Stabilire la giurisdizione e “petitum sostanziale”

Corte di Cassazione, sezioni unite civili, Ordinanza 9 dicembre 2019, n. 32112.

La massima estrapolata:

Nello stabilire la giurisdizione bisogna innanzitutto attenersi al principio del “petitum sostanziale” identificabile attraverso ciò che oggettivamente risulta dal complesso delle richieste e dei fatti allegati nella domanda. Nel caso in cui il suddetto petitum consista nella richiesta di risarcimento del danno erariale per cattiva gestione di un finanziamento regionale la giurisdizione spetta alla Corte dei Conti che è legittimata a verificare se ricorrano o meno tutte le condizioni di legge per emettere una pronuncia di condanna per responsabilità amministrativo-patrimoniale.

Ordinanza 9 dicembre 2019, n. 32112

Data udienza 24 settembre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente di Sez.

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente di Sez.

Dott. MANNA Felice – Presidente di Sez.

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente di Sez.

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere

Dott. RUBINO Lina – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 33632/2018 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
PROCURATORE REGIONALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA, elettivamente domiciliato in (OMISSIS);
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
– intimati –
per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 65664/2018 della CORTE DEI CONTI – SEZIONE GIURISDIZIONALE D’APPELLO DELLA REGIONE SICILIA.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 24/09/2019 dal Consigliere Dott. ENRICA D’ANTONIO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale CARMELO CELENTANO, il quale chiede che la Corte di cassazione a Sezioni unite, in Camera di consiglio, dichiari la giurisdizione della Corte dei Conti – sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, con le conseguenze di legge.

CONSIDERATO IN FATTO

1. La Procura Regionale della Corte dei Conti – sezione giurisdizionale della Sicilia – ha convenuto in giudizio i componenti della Giunta regionale siciliana tra i quali (OMISSIS), assessore regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro; la Dott.ssa (OMISSIS), dirigente generale del dipartimento del lavoro, il Presidente, il dirigente generale e il direttore del Centro di Addestramento Professionale Integrato di (OMISSIS) (CIAPI) prospettando una responsabilita’ erariale per ciascuno di essi in relazione all’approvazione e realizzazione del c.d. progetto Spartacus affidato dalla Regione Siciliana all’ente CIAPI di (OMISSIS).
In particolare si prospettava la violazione del divieto di affidamento al CIAPI di (OMISSIS), organismo inadeguato e non strutturato, beneficiario dall’amministrazione regionale di un affidamento diretto di un servizio del valore di Euro 36.000.000; il reclutamento di massa operato in violazione dei divieti di assunzione; l’impiego dei finanziamenti svincolati da valutazioni di congruita’ ed economicita’ ed inerenza delle attivita’ finanziate rispetto alla finalita’ del finanziamento.
In particolare il Procuratore generale della Corte dei Conti ha addebitato all’assessore (OMISSIS) di aver sottoscritto la nota n. 3408/GAB del 10 settembre 2013 con cui, nel condividere i contenuti della proposta di attuazione del progetto Spartacus presentata dalla Dott.ssa (OMISSIS), inviava detta proposta alla Giunta regionale; nonche’ di aver sottoscritto l’accordo sindacale del 26/9/2013 con il quale l’amministrazione regionale, il CIAPI e le organizzazioni sindacali,individuavano le modalita’ di reclutamento del personale da impiegare nel progetto Spartacus e, infine nell’aver proposto ed approvato la Delib. Giunta Regionale n. 328 del 2013.
2. (OMISSIS) ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione deducendo il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti. Il Procuratore regionale presso la Corte dei Conti ha depositato controricorso.
La Procura Generale ha concluso chiedendo che la Corte di cassazione a Sezioni unite, in Camera di consiglio, dichiari la giurisdizione della Corte dei CONTI Roberto Giovanni – sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, con le conseguenze di legge.

RITENUTO IN DIRITTO

3. La ricorrente eccepisce l’esistenza dell’esimente politica ai sensi della Legge Regionale Sicilia n. 20 del 1994, articolo 1, comma 1 ter, secondo periodo, secondo cui “Nel caso di atti che rientrano nella competenza propria degli uffici tecnici o amministrativi la responsabilita’ non si estende ai titolari degli organi politici che in buona fede li abbiano approvati ovvero ne abbiano autorizzato o consentito l’esecuzione”. Richiama, inoltre, la Legge Regionale Sicilia n. 10 del 2000, articolo 2, che riserva al Presidente della Regione e agli assessori le funzioni di indirizzo politico amministrativo, la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare, attribuendo ai soli dirigenti l’adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi necessari per l’attuazione degli atti di indirizzo e programmazione adottati dagli organi politici restando i soli responsabili dell’attivita’ amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.
Osserva che dagli atti risultava che l’iter procedimentale che aveva condotto alla stipula della convenzione ed all’assunzione dell’impegno di spesa era stato condotto dal dirigente generale il quale, in quanto atto di mera gestione, ne aveva la competenza esclusiva che la Dott.ssa (OMISSIS) e gli altri componenti della Giunta non avevano avuto alcun potere decisionale o di interdizione e che l’atto amministrativo adottato dalla Giunta Regionale non assumeva alcuna rilevanza sul piano della responsabilita’ contabile non essendo neppure prospettato che l’atto di semplice condivisione dell’affidamento del servizio pubblico al CIAPI fosse stato proposto e deliberato dagli organi periferici in malafede,cosi’ come richiesto dalla legge per l’estensione nei loro confronti della responsabilita’ amministrativa.
4. La ricorrente eccepisce ancora che il Procuratore regionale della Corte dei Conti non aveva agito in base ad una notizia di danno erariale specifica e concreta con la conseguenza che la relativa mancanza si traduceva nell’assoluto difetto di potere giurisdizionale.
5. Osserva, infine, che il Procuratore contabile aveva contestato la violazione del divieto di assunzione senza valutare che il CIAPI di Priolo era un ente privato e dunque nessun danno vi era stato nel procedere alle assunzioni.
6. Le censure sollevate dalla ricorrente, congiuntamente esaminate in quanto esse si concretano nella denuncia che il Procuratore generale della Corte dei Conti avrebbe travalicato “i limiti esterni di giurisdizione del giudice contabile”, sono infondate e va dichiarata la giurisdizione della Corte dei Conti.
7. Occorre premettere che ai fini della determinazione della giurisdizione vale il principio del petitum sostanziale, da identificarsi per come oggettivamente risulta dal complesso delle richieste e dei fatti allegati (Sezioni Unite, sentenza 21 maggio 2014, n. 11229, in linea con una pacifica giurisprudenza).
Nella specie, la domanda proposta dal Procuratore regionale della Corte dei Conti ha ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno erariale derivante dalla cattiva gestione di un ingentissimo finanziamento concesso dalla Regione Siciliana al CIAPI di (OMISSIS).
La Corte dei Conti risulta del tutto correttamente investita dei poteri di cognizione e di giudizio ad essa attribuiti dall’ordinamento e, nell’esercizio di tali poteri, e’ legittimata a verificare se, nel caso sottoposto al suo esame, ricorrano o meno tutte le condizioni di legge per addivenire ad una pronuncia di condanna per responsabilita’ amministrativo – patrimoniale.
La valutazione da parte del Procuratore generale della Corte dei Conti dell’operato della Dott.ssa (OMISSIS) si colloca sul piano del controllo ad esso affidato circa la sussistenza della responsabilita’ per danno erariale attraverso la valutazione del suo operato e tale valutazione e’ una valutazione in iure, come tale pienamente spettante al Giudice contabile nell’ambito della sua giurisdizione.
8. Nella fattispecie, la ricorrente denuncia il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti invocando l’esenzione di responsabilita’ per buona fede; l’assenza di poteri istruttori del PM contabile non potendo l’attivita’ del procuratore essere considerata come un’attivita’ di controllo generalizzata e permanente; la natura privata del CIAPI e dunque l’assenza di un danno erariale per l’assunzione di personale in violazione del divieto legale; la violazione della riserva di amministrazione avendo la domanda attorea prospettato una gestione irragionevole e ingiustificata di risorse pubbliche.
Si denunciano, in sostanza, questioni che restano meramente interne alla giurisdizione della Corte dei Conti e che presuppongono valutazioni di merito, cosi’ come evidenziato dalla Procura generale di questa Corte, esulanti dall’ambito di intervento delle Sezioni Unite in sede di accertamento della giurisdizione e che sono oggetto del giudizio stesso della Corte dei Conti.
9. Deve, pertanto, essere dichiarata la giurisdizione della Corte dei Conti.
Non e’ luogo a provvedere sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara la giurisdizione della Corte dei Conti.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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