Stato di abbandono dei minori

Corte di Cassazione, sezione prima civile, Ordinanza 6 novembre 2019, n. 28522.

La massima estrapolata:

Lo stato di abbandono dei minori non può essere escluso in conseguenza della disponibilità a prendersi cura di loro, manifestata da parenti entro il quarto grado, quando non sussistano rapporti significativi pregressi tra loro ed i bambini, e neppure possano individuarsi potenzialità di recupero dei rapporti, non traumatiche per i minori, in tempi compatibili con lo sviluppo equilibrato della loro personalità. 

Ordinanza 6 novembre 2019, n. 28522

Data udienza 3 ottobre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere

Dott. SCALIA Laura – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 29143/2018 proposto da:
(OMISSIS), quale madre del minore (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS) presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
E sul ricorso:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma, P.zza Cavor, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso successivo;
– ricorrente successivo –
contro
(OMISSIS), e (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS) che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso incidentale;
– controricorrenti incidentali –
contro
(OMISSIS), quale curatore speciale di (OMISSIS), Servizio Sociale del Comune di Firenze quale tutore provvisorio di (OMISSIS), Procura Generale c/o Corte d’Appello di Firenze;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1828/2018 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, del 02/08/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/10/2019 dal cons. Dott. TRICOMI LAURA.

RITENUTO

CHE:
La Corte di appello di Firenze, sezione minorenni, con la sentenza impugnata ha respinto l’appello proposto da (OMISSIS) (madre) e da (OMISSIS) (padre), con l’intervento di (OMISSIS) e (OMISSIS) (nonni paterni), avverso la sentenza del Tribunale per i Minorenni di Firenze che aveva dichiarato lo stato di adottabilita’ per il minore (OMISSIS) (n. il (OMISSIS)), rappresentato in giudizio dal curatore speciale.
Il minore, che alla nascita presentava tracce di sostanze alcooliche nelle urine in conseguenza dell’uso di alcool anche in gravidanza da parte della madre, era stato immediatamente collocato presso una Struttura, essendo emerso che entrambi i genitori facevano uso di sostanze alcooliche, e, a seguito di definizione del procedimento promosso ai sensi dell’articolo 333 c.c., con provvedimento del 23/11/2016, era stato affidato al Servizio sociale di Firenze e collocato presso una coppia idonea all’adozione non essendo ipotizzabile un rientro del minore presso i genitori o un collocamento intrafamiliare; era stata altresi’ disposta sia l’organizzazione di incontri protetti con i genitori ed eventuali altri familiari, che la presa in carico al Sert della madre e del padre per problematiche relative all’abuso di alcool.
Nell’immediatezza era stata, quindi, aperta la procedura di adottabilita’ nel corso della quale era stata svolta l’istruttoria mediante l’ascolto dei genitori e degli affidatari, l’acquisizione di relazioni dei Servizi sociali relativi all’andamento degli incontri protetti attuati tra l’infante ed i genitori e dei percorsi di riabilitazione dall’uso delle sostanze alcoliche e l’espletamento di una CTU avete ad oggetto la valutazione psicodiagnostica dei genitori e delle loro capacita’ genitoriali; durante lo svolgimento del gravame erano intervenuti i nonni paterni.
La procedura si era conclusa in primo grado con la dichiarazione dello stato di adottabilita’ del minore, confermata in appello.
La madre propone ricorso per cassazione con quattro mezzi; il padre propone altro ricorso con due mezzi; i nonni paterni (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno proposto ricorso incidentale con tre mezzi.

CONSIDERATO

CHE:
1. La madre propone quattro motivi di ricorso.
1.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione della L. n. 184 del 1983, articoli 1, 8, 10, 12, 15.
A parere della ricorrente lo stato di abbandono del minore sarebbe stato decretato senza considerare l’accertato significativo ed adeguato impegno della ricorrente (e del padre del minore) al superamento delle problematiche personali, familiari ed economiche in tempi compatibili con le esigenze del minore. In particolare si duole che non sia stato considerato che la stessa aveva cessato il suo stato di alcolista – come a suo dire documentato dalla relazione dei Servizi sociali del (OMISSIS) – ed aveva iniziato a lavorare a tempo indeterminato parziale come collaboratrice domestica, avendo a disposizione per vivere un immobile in comodato attiguo a posto di lavoro.
1.2. Con il secondo motivo si denuncia l’omesso esame di un punto decisivo e la violazione dell’articolo 8 della Convenzione EDU, per non avere considerato i progressi compiuti dai genitori e la recuperabilita’ della funzione, oltre che la disponibilita’ dei nonni paterni a prendersi cura del bambino.
1.3. Con il terzo motivo si denuncia la violazione dell’articolo 195 c.p.c., comma 3, per omesso invio della bozza di relazione da parte del CTU al CTP con violazione del termine per consentire le controdeduzioni, gia’ eccepita – a suo dire – alla prima udienza utile.
1.4. Con il quarto motivo si denuncia la violazione della L. n. 184 del 1983, articoli 11, 12 e 15 per la mancata convocazione ed audizione dei nonni paterni.
La ricorrente si duole che questi siano stati ascoltati dai giudici onorari solo nel procedimento n. 1329/2016 VG ex articolo 333 e 336 c.c., nell’immediatezza del parto, e cio’ nonostante anche in tale occasione avessero dichiarato la disponibilita’ ad occuparsi del minore.
1.5. Il ricorso e’ infondato e va respinto.
1.6.1. I motivi primo, secondo e quarto possono essere trattati congiuntamente perche’ trattano la questione afferente alla ricorrenza dello stato di abbandono ed alla insufficiente valutazione delle capacita’ genitoriali, oltre che quella sostanzialmente connessa della mancata considerazione della disponibilita’ dichiarata dai nonni paterni a prendersi cura del minore e del loro mancato ascolto.
1.6.2. Sono infondati e vanno respinti.
1.6.3. Quanto al primo profilo, concernente l’accertamento dello stato di abbandono, giova ricordare che, come gia’ affermato da questa Corte, “Lo stato di abbandono che giustifica la dichiarazione di adottabilita’ ricorre allorquando i genitori non sono in grado di assicurare al minore quel minimo di cure materiali, calore affettivo, aiuto psicologico indispensabile per lo sviluppo e la formazione della sua personalita’ e la situazione non sia dovuta a forza maggiore di carattere transitorio, tale essendo quella inidonea per la sua durata a pregiudicare il corretto sviluppo psico – fisico del minore, secondo una valutazione che, involgendo un accertamento di fatto, spetta al giudice di merito ed e’ incensurabile in cassazione.” (Cass. n. 5580 del 04/05/2000; Cass. n. 4503 del 28/03/2002): cio’ perche’ “il ricorso alla dichiarazione di adottabilita’ costituisce solo una “soluzione estrema”, essendo il diritto del minore a crescere ed essere educato nella propria famiglia d’origine, quale ambiente piu’ idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico, tutelato in via prioritaria dalla L. n. 184 del 1983, articolo 1 il giudice di merito deve operare un giudizio prognostico teso, in primo luogo, a verificare l’effettiva ed attuale possibilita’ di recupero delle capacita’ e competenze genitoriali, con riferimento sia alle condizioni di lavoro, reddituali ed abitative, senza pero’ che esse assumano valenza discriminatoria, sia a quelle psichiche, da valutarsi, se del caso, mediante specifica indagine peritale, estendendo detta verifica anche al nucleo familiare, di cui occorre accertare la concreta possibilita’ di supportare i genitori e di sviluppare rapporti con il minore, avvalendosi dell’intervento dei servizi territoriali.” (Cass. n. 7559 del 27/03/2018).
Nel caso in esame la Corte territoriale ha dato corretta applicazione a detti principi, giacche’ – contrariamente a quanto assume la ricorrente, che sostanzialmente sollecita un inammissibile riesame delle emergenze istruttorie – ha accertato la ricorrenza dello stato di abbandono, tenendo conto anche delle positive modifiche intervenute nello stile e nelle abitudini di vita dei genitori del minore e dei progressi compiuti dagli stessi, come descritti dalla stessa ricorrente.
Invero la Corte territoriale ha ritenuto veritieri i progressi, intervenuti nelle more del giudizio di appello (fol.8 della sent. imp.), ma ha escluso che gli stessi dimostrassero il superamento del presupposto richiesto per procedere alla dichiarazione di adottabilita’ esistente al momento della pronuncia di primo grado.
In proposito la Corte fiorentina ha motivatamente argomentato, rimarcando il carattere precario della situazione descritta perche’ il percorso di superamento dell’abuso di sostanze alcoliche da parte della madre era appena iniziato, era dipendente dal supporto di persone terze (datrice di lavoro e strutture socio/sanitarie) ed era lontano dal raggiungimento della idoneita’ genitoriale, considerato anche l’esito della CTU e la non favorevole valutazione delle capacita’ nel rapportarsi con le esigenze di vita del minore; quindi, avendo rilevato che nessuna autonomia era stata raggiunta dai genitori, ne’ sotto il profilo della salute, ne’ delle certezze abitative e lavorative circostanza che nemmeno in ricorso e’ smentita, se non con apodittici assunti – ha ritenuto che la prosecuzione dell’attivita’ istruttoria e/o del prolungamento dell’affidamento temporaneo sollecitato dai genitori era inconciliabile con le esigenze del minore, considerata la peculiare condizione di questo, che sin dalla nascita aveva visto svolgersi sempre la sua vita al di fuori della famiglia naturale, con cui aveva avuto rapporti solo in occasione degli incontri realizzati in forma protetta, e delle esigenze di certezza di vita che devono assistere lo sviluppo di un minore.
Su questo ultimo, decisivo passaggio motivazionale, peraltro, la ricorrente non si sofferma affatto, se non per richiamare in termini del tutto astratti ed avulsi dalla concreta fattispecie i principi afferenti al diritto del minore a crescere ed essere educato nella famiglia naturale, dimostrando di non aver colto la complessa ratio decidendi.
Invero, anche nel soffermarsi sulle risultanze della CTU, la Corte territoriale – che ne ha condiviso le conclusioni in merito alla mancanza di idonee capacita’ genitoriali della madre e del padre, concentrati su se stessi e sui personali bisogni piuttosto che su quelli del minore – ha rimarcato che l’incompleto tentativo di recupero nelle capacita’ di accudimento era oramai incompatibile con i tempi del bambino “cresciuto altrove senza alcun apporto dei genitori biologici” (fol. 10 della sent. imp.) e la pronuncia risulta conforme al principio secondo il quale “Il prioritario diritto dei minori a crescere nell’ambito della loro famiglia di origine non esclude la pronuncia della dichiarazione di adottabilita’ quando, nonostante l’impegno profuso dal genitore per superare le proprie difficolta’ personali e genitoriali, permanga tuttavia la sua incapacita’ di elaborare un progetto di vita credibile per i figli, e non risulti possibile prevedere con certezza l’adeguato recupero delle capacita’ genitoriali in tempi compatibili con l’esigenza dei minori di poter conseguire una equilibrata crescita psico-fisica.” (Cass. n. 16357 del 21/06/2018).
1.6.4. Quanto al secondo profilo, va osservato che, come accertato dalla Corte di appello, e non smentito dalla ricorrente, i nonni ed i parenti entro il quarto grado non aveva instaurato alcun rapporto con il bambino, collocato in affido preadottivo sin dalla nascita, e la disponibilita’ manifestata dalla nonna, nell’immediatezza della nascita, a prendersene cura non era stata seguita da alcuna concreta iniziativa ne’ presa di contatto, nonostante gli incontri protetti fossero stati autorizzati anche per i parenti, ma da questi non richiesti (v. fol. 3 della sent. imp.), tanto che la stessa nonna in occasione del colloquio effettuato con i Servizi sociali nel 2018 aveva mostrato di non sapere assolutamente nulla in merito alla situazione del bambino.
Pur non volendo considerare che nel caso concreto i nonni sono spontaneamente intervenuti nel processo facendo valere le loro ragioni, va rilevato che non puo’ ravvisarsi la violazione della L. 4 maggio 1983, n. 184, artr. 12 specifico – non ricorre il presupposto dei “rapporti significativi con il minore” che impone la fissazione della comparizione dei parenti.
Correttamente, pertanto, la Corte territoriale ha applicato anche il principio secondo il quale “Lo stato di abbandono dei minori non puo’ essere escluso in conseguenza della disponibilita’ a prendersi cura di loro, manifestata da parenti entro il quarto grado, quando non sussistano rapporti significativi pregressi tra loro ed i bambini, e neppure possano individuarsi potenzialita’ di recupero dei rapporti, non traumatiche per i minori, in tempi compatibili con lo sviluppo equilibrato della loro personalita’.” (Cass. n. 9021 del 11/04/2018).
1.7. Anche il terzo motivo e’ infondato.
Invero, in tema di consulenza tecnica d’ufficio, l’omesso invio alle parti della bozza di relazione da’ luogo a un’ipotesi di nullita’ a carattere relativo, suscettibile di sanatoria (Cass. n. 23493 del 09/10/2017).
Nel caso di specie, pur volendo superare il profilo della carenza di specificita’ del motivo che non illustra i termini in cui venne sollevata – a dire della ricorrente – l’eccezione relativa alla CTU entro la prima udienza utile, posto che del tema qui proposto non si ravvisa traccia in sentenza, va considerato decisivo il fatto che la Corte territoriale ha dato atto sia della presentazioni di osservazioni da parte del CTP, a seguito del deposito della CTU, che dei chiarimenti forniti dal CTU (fol.9 della sent. imp.) senza che tale circostanza sia stata contestata, di guisa che non si ravvisa alcuna lesione del principio del contraddittorio, tanto piu’ che la parte non ha illustrato in concreto in cosa sarebbe consistita la lesione del diritto di difesa, laddove il confronto tra consulente di ufficio e consulente di parte si era realizzato e la Corte territoriale ne ha tenuto conto.
2. Il padre propone due censure.
2.1. Il primo motivo, con il quale si denuncia la violazione della L. n. 184 del 1983, articoli 1, 8, 10, 12, 15 perche’ non sarebbero stati acquisiti tutti gli elementi necessari a valutare la ricorrenza dello stato di abbandono, segnatamene senza una verifica aggiornata delle capacita’ genitoriali mediante incontri protetti, immotivatamente sospesi – a suo dire -, capacita’ valutate esclusivamente mediante la CTU, e senza convocare nel procedimento per la dichiarazione di adottabilita’ i parenti entro il quarto grado che sarebbero stati disponibili a prendersi cura del bambino, e’ infondato per le ragioni gia’ prima esposte (v. sub 1.6.3/1.6.4.), giacche’ prospetta le medesime questioni.
2.2. Il secondo motivo, con cui si denuncia l’omesso esame di fatti decisivi, costituiti da documenti versati in atti nella fase di merito, e’ infondato perche’ non si ravvisa alcun omesso esame, ma piuttosto una valutazione dei fatti da parte della Corte territoriale difforme da quella auspicata dal ricorrente.
Invero, questi, da un lato insiste nel prospettare un proprio diverso comportamento rispetto a quello della compagna, negando l’abuso di sostanze alcoliche, cosi’ come gia’ nelle precedenti fasi di merito e nel procedimento ex articolo 333 c.c., nonostante cio’ – al contrario – non sia mai stato accertato, essendosi a lungo sottratto il ricorrente ad accertamenti ed incontri presso le Strutture pubbliche, e la stessa madre del ricorrente abbia fornito informazioni di segno opposto.
Come si evince dallo stesso ricorso, il padre ha iniziato un percorso ambulatoriale ed i controlli tossicologici, consentendo la propria valutazione multidisciplinare, solo dal dicembre 2017 (fol. 38 del ricorso), e cioe’ dopo la pubblicazione della sentenza del Tribunale per i Minorenni di Firenze, ed ha iniziato i colloqui psicologici solo nel marzo 2018 (fol. 39 del ricorso); di cio’ la Corte territoriale, ha tenuto conto, valutando positivamente i progressi compiuti, ma li ha ritenuti insufficienti a modificare la valutazione gia’ compiuta dal Tribunale per il carattere anche non stabilizzato degli stessi e per l’incompatibilita’ dei tempi di recupero con le esigenze di vita del minore, con motivazione che ha tenuto conto dei fatti rilevanti e degli elementi acquisiti mediante la CTU e la CTP e mediante le relazioni dei Servizi sociali, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente e cio’, in linea con il principio secondo il quale “L’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonche’ la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilita’ dei testi e sulla credibilita’ di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute piu’ idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata.” (Cass. n. 16056 del 02/08/2016; conf. Cass. n. 19011 del 31/07/2017).
3. I nonni paterni hanno proposto ricorso incidentale con tre mezzi.
3.1. Il primo motivo, con il quale si lamenta la violazione dell’articolo 195 c.p.c. per nullita’ della CTU (mancato rispetto del termine per consentire le controdeduzioni, eccepito alla prima udienza utile), va respinto per le ragioni gia’ esplicitate sub 1.7.
3.2. Il secondo motivo, con il quale si lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo e la motivazione apparente o contraddittoria in relazione alla ritenuta irrilevanza del mancato deposito della relazione (pur richiesta dalla Corte territoriale) ai Servizi sociali di San Gimignano, e’ inammissibile, atteso che, avendo la Corte di appello ritenuto veritieri i fatti esposti dai genitori circa l’attivita’ lavorativa svolta a (OMISSIS) ed il percorso di recupero ivi intrapreso (v. sub 1.6.3.), non e’ illustrato quali altri fatti decisivi avrebbe potuto desumersi da detta relazione, ove depositata.
3.3. Il terzo motivo con il quale si denuncia la violazione della L. n. 184 del 1983, articoli 1, 8 e 15 anche in relazione all’articolo 315 bis c.c., con riferimento al diritto del minore a vivere nella famiglia di origine, all’inesatta applicazione dei parametri relativi ai presupposti per la dichiarazione di adottabilita’ ed alla mancata valutazione dell’idoneita’ o meno dei nonni a prendersi cura del minore, e’ infondato per la ragioni gia’ prima esposte (v. sub 1.6.4.). 4. In conclusione tutti i ricorsi vanno rigettati.
Non si provvede sulle spese, essendo tutti i ricorrenti soccombenti nei confronti della curatela del minore, che non ha svolto difese.
Va disposto che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalita’ delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, articolo 52.
Non sussistono i presupposti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater perche’ il processo risulta esente.

P.Q.M.

– Rigetta i ricorsi;
– Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalita’ delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del Decreto Legislativo n. 30 giugno 2003 n. 196, articolo 52;
– Da’ atto che non sussistono l’presupposti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater perche’ il processo risulta esente.
In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalita’ e gli altri dati identificativi, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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