Il convenuto ha diritto di dimostrare l’interclusione con riconvenzionale

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|16 luglio 2021| n. 20325.

Il convenuto ha diritto di dimostrare l’interclusione con riconvenzionale.

Nel giudizio di “negatoria servitutis” il convenuto ha diritto di dimostrare l’interclusione del fondo e di chiedere la costituzione di una servitù di passaggio, ma è tenuto, in tal caso, a formulare un’espressa domanda riconvenzionale, perché non è la semplice allegazione dell’interclusione del fondo a costituire il corrispondente limite a carico dell’immobile gravato, ma solo l’accoglimento della domanda del proprietario del fondo intercluso.

Ordinanza|16 luglio 2021| n. 20325. Il convenuto ha diritto di dimostrare l’interclusione con riconvenzionale

Data udienza 3 febbraio 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Servitù di passaggio – Costituzione ex art. 1054 cc – Diritto di passaggio per destinazione del padre di famiglia

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2962/2016 R.G. proposto da:
(OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avv. (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l’avv. (OMISSIS).
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso l’avv. (OMISSIS).
– controricorrente –
e
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso l’avv. (OMISSIS).
– controricorrente –
nonche’
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS).
– intimate –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Trento n. 211/2015, depositata in data 2.7.2015.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 3.2.2021 dal Consigliere Dott. Giuseppe Fortunato.

Il convenuto ha diritto di dimostrare l’interclusione con riconvenzionale

FATTI DI CAUSA

 

(OMISSIS) ha evocato in giudizio dinanzi al tribunale di Trento – sezione di Cles – (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), assumendo di essere titolare della p. ed. (OMISSIS) e di una quota di 1/3 della p.f. (OMISSIS), rimaste intercluse a seguito della divisione, effettuata con rogito del 10.9.1998, dell’unitaria consistenza in titolarita’ del comune dante causa, (OMISSIS).
Ha chiesto di disporre la costituzione della servitu’ di passaggio a piedi e con mezzi meccanici a carico del cortile di cui al p.m. 4 della p.ed. (OMISSIS), ai sensi degli articoli 1054 c.c., o di costituire la suddetta servitu’ ai sensi dell’articolo 1051 c.c., nonche’, in ulteriore subordine, di accertare la sussistenza del diritto di passaggio per destinazione del padre di famiglia, instando altresi’ per la costituzione di una servitu’ coattiva di acquedotto e scarico sul cortile consortile o sulle porzioni di (OMISSIS), di (OMISSIS) e (OMISSIS).
(OMISSIS) si e’ costituito in giudizio e – senza opporsi alla domanda – ha chiesto la costituzione del diritto di passaggio carrabile e pedonale a carico del cortile consortile ricadente nella particolo (OMISSIS), a favore della p.f. (OMISSIS), parimenti rimasta interclusa a seguito della suddetta divisione, e la rimozione delle tubazioni collocate nel sottosuolo del suo immobile (porzioni 2 e 3 della particolo (OMISSIS)) da (OMISSIS) e (OMISSIS).
Con sentenza n. 112/2012 il tribunale ha costituito: a) la servitu’ di passaggio pedonale e veicolare, ai sensi dell’articolo 1054 c.c., sulla porzione n. 4 della particolo ed. (OMISSIS), favore delle p.p. ed. (OMISSIS) di (OMISSIS) e (OMISSIS) di (OMISSIS); b) la servitu’ coattiva di passaggio, ai sensi dell’articolo 1051 c.c., a carico delle porzioni nn. 1,2 e 3 della particolo ed. (OMISSIS), a favore delle particoli (OMISSIS) di (OMISSIS) nonche’ della particolo (OMISSIS) di (OMISSIS), quantificando le relative indennita’; c) la servitu’ di acquedotto in favore del fondo di (OMISSIS), con determinazione dell’indennita’, dichiarando l’inesistenza del diritto di posa delle tubature attraverso le porzioni nn. 2 e 3 della particolo ed. (OMISSIS) e a favore delle porzioni nn. 1,2 e 3 della particolo ed. (OMISSIS), ordinandone la rimozione e regolando le spese. La sentenza e’ stata confermata in appello.
Secondo il giudice distrettuale, il rogito del 10.9.1998 costituiva una vera e propria divisione dell’unitaria consistenza originariamente in capo a (OMISSIS) e aveva dato luogo all’interclusione delle porzioni assegnate ad (OMISSIS) e a (OMISSIS), sicche’ la costituzione dei diritti di passaggio doveva aver luogo in applicazione dell’articolo 1054 c.c., tra gli originari condividenti. Il diritto non si era prescritto, poiche’ l’eccezione proposta da (OMISSIS) era tardiva, mentre (OMISSIS) aveva interrotto il termine di prescrizione con la missiva del 16.11.2006.
La sentenza ha dato atto che le parti – sempre in data 10.9.1998 avevano concluso talune donazioni, costituendo contestualmente servitu’ di passo pedonale e carrabile a favore dei fondi interclusi, ma ha ritenuto che l’obbligo contemplato dall’articolo 1054 c.c., non poteva considerarsi adempiuto, poiche’ la servitu’ carrabile consentiva solo il passaggio di mezzi di ridotte dimensioni, sicche’ l’interclusione non era stata eliminata e non era stata superata neppure per effetto dell’acquisto, da parte di (OMISSIS), delle particoli (OMISSIS), poiche’, per accedere alla via pubblica, era necessaria la realizzazione di opere particolarmente onerose. Quanto al luogo su cui era stata costituita la servitu’ di acquedotto, la Corte distrettuale ha ritenuto che il percorso scelto dal tribunale fosse il piu’ conveniente, consentendo ai titolari dei fondi dominanti di utilizzare le condotte gia’ esistenti sul fondo servente, senza richiedere modifiche dello stato dei luoghi.
Per la cassazione della sentenza (OMISSIS) ha proposto ricorso in nove motivi, illustrati con memoria.
(OMISSIS) e (OMISSIS) resistono con controricorso.
Le altre parti non hanno svolto difese.

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RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo censura la violazione dell’articolo 168 bis c.p.c., commi 4 e 5 e articolo 269 c.p.c., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver la sentenza dichiarato tardiva la costituzione in giudizio della ricorrente, sebbene la prima udienza dinanzi al tribunale, inizialmente fissata per il 19.5.2009, fosse stata rinviata una prima volta per impedimento del giudice al 29.9.2009 e successivamente – sempre d’ufficio al 23.3.2010, sicche’, ai fini della tempestivita’ della costituzione, la convenuta avrebbe dovuto osservate il termine di 20 gg. computato a ritroso dalla data dell’ultimo rinvio, trovando applicazione dell’articolo 168 bis c.p.c., comma 5.
Il motivo e’ infondato.
L’articolo 168 bis c.p.c., dispone che, formato un fascicolo d’ufficio a norma dell’articolo precedente, il cancelliere lo presenta senza indugio al presidente del tribunale, il quale, con decreto scritto in calce della nota d’iscrizione a ruolo, designa il giudice istruttore davanti al quale le parti debbono comparire, se non creda di procedere egli stesso all’istruzione. Subito dopo la designazione del giudice istruttore il cancelliere iscrive la causa sul ruolo della sezione, su quello del giudice istruttore e gli trasmette il fascicolo.
Se nel giorno fissato per la comparizione, il giudice istruttore designato non tiene udienza, la comparizione delle parti e’ d’ufficio rimandata all’udienza immediatamente successiva tenuta dal giudice designato (articolo 168 bis c.p.c., comma 4).
All’infuori delle ipotesi ricadenti nel comma 4, il giudice istruttore puo’ differire, con decreto da emettere entro cinque giorni dalla presentazione del fascicolo, la data della prima udienza fino ad un massimo di quarantacinque giorni. In tal caso il cancelliere comunica alle parti costituite la nuova data della prima udienza.
La formulazione della norma adottata con L. n. 353 del 1990, prevedeva che, nei casi ricadenti nel comma 5, restassero “ferme le decadenze riferite alla data di udienza fissata nella citazione, e sebbene la disposizione sia stata soppressa dal Decreto Legge n. 571 del 1994, articolo 2, convertito con L. n. 673 del 1994, e’ rimasta immutata la previsione – introdotta dalla L. n. 857 del 1950 – dell’articolo 70 bis disp. att. c.p.c., secondo cui i termini di comparizione, stabiliti nell’articolo 163-bis c.p.c., debbono essere osservati in relazione all’udienza fissata nell’atto di citazione, anche se la causa e’ rinviata ad altra udienza a norma dell’articolo 168-bis c.p.c., comma 4.
Nel caso in esame, il duplice rinvio della prima udienza e’ stato disposto per impedimento del giudice e per ragioni d’ufficio e non per una scelta discrezionale del giudice istruttore – ai sensi dell’articolo 168 bis c.p.c., comma 5 – diretta a consentirgli l’esame preliminare della causa e di programmarne il successivo sviluppo del processo in vista delle attivita’ consentite dall’articolo 183 c.p.c..
In tale situazione, la convenuta non poteva beneficiare di alcun differimento dei termini di costituzione e per proporre eventuali riconvenzionali o eccezioni in senso stretto, era tenuta a costituirsi almeno venti giorni prima dell’udienza fissata in citazione e non (anche) di quella eventualmente successiva fissata a norma dell’articolo 168 bis c.p.c., comma 4, in ragione del calendario delle udienze del giudice designato (Cass. 12490/2007; Cass. 6601/2012).

 

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Va – peraltro – ricordato che la scelta del legislatore di non anticipare la costituzione della parte allorquando il giudice non abbia differito l’udienza indicata in citazione per esigenze di organizzazione dei ruoli di udienza e per procedere ad un primo esame delle questioni dibattute, e’ stata ritenuta non illegittima o ragionevole (cfr. Corte Cost. 461/1997, Corte Cost. 164/1998, 139/2009 e 174/2013).
Lo spostamento del termine per la costituzione del convenuto (con le connesse decadenze di cui all’articolo 167 c.p.c.) si determina – in definitiva – solo nei casi ricadenti dell’articolo 168 bis c.p.c., comma 5.
2. Per ragioni di ordine logico, va esaminato con priorita’ il terzo
motivo di ricorso, con cui si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’articolo 1054 c.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, contestando alla Corte di merito di aver imposto la servitu’ di transito sulla p.m. 4 della particolo ed. (OMISSIS), che era pero’ costituita in parte da un appartamento destinato a civile abitazione e in parte da un cortile comune anche alle p.m. nn. 1-2-3, non ricadendo in proprieta’ esclusiva di (OMISSIS), dante causa delle parti.
Si sostiene inoltre che le porzioni assegnate in sede di divisione non facevano parte di un unico cespite, ma costituivano entita’ immobiliari autonome, munite di servitu’ gia’ costituite da tempo.
La situazione di interclusione non era stata creata dalla divisione del 10.9.1998 (atto con cui i comproprietari si erano assegnati fondi gia’ divisi da tempo) e, comunque, contestualmente all’atto di divisione
del 10.9.1998, i condividenti avevano costituito talune servitu’ di passaggio pedonale e carrabile a favore dei fondi di (OMISSIS) e (OMISSIS) e a carico della p.ed. (OMISSIS), non potendo trovare applicazione l’articolo 1054 c.c., stante peraltro la situazione di interclusione solo relativa dei pretesi fondi dominanti.
Il motivo e’ fondato per le ragioni che seguono.
La sentenza ha costituito la servitu’ di transito pedonale e carrabile ai sensi dell’articolo 1054 c.c., in favore dei fondi di (OMISSIS) e (OMISSIS), in catasto alla p. ed. (OMISSIS) e alle pp.ff. (OMISSIS) e (OMISSIS) sulla porzione materiale n. 4 della particolo (OMISSIS), sul presupposto che la situazione di interclusione fosse scaturita dall’atto di divisione del 1998, con il quale i condividenti avevano proceduto all’assegnazione delle singole porzioni originariamente in titolarita’ esclusiva di (OMISSIS).
La sentenza, pur dando atto che i contraenti, oltre a procedere alla divisione in data 10.9.1998, avevano costituito – con atto separato stipulato in pari data – distinte servitu’ di transito pedonale e carrabile a carico delle p.m. 2 e 3 della p. ed. (OMISSIS) e a favore della porzione materiale n. 1 della p. ed. (OMISSIS), nonche’ delle pp.ff (OMISSIS) in proprieta’ di (OMISSIS), della particolo (OMISSIS) di cui era titolare (OMISSIS) e della particolo (OMISSIS) in comproprieta’ di (OMISSIS) e (OMISSIS), ha ritenuto non adempiuto l’obbligo legale imposto dall’articolo 1054, a carico degli altri condividenti, poiche’ permaneva l’interclusione relativa, dipendente dal fatto che l’ampiezza della particolo (OMISSIS) era insufficiente a garantire il transito di mezzi muniti di piu’ di due ruote.
Va fatto anzitutto osservare che – sul piano concettuale – il passaggio pedonale e il passaggio carrabile costituiscono servitu’ distinte e autonome (Cass. 3906/2000).
In particolare, la servitu’ di passo carrabile si differenzia da quella di passaggio pedonale per la maggiore ampiezza del suo contenuto, perche’, condividendo con quest’ultima la funzione di consentire il transito delle persone, soddisfa l’ulteriore esigenza di trasporto con veicoli di persone e merci da e verso il fondo dominante (Cass. 19483/2019).
L’esistenza di una servitu’ di passaggio con mezzi meccanici non comprende anche il diritto di passaggio pedonale, consentendo tale facolta’, in assenza di altro titolo, nei limiti di quanto necessario per il transito dei mezzi (Cass. 3392/1962; Cass. 804/1964; Cass. 1457/1971).
Quindi, l’accertata insufficienza dell’ampiezza del tratto asservito ai fini del passaggio di mezzi meccanici non consentiva di ritenere inadeguato il medesimo percorso anche per l’esercizio del transito pedonale, una volta stabilito in fatto che era possibile esercitare il passaggio attraverso la particolo (OMISSIS) sia a piedi, che con mezzi di ridotte dimensioni (cfr. sentenza pag. 18).
Avendo i condividenti munito le singole porzioni del diritto di passaggio pedonale, non era possibile imporre ulteriori servitu’ gratuite e di analogo contenuto ai sensi dell’articolo 1054 c.c., avendo le parti ovviato alla situazione di interclusione originariamente determinata dal rogito di divisione del 10.9.1998.
L’errore in cui e’ incorsa la Corte distrettuale consiste – dunque nell’aver considerato le due distinte servitu’ come un unico diritto di passaggio, nell’aver omesso di rilevare che non permaneva alcuna interclusione che giustificasse un ulteriore asservimento del fondo della ricorrente per il transito pedonale, e che, riguardo al passaggio carrabile, l’avvenuta costituzione del diritto in via consensuale e l’inadeguata ampiezza del tratto asservito non lasciavano automaticamente configurare la condizione richiesta dall’articolo 1054 c.c., per la costituzione della servitu’, ossia che il fondo fosse chiuso da ogni parte per effetto della divisione, palesandosi invece la mera insufficienza del diritto di accesso (indiretto) alla via pubblica che era eventualmente suscettibile di ampliamento ai sensi dell’articolo 1051 c.c., comma 3, o che poteva dar luogo all’imposizione di una nuova servitu’, in presenza delle condizioni richieste dall’articolo 1052 c.c..
Essendo il fondo 0611a ricorrente gia’ gravato da servitu’ di passaggio carrabile, oggetto di concessione tra i condividenti proprio per superare la situazione di interclusione generata dalla divisione, era precluso il ricorso all’articolo 1054 c.c., difettando i relativi presupposti applicativi.
Le ulteriori questioni, vertenti sul fatto che: a) l’interclusione non fosse effettivamente riconducibile alla divisione del 1998; b) il rogito del 10.9.1998 non integrasse una vera e propria divisione; c) che l’avvenuta rinuncia a talune servitu’ da parte di (OMISSIS) impedisse un ulteriore asservimento ai sensi dell’articolo 1054 c.c., o che l’interclusione fosse stata superata dalla successiva acquisizione di altra parte del fondo ad opera dei resistenti, creando un accesso alla via pubblica – sono assorbite, in quanto strettamente connesse alla ritenuta applicabilita’ dell’articolo 1054 c.c..
3. Il secondo motivo censura la violazione dell’articolo 2934 c.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, contestando alla sentenza di aver ritenuto che, con la missiva del 16.11.2006, i resistenti avessero interrotto la prescrizione del diritto ex articolo 1054 c.c., benche’ le messe in mora, inoltrate dai resistenti in data 16.11.2006, non contenessero alcun riferimento all’interciusione determinata dalla divisione del 10.9.1998.
Il quarto motivo denuncia la violazione dell’articolo 1054 c.c. e articolo 1051 c.c., comma 4, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 3, imputando alla sentenza di aver imposto la servitu’ di transito ai sensi dell’articolo 1054 c.c., anche su una porzione destinata a cortile e quindi ricadente nell’esenzione prevista dell’articolo 1051 c.c., u.c..
Il quinto motivo denuncia la violazione dell’articolo 1051 c.c., comma 1, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la Corte di merito erroneamente ritenuto irrilevante che (OMISSIS) avesse ceduto ad (OMISSIS) le p.p. f.f. (OMISSIS), trascurando che, per effetto di tali cessioni, il fondo non poteva considerarsi intercluso, essendo munito di un autonomo accesso alla via pubblica.
Le suddette censure, che presuppongono la possibilita’, qui esclusa, di costituire la servitu’ ai sensi dell’articolo 1054 c.c., sono assorbite per effetto dell’accoglimento del terzo motivo di ricorso.
4. Il sesto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 1033, 1037 e 1043 c.c., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, esponendo che la sentenza abbia costituito la servitu’ di acquedotto a carico del cortile di cui alle porzioni materiali nn. 1, 2, e 4 della p. ed. (OMISSIS) e alle porzioni materiali 1, 2 e 3 della p. ed. (OMISSIS), a favore della p. ed. (OMISSIS), in carenza dei presupposti di legge e senza tener conto dell’esenzione di cui dell’articolo 1037 c.c., comma 2, omettendo infine di specificare se la servitu’ comprendesse anche la possibilita’ di mantenere le linee telefonica, elettrica e del gas, come adombrato dal c.t.u., e se fosse consentito anche lo scarico delle acque.
Il motivo e’ fondato nei termini che seguono.
La Corte di merito ha evidenziato che la scelta del tracciato della servitu’ di acquedotto era giustificata dal fatto che “le tubazioni erano gia’ esistenti da tempo, lungo il tracciato poi fatto oggetto di servitu’ e dunque presumibilmente concordate fra le parti prima che fra loro nascessero contrasti, e soprattutto che, in ragione di cio’, per il loro interramento non erano necessarie opere invasive”, ponendo in rilievo che le tubature delle acque bianche e nere e di acquedotto erano gia’ al servizio non solo della p. ed (OMISSIS), ma anche della p.ed. (OMISSIS) di proprieta’ della stessa ricorrente.
La soluzione prescelta dal tribunale era quindi da preferire, non comportando alcun serio pregiudizio per il fondo servente e non richiedendo la realizzazione di nuove condotte.
Nella scelta del luogo ove imporre l’asservimento, la sentenza ha omesso – pero’ – di tener conto che il diritto di acquedotto veniva a gravare su un cortile, dovendosi valutare l’operativita’ dell’articolo 1033 c.c., comma 2, norma che, nel regolare le condizioni per la costituzione coattiva del diritto, dispone che ne sono esenti le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti.

 

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In particolare, occorreva stabilire se si fosse in presenza di una situazione di interciusione assoluta non altrimenti ovviabile, potendosi solo in tal caso dar luogo alla costituzione in via coattiva del diritto con le modalita’ prescelte dal giudice di merito (Cass. 8426/1995; Cass. 5223/1998).
Nella scelta di preferire la soluzione che non comportasse la realizzazione di nuove condotte, la Corte di merito doveva inoltre considerare che – ai sensi dell’articolo 1037 c.c. – il passaggio deve essere il piu’ conveniente e il meno pregiudizievole per il fondo servente e che – pero’ – l’articolo 1034 c.c., impone al titolare del fondo dominante di costruire un proprio acquedotto, potendo utilizzare quello preesistente solo se il proprietario del fondo servente vi consenta, il che non consentiva di ritenere che la soluzione indicata in sentenza fosse da preferire proprio perche’ consentiva di impiegare le condotte gia’ esistenti, senza richiedere la costruzione di un diverso impianto (cfr. sentenza, pagg. 24 e 25).
5. Il settimo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell’articolo 1033 c.c., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, contestando al giudice distrettuale di aver dichiarato l’inesistenza del diritto di far passare tubature di qualsiasi natura attraverso il fondo di (OMISSIS) per il fatto che la ricorrente non aveva formulato una domanda di costituzione di servitu’ coattiva, essendo tuttavia sufficiente anche solo l’eccezione riconvenzionale con cui era stata evidenziata la sussistenza dei requisiti per dar luogo alla costituzione coattiva del diritto.
Il motivo e’ infondato.
Per paralizzare l’actio negatoria servitutis proposta da (OMISSIS) ed impedire che a (OMISSIS) fosse ordinata la rimozione delle tubazioni, non era sufficiente la mera proposizione di una eccezione riconvenzionale volta a far valere la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della servitu’ coattiva.
Tali servitu’ richiedono l’esercizio di un’apposita domanda da opera degli aventi diritto e l’emissione di una pronuncia ad effetti costitutivi, che da’ luogo all’asservimento dal momento del passaggio in giudicato.
In sostanza, nel giudizio di negatoria servitutis il convenuto ha diritto di dimostrare l’interclusione del fondo e di chiedere la costituzione di una servitu’ di passaggio, ma e’ tenuto, in tal caso, a formulare un’espressa domanda riconvenzionale, perche’ non e’ sola semplice allegazione dell’interclusione del fondo a costituire il corrispondente limite a carico dell’immobile gravato, ma solo l’accoglimento della domanda del proprietario del fondo intercluso (Cass. 966/1976; Cass. 809/1985; Cass. 2974/1998).
6. L’ottavo motivo deduce la violazione degli articoli 1051 e 1052 c.c., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamentando che la servitu’ di passaggio sul fondo di cui alle pp.mm. 1, 2 e 3 della p. ed. (OMISSIS) non poteva esser disposta anche a norma dell’articolo 1051 c.c., poiche’ il fondo dominante non poteva considerarsi affatto interciuso. La censura e’ assorbita.
La Corte di merito ha costituito il diritto di passaggio ai sensi dell’articolo 1054 c.c., in presenza di una situazione di interclusione determinata dall’atto di divisione del 10.9.1998, senza di fatto pronunciare sulla domanda di servitu’ ai sensi dell’articolo 1051 c.c. (cfr. sentenza pag. 20). Essendo stato accolto il terzo motivo di ricorso, che verte proprio sull’applicabilita’ dell’articolo 1054 c.c., competera’ al giudice del rinvio riesaminare i fatti di causa e verificare se i resistenti abbiano eventualmente diritto, in via subordinata, alla costituzione del diritto di passaggio ai sensi dell’articolo 1051 c.c..
7. Il nono motivo denuncia la violazione dell’articolo 91 c.p.c., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sostenendo che, data l’infondatezza delle domande proposte dai resistenti, questi ultimi dovevano sostenere le spese processuali, e che – in ogni caso – la sentenza abbia omesso di pronunciare sulle domande di responsabilita’ processuale aggravata.
Il motivo e’ assorbito, essendo rimesso al giudice del rinvio il compito di regolare nuovamente le spese in base all’esito finale della causa e di pronunciare anche sulla responsabilita’ ex articolo 96 c.p.c..
In conclusione, sono accolti il terzo ed il sesto motivo di ricorso, sono respinti il primo e il settimo e sono assorbiti il secondo, il quarto, il quinto, l’ottavo ed il nono motivo.
La sentenza impugnata e’ cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Trento, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

accoglie il terzo ed il sesto motivo di ricorso, rigetta il primo e il settimo e dichiara assorbiti il secondo, il quarto, il quinto, l’ottavo e il nono motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Trento, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimita’.

 

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In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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