Nel contratto a favore del terzo

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|30 marzo 2021| n. 8766.

Nel contratto a favore del terzo, la titolarità del rapporto fa capo ai contraenti, mentre la titolarità del diritto appartiene al terzo beneficiario, che non diventa mai parte del contratto e la cui adesione, rilevabile anche per “facta concludentia”, si configura quale mera “condicio iuris” sospensiva dell’acquisizione del diritto; ne consegue che, conservando ciascuno dei soggetti la propria posizione (di parte contraente o di beneficiario) anche nella fase di attuazione del contratto, non verificandosi successione nel rapporto, le eventuali azioni contrattuali devono essere intentate nei confronti dello stipulate o del promittente ma non contro il terzo il quale, a propria volta, non può proporre le predette azioni nei confronti di questi ultimi, ad eccezione dell’azione di adempimento. (Nella specie, la S.C., riformando la pronunzia di merito, ha escluso la possibilità, per i venditori di un autoveicolo, di agire per il pagamento del relativo prezzo nei confronti della moglie dell’acquirente, divenutane proprietaria quale terza beneficiaria della vendita, in quanto estranea al contratto).

Ordinanza|30 marzo 2021| n. 8766

Data udienza 17 dicembre 2020

Integrale
Tag/parola chiave: Vendita – Terzo beneficiario estraneo alle trattative d’acquisto – Qualificazione della fattispecie come contratto a favore di terzo – Terzo estraneo al rapporto contrattuale – Dichiarazione del terzo solo per l’irrevocabilità del contratto ex art. 1411 comma 3 cc – Eventuali azioni contro gli stipulanti e non contro il terzo – Rinvio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 26879/2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv.to (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 775/2016 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 25/08/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 17/12/2020 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Trani, sezione distaccata di Molfetta, emetteva decreto ingiuntivo nei confronti di (OMISSIS) per il pagamento della somma di Euro 28.000 a titolo di saldo del prezzo di vendita del camper usato Fiat Adria Mobil targato (OMISSIS) che i ricorrenti in monitorio, (OMISSIS) e (OMISSIS), assumevano di aver alienato alla debitrice ingiunta in data 25 novembre 2005 per il prezzo di Euro 38.000, di cui corrisposti solo Euro 10.000.
2. (OMISSIS) proponeva opposizione al decreto ingiuntivo, eccependo la sua estraneita’ al rapporto contrattuale concernente la compravendita del mezzo, per essere divenuta solo successivamente donataria del veicolo, acquistato dal coniuge (OMISSIS), ed a lei intestato solo a titolo di liberalita’. (OMISSIS) deduceva altresi’ l’insussistenza del credito vantato dai ricorrenti perche’ l’acquisto del camper, per il prezzo di Euro 28.000, interamente versato, era intercorso con la ditta (OMISSIS), con sede in (OMISSIS).
3. Il giudice di primo grado rigettava l’opposizione, confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto e condannava l’opponente al pagamento delle spese del giudizio.
4. (OMISSIS) proponeva appello avverso la suddetta sentenza.
5. La Corte d’Appello di Bari rigettava l’impugnazione confermando la sentenza appellata. In particolare, la Corte d’Appello rigettava i primi due motivi di appello, correggendo in parte la motivazione della sentenza impugnata. La Corte d’Appello rilevava che la dichiarazione di vendita proveniva esclusivamente dalla parte venditrice, prassi normale nell’alienazione degli autoveicoli. Nella specie, pertanto, il trasferimento era avvenuto a mezzo di dichiarazione unilaterale di vendita sottoscritto solamente dai venditori la cui firma era stata autenticata dal notaio (OMISSIS). Il Tribunale, pertanto, aveva errato nel ritenere che il documento fosse firmato da entrambe le parti e, tuttavia, tale errore non inficiava la sentenza impugnata in quanto l’appellante non aveva contestato la propria qualita’ di mera beneficiaria della prestazione contrattuale. Tale circostanza, dunque, risultava pacifica, poiche’ anche i venditori non avevano mai sostenuto di aver intrattenuto contatti con l’appellante ma solo con il coniuge dal quale erano stati accompagnati presso il notaio. Secondo la Corte d’Appello non rilevava se la signora (OMISSIS) fosse effettivamente proprietaria del camper che il coniuge aveva acquistato, non essendo un caso di intestazione non coincidente con la proprieta’ o di intestazione fittizia ma di intestazione in capo all’effettiva proprietaria. Pertanto, a prescindere da chi aveva condotto le trattative e reso disponibile la provvista, in ogni caso la proprieta’ del camper era stata trasferita all’appellante con dichiarazione unilaterale di vendita dei proprietari, pertanto l’appellante non poteva sostenere di essere estranea al rapporto negoziale, essendo proprietaria e intestataria del veicolo, con tutti i diritti e gli obblighi conseguenti, compreso quello del pagamento del prezzo ove effettivamente non saldato. Infatti, anche a volersi configurare una donazione indiretta, realizzata attraverso l’acquisto del bene da parte di un soggetto con denaro di altro soggetto messo a disposizione per spirito di liberalita’, l’attribuzione gratuita era attuata con il negozio oneroso corrispondente alla reale intenzione delle parti che lo avevano posto in essere e non era un negozio simulato. Tale negozio aveva prodotto, quindi, l’effetto diretto suo proprio oltre a quello indiretto relativo all’arricchimento del destinatario.
La Corte d’Appello rigettava anche il motivo di appello con il quale l’appellante aveva sostenuto che, poiche’ il camper era stato lasciato in conto vendita presso la ditta (OMISSIS), si doveva presumere un mandato a vendere. La Corte d’Appello rigettava anche l’ulteriore motivo di appello relativo all’eccessivita’ del prezzo, superiore addirittura a quello di un veicolo nuovo.
Secondo la Corte d’Appello, il fatto che gli appellanti avessero lasciato un camper esposto in conto vendita presso la rivendita (OMISSIS) non implicava necessariamente il rilascio di una procura a vendere la cui sussistenza nella specie non era in alcun modo dimostrata. Significativamente era stato il marito dell’appellante a contattare i proprietari e non gia’ la concessionaria che sulla base della procura a vendere avrebbe avuto l’interesse a comunicare la conclusione dell’affare. Peraltro, l’appellante non aveva ritenuto di chiamare in causa quale effettiva parte venditrice la (OMISSIS) che era rimasta estranea al giudizio nonostante a suo dire avesse incassato il ragguardevole prezzo di Euro 28.000. Peraltro, non era stato addotto alcun testimone a conoscenza di tale fatto, salvo i colleghi di lavoro del coniuge dell’appellante che avevano riferito circostanze apprese de relato ed estremamente generiche. Quanto alla eccessivita’ del prezzo non era in discussione che il prezzo fosse stato liberamente convenuto tra le parti.
6. (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di cinque motivi.
7. (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno resistito con controricorso.
8. Entrambe le parti, con memoria depositata in prossimita’ dell’udienza, hanno insistito nelle rispettive richieste.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso e’ cosi’ rubricato: violazione degli articoli 1321, 1326, 1376, 1470 e 1477 c.c., nonche’ del Regio Decreto n. 1814 del 1927, articolo 13, per aver ritenuto conclusa la vendita del camper usato a mezzo della dichiarazione unilaterale sottoscritta dai precedenti intestatari del mezzo.
La Corte d’Appello di Bari benche’ posta di fronte alla dimostrazione del rilevante errore commesso dal primo giudice lo ha considerato irrilevante. Infatti, il ricorrente deduce che risultava accertato documentalmente in modo incontrovertibile che la scrittura privata autenticata del 25 novembre 2005 fosse una dichiarazione unilaterale firmata dai soli controricorrenti e risultava come dato pacifico tra le parti che la signora (OMISSIS) non soltanto non fosse presente all’incontro avvenuto in tale data nello studio notarile ma che la stessa fosse rimasta totalmente estranea all’accordo, essendo l’acquisto del camper riconducibile ad un’iniziativa personale del coniuge.
Secondo la Corte d’Appello la vendita di un autoveicolo puo’ realizzarsi anche a mezzo di una dichiarazione unilaterale sottoscritta dal solo venditore. Tale affermazione sarebbe gravemente erronea, essendo ben noto che la compravendita costituisce certamente un contratto avente specificamente ad oggetto il trasferimento della proprieta’ di una cosa e che il trasferimento della proprieta’ di una cosa determinata si realizza solo per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato, ragione per la quale sarebbe sin troppo evidente che una dichiarazione unilaterale anche se resa per iscritto non possa giammai comportare di per se’ alcun effetto traslativo in difetto di un consenso contrattuale espresso da entrambi i contraenti. La Corte territoriale avrebbe totalmente trascurato di considerare che la dichiarazione unilaterale di vendita di autoveicoli disciplinata dal Regio Decreto n. 1814 del 1927, articolo 13, u.c., lungi dall’assumere funzione traslativa attiene solo all’obbligo posto a carico del venditore dall’articolo 1477 c.c., comma 3, di consegnare all’acquirente oltre alla cosa oggetto del contratto i titoli e i documenti relativi alla proprieta’ o all’uso della cosa venduta.
Nel caso di specie a fronte dell’inadempimento del venditore – che peraltro era la ditta (OMISSIS) – era stata richiesta dall’acquirente direttamente ai coniugi intestatari del mezzo la dichiarazione unilaterale di vendita e questi ultimi avevano preteso la corresponsione a loro favore della somma di Euro 10.000. Il raggiungimento di tale autonomo accordo pero’ non aveva conferito a costoro il ruolo di venditori, ne’ tantomeno il diritto a percepire l’eventuale residuo prezzo di vendita non ancora corrisposto al venditore.
2. Il secondo motivo di ricorso e’ cosi’ rubricato: violazione degli articoli 1470 e 1498 c.c., per aver ritenuto sussistente il credito relativo al pagamento del prezzo di vendita a favore di un soggetto diverso dal venditore e per aver ritenuto gravante sull’appellante l’obbligazione di pagamento del prezzo di acquisto.
Secondo la Corte territoriale l’obbligazione a carico della signora (OMISSIS) deriverebbe dal semplice fatto che la stessa era divenuta proprietaria e intestataria del veicolo con tutti i diritti e gli obblighi conseguenti, compreso quello al pagamento del prezzo ove effettivamente non saldato.
La ricorrente richiama l’articolo 1498 c.c., che pone a carico del solo acquirente il pagamento del prezzo di vendita di talche’ non sarebbe comprensibile la ragione in virtu’ della quale si possa imporre l’adempimento di tale obbligazione a carico di un soggetto diverso. L’obbligazione di pagare il residuo del prezzo, ove ritenuta sussistente, gravava esclusivamente su (OMISSIS) che era l’unica parte del contratto di compravendita (intercorso peraltro con altro soggetto ovvero con la (OMISSIS)).
In ogni caso, secondo la ricorrente, non puo’ ritenersi che il donatario indiretto del bene, beneficiato attraverso la mera indicazione del suo nominativo nella dichiarazione unilaterale di vendita sia tenuto al pagamento del prezzo solo in quanto destinatario della proprieta’ del bene per effetto della liberalita’ indirettamente realizzata a suo favore.
Infatti, e’ pacifico che la donazione indiretta si caratterizza per il fine perseguito e non gia’ per lo strumento negoziale adottato a tale scopo che, dunque, puo’ essere costituito da qualunque negozio o da piu’ negozi collegati e consiste nell’elargizione di una liberalita’ che viene attuata, anziche’ con il negozio tipico di cui all’articolo 769 c.c., mediante un negozio oneroso che produce in concomitanza con l’effetto diretto suo proprio anche l’arricchimento del destinatario della liberalita’. Nel caso in esame il negozio oneroso concluso dal (OMISSIS) con la ditta (OMISSIS) e consistente nella compravendita dell’autoveicolo perfezionatosi con l’incontro dei consensi tra i soggetti contraenti e’ collegato con il negozio (donazione indiretta) concluso tra l’acquirente e la odierna ricorrente realizzato solo attraverso la richiesta rivolta ai signori (OMISSIS) – (OMISSIS) di intestare il bene alla indiretta donataria. Tale collegamento negoziale non ha trasferito in capo alla donataria gli obblighi del contratto di compravendita e non comporta pertanto alcun obbligo di pagamento del corrispettivo, dovuto solo ed esclusivamente dall’effettivo acquirente.
2.1 I primi due motivi, che stante la loro evidente connessione possono essere trattati congiuntamente, sono fondati.
Nella specie risulta pacifico che, sin dalle trattative e fino alla conclusione del contratto di compravendita del camper, la parte acquirente e’ stata esclusivamente (OMISSIS), marito della ricorrente. Tale circostanza, secondo la Corte d’Appello, se pur pacifica non contestata ed accertata in fatto, sarebbe irrilevante posto che, con la dichiarazione unilaterale di vendita effettuata dinanzi al notaio (OMISSIS), il bene e’ stato intestato a (OMISSIS), odierna ricorrente. Infatti, a pag. 6 della sentenza impugnata si legge testualmente che: “non rileva che le trattive siano state condotte dal (OMISSIS) il quale ha reso disponibile la provvista e ha contrattato e finanziato l’acquisto del camper perche’ la moglie ne divenisse proprietaria”.
In realta’, fermo l’accertamento dei fatti effettuato dai giudici di merito, occorre dare ad essi un diverso inquadramento giuridico muovendo dalla constatazione che non vi e’ stato rapporto contrattuale tra i coniugi (OMISSIS) – (OMISSIS) e (OMISSIS), restando quest’ultima estranea allo svolgimento dello schema negoziale avvenuto esclusivamente tra il marito (OMISSIS) e i medesimi (OMISSIS) – (OMISSIS). Tale schema negoziale deve ricondursi a quello del contratto a favore di terzo.
Risulta erronea pertanto la sentenza della Corte d’Appello di Bari nella parte in cui ha statuito che l’obbligazione di pagare il prezzo, anche se il (OMISSIS) si era adoperato perche’ la moglie divenisse proprietaria, gravava su (OMISSIS) perche’ aveva accettato l’investitura e, dunque, non poteva considerarsi estranea al rapporto negoziale, essendo divenuta proprietaria del veicolo con tutti i diritti e gli obblighi conseguenti, compreso il pagamento del prezzo.
Nella specie, infatti, sulla base della ricostruzione in fatto effettuata dalla Corte d’Appello, (OMISSIS) e’ solo terza beneficiaria del contratto di cui non e’ mai divenuta parte e, appunto, l’operazione negoziale posta in atti deve essere qualificata come contratto a favore di terzo.
Nel contratto a favore di terzo occorre distinguere la titolarita’ del diritto (che appartiene al terzo che non diventa mai parte del contratto) dalla titolarita’ del rapporto contrattuale, che fa capo ai contraenti tradizionalmente denominati stipulante e promittente. Il terzo beneficiario, infatti, non e’ parte ne’ in senso sostanziale ne’ in senso formale e si limita a ricevere gli effetti di un rapporto gia’ validamente costituito ed operante, configurandosi la sua adesione – rilevabile per facta concludentia – come mera condicio iuris sospensiva dell’acquisizione del diritto, restando la dichiarazione del terzo di voler profittare del contratto necessaria soltanto per renderlo irrevocabile ed immodificabile ex articolo 1411 c.c., comma 3 (Sez. 3, Sent. n. 13661 del 1992, e Sez. 1, Sent. 1136 del 1988). Cio’ significa che le eventuali azioni contrattuali (di invalidita’, di inadempimento, ecc.) devono essere intentate nei confronti dello stipulante o del promittente ma non contro il terzo. Ne’ il terzo puo’ proporre le azioni contrattuali contro lo stipulante e il promittente, ad eccezione dell’azione di adempimento. Infatti, il diritto che il terzo acquista nei confronti del promittente e dello stipulante e’ quello alla prestazione contemplata nel contratto, senza che cio’ comporti la sostituzione del beneficiario nella posizione del promittente, non verificandosi successione nel rapporto, e conservando ciascuno dei soggetti la propria posizione (di parte contraente o di beneficiario) anche nella fase di attuazione del contratto.
3. Il terzo motivo di ricorso e’ cosi’ rubricato: violazione degli articoli 1731 e 1376 c.c., per aver erroneamente negato la sussistenza di un mandato a vendere tra i signori (OMISSIS) – (OMISSIS) e la concessionaria (OMISSIS) e conseguentemente per aver trascurato il perfezionamento dell’effetto traslativo del bene a causa del consenso alla vendita validamente espresso dalla commissionaria.
La Corte d’Appello ha affermato che lasciare un camper in conto vendita presso una rivendita non implica necessariamente il rilascio di una procura a vendere e nella specie non vi era alcun elemento da cui desumerne l’esistenza. A parere del ricorrente tale affermazione sarebbe erronea. Se come riconosciuto dagli stessi presunti venditori il deposito del camper presso la concessionaria (OMISSIS) era avvenuto in conto vendita, cio’ comportava l’esistenza tra le parti ( (OMISSIS) – (OMISSIS) e la concessionaria (OMISSIS)) di un contratto di commissione disciplinato dall’articolo 1731 c.c., consistente in un mandato avente ad oggetto la vendita di beni per conto del committente e commissionario. Tale contratto, sarebbe un sottotipo qualificato di mandato senza rappresentanza che si differenzia per l’assenza della contemplatio domini. Nel caso di specie quindi l’affidamento del camper dalla concessionaria (OMISSIS) da parte dei coniugi (OMISSIS) – (OMISSIS), essendo diretto e finalizzato a far vendere tale automezzo per l’acquisto di un camper nuovo ha certamente realizzato la conclusione di un contratto di commissione con la conseguenza che l’effetto traslativo del bene si e’ verificato solo allorche’ si e’ perfezionata la vendita conclusa verbalmente tra la commissionaria (OMISSIS) e (OMISSIS).
4. Il quarto motivo di ricorso e’ cosi’ rubricato: violazione degli articoli 1321 e 1322 c.c., falsa applicazione dell’articolo 1470 c.c., per aver ritenuto che l’accordo intervenuto tra il coniuge della ricorrente ed i signori (OMISSIS) – (OMISSIS) costituisse un diverso ed autonomo contratto di compravendita.
I ricorrenti fondano la censura sulla premessa che l’unico contratto di compravendita sia quello intercorso tra la concessionaria (OMISSIS) e (OMISSIS) e che la dichiarazione di vendita sottoscritta successivamente dai controricorrenti non abbia costituito un secondo contratto tra soggetti diversi, ma solo un adempimento autonomamente richiesto dal (OMISSIS) ai signori (OMISSIS) – (OMISSIS) allo scopo di consentire all’acquirente di eseguire la trascrizione al pubblico registro automobilistico della titolarita’ dell’autoveicolo acquistato.
La Corte territoriale avrebbe falsamente applicato l’articolo 1470 c.c., ritenendo che la dichiarazione di vendita costituisse un secondo contratto di compravendita, in violazione degli articoli 1321 e 1322 c.c., che disciplinano il contratto e l’autonomia contrattuale.
5. Il quinto motivo di ricorso e’ cosi’ rubricato: violazione e falsa applicazione degli articoli 1326, 1376 e 1470 c.c., per aver ritenuto concluso tra le parti un contratto di vendita del camper per il prezzo di Euro 38.000, in violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., in materia di disponibilita’ e di valutazione delle prove per aver ritenuto provata la pattuizione di un prezzo di Euro 38.000.
La Corte barese, sulla scorta dell’erronea convinzione che la dichiarazione unilaterale del 25 novembre 2005 avesse realizzato una vendita, ha ritenuto accertato che il prezzo fosse pari ad Euro 38.000 e ha conseguentemente ritenuto che lo stesso fosse stato pagato dagli appellati solo per la minor somma di Euro 10.000.
A parere dei ricorrenti, invece, era circostanza pacifica il pagamento alla (OMISSIS) della somma di Euro 28.000 per la vendita del camper. Peraltro, la Corte d’Appello avrebbe erroneamente negato la piena valenza confessoria dell’indicazione contenuta nella dichiarazione unilaterale del 25 novembre 2005 della quietanza del prezzo di vendita ivi indicato. Tuttavia, la Corte d’Appello di Bari non si sarebbe avveduta della grave contraddittorieta’ di tale affermazione con la tesi della natura traslativa della dichiarazione unilaterale.
5. I motivi terzo, quarto e quinto sono assorbiti dall’accoglimento dei primi due.
6. In conclusione, la Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Bari in diversa composizione che liquidera’ anche le spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Bari in diversa composizione che liquidera’ anche le spese del giudizio di legittimita’.

 

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