La statuizione che esclude il compenso per la fase di trattazione

Corte di Cassazione, sezione sesta (seconda) civile, Ordinanza 20 febbraio 2019, n. 4968.

La massima estrapolata:

La statuizione che esclude il compenso per la fase di trattazione, perché non sono state espletate prove orali e non é stata disposta CTU, viola il disposto dell’articolo 4, comma 5, lett. c) D.M. n. 55/2014, che include nella fase istruttoria una pluralità di attività ulteriori rispetto all’espletamento di prove orali e di CTU, tra cui anche le richieste di prova e le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande.

Ordinanza 20 febbraio 2019, n. 4968

Data udienza 5 giugno 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE SECONDA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 9846-2017 proposto da:
(OMISSIS), C.F. (OMISSIS), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliate in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 28/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 05/01/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/06/2018 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.

RITENUTO

che il (OMISSIS) (gia’ Consorzio (OMISSIS)) ricorre per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Milano, depositata il 5 gennaio 2017 e notificata il 16 febbraio 2017, che ha dichiarato cessata la materia del contendere a seguito del decesso dell’appellante (OMISSIS), estinte le sanzioni applicate con l’ordinanza-ingiunzione emessa dal Consorzio in data 25 ottobre 2010, inefficaci l’indicata ordinanza-ingiunzione e la sentenza del Tribunale di Pavia n. 878 del 2011, oggetto di gravame, ed ha condannato il Consorzio alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio in favore delle eredi (OMISSIS), costituitisi in giudizio;
che il Parco ha proposto ricorso sulla base di tre motivi; che (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno resistito con controricorso;
che il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., di manifesta infondatezza del ricorso;
che entrambe le parti hanno depositato memorie;
che le controricorrenti, con la memoria, hanno proposto istanza di liquidazione delle spese sostenute nel procedimento ex articolo 373 c.p.c., e depositato documenti.

CONSIDERATO

In via preliminare, che la documentazione depositata (e notificata) dalle controricorrenti e’ ammissibile solo per la parte rilevante ai fini della pronuncia sulle spese sostenute nel procedimento di sospensione ex articolo 373 c.p.c. (Cass. 30/09/2015, n. 19544);
che con il primo motivo il ricorso e’ denunciata violazione dell’articolo 24 Cost., dell’articolo 81 c.p.c. in relazione alla L. n. 689 del 1981, articolo 7 e si contesta l’ammissione della costituzione nel giudizio d’appello delle eredi dell’appellante;
che il decesso dell’obbligato aveva determinato l’estinzione dell’obbligazione (intrasmissibile) di pagamento della sanzione pecuniaria, e, pertanto, le eredi (OMISSIS) non avevano titolo per costituirsi, come tempestivamente eccepito dall’Ente appellato;
che con il secondo motivo e’ denunciata violazione della L. n. 689 del 1981, articolo 7 e si contesta l’accertamento di responsabilita’ effettuato dalla Corte d’appello, a fronte del sopraggiunto decesso dell’obbligato, che comportava la cessazione della materia del contendere nel giudizio avente ad oggetto l’opposizione al provvedimento di irrogazione della sanzione amministrativa, e quindi impediva l’accertamento della responsabilita’;
che le doglianze, da esaminare congiuntamente perche’ connesse, sono manifestamente infondate;
che con riguardo alla costituzione in giudizio delle eredi (OMISSIS) va osservato che le stesse, pur non succedendo nella posizione di obbligato del congiunto per il principio di intrasmissibilita’ dell’obbligazione da sanzione amministrativa, erano responsabili del costo del processo in luogo del defunto, e cio’ giustificava la partecipazione al processo;
che, infatti, se l’esito dell’accertamento della responsabilita’ – necessario come si dira’ ai fini della pronuncia sulle spese – fosse stato favorevole al (OMISSIS), le eredi della parte “virtualmente” soccombente avrebbero dovuto rifondere le spese processuali anche in assenza di costituzione in giudizio;
che l’accertamento della responsabilita’, contestato dal ricorrente, si era reso necessario ai fini del regolamento delle spese processuali;
che la Corte di merito ha fatto applicazione del principio risalente e consolidato secondo cui, in caso di cessazione della materia del contendere, il giudice deve regolare le spese del processo in base al criterio della soccombenza virtuale (ex plurimis, Cass. 07/05/2009, n. 10553; Cass. 08/06/2017, n. 14267);
che al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese del presente giudizio e a quelle relative al procedimento ex articolo 373 c.p.c., conclusosi con il rigetto dell’istanza di sospensione presentata dal (OMISSIS);
che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 4.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge, nonche’ al pagamento delle spese del sub procedimento ex articolo 373 c.p.c., che liquida in Euro 2.300,00 complessivi.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

Per aprire la mia pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *