Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Sentenza 31 gennaio 2019, n. 2992.
La massima estrapolata:
Il sottoscrittore che assuma, con querela di falso, che la sottoscrizione era stata apposta su foglio firmato in bianco ed abusivamente riempito ha l’onere di provare sia che la firma era stata apposta su foglio non ancora riempito, sia che il riempimento era avvenuto absque pactis.
Sentenza 31 gennaio 2019, n. 2992
Data udienza 15 novembre 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSTI Alberto – Presidente
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere
Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 4303-2015 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;
– controricorrente –
avverso la sentenza n.356/2014 della CORTE D’APPELLO di TRENTO, depositata il 10/12/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/11/2018 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA;
udito il P.G. nella persona del Sostituto Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi l’avvocato (OMISSIS), per delega dell’avvocato (OMISSIS), per il ricorrente, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso e l’avvocato (OMISSIS), per delega dell’avvocato (OMISSIS), per il controricorrente, che ha concluso per il rigetto.
FATTI DI CAUSA
A seguito di querela di falso proposta in via incidentale in altro procedimento, (OMISSIS) evocava in giudizio (OMISSIS) innanzi il Tribunale di Trento invocando l’accertamento della falsita’ di taluni documenti, che il querelante – pur non disconoscendone la sottoscrizione – assumeva fossero stati riempiti e compilati in modo difforme dalla sua volonta’. Dopo aver inizialmente dichiarato inammissibile la querela, il Tribunale dava ingresso alla procedura, disponeva la separazione dei due giudizi e, all’esito dell’istruttoria, la respingeva.
Interponeva appello avverso detta decisione (OMISSIS), lamentando: in primo luogo, che il giudice di prime cure aveva dichiarato l’inammissibilita’ della querela di falso con riferimento ad alcuni documenti (segnatamente il n. 5 e il n. 9), in relazione ai quali inizialmente la querela stessa era stata ritenuta invece ammissibile; in secondo luogo, che la decisione di non ammettere la querela sui predetti documenti perche’ redatti “contra pacta” non sarebbe stata giustificata, posto che si trattava piuttosto di atti redatti “absque pactis”; in terzo luogo, che relativamente ad altri documenti (segnatamente il n. 2 e il n. 4) il Tribunale avrebbe errato nel non ammettere la C.Testo Unico chimica invocata dal querelante per accertare l’epoca di apposizione della data, posto che la falsificazione contestata incideva proprio su tale elemento e sulla sua non corrispondenza con il tempo della sottoscrizione del documento. Si costituiva (OMISSIS) resistendo al gravame.
Con la sentenza impugnata n. 356/2014 la Corte di Appello di Trento respingeva l’impugnazione, confermando la sentenza del Tribunale e condannando l’appellante alle spese del grado. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione (OMISSIS) affidandosi a cinque motivi. Resiste con controricorso (OMISSIS).
La parte controricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli articoli 1321, 1703 e 2222 c.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3 perche’ la Corte di Appello avrebbe, con riferimento ai documenti n. 5 e n. 9, erroneamente ritenuto che si configurasse un riempimento contra pacta mentre il querelante aveva dedotto un riempimento absque pactis. Secondo il ricorrente, tra le parti vi era accordo sul fatto che i documenti dovessero rimanere depositati presso l’azienda agricola di famiglia, ma non sul modo con cui essi dovevano essere poi utilizzati: il riempimento, quindi, non era stato oggetto di alcun accordo specifico e la querela avrebbe dovuto essere ritenuta ammissibile.
Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 167 c.p.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4 perche’ la Corte territoriale, sempre con riferimento ai documenti n. 5 e n. 9, avrebbe erroneamente ritenuto trattarsi di biancosegni, affermando che il querelante avrebbe dovuto dimostrare sia che il foglio era bianco all’atto della firma, sia che il riempimento era avvenuto absque pactis. Ad avviso del ricorrente, la Corte trentina avrebbe dovuto valorizzare la circostanza che, nel caso di specie, il destinatario della querela nulla aveva eccepito in appello, e trarre da tale mancata contestazione argomenti di prova in ossequio all’articolo 115 c.p.c.
Le doglianze, che possono essere esaminate congiuntamente, vanno rigettate.
Innanzitutto, con riferimento al primo motivo va rilevato che il ricorrente non indica neppure da quale elemento emergerebbe che tra le parti l’accordo aveva riguardato soltanto il deposito dei biancosegni presso l’azienda agricola, e non anche il loro riempimento. Inoltre, la censura si risolve in una richiesta di revisione del giudizio di merito operato dalla Corte territoriale, da ritenere preclusa in questa sede posto il principio per cui il motivo di ricorso non puo’ mai risolversi “in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento…” del giudice di merito “… tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione” (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv.627790).
In relazione invece al secondo motivo, la mancata contestazione non vale ad esimere il querelante dalla prova richiesta dalla legge. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha ritenuto che il ricorrente non avesse dimostrato ne’ che il foglio era in bianco, ne’ che il suo riempimento era avvenuto absque pactis, e la doglianza non attinge in modo specifico queste affermazioni. Peraltro, la decisione assunta dal giudice di appello e’ perfettamente in linea con i precedenti di questa Corte, che ha affermato il principio per cui “Il sottoscrittore che assuma, con querela di falso, che la sottoscrizione era stata apposta su foglio firmato in bianco ed abusivamente riempito ha l’onere di provare sia che la firma era stata apposta su foglio non ancora riempito, sia che il riempimento era avvenuto absque pactis” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3155 del 18/02/2004 Rv.570241; conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2524 del 07/02/2006, Rv.586909; Cass. Sez. 3, Sentenza n.5245 del 10/03/2006, Rv.588253; Cass. Sez. U, Sentenza n.5459 del 13/10/1980, Rv.409331; Cass. Sez. 3, Sentenza n.5417 del 07/03/2014, non massimata).
Infatti “La sottoscrizione di un documento integrante gli estremi della scrittura privata vale ex se, ai sensi dell’articolo 2702 c.c., a ingenerare una presunzione iuris tantum di consenso del sottoscrittore al contenuto dell’atto e di assunzione della paternita’ dello scritto, indipendentemente dal fatto che la dichiarazione non sia stata vergata o redatta dal sottoscrittore. Ne consegue che, se la parte contro la quale la scrittura sia stata prodotta ne riconosce la sottoscrizione (ovvero se quest’ultima debba aversi per riconosciuta), la scrittura fa piena prova della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta, mentre il sottoscrittore che assuma, con querela di falso, che la sottoscrizione era stata apposta su foglio firmato in bianco ed abusivamente riempito, ha l’onere di provare sia che la firma era stata apposta su foglio non ancora riempito, sia che il riempimento era avvenuto absque pactis” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16007 del 24/10/2003, Rv.567651).
La diversa disciplina prevista per il caso di riempimento absque pactis e di riempimento contra pacta si spiega perche’ nella prima ipotesi l’abuso incide sulla provenienza e sulla riferibilita’ della dichiarazione al sottoscrittore, mentre nella seconda si traduce in una mera disfunzione interna del procedimento di formazione della dichiarazione medesima, in relazione allo strumento adottato – mandato ad scribendum – la quale implica soltanto la non corrispondenza tra cio’ che risulta dichiarato e cio’ che si intendeva dichiarare.
Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell’articolo 112 c.p.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4 e l’omesso esame di una pluralita’ di fatti decisivi per il giudizio in riferimento all’articolo 360 c.p.c., n. 5, perche’ la Corte trentina, sempre relativamente ai documenti n. 5 e n. 9, sarebbe incorsa in una duplice contraddizione: sotto un primo profilo, infatti, una volta dichiarata inammissibile la querela, la Corte di Appello non avrebbe dovuto pronunciarsi sulla congruita’ del compendio istruttorio prodotto dal querelante; mentre sotto un altro profilo, una volta avviata la disamina di detto materiale avrebbe dovuto compierla per intero, e non arrestarsi alla sola considerazione delle prove dirette – rappresentante dalle deposizioni testimoniali – senza dare rilievo alle prove critiche e indirette (recte, logiche) consistenti nelle diverse anomalie evidenziate dal querelante nei suoi scritti (per il vero, neppure specificamente riprodotte nel ricorso).
Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell’articolo 132 c.p.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4 perche’ la Corte territoriale avrebbe reso una motivazione meramente apparente circa la propria decisione di non ammettere la consulenza tecnica invocata dal querelante con riferimento all’accertamento della data apposta sui documenti n. 2 e n. 4. Il giudice di appello avrebbe infatti indicato una serie di argomenti meramente ipotetici, ed in particolare: 1) che l’esame del gesto grafico non consentirebbe di accertare la data del documento; 2) che a distanza di tempo numerosi fattori potrebbero influenzare il processo chimico di verifica della risalenza della data; 3) che l’indagine chimica avrebbe compromesso irrimediabilmente l’integrita’ fisica dei documenti. Ad avviso del ricorrente, tutte tali considerazioni non integrerebbero una motivazione specifica e concreta e non supererebbero il rilievo che il querelante aveva richiesto l’analisi chimica proprio in conseguenza delle difficolta’ di accertare la collocazione temporale dell’apposizione della data sui documenti di cui qui si discute, altrimenti impossibile da dimostrare.
Infine, con il quinto motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell’articolo 116 c.p.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4 perche’ la Corte territoriale avrebbe condotto una valutazione atomistica e non coordinata del materiale istruttorio acquisito agli atti del giudizio.
Tutte le censure di cui al terzo, quarto e quinto motivo, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto tra loro connessi, sono inammissibili perche’ si risolvono in una critica del processo di valutazione e apprezzamento delle prove condotto dal giudice di merito. In proposito, occorre ribadire il principio secondo cui “L’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonche’ la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilita’ dei testi e sulla credibilita’ di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute piu’ idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv.589595: conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n.11511 del 23/05/2014, Rv.631448; Cass. Sez. L, Sentenza n.13485 del 13/06/2014, Rv.631330; Cass. Sez. L, Sentenza n.11933 del 07/08/2003, Rv.565755; Cass. Sez. L, Sentenza n.322 del 13/01/2003, Rv.559636).
Nel caso di specie, la Corte di Appello ha liberamente apprezzato le risultanze istruttorie, riportando stralci delle deposizioni testimoniali dei testi (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) e delle dichiarazioni rese a verbale da (OMISSIS) in occasione del sequestro del documento n. 9 (cfr. pag.15 della sentenza impugnata) e ha indicato i motivi per cui ha condiviso la decisione del primo giudice di non ammettere la C.Testo Unico chimica richiesta dal querelante (cfr. pag.17 della sentenza). In particolare, il fatto che la stessa C.T.P. del querelante avesse “dato atto che dal gesto grafico, secondo i principi della grafologia, non e’ proponibile dedurre l’epoca di apposizione delle date”; il fatto che sempre la predetta C.T.P. avesse ritenuto inattendibile l’esame dell’inchiostro, a causa delle “alterazioni che esso puo’ subire nel tempo per via dei processi di ossidazione, senza alcuna connotazione di certezza”; il fatto che il detto esame potrebbe “essere influenzato da innumerevoli fattori relativi alle modalita’ di custodia e conservazione del documento, cui consegue un’evidente precarieta’ dell’indagine”; ed infine, il fatto che “l’indagine chimica comprometterebbe irrimediabilmente l’integrita’ fisica del documento (il che e’ ammesso dallo stesso appellante)”.
L’articolato impianto motivazionale non rappresenta, come sostiene parte ricorrente, una motivazione meramente apparente ne’ si risolve in una giustapposizione di argomenti astratti fondata su una valutazione atomistica del compendio istruttorio. Al contrario, esso si articola in un apprezzamento sistematico, specifico e puntuale delle prove acquisite agli atti del giudizio, che e’ pienamente idoneo a supportare la decisione cui e’ approdata la Corte territoriale.
In definitiva, il ricorso va rigettato. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Poiche’ il ricorso per cassazione e’ stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed e’ rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17 che ha aggiunto il comma 1-quater al Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13 dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 6.200 di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e cassa avvocati come per legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.
Leave a Reply