166/2019 del 2 luglio 2019 reso dalla Corte d’appello di Firenze.
(OMISSIS) resiste con controricorso.
L’ordinanza del 2 luglio 2019 della Corte d’appello di Firenze ha rigettato il reclamo proposto da (OMISSIS) avverso il provvedimento del Tribunale di Lucca, con il quale era stata respinta la domanda dei condomini (OMISSIS) e (OMISSIS) volta alla revoca giudiziale di (OMISSIS) dall’incarico di amministratore del Condominio di via (OMISSIS). La Corte d’appello ha condannato (OMISSIS) al pagamento delle spese processuali, nonche’ al pagamento di un’ulteriore somma ex articolo 96 c.p.c., comma 3, per la “grave infondatezza delle ragioni a sostegno del reclamo e la temerarieta’ del comportamento processuale”.
I motivi di ricorso di (OMISSIS) deducono che il provvedimento di revoca dell’amministratore di condominio non possa contenere alcuna statuizione sulle spese, censurando poi la mancanza di motivazione e la condanna per responsabilita’ aggravata ai sensi dell’articolo 96 c.p.c., comma 3.
Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilita’ nelle forme di cui all’articolo 380-bis c.p.c., in relazione all’articolo 375 c.p.c., comma 1, n. 1), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.
La ricorrente ha presentato memoria e in essa proposto istanza di riunione del presente ricorso al successivo ricorso RG 34877/19, avente ad oggetto l’impugnazione del provvedimento reso dalla Corte d’appello di Firenze in data 13 settembre 2019 sulla domanda di revoca ex articolo 742 c.p.c., dell’ordinanza n. 1166/2019 del 2 luglio 2019. L’istanza di riunione va disattesa, trattandosi di ricorsi proposti avverso provvedimenti diversi, sicche’ non ricorre l’ipotesi di cui all’articolo 335 c.p.c., e non apparendo la riunione ex articolo 274 c.p.c., idonea, nella specie, a garantire la ragionevole durata e l’economia dei giudizi di cassazione, visto il diverso stato in cui essi pendono.
E’ infondata l’eccezione del controricorrente di inammissibilita’ del ricorso per intempestivita’, giacche’ proposto il 1 ottobre 2019 avverso decreto notificato il 3 luglio 2019, trovando applicazione la sospensione feriale dei termini processuali, disposta dalla L. 7 ottobre 1969, n. 742, articolo 1, per il periodo dal 1 al 31 agosto.
Le censure introdotte sono contrarie ai consolidati orientamenti di questa Corte sulle questioni di diritto decise, senza offrire elementi che inducano a confermare o mutare tali orientamenti, e cio’ agli effetti dell’articolo 360-bis c.p.c., n. 1.
Secondo tali orientamenti, e’ inammissibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell’articolo 111 Cost., avverso il decreto con il quale la corte d’appello provvede sul reclamo contro il decreto del tribunale in tema di revoca dell’amministratore di condominio, previsto dall’articolo 1129 c.c., e dall’articolo 64 disp. att. c.c., trattandosi di provvedimento di volontaria giurisdizione; tale ricorso e’, invece, ammissibile soltanto avverso la statuizione relativa alla condanna al pagamento delle spese del procedimento, concernendo posizioni giuridiche soggettive di debito e credito discendenti da un rapporto obbligatorio autonomo (Cass. Sez. 6 – 2, 11/04/2017, n. 9348; Cass. Sez. 6 – 2, 30/03/2017, n. 8283; Cass. Sez. 6 – 2; Cass. Sez. 6 – 2, 01/07/2011, n. 14524; Cass. Sez. U, 29/10/2004, n. 20957). E’ parimenti del tutto conforme all’orientamento interpretativo di questa Corte, consolidatosi sulla base del principio enunciato da Cass. Sez. U, 29/10/2004, n. 20957, la conclusione che il procedimento diretto alla revoca dell’amministratore di condominio soggiace al regolamento delle spese ex articolo 91 c.p.c..
Poiche’ questa sezione condivide il principio di diritto enunciato da Cass. Sez. U, 29/10/2004, n. 20957, e non essendosi verificata successivamente a tale pronuncia alcuna reale difformita’ di decisioni delle sezioni semplici, non sussistono le condizioni ex articolo 374 c.p.c., per la rimessione alle sezioni unite invocata dalla ricorrente nella memoria presentata ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., comma 2.
L’articolo 91 c.p.c., secondo cui il giudice con la sentenza che chiude il processo davanti a se’, dispone la condanna alle spese giudiziali, intende riferirsi, infatti, a qualsiasi provvedimento che, nel risolvere contrapposte pretese, definisce il procedimento, e cio’ indipendentemente dalla natura e dal rito del procedimento medesimo; pertanto, la norma trova applicazione anche ai provvedimenti di natura camerale e non contenziosa, come quelli in materia di revoca dell’amministratore di condominio, sicche’, mentre la decisione nel merito del ricorso di cui all’articolo 1129 c.c., comma 11, non e’ ricorribile in cassazione, la consequenziale statuizione relativa alle spese, in quanto dotata dei caratteri della definitivita’ e della decisorieta’, e’ impugnabile ai sensi dell’articolo 111 Cost. (cfr. Cass. Sez. 6 – 2, 23/06/2017, n. 15706; Cass. Sez. 6 – 2, 11/04/2017, n. 9348; Cass. Sez. 2, 01/09/2014, n. 18487; Cass. Sez. 2, 26/06/2006, n. 14742).
Va da ultimo precisato come Cass. Sez. 2 11/10/2018, n. 25336, che la ricorrente richiama, avesse in realta’ ad oggetto un provvedimento con il quale la corte di appello aveva pronunciato sul reclamo contro il decreto del tribunale in tema di nomina (e non di revoca) dell’amministratore di condominio, previsto dall’articolo 1129 c.c., comma 1, all’esito di procedimento che non e’ diretto a risolvere un conflitto di interessi, ma solo ad assicurare al condominio l’esistenza dell’organo necessario per l’espletamento delle incombenze ad esso demandate dalla legge, e dalla cui definizione non puo’ derivare una situazione di soccombenza ai fini della pronuncia sulle spese di lite (Cass. Sez. VI-2, 16/11/2017, n. 27165; Cass. Sez. 2, 06/05/2005, n. 9516; Cass. Sez. 2, 11/04/2002, n. 5194).
Neppure sono ammissibili avverso il decreto in tema di revoca dell’amministratore di condominio le censure proposte sotto forma di vizi in iudicando o in procedendo, dirette a rimettere di discussione la sussistenza, o meno, delle gravi irregolarita’ ex articolo 1129 c.c., comma 12, ovvero a lamentare la materiale mancanza della motivazione occorrente per individuare e comprendere le ragioni, in fatto e in diritto, della decisione.
La Corte di Firenze ha poi motivato la condanna alla somma ex articolo 96 c.p.c., comma 3, di (OMISSIS) per la “grave infondatezza delle ragioni a sostegno del reclamo e la temerarieta’ del comportamento processuale”. Ora, in tema di responsabilita’ aggravata, l’articolo 96 c.p.c., comma 3, aggiunto dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, dispone che il soccombente puo’ essere condannato a pagare alla controparte di una “somma equitativamente determinata”, la cui liquidazione giudiziale deve solo osservare il criterio equitativo, con l’unico limite della ragionevolezza. Al riguardo, la Corte d’appello di Firenze, nell’adottare la condanna ex articolo 96 c.p.c., comma 3, ha illustrato le ragioni per cui il comportamento di (OMISSIS) integrasse un’ipotesi di impiego pretestuoso e strumentale – e quindi di abuso – del diritto di impugnazione, e tale valutazione di merito non e’ sindacabile in sede di legittimita’ sotto il profilo della denunziata violazione di legge.
Il ricorso va percio’ dichiarato inammissibile e la ricorrente va condannata a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di cassazione nell’ammontare liquidato in dispositivo.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater – da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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