Sottraendo l’opera abusiva al suo normale destino di demolizione previsto per legge

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|5 marzo 2021| n. 9098.

Sottraendo l’opera abusiva al suo normale destino di demolizione previsto per legge, la delibera comunale che dichiara l’esistenza di un interesse pubblico prevalente sul ripristino dell’assetto urbanistico violato non può fondarsi su valutazioni di carattere generale o riguardanti genericamente più edifici, ma deve dare conto delle specifiche esigenze che giustificano la scelta di conservazione del singolo manufatto, precisamente individuato, dovendosi ulteriormente precisare come non possano sopperire all’esigenza di una specifica determinazione meri richiami a disposizioni normative, ad altri provvedimenti o a valutazioni di ordine economico, inerenti al costo delle spese di demolizione, in quanto la natura eccezionale della deliberazione richiede che il mantenimento dell’opera abusiva sia giustificato dalla sussistenza di esigenze specifiche, individuate sulla base di dati obiettivi riferiti al singolo caso all’esito di adeguata istruttoria.

Sentenza|5 marzo 2021| n. 9098

Data udienza 15 gennaio 2020

Integrale

Tag – parola chiave: Abusi edilizi – Ordine demolizione dell’abuso edilizio acquisito al Comune – Respinto il ricorso del sindaco

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NICOLA Vito – Presidente

Dott. RAMACCI Luca – Consigliere

Dott. SOCCI Angelo Matteo – Consigliere

Dott. CERRONI Claudio – Consigliere

Dott. NOVIELLO Giuseppe – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la ordinanza del 25/02/2020 del tribunale di Santa Maria Capua a Vetere;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Giuseppe Noviello;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Luigi Giordano, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il tribunale di Santa Maria Capua a Vetere, adito nell’interesse di (OMISSIS) – Sindaco del Comune di Capodrise, divenuto titolare del bene da demolire a seguito di acquisizione del medesimo al patrimonio comunale per mancato adempimento dell’ordine di demolizione comunale – per ottenere la revoca o sospensione dell’ordine di demolizione emesso con la sentenza di condanna del 12.2.2009 pubblicata nei confronti di (OMISSIS), o in subordine la sospensione degli effetti dell’ordine medesimo in attesa del compimento delle attivita’ propedeutiche alla demolizione di cui ad un provvedimento della Procura Generale della Corte di appello di Napoli ed in ulteriore subordine la sospensione del procedimento in corso, con trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale per la dedotta questione di legittimita’ costituzionale in relazione all’articolo 649 c.p.p., rigettava l’istanza.
2. Avverso la pronuncia sopra indicata del tribunale, propone ricorso
(OMISSIS) mediante il proprio difensore, con un solo motivo di impugnazione
3. Deduce il vizio ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e) per carenza, contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione, atteso che il tribunale avrebbe travisato la delibera comunale di destinazione dell’immobile ad alloggio per edilizia residenziale nella parte in cui, pur avendo ammesso che la stessa sarebbe formalmente rispettosa dei parametri tracciati come necessari dalla Suprema Corte di Cassazione, quanto ai contenuti della delibera di destinazione all’interesse pubblico di un immobile abusivo acquisito al patrimonio dell’ente comunale, avrebbe escluso, con espressioni anche generiche, la ricorrenza all’interno della relativa motivazione della indicazione effettiva delle ragioni sostanziali a sostegno di tale scelta, sebbene nel citato provvedimento comunale tale descrizione sussista, dandosi conto di plurimi aspetti, quali la presenza dell’opera in area urbanizzata, l’assenza di contrasti con interessi urbanistici ambientali o idrogeologici, l’assenza nell’area di riferimento di programmate attivita’ comunali di interesse collettivo o di pubblica utilita’, l’assenza di vincoli paesaggistico – ambientali, l’assenza di impegni di spesa conseguenti alla delibera, la previsione di vendita dell’immobile da effettuarsi con procedura ad evidenza pubblica, la destinazione dell’immobile ad alloggio per l’edilizia residenziale sociale. Tanto piu’ che l’atto impugnato andrebbe ad incidere su un provvedimento comunale espressione di discrezionalita’ amministrativa che, come tale, sarebbe sindacabile in sede giurisdizionale solo per ragioni di abnormita’, manifesta illogicita’, irragionevolezza o palese travisamento. Si aggiunge che la delibera comunale contestata, diversamente da quanto ritenuto dal giudice, lungi dall’essere meramente generica o di tipo seriale avrebbe concretamente destinato l’immobile, in maniera certa ed effettiva, ad uso di edilizia residenziale sociale. Peraltro, per l’obiettivo perseguito e le ragioni a base della delibera risulterebbe l’esclusiva natura pubblica dell’interesse azionato, conforme ad un servizio di interesse sociale ed economico generale come rilevato dalla stessa giurisprudenza amministrativa, lontano da ogni favore per il soggetto condannato. Si ribadisce che la delibera comunale citata sarebbe conforme ai parametri di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 31, comma 5 e si contesta la illegittimita’ e non pertinenza del rilievo formulato dal tribunale, circa la mancanza di verifiche effettive sull’immobile oltre che di dati fattuali oggettivi, atteso che tali requisiti non sarebbero imposti dalle norme di riferimento per la adozione della delibera comunale in parola. Cio’ perche’ tali aspetti rientrerebbero nella attivita’ gestionale di competenza degli uffici amministrativi comunali, in ossequio al principio della distinzione tra poteri di indirizzo e controllo da una parte e poteri di gestione amministrativa dall’altra. La decisione impugnata sarebbe altresi’ viziata per violazione di legge, nella parte in cui contesta la mancata verifica della compatibilita’ sismica dell’opera, atteso che la verifica di tale profilo non rientrerebbe nei parametri citati dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 31, comma 5 come ambito di esplicazione della decisione comunale di conformita’ dell’opera abusiva a prevalenti interessi pubblici. In proposito, la previsione di un futuro adeguamento sismico contenuto in delibera e configurato come onere a carico dell’assegnatario dell’opera abusiva non farebbe venir meno i requisiti di certezza e attualita’ della destinazione pubblica impressa. Peraltro, la questione sollevata dal tribunale sarebbe erronea in fatto, atteso che risulta l’intervenuto deposito del certificato di collaudo statico.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ infondato. La decisione impugnata si incentra sul tema del carattere generico della delibera di destinazione dell’opera abusiva al pubblico interesse, sub specie di utilizzo per l’edilizia residenziale sociale. In proposito, occorre evidenziare come questa Suprema Corte abbia gia’ evidenziato che ai fini della incompatibilita’ dell’esecuzione dell’ordinanza di demolizione con la delibera consiliare dichiarativa dell’esistenza di prevalenti interessi pubblici rispetto al ripristino dell’assetto urbanistico violato, il provvedimento amministrativo presuppone che tale evenienza sia attuale e non meramente eventuale, non essendo consentito interrompere l’esecuzione penale per un tempo non definito e non prevedibile (Sez. III n. 41339, 6 novembre 2008, Castaldio non massimata). Tale rilievo e’ in linea con l’indirizzo secondo il quale e’ del tutto generico il mero riferimento ad una destinazione di interesse pubblico, atteso che non puo’ giustificarsi l’interesse concreto al mantenimento dell’opera abusiva nel caso in cui, di fatto, la delibera costituisce, sostanzialmente, un atto di indirizzo politico, in quanto rimanda a successivi atti amministrativi sostanzialmente rinviando la valutazione dei presupposti di legge cui il Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 31 condiziona la non operativita’ della demolizione (cfr. Sez. 3, n. 11419 del 29/01/2013 Rv. 254421 01 Bene). La sintesi di tale impostazione e’ stata anche ribadita allorquando si e’ precisato che, sottraendo l’opera abusiva al suo normale destino di demolizione previsto per legge, la delibera comunale che dichiara l’esistenza di un interesse pubblico prevalente sul ripristino dell’assetto urbanistico violato non puo’ fondarsi su valutazioni di carattere generale o riguardanti genericamente piu’ edifici, ma deve dare conto delle specifiche esigenze che giustificano la scelta di conservazione del singolo manufatto, precisamente individuato, dovendosi ulteriormente precisare come non possano sopperire all’esigenza di una specifica determinazione meri richiami a disposizioni normative, ad altri provvedimenti o a valutazioni di ordine economico, inerenti al costo delle spese di demolizione, in quanto la natura eccezionale della deliberazione richiede che il mantenimento dell’opera abusiva sia giustificato dalla sussistenza di esigenze specifiche, individuate sulla base di dati obiettivi riferiti al singolo caso all’esito di adeguata istruttoria (cfr. sez. 3 n. 38749 del 9/07/2018 non massimata).
1.1. In tale contesto giuridico si inserisce con coerenza la decisione impugnata, laddove sottolinea negativamente l’intervenuto richiamo ad atti o attestazioni di carattere generico e meramente programmatico, privi di ogni approfondimento riguardante lo specifico immobile, con riferimento alle ragioni specifiche della sua sottrazione alla demolizione, anche individuate attraverso una adeguata quanto puntuale verifica tecnico-amministrativa di supporto. In tale senso si pone la sottolineatura della esistenza di meri richiami legislativi e giurisprudenziali – quali effettivamente si rinvengono della sequela di rilievi formulati in delibera in funzione della disposizione finale – privi di ogni indicazione specifica delle ragioni strettamente inerenti l’immobile e giustificative della destinazione ad alloggio per edilizia sociale -, come anche l’evidenziazione della assenza di atti comunali effettivamente incidenti sull’immobile e sulla sua reale e concreta destinazione pubblica, a fronte soltanto di una prevista assegnazione futura del medesimo. Pertinente rispetto al suindicato quadro giurisprudenziale appare anche il richiamo all’assenza di verifiche obiettive. Come anche l’emergenza di dubbi sul rispetto della normativa antisismica a fronte delle perplessita’ generate dalla coesistenza di una condanna intervenuta anche per tale profilo e della previsione di una condizione sospensiva di regolarizzazione del manufatto abusivo a fini antisismici, rimessa alla sola iniziativa del futuro acquirente o assegnatario, come tale evidente indice di carenza di concretezza e attualita’ dell’interesse pubblico apparentemente perseguito.
1.2. Rispetto a tale motivazione i rilievi critici non colgono nel segno, limitandosi o a ribadire il contenuto della delibera – non disconosciuto dal giudice ma criticato coerentemente alla luce dei principi esposti – oppure ad opporre inesistenti limiti al sindacato del giudice dell’esecuzione – posto che la verifica dell’esistenza di approfondimenti specifici inerenti all’immobile e di atti direttamente efficaci rispetto all’attualita’ e concretezza dell’interesse pubblico rinvenuto rispetto all’opera abusiva non incide sull’esplicazione del potere discrezionale dell’Amministrazione, quanto, piuttosto, risponde all’obbligo del giudice penale di sindacare l’effettivo rispetto dei requisiti obiettivi della delibera comunale. Egualmente incongruo risulta il richiamo alla distinzione tra poteri di indirizzo e poteri di gestione amministrativa all’intero dell’ente locale, atteso che nel caso in esame il rilievo del giudice circa l’assenza di opportuni accertamenti tecnico amministrativi lungi dal poter esser tacciato come inerente ad aspetti estranei alle scelte comunali di tipo direttivo – le uniche in rilievo, secondo la difesa, nel caso di specie -, discende dal dato incontestabile per cui verifiche e approfondimenti, anche tecnici, sull’immobile abusivo, pur di pertinenza degli uffici amministrativi, costituiscono indice del fondamento e della specificita’, in questo caso intrinsecamente necessaria, della decisione dell’organo collegiale comunale, oltre che supporto alla validita’ della medesima, in linea con un’armonica quanto coessenziale esplicazione del poteri suindicati, nel caso di specie necessariamente coordinati. Con conseguente coerenza del controllo del giudice penale sul punto. Ne’ idonea a sollevare un vizio di manifesta illogicita’ o contraddittorieta’ e’ la notazione dell’esistenza di un certificato di collaudo peraltro non prodotto dinnanzi al giudice dell’esecuzione ne’ tantomeno allegato in questa sede -, a fronte della gia’ citata intervenuta condanna anche sul piano della normativa antisismica, e della previsione, in delibera, di una condizione sospensiva di regolarizzazione del manufatto abusivo a fini antisismici, rimessa alla iniziativa, solo eventuale, del futuro acquirente o assegnatario. Condizione che da un lato non e’ superata nella sua rilevanza ai fini in esame dalla citazione, priva peraltro di allegazione, di un certificato di collaudo, dall’altro sottolinea anche essa la violazione dei criteri di concretezza e attualita’ della destinazione ad interesse pubblico dell’opera abusiva.
2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere rigettato con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., di sostenere le spese del procedimento.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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