Corte di Cassazione, sezione terza civile, Ordinanza 13 giugno 2019, n. 15874.
La massima estrapolata:
Nel caso di spoglio attuato per mezzo dell’ufficiale giudiziario in forza di un titolo esecutivo, l’azione possessoria è proponibile nelle sole ipotesi in cui il titolo esecutivo sia inefficace nei confronti dello “spoliatus” ovvero l’avente diritto sia stato immesso nel possesso di un immobile diverso da quello contemplato nel titolo esecutivo, dovendosi far valere mediante le opposizioni esecutive tutti gli altri vizi del titolo posto a fondamento del rilascio.
Ordinanza 13 giugno 2019, n. 15874
Data udienza 19 marzo 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere
Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere
Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18108/2015 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato RIUNITI STUDI LEGALI, rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
e onche’ contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 356/2015 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 12/03/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 19/03/2019 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI.
FATTI DI CAUSA
1. La ricostruzione dei fatti di causa e’ consentita solo dall’esame, oltre che del ricorso, anche del controricorso e della sentenza impugnata.
2. Nel 1984 il Tribunale di Pescara dichiaro’ fallito (OMISSIS), imprenditore individuale.
La curatela acquisi’ alla massa tre immobili (una casa, un capannone ed un terreno) che vennero messi in vendita nel 1988, ed aggiudicati a (OMISSIS) e (OMISSIS) (o (OMISSIS)) con tre distinti decreti di trasferimento, nel 1991, nel 1992 e nel 1993.
2. I decreti di trasferimento vennero messi in esecuzione nei confronti di (OMISSIS), coniuge del fallito e dichiaratasi comproprietaria del 50% dei beni alienati, occupante degli immobili suddetti (nel ricorso non si precisa quando inizio’ l’esecuzione).
3. Nel 2005 (OMISSIS) propose un ricorso possessorio ex articolo 1170 c.c. nei confronti dei due aggiudicatari, dinanzi al Tribunale di Pescara, sezione di San Valentino in Abruzzo Citeriore.
Nel ricorso si riferisce che a fondamento dell’azione possessoria la ricorrente dedusse che:
-) era legittima posseditrice dei beni trasferiti;
-) il bando di vendita; l’ordinanza che dispose la vendita; il decreto di trasferimento ed i “verbali di immissione nel possesso” dei beni aggiudicati erano nulli.
La nullita’, secondo la ricorrente, derivava dalla circostanza che i due fabbricati ed il terreno su cui insistevano erano stati messi in vendita in tre lotti diversi; e che nell’avviso di vendita dei due fabbricati si faceva menzione solo di questi, “senza alcuna particella di terreno ad essi sottostante”.
4. Il Tribunale di Pescara con sentenza n. 38/2013 rigetto’ la domanda.
Il ricorso non ne riferisce le motivazioni.
La soccombente appello’ la sentenza, e la Corte d’appello de L’Aquila
con sentenza 12.3.2015 n. 356 rigetto’ il gravame.
La Corte d’appello ritenne che:
-) il decreto di trasferimento dei beni espropriati era valido, perche’ non vi erano state nullita’ nella procedura.
La circostanza che il terreno sul quale sorgevano i due immobili fosse stato messo in vendita separatamente da questi (definita dalla Corte “incongruenza”) venne ritenuta sanata per essersi proceduto, dopo il bando ma prima della vendita, all’accatastamento dei tre immobili suddetti in questo modo: una parte del terreno messo in vendita venne “staccata” catastalmente dalla particella in cui originariamente rientrava, per costituire una nuova particella al servizio comune dei due fabbricati per garantirne l’accesso;
-) di conseguenza, l’immissione in possesso dell’acquirente non aveva costituito uno spoglio, ed anzi “la ricorrenza di elementi concretizzanti fatti di spoglio non era stata nemmeno dedotta” (cosi’ la sentenza, p. 5, quinto capoverso);
-) l’azione di manutenzione era stata correttamente ritenuta inammissibile dal Tribunale per decorso del termine annuale.
5. La suddetta sentenza e’ stata impugnata per cassazione da (OMISSIS), con ricorso fondato su quattro motivi ed illustrato da memoria.
Ha resistito il solo (OMISSIS) con controricorso illustrato da memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. I motivi di ricorso.
1.1. Col primo motivo la ricorrente lamenta – formalmente – i vizi di
cui all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5.
Il motivo contiene plurime censure, cosi’ riassumibili:
-) l’ufficiale giudiziario ha messo in esecuzione un titolo esecutivo per rilascio (costituito dal decreto di trasferimento) nullo, perche’ emanato all’esito di una procedura nulla, viziata dalla nullita’ dell’avviso pubblico di vendita all’asta e dalla nullita’ derivata dell’ordinanza che disponeva la vendita;
-) tale nullita’ derivava dalla circostanza che i due fabbricati espropriati (casa e capannone) erano stati messi in vendita separatamente dal terreno su cui sorgevano;
-) cio’ aveva tenuto lontano i potenziali acquirenti;
-) tale nullita’ non poteva essere stata sanata dal successivo accatastamento compiuto dagli organi fallimentari (la ricorrente richiama al riguardo le norme sulla nullita’ dei contratti);
-) in ogni caso i beni alienati insistevano su un terreno sottoposto a vincolo archeologico, con conseguente “lesione degli interessi della sovrintendenza dei beni archeologici”.
1.2. Col secondo motivo la ricorrente torna a sostenere che la procedura di vendita forzata era viziata, che l’ufficiale giudiziario non poteva percio’ immettere gli aggiudicatari nel possesso dei beni espropriati; che di conseguenza la Corte d’appello ha errato nel non ravvisare la sussistenza dello spoglio.
1.3. Col terzo motivo la ricorrente deduce che:
-) i beni espropriati erano di proprieta’ del fallito, (OMISSIS), solo per il 50%, mentre per l’altra meta’ erano di sua proprieta’, in quanto acquisiti dopo il matrimonio e caduti in comunione legale.
Di conseguenza il decreto di trasferimento era inefficace nei suoi confronti, e inidoneo a spossessarla dei beni da lei occupati.
1.4. Col quarto motivo la ricorrente sostiene che la Corte d’appello avrebbe trascurato di esaminare il suo terzo motivo d’appello, col quale lamentava la “inesistenza” giuridica della sentenza dichiarativa del fallimento di (OMISSIS), perche’ pronunciata oltre l’anno dalla cessazione dell’attivita’ d’impresa.
2. Inammissibilita’ del ricorso.
2.1. Il ricorso e’ inammissibile per plurime ragioni, indipendenti tra loro.
La prima e piu’ evidente di esse e’ che in esso l’indicazione dei fatti di causa, richiesta a pena di inammissibilita’ dall’articolo 366 c.p.c., n. 3, e’ gravemente carente.
Il ricorso infatti non chiarisce:
-) in cosa consistette lo spoglio o la molestia;
-) con quali ragioni venne giustificata la domanda di manutenzione; -) chi ha espropriato gli immobili e perche’;
-) con quali ragioni venne rigettata la domanda dal Tribunale.
2.2. In secondo luogo, v’e’ da rilevare che la ricorrente ha proposto un’azione di manutenzione ai sensi dell’articolo 1170 c.c., per resistere all’esecuzione per rilascio iniziata dall’aggiudicatario, all’esito d’una vendita all’asta in sede fallimentare.
Ma la Corte d’appello ha rigettato tale domanda ritenendo tra l’altro, con autonoma ratio decidendi, che l’azione era stata proposta oltre l’anno dalla molestia (p. 5-6). Tale ratio decidendi non risulta impugnata ed e’ di per se’ idonea a sorreggere la decisione d’appello.
2.3. Infine, non puo’ sottacersi come l’odierna ricorrente abbia proposto un’azione di manutenzione nei confronti dell’aggiudicatario d’un bene espropriato, invocando la nullita’ della procedura di vendita forzata.
Ma quando lo spoglio o la molestia nel possesso derivi dall’attivita’ dell’ufficiale giudiziario in forza di un titolo esecutivo, l’azione possessoria e’ proponibile solo in due casi:
(a) o quando si sia ecceduto, in ordine all’oggetto, dai limiti del titolo, immettendosi l’avente diritto nel possesso di un immobile diverso da quello contemplato nel titolo stesso;
(b) oppure allorche’ il titolo esecutivo sia inefficace nei confronti dello spoliatus (Sez. 2, Sentenza n. 180 del 20/01/1951, Rv. 882235 – 01). Al di fuori di questi casi limite, tutti gli altri vizi del titolo in forza del quale si chiede il rilascio devono essere fatti valere con le opposizioni esecutive, come gia’ ripetutamente stabilito da questa Corte (Sez. 3 -, Ordinanza n. 1259 del 19/01/2018, Rv. 647357 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 13664 del 17/09/2003, Rv. 566909 – 01; Sez. 2 -, Ordinanza n. 25687 del 15/10/2018, Rv. 650833 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 517 del 12/01/2011, Rv. 616632 – 01).
Nel caso di specie, e’ la stessa ricorrente a dedurre – per di piu’ assai confusamente – che la nullita’ del decreto di trasferimento derivava dall’erronea indicazione dei beni staggiti contenuta nell’avviso di vendita, e dunque prospetta un vizio che si sarebbe dovuto far valere nelle forme dell’opposizione all’esecuzione.
3. Le spese.
3.1. Le spese del presente giudizio di legittimita’ vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’articolo 385 c.p.c., comma 1 e sono liquidate nel dispositivo.
3.2. L’inammissibilita’ del ricorso costituisce il presupposto, del quale si da’ atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17).
P.Q.M.
la Corte di cassazione:
(-) dichiara inammissibile il ricorso;
(-) condanna (OMISSIS) alla rifusione in favore di (OMISSIS) delle spese del presente giudizio di legittimita’, che si’ liquidano nella somma di Euro 2.500, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie Decreto Ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, ex articolo 2, comma 2;
(-) da’ atto che sussistono i presupposti previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di (OMISSIS) di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Leave a Reply