Spese di giudizio e la compensazione

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|16 luglio 2021| n. 20334.

Spese di giudizio e la compensazione.

L’articolo 92, comma secondo, cod. proc. civ., nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano gravi ed eccezionali ragioni, costituisce una clausola generale da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, le cui conclusioni sono censurabili in sede di legittimità. La compensazione, in particolare, in base alla disciplina vigente, può essere disposta, oltre che nelle ipotesi di soccombenza reciproca, di assoluta novità, delle questioni trattate e di mutamento della giurisprudenza su questioni dirimenti, solo quando le specifiche circostanze prese in considerazione dal giudice di merito presentino connotazioni tali renderle assimilabili alle altre ipotesi previste dall’articolo 92, comma secondo, cod. proc. civ. (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio promosso per l’equa riparazione del danno da irragionevole durata del processo, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio il provvedimento impugnato in quanto la corte d’appello, pur accogliendo l’opposizione avverso il decreto che aveva condannato il ministero della Giustizia, aveva omesso di pronunciarsi sulle spese del giudizio di opposizione attesa la mancata opposizione da parte del medesimo Ministero). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 22 febbraio 2012, n. 2572).

Ordinanza|16 luglio 2021| n. 20334. Spese di giudizio e la compensazione

Data udienza 11 marzo 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Spese di giudizio – Compensazione – Assoluta novità delle questioni trattate e mutamento della giurisprudenza su questioni dirimenti – Specifiche circostanze prese in considerazione dal giudice di merito – Connotazioni assimilabili alle altre ipotesi previste dall’articolo 92, comma secondo, cpc

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 14142/2020 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliate in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentate e difese dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso il decreto n. 1148/2019 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il 11/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 11/03/2021 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

Spese di giudizio e la compensazione

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso depositato dinanzi alla Corte d’Appello di Messina (OMISSIS) e (OMISSIS) proponeva opposizione avverso il decreto, emesso dalla medesima Corte d’Appello in composizione monocratica, che aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento della somma di Euro 4000 ciascuna per l’equa riparazione dell’irragionevole durata di una causa civile che aveva avuto un ritardo di 10 anni e sulla base del parametro di liquidazione annua di Euro 400, oltre interessi e spese.
2. La Corte d’Appello accoglieva l’opposizione, evidenziando l’erronea quantificazione del ritardo ingiustificato della durata del giudizio presupposto che aveva avuto inizio con atto di citazione notificato il 22 maggio 1992 e si era concluso con sentenza divenuta definitiva in data 25 maggio 2017. Risultava evidente che il consigliere delegato era incorso in un errore di calcolo, e il computo dei periodo compreso tra le date sopraindicate al netto del periodo necessario per impugnare e di quello di durata ragionevole, non era 10 bensi’ 20 anni. Pertanto, doveva riconoscersi a ciascuna delle ricorrenti la somma di Euro 8000 fermi gli interessi e le spese liquidate nel provvedimento opposto. La Corte d’Appello non si pronunciava sulle spese del giudizio di opposizione stante la mancata opposizione del Ministero della Giustizia e tenuto conto che si poteva ovviare all’errore del primo giudice azionando la piu’ snella procedura di correzione degli errori materiali.
3. (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno proposto ricorso per cassazione avverso il suddetto decreto sulla base di due motivi.
4. Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale fondato su cinque motivi.
5. Le ricorrenti con memoria depositata in prossimita’ dell’udienza hanno insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso.

 

Spese di giudizio e la compensazione

 

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo del ricorso principale e’ cosi’ rubricato: omessa pronuncia da parte della Corte d’Appello sul secondo motivo di ricorso con il quale era stata chiesta la riforma della pronuncia circa la liquidazione dei compensi del giudizio. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.
Le ricorrenti evidenziano di aver censurato con l’opposizione l’erronea liquidazione dei compensi professionali relativi al giudizio di primo grado rettificando negli importi in applicazione della tabella n. 12 del Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, dovendosi ritenere quella fase del giudizio come contenzioso.
1.2 Il primo motivo di ricorso e’ infondato.
Il collegio intende dare continuita’ al seguente principio di diritto: “In tema di giudizio di equa riparazione per irragionevole durata del processo, la liquidazione delle spese della fase destinata a svolgersi dinanzi al consigliere designato deve avvenire sulla base della tabella n. 8, rubricata “procedimenti monitori”, allegata al Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, per quanto si sia al cospetto di un procedimento monitorio destinato a celebrarsi dinanzi alla corte d’appello, con caratteri di “atipicita’” rispetto a quello di cui agli articoli 633 c.p.c. e segg., rilevando, ai fini dell’applicazione di tale tabella, oltre che l’identica veste formale decreto – del provvedimento conclusivo della prima fase di entrambi i procedimenti, anche l’iniziale assenza di contraddittorio e la differita operativita’ della regola cardine audiatur et altera pars, che appieno accomunano il primo sviluppo del procedimento “ex lege” Pinto e l’ordinario procedimento d’ingiunzione” (Sez. 2, Sent. n. 16512 del 2020).
2. Il secondo motivo di ricorso e’ cosi’ rubricato: violazione o falsa applicazione dell’articolo 92 c.p.c., nella parte in cui ha erroneamente compensato le spese del giudizio.
Le ricorrenti censurano la statuizione sulle spese della fase di opposizione ritenendo erronea la compensazione delle spese operata dalla Corte d’Appello in violazione dell’articolo 92 c.p.c.. Tale norma prevede delle ipotesi tipiche e tassative tra le quali non rientra la mancata costituzione della controparte.
2.1 Il secondo motivo e’ fondato.
L’articolo 92 c.p.c., comma 2, nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorche’ concorrano gravi ed eccezionali ragioni, costituisce una clausola generale da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, le cui conclusioni sono censurabili in sede di legittimita’ (Cass. s.u. 2572/2012). Occorre precisare che la Corte costituzionale, con sentenza 77/2018, ha dichiarato illegittimo l’articolo 92 c.p.c., comma 2, nel testo introdotto dal Decreto Legge n. 132 del 2014, convertito con L. n. 162 del 2014 (ove non prevedeva la possibilita’ di compensare le spese processuali anche in presenza di altre gravi ed eccezionali ragioni, diverse dall’assoluta novita’ della questione o dal mutamento di giurisprudenza), ritenendo lesivo del canone di ragionevolezza “l’aver il legislatore del 2014 tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravita’ ed eccezionalita’ di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata”.
Secondo il Giudice delle leggi, “la rigidita’ di tale tassativita’ ridonda anche in violazione del canone del giusto processo (articolo 111 Cost., comma 1) e del diritto alla tutela giurisdizionale (articolo 24 Cost., comma 1) perche’ la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio, puo’ costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti”.

 

Spese di giudizio e la compensazione

 

La compensazione, quindi, in base alla disciplina vigente, puo’ essere disposta, oltre che nelle ipotesi di soccombenza reciproca, di assoluta novita’, delle questioni trattate e di mutamento della giurisprudenza su questioni dirimenti, solo quando le specifiche circostanze prese in considerazione dal giudice di merito presentino connotazioni tali renderle assimilabili alle altre ipotesi previste dall’articolo 92 c.p.c., comma 2. Difatti, come ha chiarito la Corte costituzionale, “le ipotesi illegittimamente non considerate dalla disposizione censurata possono identificarsi in quelle che siano riconducibili a tale clausola generale e che siano analoghe a quelle tipizzate nominativamente nella norma, nel senso che devono essere di pari, o maggiore, gravita’ ed eccezionalita’. Le quali ultime quindi l’assoluta novita’ della questione trattata” ed il “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti” – hanno carattere paradigmatico e svolgono una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale” (cfr. Corte Cost. 77/2018).
Nella specie il fatto che si trattasse di un mero errore di calcolo del giudice della fase monitoria non e’ motivo sufficiente ad integrare un’ipotesi di gravita’ ed eccezionalita’ tale da giustificare la compensazione delle spese.
3. Il primo motivo del ricorso incidentale del ministero della giustizia e’ cosi’ rubricato: violazione falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, articolo 4.
La censura riguarda l’erronea applicazione della sospensione dei termini per il periodo feriale L. n. 742 del 1969, in relazione al termine decadenziale L. n. 89 del 2001, ex articolo 4.

 

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Il ricorrente richiede un ripensamento della giurisprudenza di legittimita’ che ha ritenuto applicabile la sospensione feriale dei termini anche in relazione al termine decadenziale di cui alla L. n. 83 del 2001, articolo 4, sostenendo la natura sostanziale e non processuale dello stesso. A tal proposito, il ricorrente evidenzia che il termine decadenziale ex articolo 4, e’ impeditivo del decorso del termine prescrizionale ex articolo 2967 c.c.. Inoltre, evidenzia che, dopo la novella del 2012 in caso di rigetto per motivi di rito, la richieste indennitaria non puo’ essere riproposta anche se il termine decadenziale semestrale non sia ancora decorso. Pertanto, poiche’ ai sensi dell’articolo 310 c.p.c., l’estinzione del processo non estingue l’azione pur rendendo inefficaci gli atti processuali compiuti, cio’ dovrebbe essere considerato ai fini dell’interpretazione come sostanziale del suddetto termine.
Nel caso di specie la definitivita’ della decisione del procedimento presupposto risaliva al 16 luglio del 2018 e il termine semestrale veniva scadenza il 16 gennaio 2019, dunque dovrebbe essere dichiarata la tardivita’ del ricorso per equa riparazione proposto il 15 febbraio 2019.
4. Il secondo motivo del ricorso incidentale e’ cosi’ rubricato: violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, articolo 4.
Secondo il ricorrente la giurisprudenza che ha esteso l’applicabilita’ della sospensione del termine del periodo feriale anche al termine entro il quale il processo deve essere instaurato e’ limitata ai casi in cui l’azione in giudizio rappresenti per il titolare del diritto l’unico rimedio per far valere il diritto stesso. Pertanto, essendoci la possibilita’ anche per le domande di equa riparazione di ricorrere alla procedura alternativa della mediazione non dovrebbe ritenersi sussumibile il termine di cui alla L. n. 89 del 2001, articolo 4, al caso sopra indicato. Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimita’ la domanda di mediazione comunicata entro il termine semestrale L. n. 89 del 2001, ex articolo 4, impedisce per una sola volta ai sensi del Decreto Legislativo n. 28 del 2010, articolo 5, comma 6, la decadenza dal diritto di agire per l’equa riparazione, potendo questo essere ancora esercitato qualora il tentativo di conciliazione fallisca, entro il medesimo termine di sei mesi decorrente dal deposito del verbale negativo presso la segreteria dell’organismo di mediazione. Da cio’ il ricorrente desume che la possibilita’ di ricorrere alla mediazione rende il termine processuale di cui all’articolo 4, non piu’ a carattere necessitato e ne conferma la natura di termine sostanziale relativo all’esercizio di un diritto avente natura non disponibile.

 

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La possibilita’ di ricorrere alla mediazione facoltativa assumerebbe rilievo anche perche’ il termine di durata di tre mesi del procedimento di mediazione non soggiace alla sospensione dei termini per il periodo feriale e la durata del suddetto procedimento non e’ computabile ai fini dell’irragionevole durata del processo.
5. Il terzo motivo del ricorso incidentale e’ cosi’ rubricato: violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, articolo 4.
Del mutato quadro normativo conseguente alla riduzione da un anno a sei mesi del termine lungo per l’impugnazione ne deriverebbe che la sospensione dei termini per il periodo feriale potrebbe risultare inapplicabile al termine endoprocessuale semestrale lungo per l’impugnazione in alcuni casi di giudizio presupposto e viceversa risultare applicabili al termine extra processuale della L. n. 89 del 2001, ex articolo 4. Pertanto, sulla base di ragioni di ordine interpretativo sia di diritto positivo sia sistematiche circa l’intrinseca natura sostanziale del termine, dovrebbe ritenersi che il mutato quadro normativo consenta di ritenere inapplicabile la sospensione feriale dei termini.
6. Il quarto motivo del ricorso incidentale proposto in via alternativa e subordinata e’ cosi’ rubricato: violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, articolo 4.
A parere del ricorrente anche volendo attribuire natura processuale al termine di cui all’articolo 4, sulla base di un’interpretazione adeguatrice dello stesso non dovrebbe ritenersi applicabile la proroga dei termini per la sospensione feriale ex L. n. 742 del 1969. Infatti, l’attivazione di un procedimento monitorio che per le sue caratteristiche di speditezza ed urgenza non si concilia con la proroga dei termini rappresentata dalla sospensione per il periodo feriale.
7. Il quinto motivo del ricorso incidentale e’ cosi’ rubricato violazione falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, articolo 4.
La censura attiene ancora una volta alla possibilita’ di aderire all’istituto della mediazione facoltativa proponibile direttamente ad istanza di parte senza l’assistenza di un avvocato, con evidente non applicabilita’ del termine di sospensione della sospensione feriale dei termini.
8. Il ricorso incidentale e’ inammissibile.
Il ricorrente spende cinque motivi per chiedere alla Corte di rivedere la propria giurisprudenza.
Il ricorrente e’ consapevole dell’orientamento della giurisprudenza di legittimita’ circa l’applicabilita’ del termine di sospensione feriale al termine di 6 mesi previsto della L. n. 89 del 2001, articolo 4.
In particolare costituisce orientamento del tutto consolidato quello secondo il quale: “Poiche’ fra i termini per i quali della L. n. 742 del 1969, articolo 1, prevede la sospensione nel periodo feriale vanno ricompresi non solo i termini inerenti alle fasi successive all’introduzione del processo, ma anche il termine entro il quale il processo stesso deve essere instaurato, allorche’ l’azione in giudizio rappresenti, per il titolare del diritto, l’unico rimedio per fare valere il diritto stesso, detta sospensione si applica anche al termine di sei mesi previsto dalla L. n. 89 del 2001, articolo 4, per la proposizione della domanda di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo” (ex plurimis Sez. 6-2, Sent. n. 5423 del 2016; Sez. 1, Sent. n. 5895 del 2009; Sez. 1, Sent. n. 2153 del 2010; Sez. 2, Ord. n. 14493 del 2018).

 

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In tali casi, quando il ricorso per cassazione non offra elementi tali da giustificare una modifica della giurisprudenza di legittimita’, a cui la sentenza impugnata e’ conforme, deve procedersi con una pronuncia in rito e non nel merito ai sensi dell’articolo 360 bis c.p.c., n. 1. La norma da ultimo citata, infatti, nell’evocare un presupposto processuale, ha introdotto una griglia valutativa di ammissibilita’, in luogo di quella anteriore costituita dal quesito di diritto. E’ stato inoltre chiarito, che la condizione di ammissibilita’ del ricorso, indicata nell’articolo 360 bis c.p.c., n. 1, introdotta dalla L. n. 69 del 2009, articolo 47, non e’ integrata dalla mera dichiarazione, espressa nel motivo, di porsi in contrasto con la giurisprudenza di legittimita’, e laddove non vengano individuate le decisioni e gli argomenti sui quali l’orientamento contestato si fonda (Sez. 6 – 3, n. 3142 del 2011). Dunque, deve procedersi in tal senso ogni qualvolta gli argomenti offerti dal ricorrente non siano tali da determinare un superamento dell’orientamento consolidato. La funzione di filtro, infatti, consiste in cio’, che la Corte e’ esonerata – ex articolo 360 bis – dall’esprimere compiutamente la sua adesione alla soluzione interpretativa accolta dall’orientamento giurisprudenziale precedente: e’ sufficiente che rilevi che la pronuncia impugnata si e’ adeguata alla giurisprudenza di legittimita’ e che il ricorrente non la critica adeguatamente si tratta infatti di una “inammissibilita’ di merito (Sez. U. sent. n. 7155 del 2017).
Nella concreta fattispecie non vi sono ragioni per discostarsi dall’orientamento consolidato circa l’applicabilita’ della sospensione feriale al termine per proporre il giudizio di equa riparazione L. n. 89 del 2001, ex articolo 4, pertanto, il ricorso incidentale del Ministero della Giustizia deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’articolo 360 bis c.p.c..
9. In conclusione, la Corte accoglie il secondo motivo del ricorso principale, rigetta il primo, dichiara inammissibile il ricorso incidentale, cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte d’Appello di Messina in diversa composizione che provvedera’ anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso principale, rigetta il primo, dichiara inammissibile il ricorso incidentale, cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte d’Appello di Messina in diversa composizione che provvedera’ anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

 

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In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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