Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|17 gennaio 2023| n. 1243.
Spese processuali e la compensazione ammessa
In tema di spese processuali, ai sensi dell’articolo 92, comma 2, codice di procedura civile, la compensazione è ammessa, in caso di soccombenza reciproca, di assoluta novità delle questioni o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, ed infine in presenza di altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione. In particolare, con riferimento a quest’ultime, le ipotesi illegittimamente non considerate dalla disposizione censurata possono identificarsi in quelle che siano riconducibili a tale clausola generale e che siano analoghe a quelle tipizzate nominativamente nella norma, nel senso che devono essere di pari, o maggiore, gravità ed eccezionalità (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema corte ha cassato con rinvio l’ordinanza impugnata con la quale il giudice del merito, a seguito di opposizione proposta dal ricorrente avvocato ex articolo 170 del Dpr n. 115 del 2002, nel riformare il decreto di liquidazione, riconoscendogli un diverso importo a titolo di compenso per la difesa penale di un imputato ammesso al gratuito patrocinio, aveva disposto la compensazione delle spese di lite, sostenendo che l’intimato Ministero della Giustizia, non costituendosi, non aveva resistito alla domanda). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 14 luglio 2016, n. 14411; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 11 gennaio 2016, n. 221; Cassazione, sezione civile III, sentenza 19 ottobre 2015, n. 21083; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 11 luglio 2014, n. 16037; Corte costituzionale, sentenza 19 aprile 2018, n. 77).
Ordinanza|17 gennaio 2023| n. 1243. Spese processuali e la compensazione ammessa
Data udienza 25 novembre 2022
Integrale
Tag/parola chiave: Spese processuali – Mancata costituzione in giudizio di controparte – Compensazione delle spese di giudizio – Esclusione – Contumacia – Condotta in sé neutra – Non manifestazione di mancata opposizione o di adesione alle richieste di controparte
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere
Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere
Dott. VARRONE Luca – Consigliere
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2098/2022 R.G. proposto da:
(OMISSIS), rappresentata e difesa in proprio, con domicilio in (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t.;
– intimato –
avverso l’ordinanza del Tribunale di L’Aquila, depositata in data 10.6.2021.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del giorno 25.11.2022 dal Consigliere Dott. Giuseppe Fortunato.
Spese processuali e la compensazione ammessa
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Su opposizione Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, ex articolo 170, proposta dall’avv. (OMISSIS), il Tribunale di L’Aquila ha riformato il decreto di liquidazione e ha riconosciuto al difensore l’importo di Euro 1741,00, quale compenso per la difesa penale di un imputato ammesso al gratuito patrocinio, compensando le spese di causa per il fatto che il Ministero non si era costituito.
Per la cassazione dell’ordinanza l’avv. (OMISSIS) propone ricorso affidato ad un unico motivo.
Il Ministero della Giustizia non ha formulato difese.
Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso poteva essere definito ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., in relazione all’articolo 375 c.p.c., comma 1, n. 5, il Presidente ha fissato l’adunanza in Camera di consiglio.
2. L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione dell’articolo 91 c.p.c. e articolo 92 c.p.c., comma 2, articolo 132 c.p.c. e articolo 111 Cost., lamentando che il tribunale abbia erroneamente disposto la compensazione delle spese, sostenendo che il Ministero, non costituendosi, non avesse resistito alla domanda.
Il motivo e’ fondato.
Ai sensi dell’articolo 92 c.p.c., comma 2, la compensazione e’ ammessa, in caso di soccombenza reciproca, di assoluta novita’ delle questioni o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, infine in presenza di altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione (Corte Cost. n. 77/2018).
La mancata costituzione dell’amministrazione non giustificava la compensazione: la contumacia e’ condotta in se’ neutra, non espressiva di non opposizione o di adesione alle richieste di controparte ed e’ eventualita’ tutt’altro che eccezionale.
Gia’ con riferimento all’analogo presupposto richiesto dall’articolo 92, nel testo introdotto dalla L. n. 69 del 2009, articolo 54, si e’ precisato che le gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa da indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza, senza che possa darsi meramente rilievo alla “natura dell’impugnazione”, o alla “riduzione della domanda in sede decisoria”, ovvero alla “contumacia della controparte”, permanendo in tali casi la sostanziale soccombenza di quest’ultima, che deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese (Cass. 21083/2015; Cass. 16037/2014; Cass. 221/2016; Cass. 14411/2016).
Con riferimento all’attuale disciplina, la Corte costituzionale, con sentenza 77/2018, nel dichiarare illegittimo l’articolo 92 c.p.c., comma 2, nel testo introdotto dal Decreto Legge n. 132 del 2014, convertito con L. 162 del 2014 (ove non prevedeva la possibilita’ di compensare le spese processuali anche in presenza di altre gravi ed eccezionali ragioni, diverse dall’assoluta novita’ della questione o dal mutamento di giurisprudenza), ha evidenziato che “le ipotesi illegittimamente non considerate dalla disposizione censurata possono identificarsi in quelle che siano riconducibili a tale clausola generale e che siano analoghe a quelle tipizzate nominativamente nella norma, nel senso che devono essere di pari, o maggiore, gravita’ ed eccezionalita’.
Le quali ultime quindi – l'”assoluta novita’ della questione trattata” ed il “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti” – hanno carattere paradigmatico e svolgono una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale” (cfr. Corte Cost. 77/2018).
E’ – pertanto – accolto l’unico motivo di ricorso.
L’ordinanza e’ cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa al Tribunale di L’Aquila, in persona di altro Magistrato, che dovra’ regolare anche le spese del presente giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Le sentenze sono di pubblico dominio.
La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali “costituisce fonte preziosa per lo studio e l’accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell’esercizio del potere giurisdizionale”.
Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l’anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, e solo quando espressamente le sentenze lo prevedono, si possono segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni, suggerire nuove funzionalità tramite l’indirizzo e-mail info@studiodisa.it, e, si provvederà immediatamente alla rimozione dei dati sensibili se per mero errore non sono stati automaticamente oscurati.
Il presente blog non è, non vuole essere, né potrà mai essere un’alternativa alle soluzioni professionali presenti sul mercato. Essendo aperta alla contribuzione di tutti, non si può garantire l’esattezza dei dati ottenuti che l’utente è sempre tenuto a verificare.
Leave a Reply