Stupefacenti: quando il concorso e quando la condotta meramente passiva

Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 24 settembre 2018, n. 41091.

La massima estrapolata:

Con riguardo al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti – postula una condotta meramente passiva, consistente nell’assistenza inerte, inidonea ad apportare un contributo causale alla realizzazione dell’illecito, di cui pur si conosca la sussistenza, mentre ricorre il concorso nel reato nel caso in cui si offra un consapevole apporto morale o materiale – all’altrui condotta criminosa, anche in forme che agevolino o rafforzino il proposito criminoso del concorrente

Sentenza 24 settembre 2018, n. 41091

Data udienza 30 gennaio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAVALLO Aldo – Presidente

Dott. RAMACCI Luca – Consigliere

Dott. GALTERIO Donatella – Consigliere

Dott. GENTILI Andrea – Consigliere

Dott. REYNAUD Gianni F. – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato in (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 29/09/2017 del Tribunale di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. GAETA Piero, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza del 29 settembre 2017, il Tribunale di Torino ha respinto l’istanza di riesame proposta da (OMISSIS) avverso l’ordinanza del 16 settembre 2017 con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino – ravvisando le esigenze cautelari di cui all’articolo 274 c.p.p., lettera c), – gli aveva applicato la misura della custodia in carcere in relazione ai reati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, articolo 73, comma 4, e articolo 80, comma 2, per aver illecitamente detenuto, in concorso con il fratello (OMISSIS), circa 80 Kg. di sostanza stupefacente di tipo marijuana. Fatto accertato in (OMISSIS).
2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore dell’indagato, deducendo con un unico motivo violazione dell’articolo 110 c.p., e dell’articolo 273 c.p.p., nonche’ vizio di motivazione, con riguardo alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza quale concorrente nella condotta di illecita detenzione dello stupefacente di cui il fratello (OMISSIS) si e’ assunto l’esclusiva responsabilita’. Nella condotta dell’odierno ricorrente – si sostiene sarebbe al piu’ ravvisabile un’ipotesi di mera connivenza non punibile.
3. Il ricorso e’ inammissibile, perche’ manifestamente infondato.
Ed invero, con motivazione articolata, conforme a diritto ed immune da vizi logici, il Tribunale ha argomentato la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza circa il concorso del ricorrente nella condotta di detenzione dell’ingente quantitativo di stupefacente custodito e rinvenuto in un furgone da mesi ricoverato in un’autorimessa privata. Il grave quadro indiziario e’ stato in particolare ravvisato: nelle dichiarazioni rese a s.i.t. dal dipendente dell’autorimessa privata dove il furgone era custodito, avendo questi riferito che lo stesso fu portato nel mese di giugno precedente dai due fratelli i quali, in seguito, si alternarono nel recarsi spesso a controllarlo e talvolta lo prelevarono per poi riportarlo nel garage; nel fatto che in data 14 settembre 2017 il ricorrente e il fratello furono controllati dalla polizia dopo essere stati visti parlare con due uomini in zona vicina all’autorimessa ed essersi poi ivi insieme recati,venendo appunto fermati all’uscita; nell’essersi in tale occasione, l’odierno ricorrente (a differenza del fratello) dato alla fuga, tentando, nel corso della stessa di sbarazzarsi delle chiavi del furgone e di un quantitativo di marijuana (del peso di 10,47 gr.) che aveva in tasca, senza tuttavia riuscirci, essendo stato bloccato e perquisito dai poliziotti. Benche’ il contratto relativo al posto auto fosse stato concluso dal solo (OMISSIS) – che gia’ prima del furgone vi teneva un altro mezzo – e benche’ questi si sia attribuito la esclusiva paternita’ della detenzione degli 80 Kg. di stupefacente ivi rinvenuti scagionando il fratello, avendo questi invece dichiarato di essersi limitato a prelevare per uso personale i 10 gr. di marijuana che gli furono sequestrati il giorno dell’arresto, gli elementi valorizzati dal tribunale convergono nell’attribuire anche a lui (che piu’ volte si reco’ a controllare il mezzo nel garage anche in assenza del fratello e che il giorno dell’arresto ne deteneva le chiavi, dandosi alla fuga alla vista della polizia) un quadro gravemente indiziario di codetenzione dello stupefacente in questione.
3.1. Del resto, la situazione descritta e’ ben diversa da quella della connivenza non punibile, che – si e’ affermato proprio con riguardo al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti – postula una condotta meramente passiva, consistente nell’assistenza inerte, inidonea ad apportare un contributo causale alla realizzazione dell’illecito, di cui pur si conosca la sussistenza, mentre ricorre il concorso nel reato nel caso in cui si offra un consapevole apporto morale o materiale – all’altrui condotta criminosa, anche in forme che agevolino o rafforzino il proposito criminoso del concorrente (Sez. 3, n. 41055 del 22/09/2015, Rapushi e a., Rv. 265167; Sez. 3, n. 34985 del 16/07/2015, Caradonna e a., Rv. 264454).
3.2. La motivazione dell’ordinanza impugnata, dunque, e’ tutt’altro che illogica e le generiche censure che ad essa si muovono in ricorso mirano ad ottenere una rivalutazione dei fatti non consentita in sede di legittimita’. Quanto al primo dei cennati profili, va qui ribadito che la motivazione del provvedimento che dispone una misura coercitiva e’ censurabile in sede di legittimita’ solo quando sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicita’ al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito o talmente priva di coordinazione e carente dei necessari passaggi logici da far risultare incomprensibili le ragioni che hanno giustificato l’applicazione della misura (Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo e a., Rv. 265244). Quanto al secondo, alla Corte di cassazione sono precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacita’ esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482) e in tema di misure cautelari personali il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, e’ ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicita’ della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Iasi, Rv. 269884).
4. Alla declaratoria di inammissibilita’ del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’, consegue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., oltre all’onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma equitativamente fissata in Euro 2.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Motivazione semplificata.

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