Stupefacenti e l’aggravante dell’associazione

Corte di Cassazione, penale,
Sentenza|4 giugno 2021| n. 22091.

Stupefacenti e l’aggravante dell’associazione.

Ai fini della configurabilità dell’aggravante prevista dall’art. 74, comma 3, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nel numero degli associati (dieci o più) possono essere inclusi sia i condannati con sentenza irrevocabile emessa in diverso procedimento, sia i soggetti non ancora giudicati ma coimputati in separati procedimenti. (Conf. Sez. 1, n. 9370 del 08/06/1994, Rv. 199915).

Sentenza|4 giugno 2021| n. 22091. Stupefacenti e l’aggravante dell’associazione

Data udienza 25 febbraio 2021

Integrale

Tag – parola: STUPEFACENTI – ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRICCHETTI Renato Giusepp – Presidente

Dott. COSTANZO Angelo – rel. Consigliere

Dott. APRILE Ercole – Consigliere

Dott. VIGNA Maria Sabina – Consigliere

Dott. DI GERONIMO Paolo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nata a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nata a (OMISSIS);
(OMISSIS), nata a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 13/09/2019 della Corte di appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Costanzo Angelo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Epidendio Tomaso che ha concluso chiedendo: per (OMISSIS), l’annullamento con rinvio limitatamente al reato di cui al capo O), al trattamento sanzionatorio e alla misura di sicurezza, e il rigetto del ricorso; per (OMISSIS), l’annullamento con rinvio limitatamente alla misura di sicurezza e il rigetto nel resto del ricorso; per (OMISSIS), annullamento con rinvio limitatamente alla misura di sicurezza e rigetto nel resto del ricorso; dichiararsi l’inammissibilita’ dei ricorsi di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).
L’avvocato (OMISSIS), in difesa di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), anche in qualita’ di sostituto processuale dell’avvocato (OMISSIS), in difesa di (OMISSIS), si riporta alle richieste espresse per tutti i motivi di ricorso e ne chiede l’accoglimento.
L’avvocato (OMISSIS), in difesa di (OMISSIS), insiste per l’accoglimento del ricorso.

Stupefacenti e l’aggravante dell’associazione

RITENUTO IN FATTO

1. La vicenda processuale riguarda l’attivita’ di una associazione per delinquere Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ex articolo 74, commi 1, 2 e 3 (capo A) per commettere piu’ delitti fra quelli previsti dall’articolo 73, comma 1, relativi a cocaina e hashish e descritti negli altri capi di imputazione, operativa fra (OMISSIS).
Con sentenza n. 815 del 2019 la Corte di appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto ha confermato la decisione del Tribunale di Taranto che ha condannato (OMISSIS) – quale promotore della associazione (capo A) e per il capo O (OMISSIS) – quale promotore della associazione e per i capi B, C e D (OMISSIS) – quale promotrice della associazione e per i capi D, E, F e G (OMISSIS) – quale partecipe dell’associazione con l’incarico di ritirare i profitti del traffico illecito e di procacciale nuovi clienti e per i capi E, F e G – (OMISSIS) quale promotrice della associazione e per il capo O – (OMISSIS) quale partecipe dell’associazione con l’incarico di approvvigionarsi a Napoli di cocaina e per capi E e H – ma, riconoscendo la continuazione fra i reati oggetto del presente processo e i fatti giudicati con sentenza irrevocabile n. 1346 del 2016 della Corte di appello di Lecce, ha ridotto loro la pena.
2. Nei ricorsi presentati dai difensori degli imputati si chiede l’annullamento della sentenza.
2.1. Nel ricorso di (OMISSIS) si deducono: a) violazione dell’articolo 649 c.p.p., per l’esistenza di un precedente giudicato relativamente al capo A, costituito dalla sentenza della Corte di appello di Lecce n. 1346 del 2016 relativa alla stessa associazione per delinquere (con l’aggiunta di un reato-fine) con una imputazione che riguarda un periodo che, poiche’ va “da data anteriore e prossima all’ottobre 2011 fino all’ottobre 2012”, concerne anche quello oggetto del capo A e la mancata acquisizione della documentazione richiesta sin dal primo grado di giudizio; b) carenza di motivazione relativamente al capo O; c) violazione di legge e vizio della motivazione relativamente al trattamento sanzionatorio con particolare riferimento all’aumento per la continuazione con il reato oggetto della sentenza passata in giudicato e trascurando la buona condotta tenuta dall’imputato durante l’esecuzione della pena detentiva inflittagli in altro processo; d) violazione di legge e vizio della motivazione nella applicazione di una misura di sicurezza.
2.2. Nel ricorso di (OMISSIS) si deducono: a) violazione dell’articolo 649 c.p.p., per l’esistenza di un precedente giudicato relativamente al capo A, costituito dalla sentenza della Corte di appello di Lecce n. 1346 del 2016 relativa alla stessa associazione per delinquere (con l’aggiunta di un reato-fine) con una imputazione che riguarda un periodo che, poiche’ va “da data anteriore e prossima all’ottobre 2011 fino all’ottobre 2012”, concerne anche quello oggetto del capo A e la mancata acquisizione della documentazione richiesta sin dal primo grado di giudizio; b) violazione di legge e vizio della motivazione relativamente al trattamento sanzionatorio nella determinazione della pena, nel diniego delle circostanze attenuanti generiche, nella applicazione della misura di sicurezza senza motivarne le ragioni.

 

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2.3. Nel ricorso di (OMISSIS) si deduce vizio nel qualificare la ricorrente come promotrice della associazione per delinquere di cui al capo A limitandosi a ripetere le argomentazioni contenute nella sentenza di primo grado.
2.4. Nel ricorso di (OMISSIS) si deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, nella determinazione della pena, nel diniego delle circostanze attenuanti generiche, nella applicazione della misura di sicurezza della liberta’ vigilata.
2.5. Nel ricorso di (OMISSIS) si deducono: a) violazione dell’articolo 649 c.p.p., per l’esistenza di un precedente giudicato relativamente al capo A, costituito dalla sentenza della Corte di appello di Lecce n. 1346 del 2016 relativa alla stessa associazione per delinquere (con l’aggiunta di un reato-fine) con una imputazione che riguarda un periodo che, poiche’ va “da data anteriore e prossima all’ottobre 2011 fino all’ottobre 2012”, concerne anche quello oggetto del capo A e la mancata acquisizione della documentazione richiesta sin dal primo grado di giudizio; b) carenza di motivazione relativamente al capo O; c) violazione di legge e vizio della motivazione relativamente al trattamento sanzionatorio, nel quantificare l’aumento di pena in continuazione rispetto al reato oggetto della sentenza passata, che ha peraltro riconosciuto all’imputata le circostanze attenuanti generiche, nell’applicare per il capo O un aumento maggiore rispetto a quello applicato al coimputato ( (OMISSIS)) e nel non considerare la pena inflitta nel sentenza passata in giudicato nel procedimento penale n. 2277/2012 come ridotta dalla Corte di cassazione e non come originariamente inflitta; d) violazione di legge e vizio della motivazione nella applicazione di una misura di sicurezza, trascurando la buona condotta tenuta dall’imputato durante l’esecuzione della pena detentiva inflittagli in altro processo.
2.6. Nel ricorso di (OMISSIS) si deducono: a) mancanza di motivazione nel riconoscere l’aggravante Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, ex articolo 74, comma 3 e violazione dell’articolo 238-bis c.p., nell’utilizzare presente la sentenze irrevocabile relativa agli altri imputati per fondare la prova della partecipazione di piu’ di dieci persone alla associazione per delinquere; b) mancanza di motivazione circa la prova del tipo di sostanza stupefacente oggetto delle cessioni di cui ai capi E e H, con la conseguente necessita’ di applicare le piu’ miti sanzioni previste dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74, comma 4 e “contradditorieta’ della motivazione con il dato storico delle sentenze del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce e della Corte di appello di Lecce acquisite ex articolo 238-bis c.p.p., che indicano come l’associazione di cui al capo A smerciasse non solo cocaina ma anche hashish”; c) mancanza di motivazione circa la prova del reato di cui al capo H e travisamento della prova relativamente alla conversazione n. 40 RIT 289/10 dalla quale erroneamente e’ stato desunto che il suo oggetto fosse droga e non, invece, lo scambio di somme di denaro fra la (OMISSIS) e (OMISSIS) e, comunque, non sono stati spesi argomenti per escludere, stante la modestia delle somme menzionate, che la fattispecie costituisca una fatto di lieve entita’ Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, ex articolo 73, comma 5.

 

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CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo dei ricorsi di (OMISSIS), di (OMISSIS) e di (OMISSIS), riguardanti l’esistenza di un precedente giudicato relativamente al capo A, oltre che la mancata acquisizione della documentazione richiesta, risulta manifestamente infondato.
Nella sentenza impugnata si precisa che nel caso in esame la contestazione del reato associativo si chiude al “giugno 2010”, mentre la contestazione oggetto della sentenza divenuta irrevocabile riguarda un periodo successivo “da data anteriore e prossima all’ottobre 2011 fino all’ottobre 2012, in poi con permanenza”, per cui e’ aperta soltanto rispetto al termine finale, Inoltre, si osserva che l’inizio degli accertamenti oggetto del procedimento che la riguarda e’ quello delle indagini che, come si desume sin dal sentenza di primo grado che da quella di secondo grado, si colloca nel 2011, quindi successivamente al giugno del 2010, per cui la frazione della condotta oggetto del presente giudizio non e’ compresa in quella oggetto della sentenza passata in giudicato e rimarrebbe impunita se fosse accolta la tesi difensiva (p 30-40).
Su questa base correttamente la Corte di appello (p. 67) si e’ limitata a riconoscere la continuazione fra i reati oggetto del presente processo e quelli giudicati con la citata sentenza irrevocabile n. 1346 del 2016 della Corte di appello di Napoli e ha applicato un aumento minimo della pena irrogata con la sentenza passata in giudicato trattandosi di “mero “completamento” temporale delle condotte ascritte” agli imputati.
2. Le deduzioni sviluppate nel secondo motivo dei ricorsi di (OMISSIS) e di (OMISSIS) riguardano il capo O e risultano fondate.
Nel ricorso di (OMISSIS) si ricorda che questi ha rinunciato ai motivi di appello relativi al capo O, ma si osserva che la sentenza impugnata non contiene una motivazione circa la responsabilita’ della madre coimputata (OMISSIS) e questa carenza e’ rimarcata anche nel ricorso di quest’ultima, la quale non ha rinunciato ai motivi di appello concernenti il capo O, in aggiunta deducendosi (p. 5) che i contenuti dei dialoghi intercettati sui quali e’ stata fondata la responsabilita’ non sono univocamente espressivi di una attivita’ illecita in atto e che, comunque, l’imputazione avrebbe dovuto riguardare soltanto il mese di aprile e non anche quello di marzo.

 

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Deve registrarsi che nella sentenza impugnata manca del tutto una motivazione in ordine alla responsabilita’ degli imputati per il capo O: viene soltanto richiamata una conversazione da cui dovrebbe desumersi la detenzione di cocaina da parte dei due computati. Similmente, al riguardo, nella sentenza di primo grado vengono riportate alcune conversazioni tra la (OMISSIS) e la (OMISSIS).
Tuttavia, le mere acquisizioni istruttorie richiamate non possono, poiche’ non corredate da una argomentazione probatoria, dare fondamento a una motivazione sula responsabilita’ dei due imputati.
Ne deriva l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di (OMISSIS) limitatamente al capo O).
3. Il terzo e il quarto motivo dei ricorsi di (OMISSIS) e di (OMISSIS), il secondo di (OMISSIS) nonche’ il ricorso di (OMISSIS) riguardano la determinazione della pena, il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la applicazione della misura di sicurezza della liberta’ vigilata.

 

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3.1. I contenuti delle deduzioni sviluppate nei ricorsi di (OMISSIS), di (OMISSIS) e di (OMISSIS) circa la determinazione delle pene sono inammissibili perche’ generici e puo’, comunque, osservarsi che gli aumenti per la continuazione per (OMISSIS) e per (OMISSIS) sono particolarmente moderati. Per quanto riguarda (OMISSIS), si rileva che effettivamente l’aumento applicatogli per il capo A e’ superiore (2 anni) rispetto a quella (1 anno) applicato al fratello (OMISSIS), anch’egli giudicato come promotore della associazione, ma deve ribadirsi che la determinazione della pena da parte del giudice di merito inerisce strettamente alla posizione personale del singolo soggetto giudicato e, in questa sede, non e’ suscettibile di comparazione con quella di altri coimputati, in particolare data l’assenza di deduzioni difensive che dimostrino l’identita’ delle due posizioni.
Adeguatamente motivato, inoltre, e’ il diniego delle circostanze attenuanti generiche con la valutazione dell’assenza di elementi favorevoli e la considerazione della particolare gravita’ delle condotte per tutti i ricorrenti e anche dei precedenti reati per (OMISSIS) e (OMISSIS) (p. 67).
Relativamente alla pena, derivante dalla precedente sentenza passata in giudicato, che la sentenza impugnata ha posto come base per gli aumenti in continuazione relativi ai reati per i quali si procede, deve registrarsi che effettivamente la Corte di cassazione (Sez. 4, n. 8590 del 25/10/2017, dep. 2018) ha rideterminato in anni sette, mesi due e giorni 20 di reclusione la pena complessiva nei confronti di (OMISSIS), per cui in realta’, applicato l’aumento per la continuazione determinato dalla sentenza impugnata, la pena finale risultante sarebbe di 8 anni e 10 mesi di reclusione e non di 9 anni di reclusione. Ne deriva che le deduzioni sviluppate su questo punto nel ricorso (OMISSIS) risultano fondate.
Tuttavia, pur annullandosi senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di (OMISSIS) relativamente al capo O), non si ritiene di effettuare in questo giudizio di legittimita’ un ricalcolo della pena, considerando che la riposizione della pena da adottare correttamente come base (anni sette, mesi due e giorni 20 di reclusione) potrebbe condurre il giudice di merito, nell’esercizio dei suoi poteri discrezionali, a una diversa modulazione dell’aumento della pena in continuazione per il capo A.

 

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3.2. I motivi di ricorso di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) risultano fondati nella parte in cui evidenziano il vizio della motivazione circa la applicazione delle misure di sicurezza.
L’articolo 203 c.p., comma 1, definisce “socialmente pericolosa” la persona che abbia commesso un reato “quando e’ probabile che commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati”. In base al comma 2 della stessa disposizione, “la qualita’ di persona socialmente pericolosa si desume dalle circostanze indicate nell’articolo 133”.
La L. 10 ottobre 1986, n. 663, articolo 31, dispone che “1. L’articolo 204 c.p. e’ abrogato. 2. Tutte le misure di sicurezza personali sono ordinate previo accertamento che colui il quale ha commesso il fatto e’ persona socialmente pericolosa”.
Pur dopo l’abrogazione della cosiddetta “pericolosita’ presunta”, permane la distinzione fra la liberta’ vigilata facoltativa di cui all’articolo 229 c.p. e quella obbligatoria prevista dal successivo articolo 230 c.p., nel senso che nei casi di misura di sicurezza facoltativa, se sono accertati in concreto la pericolosita’ sociale e gli altri presupposti richiesti dalla legge, il giudice puo’ comunque escluderne l’applicazione, purche’ motivi adeguatamente sulle ragioni di tale esclusione, considerando il concreto grado di pericolosita’ del soggetto, mentre questa facolta’ gli e’ preclusa nei casi dei quali all’articolo 230 c.p., fermo restando che deve comunque accertare la pericolosita’ sociale dell’imputato secondo i parametri di cui all’articolo 203 c.p., comma 2 (Sez. 1, n. 35634 del 04/05/2012, Lo Verde, Rv. 253257; Sez. 1, n. 10527 del 26/10/1988, Corina, Rv. 179555).
Invece, la Corte di appello ha fondato, peraltro genericamente, il suo giudizio sulla considerazione “della gravita’ e dell’allarme sociale delle condotte”, cioe’ su un parametro diverso da quello indicato dalla legge e inerente, del resto, alla funzione della misure di sicurezza, che e’ quella di infrenare la pericolosita’ dell’autore, che va desunta dalle circostanza indicate nell’articolo 133 c.p. (Sez. 2, n. 23797 del 18/06/2020, Aliaj, Rv. 279929; Sez, 6 n. 30744 del 27/04/2018, non mass.).
Pertanto, la sentenza impugnata va annullata nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) limitatamente alla liberta’ vigilata con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Lecce.

 

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4. Il ricorso di (OMISSIS) riguarda la qualificazione della condotta della ricorrente come promotrice della associazione per delinquere di cui al capo A.
La Corte di appello ha osservato che dalla rinuncia ai motivi concernenti l’esistenza della associazione per delinquere e la partecipazione alla stessa della ricorrente deriva il venir meno dei presupposti su cui si fonda la contestazione del ruolo dell’imputata nella associazione.
Tuttavia, pur rimarcando la genericita’, degli assunti difensivi (p. 40), non ha mancato di richiamare la parte della sentenza di primo grado in cui si evidenzia che la (OMISSIS), assieme al marito (OMISSIS), impartiva direttive su come svolgere l’attivita’ di spaccio e con lui discuteva su come gestire il gruppo durante il periodo della sua (di (OMISSIS)) carcerazione; inoltre i due curavano l’approvvigionamento della cocaina, sceglievano o rifornitori, predisponevano i servizi sorveglianza nella zone scelte per lo spaccio (p. 41-42).
Il ricorso in esame si limita a assumere che la rinuncia ai motivi di appello non doveva essere intesa come includente anche quella relativa al ruolo di promotrice ma non espone argomenti a sostegno della esclusione di tale ruolo, sicche’ non si confronta con gli argomenti espressi nella sentenza che impugna. Pertanto, risulta inammissibile.
5. Il ricorso di (OMISSIS) e’ inammissibile.
5.1. Quanto al primo motivo, deve ribadirsi che nel numero degli associati (dieci o piu’), che integra la circostanza aggravante di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74, comma 3, possono essere inclusi i soggetti coimputati in procedimenti separati anche se non sono stati ancora giudicati (Sez. 1, n. 9370 del 08/06/1994, Rv. 199915). A fortiori, allora, correttamente la Corte ha utilizzato la sentenza irrevocabile relativa alla stessa associazione per delinquere (della quale ha riconosciuto il vincolo della continuazione con i reati per i quali si procede), sommando il numero degli imputati in quel processo (fra i quali la ricorrente), in cui gia’ fu riconosciuta l’aggravante, al numero degli imputati in questo processo cosi’ da riscontrare il superamento della soglia dei dieci associati.

 

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5.2. Il secondo motivo di ricorso risulta manifestamente infondato nell’assumere che la sentenza impugnata mancherebbe di motivazione circa la prova del tipo di sostanza stupefacente oggetto delle cessioni. In realta’ – come, del resto, si trae dallo stesso ricorso che riporta la relativa porzione della sentenza impugnata (p. 66) – una motivazione, espressa e non meramente apparente esiste. Infatti, la Corte di appello, dal dato (non contestato nel ricorso) che fosse sempre stata individuata come cocaina la sostanza smerciata dalla associazione la Corte ha ricavato, con un argomento induttivo, che anche nelle situazioni oggetto dei capi E e H era stata ceduta cocaina, cosi’ reiterando il giudizio gia’ espresso dal Giudice di primo grado che aveva ritenuto che i “tre pacchi da cento” contenevano cocaina perche’ era sempre stata questa la sostanza che i napoletani e, quindi anche (OMISSIS), avevano ricevuto dal gruppo criminale capeggiato dalla famiglia (OMISSIS)/ (OMISSIS) (p. 23-25, 59 della sentenza di appello; p. 30-34 della sentenza di primo grado). Si tratta di un argomento, dotato della seppur circoscritta forza logica propria dei ragionamenti induttivi, che certamente non e’ affetto da manifesta illogicita’ e che da’, comunque, contenuto alla motivazione che, quindi, non puo’ dirsi mancante – della sentenza impugnata.
Quanto alla addotta “contradditorieta’” con le sentenze acquisite ex articolo 238-bis c.p.p., deve osservarsi che nell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), tale nozione riguarda il cosiddetto “travisamento della prova”, cioe’ una divergenza fra la valutazione a base dell’argomentazione del giudice e il significato di altro dato pure valutato, che disarticoli, rendendola manifestamente illogica, la motivazione per il suo contrasto con la forza dimostrativa del dato travisato (ex plurimis: Sez. 2, n. 7986 del 18/11 2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269217; Sez. 2, n. 47035 del 3/10/2013, Gugliano, Rv. 257459; Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 25016). Precisamente, secondo una puntuale definizione, il vizio di “contraddittorieta’” della motivazione della sentenza sta nel contrasto, dialetticamente irrisolto, di proposizioni (testuali o extra-testuali) contenute in atti del procedimento concernenti punti decisivi e fra loro inconciliabili tra loro – tali che l’affermazione dell’una implichi necessariamente e univocamente la negazione dell’altra e viceversa (Sez. n. 53600 del 24/112016, dep. 2017, Sanfilippo, n. 271635).
Per consentire di verificare se il vizio ricorre e’ onere del ricorrente trascrivere integralmente o allegare gli atti processuali con i quali si assume che la sentenza contrasti, diversamente il ricorso risulta inammissibile per genericita’ (fra le altre: Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053) e, poiche’ le sentenze menzionate non sono allegate al ricorso, gia’ per questa causa il motivo in esame sarebbe inammissibile.
In ogni caso, la sua manifesta infondatezza e’ resa palese dai suoi stessi contenuti perche’ affermare che, nel segmento temporale di attivita’ in cui si inseriscono le condotte oggetto dei capi E e H, gli associati cedettero cocaina non e’ incompatibile con il riconoscere che esse sono reati-fine di una associazione per delinquere che ha fatto commercio anche di hashish. Questa conclusione tanto piu’ vale se si considera che la sentenza impugnata non ha utilizzato la precedente sentenza irrevocabile per trarne specifiche informazioni utili alla ricostruzione di specifiche condotte, ma soltanto per riconoscere la preesistenza della associazione descritta nel capo A.

 

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5.3. Quanto al terzo motivo di ricorso, deve ribadirsi che la interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, e, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimita’. Il giudice di merito e’ libero di ritenere che l’espressione adoperata assuma, nel contesto della conversazione, un significato criptico, specialmente se non ha alcun senso logico nel contesto espressivo in cui e’ utilizzata ovvero quando emerge, dalla valutazione di tutto il complesso probatorio, che l’uso di un determinato termine viene indicato per indicare altro, anche tenuto conto del contesto ambientale in cui la conversazione avviene (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D’Andrea, Rv. 268389; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650). Va, peraltro, rilevato che la conversazione oggetto delle deduzioni difensive non e’ stata prodotta integralmente ma soltanto richiamata nel contesto del ricorso, che cosi’ non adempie all’onere di allegazione e risulta di conseguenza generico, tanto piu’ perche’ non si confronta compiutamente con l’intera argomentazione che la sentenza impugnata dedica al capo H (p. 54 ss.)
6. Dalla inammissibilita’ dei ricorsi di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) deriva la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
7. Il dispositivo che conclude la presente sentenza deriva dalla correzione con ordinanza n. 18127/2021 del 6 maggio 2021 emessa nel procedimento di camera di consiglio n. 12670/2021 – dell’errore materiale contenuto nel dispositivo letto in udienza.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) limitatamente alla liberta’ vigilata e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Lecce, rigettando nel resto i loro ricorsi.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di (OMISSIS) limitatamente al capo O) e alla liberta’ vigilata e rinvia per nuovo giudizio sui punti alla Corte di appello di Lecce, rigettando il ricorso nel resto.
Dichiara inammissibili i ricorsi di (OMISSIS) e (OMISSIS) che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

 

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In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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