Sufficiente esposizione sommaria ragioni di impugnazione

Con l’ordinanza n. 30931 del 25 novembre 2025, la Suprema Corte di Cassazione interviene sul delicato tema dell’ammissibilità dell’appello, fornendo un’interpretazione dell’articolo 342, primo comma, c.p.c. che privilegia la sostanza rispetto alla forma.

La natura dell’appello come “gravame”

Il punto di partenza della Corte è la definizione dell’appello non come un mero controllo di legittimità (simile alla Cassazione), ma come un mezzo di gravame a carattere devolutivo pieno. Ciò significa che l’appello non serve solo a censurare vizi specifici, ma mira a ottenere un vero e proprio riesame nel merito dell’intera controversia.

Il superamento del rigore formale

L’ordinanza chiarisce che il requisito della “specificità dei motivi” richiesto dal codice di procedura civile non deve essere interpretato come un obbligo di utilizzare formule sacramentali o uno stile redazionale eccessivamente rigido. Secondo gli Ermellini:

  • È sufficiente che l’appellante esponga, anche in modo sommario o succinto, le ragioni di fatto e di diritto della propria contestazione.

  • L’atto deve permettere al giudice di individuare con esattezza i punti e i capi della sentenza impugnata di cui si chiede la riforma.

  • È necessario che siano comprensibili i rilievi critici posti a base dell’impugnazione, affinché la portata delle censure sia chiara sia per il giudice che per la controparte.

Il principio di diritto

In definitiva, la sentenza n. 30931/2025 stabilisce che l’inammissibilità dell’appello per difetto di specificità deve essere dichiarata solo quando l’atto sia talmente generico da non consentire di comprendere cosa venga contestato e perché. Se, invece, dall’atto emerge con chiarezza la volontà di riforma e le ragioni che la sorreggono, il giudice deve procedere all’esame nel merito, garantendo l’effettività della tutela giurisdizionale.

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|25 novembre 2025| n. 30931.

Sufficiente esposizione sommaria delle ragioni di impugnazione

Massima: Essendo l’appello un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto a ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi – previsto dall’articolo 342, primo comma, del cpc – prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l’impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell’impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure

Ordinanza|25 novembre 2025| n. 30931. Sufficiente esposizione sommaria delle ragioni di impugnazione

Integrale

Tag/parola chiave: IMPUGNAZIONI – Impugnazioni civili – Appello – Specificità dei motivi – Forma – Necessità – Esclusione. (Cpc, articoli 342, 345 e 346)

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente

Dott. PAPA Patrizia – Consigliere

Dott. PIRARI Valeria – Consigliere

Dott. TRAPUZZANO Cesare – Rel. Consigliere

Dott. AMATO Cristina – Consigliere

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 16614/2020) proposto da:

Me.Vi. e Ci.Mi., rappresentati e difesi dall’Avv. Pe.Ca., con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC del difensore;

– ricorrenti –

contro

La.An., rappresentato e difeso dall’Avv. Gi.Sa., con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC del difensore;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 1138/2019, pubblicata il 28 febbraio 2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 novembre 2025 dal Consigliere relatore Cesare Trapuzzano;

lette le memorie illustrative depositate nell’interesse delle parti, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c.

Sufficiente esposizione sommaria delle ragioni di impugnazione

FATTI DI CAUSA

1.- Con atto di citazione notificato il 7 maggio 2005, La.An. conveniva, davanti al Tribunale di Benevento (Sezione distaccata di Guardia Sanframondi), Me.Vi. e Ci.Mi., al fine di sentire pronunciare l’annullamento per conflitto di interessi delle vendite immobiliari concluse dal Me.Vi., in qualità di procuratore generale del La.An., con atto del 5 giugno 2000 in favore di se stesso, in regime di comunione legale con la moglie Ci.Mi., per il prezzo di vecchie Lire 57.000.000, e con atto del 15 febbraio 2001 in favore della moglie Ci.Mi., per il prezzo di vecchie Lire 10.500.000, con la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni subiti o, in subordine, al pagamento di una somma pari al valore reale degli immobili compravenduti.

Si costituivano in giudizio Me.Vi. e Ci.Mi., i quali chiedevano il rigetto delle domande di controparte, in ragione dei poteri conferiti con la procura generale del 23 settembre 1999, tali da superare il conflitto di interessi, con la facoltà di disporre dei beni anche in favore di se stesso, attesa la congruità dei corrispettivi previsti a fronte di cespiti rappresentati da ruderi fatiscenti da demolire, e – in via riconvenzionale – chiedevano che l’attore fosse condannato a corrispondere le somme che i convenuti avevano anticipato per il pagamento di oneri notarili e per accertamenti sulla statica degli immobili di proprietà del La.An.

Nel corso del giudizio era espletata consulenza tecnica d’ufficio.

Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 213/2010, depositata il 27 gennaio 2010, dichiarava l’inammissibilità delle domande riconvenzionali proposte dai convenuti, rigettava la domanda di annullamento della vendita del 15 febbraio 2001 e disponeva l’annullamento della vendita del 5 giugno 2000, rigettando la domanda di risarcimento danni e condannando Me.Vi. al pagamento, in favore di La.An., della somma di Euro 5.442,80, oltre interessi legali, quale corrispettivo riscosso dal rappresentante per la vendita del 15 febbraio 2001.

2.- Con atto di citazione notificato il 3 marzo 2011, proponeva appello avverso la pronuncia di prime cure La.An., il quale insisteva nella declaratoria di annullamento della vendita del 15 febbraio 2001, alla stregua della ricorrenza dei relativi presupposti, con la condanna al risarcimento dei danni per l’illegittima disponibilità degli immobili acquisita dalle controparti.

Resistevano Me.Vi. e Ci.Mi., i quali spiegavano appello incidentale.

Nel corso del giudizio d’appello era disposta altra consulenza tecnica d’ufficio.

Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’Appello di Napoli, con la sentenza di cui in epigrafe, accoglieva per quanto di ragione l’appello principale e, per l’effetto, in parziale riforma della pronuncia impugnata, disponeva l’annullamento anche della vendita del 15 febbraio 2001, dichiarando l’inammissibilità dell’appello incidentale.

A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevava per quanto di interesse in questa sede: a) che l’appello incidentale era inammissibile ex art. 342 c.p.c. poiché gli appellati si erano limitati a dolersi delle decisioni a loro sfavorevoli assunte dal Tribunale senza in alcun modo sottoporre a vaglio critico le motivazioni della sentenza appellata e senza esporre le ragioni di fatto e di diritto sulle quali il gravame si fondava; b) che, peraltro, come correttamente sostenuto dall’appellante principale, la domanda riconvenzionale dei convenuti era certamente inammissibile perché tardiva; c) che il generico richiamo alla prescrizione dell’azione di annullamento costituiva un’eccezione inammissibile, perché proposta solo in grado di appello; d) che il contratto di vendita del 15 febbraio 2001, concluso dal Me.Vi. – in qualità di rappresentante del La.An. – e dalla Ci.Mi., doveva essere annullato, in accoglimento della domanda proposta ai sensi dell’art. 1394 c.c. per il conflitto di interessi del rappresentante col rappresentato, ben riconoscibile dall’acquirente; e) che risultava, infatti, la convenienza dell’acquisto immobiliare con riguardo al prezzo della vendita stabilito nell’ambito del rapporto familiare tra i due convenuti (per un valore di Euro 7.599,47, a fronte di un corrispettivo determinato in Euro 5.422,80); f) che la prova testimoniale richiamata dagli appellati nella comparsa di risposta in appello non poteva essere ammessa, poiché all’udienza di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado i convenuti si erano riportati ai propri atti difensivi e a tutte le eccezioni, deduzioni e difese formulate nel corso del giudizio, senza alcun riferimento alla prova da ammettere e assumere prima che la causa fosse decisa, sicché il generico richiamo alle precedenti eccezioni, deduzioni e difese non consentiva di ritenere che all’udienza di precisazione delle conclusioni l’istanza di prova per testi fosse stata reiterata, tanto più che nelle successive difese finali ex art. 190 c.p.c. non era stato fatto alcun cenno alla prova in questione, ma anzi era stata ipotizzata l’infondatezza della domanda dell’attore, poiché smentita dall’esperita consulenza tecnica d’ufficio e, per converso, la fondatezza della riconvenzionale, provata nel quantum per tabulas, difese finali che, proprio per la loro funzione riassuntiva e illustrativa di tutte le difese svolte dalla parte nel corso del giudizio, costituivano uno tra i possibili strumenti di ricostruzione della condotta processuale della parte; g) che doveva essere confermato il rigetto della domanda risarcitoria, perché avanzata in termini del tutto generici.

3.- Avverso la sentenza d’appello hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, Me.Vi. e Ci.Mi.

Ha resistito, con controricorso, l’intimato La.An.

4.- Le parti hanno depositato memorie illustrative.

Sufficiente esposizione sommaria delle ragioni di impugnazione

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- In primo luogo, devono essere affrontate le eccezioni preliminari sollevate dal controricorrente.

1.1.- Con la prima eccezione questi deduce l’inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 366, primo comma, nn. 2, 3 e 6, c.p.c. E ciò perché mancherebbero nell’atto introduttivo del giudizio di legittimità qualsiasi indicazione della sentenza di primo grado, l’esposizione sommaria dei fatti e la specifica indicazione degli atti processuali.

L’eccezione è destituita di fondamento, in quanto il ricorso di legittimità rispetta il principio di autosufficienza, consentendo il controllo in ordine alla pertinenza delle deduzioni contenute nell’atto.

Segnatamente, nella narrativa del ricorso introduttivo, è possibile evincere i tratti essenziali della vicenda processuale, con l’individuazione dell’oggetto delle pretese azionate. È altresì possibile ricollegare i motivi fatti valere con le argomentazioni esposte nella sentenza impugnata.

1.2.- Con la seconda censura il controricorrente obietta che i motivi di ricorso sarebbero articolati in modo del tutto confusionario, tanto che il ricorrente avrebbe preteso di sollevare una pluralità di censure per assunte violazioni di legge e per assunti vizi di motivazione, in palese violazione dei principi sanciti da questa Corte.

Anche tale doglianza è infondata, posto che dalle separate censure esposte nel ricorso è possibile rintracciare lo specifico oggetto delle contestazioni mosse, in relazione alle argomentazioni della sentenza d’appello.

2.- Tanto premesso, con il primo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 (recte n. 4), c.p.c., l’error in procedendo con la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. (nella versione vigente ratione temporis), per avere la Corte di merito erroneamente dichiarato l’inammissibilità del gravame incidentale per difetto di alcun vaglio critico delle motivazioni della sentenza impugnata e di alcuna esposizione delle ragioni di fatto e di diritto sulle quali il gravame si fondava, benché, nel corpo della comparsa di costituzione contenente l’appello incidentale, gli appellati avessero insistito nella richiesta di rigetto delle domande di annullamento delle vendite e di risarcimento danni proposte dall’appellante principale, chiedendo l’ammissione della prova a supporto della loro ricostruzione, anche ai fini di dimostrare la fondatezza della spiegata domanda riconvenzionale.

2.1.- Il mezzo di critica è fondato.

Si premette che, nell’ipotesi in cui vengano denunciati con il ricorso per cassazione errores in procedendo, come nella specie, la Corte di legittimità diviene anche giudice del fatto (processuale) ed ha, quindi, il potere-dovere di procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali. Tuttavia, si prospetta preliminare ad ogni altra questione quella concernente l’ammissibilità del motivo in relazione ai termini in cui è stato esposto, con la conseguenza che, solo quando sia stata accertata la sussistenza di tale ammissibilità diventa possibile valutare la fondatezza del motivo medesimo e, dunque, esclusivamente nell’ambito di quest’ultima valutazione, questa Corte può e deve procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 24258 del 03/11/2020; Sez. 3, Sentenza n. 539 del 17/01/2012; Sez. 3, Sentenza n. 5836 del 13/03/2007; Sez. 3, Sentenza n. 1221 del 23/01/2006).

Sufficiente esposizione sommaria delle ragioni di impugnazione

Nel caso in disputa, la completa articolazione del motivo, anche con la specifica indicazione delle difese assunte nella comparsa di costituzione nel giudizio d’appello, consente di procedere alla disamina diretta degli atti processuali allo scopo di verificare l’effettiva inammissibilità dell’appello incidentale, sulla scorta dei motivi di gravame articolati.

Orbene, nel corpo della comparsa di costituzione in appello – con il gravame incidentale interposto – gli appellati hanno ribadito e riproposto le stesse ragioni ed argomentazioni poste a sostegno della validità delle vendite contestate e della legittimità del proprio operato, come già dedotte in primo grado.

Precisamente hanno dedotto: – che l’espressa procura notarile inequivocabilmente autorizzava il procuratore a contrarre con se stesso o con terzi o comunque a disporre pienamente dei beni del rappresentato; – che difettava alcun conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato (contrariamente all’assunto del Tribunale); – che ricorreva la specifica autorizzazione da parte del rappresentato al compimento di tali atti traslativi; – che le somme oggetto del prezzo delle vendite erano ancora giacenti presso la Banca Po.De. di B; – che le quote di proprietà compravendute erano state sbalorditivamente sopravvalutate dal procuratore rispetto al loro effettivo valore venale, poiché i prezzi stabiliti di vecchie Lire 57.000.000 e di vecchie Lire 10.000.000 erano eccessivi e sproporzionati rispetto all’effettivo valore commerciale e di mercato dei beni, che erano dei veri e propri ruderi fatiscenti e pericolanti, sostanzialmente da demolire; – che le vendite erano avvenute solo a seguito delle continue e incessanti insistenze del La.An., il quale premeva affinché il procuratore acquistasse per se stesso detti pericolanti beni.

All’uopo, hanno reiterato le richieste di ammissione di prova testimoniale secondo i capitoli espressamente ripresi e con i testi indicati.

Ebbene, a fronte di queste deduzioni, deve reputarsi che vi fossero sufficienti elementi di critica avverso la pronuncia di annullamento della vendita del 5 giugno 2000.

Essendo l’appello un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi – previsto dall’art. 342, primo comma, c.p.c. (anche secondo la versione vigente ratione temporis) – prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l’impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell’impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 2320 del 25/01/2023; Sez. L, Sentenza n. 15263 del 06/07/2007; Sez. 3, Sentenza n. 12240 del 25/05/2007; Sez. 3, Sentenza n. 21745 del 11/10/2006).

E ciò considerata la permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.

Sufficiente esposizione sommaria delle ragioni di impugnazione

In proposito, sebbene la sentenza impugnata abbia, di fatto, superato la declaratoria di inammissibilità dell’appello incidentale con riferimento alla domanda riconvenzionale di restituzione delle somme anticipate, di cui è stata dichiarata in appello l’inammissibilità per tardività – così come è stata affrontata l’eccezione di prescrizione dell’azione di annullamento delle vendite, reputata tardiva perché sollevata dagli appellati solo nel giudizio di gravame -, nondimeno, l’affermazione di inammissibilità dell’appello incidentale ha impedito di scrutinare le censure rivolte avverso la pronuncia del Tribunale di annullamento della vendita del 5 giugno 2000.

D’altra parte, come ha giustamente posto in luce l’ordinanza n. 10916/2017, è una regola generale quella per cui le norme processuali devono essere interpretate in modo da favorire, per quanto possibile, che si pervenga ad una decisione di merito, mentre gli esiti abortivi del processo costituiscono un’ipotesi residuale. Né deve dimenticarsi, come le Sezioni unite hanno già ribadito nella sentenza n. 10878/2015, che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha chiarito in più occasioni che le limitazioni all’accesso ad un giudice sono consentite solo in quanto espressamente previste dalla legge ed in presenza di un rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito (v., tra le altre, la sentenza CEDU 24 febbraio 2009, in causa C.G.I.L. e Cofferati contro Italia) – in questi termini, da ultimo e con diffusa motivazione, Cass. Sez. U, Sentenza n. 27199 del 16/11/2017 -.

3.- Con il secondo motivo i ricorrenti prospettano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 345 e 346 c.p.c., per avere la Corte territoriale erroneamente disatteso la richiesta di ammissione della prova costituenda, in ragione della genericità del richiamo a tale prova nel verbale relativo all’udienza di precisazione delle conclusioni e del contegno processuale assunto dalle parti successivamente a tale udienza.

Assumono gli istanti che, nel giudizio di primo grado, all’esito del deposito della consulenza tecnica d’ufficio all’udienza del 2 ottobre 2007, avevano reiterato la richiesta di prova testimoniale, ritenendo la stessa indispensabile, e all’udienza del 20 maggio 2008 avevano ulteriormente richiesto l’ammissione della prova e, infine, all’udienza successiva del 17 settembre 2009 di precisazione delle conclusioni si erano riportati ai propri atti difensivi e, quindi, anche alla memoria istruttoria depositata il 17 luglio 2006, come avrebbe potuto desumersi dal fatto che si fossero riportati appunto “a tutti i propri atti difensivi”, sicché il comportamento processuale degli stessi non avrebbe potuto indurre a reputare che avessero abbandonato la richiesta e rinunciato al suddetto mezzo istruttorio.

3.1.- Il motivo è infondato.

Ed infatti, sul punto, la sentenza d’appello ha rilevato che la prova testimoniale richiamata dagli appellati nella comparsa di risposta in appello non poteva essere ammessa, poiché all’udienza di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado i convenuti si erano riportati ai propri atti difensivi e a tutte le eccezioni, deduzioni e difese formulate nel corso del giudizio, senza alcun riferimento alla prova da ammettere e assumere prima che la causa fosse decisa, sicché il generico richiamo alle precedenti eccezioni, deduzioni e difese non avrebbe consentito di ritenere che all’udienza di precisazione delle conclusioni l’istanza di prova per testi fosse stata reiterata, tanto più che nelle successive difese finali ex art. 190 c.p.c. non era stato fatto alcun cenno alla prova in questione, ma anzi era stata ipotizzata l’infondatezza della domanda dell’attore, poiché smentita dall’esperita consulenza tecnica d’ufficio e, per converso, la fondatezza della riconvenzionale, provata nel quantum per tabulas, difese finali che, proprio per la loro funzione riassuntiva e illustrativa di tutte le difese svolte dalla parte nel corso del giudizio, costituivano uno tra i possibili strumenti di ricostruzione della condotta processuale della parte.

Tali rilievi sono conformi all’orientamento di questa Corte secondo cui l’abbandono della prova non ammessa può desumersi dal generico richiamo alle precedenti difese articolato in sede di precisazione delle conclusioni, ove il contegno complessivo delle parti, anche successivo all’udienza di precisazione delle conclusioni, avvalori tale valutazione, e ciò con specifico riferimento, nel caso di specie, alle deduzioni svolte dai convenuti nell’appendice pre-decisoria (ossia nelle comparse conclusionali e memorie di replica scambiate, nelle quali non si faceva alcun cenno alla prova costituenda, ma si reputava, per contro, che la causa avrebbe potuto essere decisa alla stregua delle esaustive risultanze di cui alla consulenza tecnica d’ufficio).

Ebbene, nel caso in cui il giudice di primo grado non accolga alcune richieste istruttorie, la parte che le ha formulate ha l’onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni, in modo specifico, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, devono ritenersi abbandonate e non più riproponibili in sede di impugnazione; tale presunzione può essere ritenuta, tuttavia, superata dal giudice di merito, qualora, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione della richiesta non riproposta con le conclusioni rassegnate e con la linea difensiva adottata nel processo, emerga una volontà inequivoca di insistere sulla richiesta pretermessa, attraverso l’esame degli scritti difensivi (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 12791 del 13/05/2025; Sez. 6-3, Ordinanza n. 10767 del 04/04/2022; Sez. 2, Sentenza n. 33103 del 10/11/2021).

Per le ragioni innanzi esposte siffatta presunzione non avrebbe potuto ritenersi superata nella fattispecie, proprio alla luce della condotta processuale assunta dai convenuti, come desumibile dalle deduzioni rassegnate nella propria comparsa conclusionale e nella successiva memoria di replica.

Sufficiente esposizione sommaria delle ragioni di impugnazione

4.- Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. nonché la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., per avere la Corte distrettuale pronunciato l’annullamento della vendita del 15 febbraio 2001 sulla scorta della convenienza dell’affare concluso rispetto alla sfera dell’acquirente.

Evidenziano gli istanti che la valutazione cui aveva aderito il giudice d’appello, in ordine al valore di mercato del cespite alienato, non sarebbe stata convincente.

4.1.- Il motivo è infondato.

Questo perché la sentenza impugnata è addivenuta alla conclusione circa la sussistenza del conflitto di interessi sotteso alla vendita del 15 febbraio 2001 sulla scorta della ponderazione dell’effettivo valore di mercato del cespite alienato, superiore al prezzo convenuto dal rappresentante nell’interesse della moglie acquirente.

Detto valore di mercato è stato desunto dalla consulenza tecnica d’ufficio espletata nel giudizio di gravame, la quale – confrontando una pluralità di dati risultanti dall’osservatorio immobiliare dell’Agenzia del territorio, dal borsino immobiliare e da pareri espressi da agenti immobiliari della Provincia – ha attribuito all’immobile in questione il valore, all’anno 2018, di Euro 9.970,50, corrispondente ad Euro 7.599,47 alla data del contratto, secondo la devalutazione avvenuta in base agli indici Istat sui prezzi al consumo (a fronte di un corrispettivo convenuto di Euro 5.422,80).

La Corte d’Appello ha altresì fornito debite giustificazioni ai fini di disattendere le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio espletata nel giudizio di primo grado, che aveva ipotizzato, nell’anno 2007, un valore di Euro 6.826,76, pervenendo ad una valutazione alla data del contratto di Euro 5.159,22 (inferiore al prezzo fissato nella vendita), all’esito della devalutazione e della detrazione degli interessi.

Più specificamente la sentenza d’appello ha confutato tali risultanze in ragione dell’indebita detrazione anche degli interessi legali.

Ne discende che l’adesione agli esiti della seconda consulenza tecnica d’ufficio, espletata in tempi diversi e pervenuta a conclusioni difformi rispetto alla consulenza tecnica d’ufficio svolta nel giudizio di primo grado, non è stata acritica da parte del giudice, ma è avvenuta alla stregua di un’analisi comparativa, sicché la sentenza è esente da alcun vizio, attesa la comprensibile motivazione espressa e la piena considerazione dei fatti rilevanti (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 31511 del 25/10/2022; Sez. 3, Ordinanza n. 14599 del 26/05/2021; Sez. 6-L, Ordinanza n. 8429 del 25/03/2021).

5.- In conseguenza delle argomentazioni esposte, il primo motivo del ricorso deve essere accolto mentre i restanti motivi vanno respinti.

La sentenza impugnata va dunque cassata, limitatamente al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, che deciderà uniformandosi agli enunciati principi di diritto e tenendo conto dei rilievi svolti, provvedendo anche alla pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.

Sufficiente esposizione sommaria delle ragioni di impugnazione

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione

accoglie il primo motivo del ricorso, rigetta i rimanenti motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, in data 5 novembre 2025.

Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2025.

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