Il meccanismo della sospensione del procedimento di cui al comma 2 dell’articolo 371-bis del codice penale

Corte di Cassazione, sezione sesta penale, Sentenza 8 maggio 2019, n. 19775.

La massima estrapolata:

Il meccanismo della sospensione del procedimento di cui al comma 2 dell’articolo 371-bis del codice penale, nell’ipotesi delle false dichiarazioni al pubblico ministro, ma inapplicabile nella diversa ipotesi del rifiuto di fornire informazioni, è immediatamente operativo al verificarsi del suo presupposto, rappresentato dal delinearsi di un quadro indiziario del reato di false informazioni e dalla contemporanea pendenza del relativo procedimento penale e di quello nel cui ambito le false informazioni sono state rese, che il pubblico ministero è tenuto a iscrivere nel registro delle notizie di reato. Si tratta di una sospensione ope legis in forza della quale il giudice per le indagini preliminari, ove gli sia richiesta l’archiviazione, è privo del potere di adottare qualsivoglia provvedimento prima della pronuncia della sentenza di primo grado nel procedimento principale ovvero della definizione di questo con archiviazione o con sentenza di non luogo a procedere. Inoltre, fin quando perdura l’effetto sospensivo del procedimento per il reato di cui all’articolo 371-bis del codice di procedura penale (cui si ricollega, peraltro, la sospensione del corso della prescrizione ai sensi dell’articolo 159, comma 1, del codice penale), è precluso il compimento di atti d’indagine, anche se urgenti, e non è consentita l’adozione di misure cautelari, mentre il Gip, come detto, non può a sua volta provvedere su un’eventuale richiesta di archiviazione.

Sentenza 8 maggio 2019, n. 19775

Data udienza 7 febbraio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETRUZZELLIS Anna – Presidente

Dott. CALVANESE Ersilia – Consigliere

Dott. APRILE Ercole – Consigliere

Dott. DE AMICIS Gaetan – rel. Consigliere

Dott. ROSATI Martino – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 29/03/2018 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. DE AMICIS GAETANO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. TAMPIERI LUCA che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avvocato (OMISSIS) del foro di PALMI difensore di fiducia di (OMISSIS) e (OMISSIS), che si riporta ai motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 29 marzo 2018 la Corte di appello di Reggio Calabria ha parzialmente riformato la decisione di condanna assunta all’esito del giudizio di primo grado, rideterminando in anni due e mesi otto di reclusione ciascuno la pena irrogata a (OMISSIS) e (OMISSIS) per i reati di false informazioni al P.M. loro rispettivamente ascritti in merito alle dichiarazioni rese il 19 dicembre 2015 e il 12 gennaio 2016, con l’aggravante di aver agevolato il sodalizio cd. “âEuroËœndranghetistico” dei (OMISSIS) operante nella zona di (OMISSIS).
2. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore di (OMISSIS), deducendo con il primo motivo violazioni di legge riguardo alla eccepita improcedibilita’ dell’azione penale ex articolo 371-bis c.p., comma 2, sul rilievo che il procedimento a carico del ricorrente avrebbe dovuto essere sospeso fino alla definizione in primo grado del procedimento (“cd. operazione (OMISSIS)” – n. 5805/15) in cui la sua audizione e’ stata richiesta ed espletata: procedimento penale, questo, iscritto per il reato di cui all’articolo 416-bis c.p. nei confronti, fra gli altri, di (OMISSIS) e (OMISSIS) (ossia di soggetti ritenuti esponenti di primo piano della cosca ” (OMISSIS)”), laddove la circostanza che, a seguito dell’audizione, sia stato iscritto a carico dei predetti imputati un procedimento penale (n. 684/2016) definito con decreto di archiviazione del 9 febbraio 2016 e’ irrilevante al fine qui considerato, poiche’ l’obbligo di sospensione puo’ ritenersi neutralizzato solo dal provvedimento che definisca “quel” determinato procedimento nel cui ambito sono state rese le false dichiarazioni al P.M..
2.1. Con un secondo motivo, inoltre, si lamenta la violazione dell’articolo 384 c.p., commi 1 e 2, sul duplice rilievo: a) che al (OMISSIS) sarebbe stato chiesto di confermare come teste le dichiarazioni di un collaboratore ( (OMISSIS)) che lo accusava di aver commesso molti anni prima i reati di falsa testimonianza e favoreggiamento personale nell’ambito di un procedimento per omicidio a carico di (OMISSIS); b) che la conferma delle dichiarazioni rese dal predetto collaboratore avrebbe comportato l’esposizione del (OMISSIS) ad un grave nocumento non solo sul piano della liberta’ personale, ma anche dell’onore, poiche’ egli avrebbe dovuto confessare di essere un imprenditore fallito e sotto usura e di aver commesso a suo tempo gravi reati per favorire una persona, (OMISSIS), di cui si ipotizzava l’affiliazione in posizione apicale ad una cosca cd “‘ndranghetista”.
2.2. Con un terzo motivo si lamenta la violazione delle garanzie difensive di cui agli articoli 63 e 64 c.p. poiche’, nel momento in cui e’ stato sentito dagli inquirenti, il (OMISSIS) rappresentava colui che avrebbe favorito il (OMISSIS) in relazione all’accusa nei confronti di quest’ultimo elevata per il reato di omicidio ai danni di (OMISSIS), tanto da guadagnarsi la sua riconoscenza e garantirsi la concessione di un prestito usurario chiesto al (OMISSIS), e da quest’ultimo poi ottenuto tramite l’interessamento del (OMISSIS).
2.3. Con un quarto motivo di doglianza si lamentano vizi della motivazione, anche per travisamento della prova, la’ dove la sentenza impugnata ha fondato l’affermazione di responsabilita’ del (OMISSIS) sulla base della non riscontrata valutazione di credibilita’ delle dichiarazioni rese dal collaboratore (OMISSIS), altresi’ omettendo di spiegare le ragioni per le quali si e’ escluso che l’imputato si ritenesse meritevole di un compenso per il solo fatto di avere “scagionato” da una falsa accusa il (OMISSIS) ed il (OMISSIS).
2.4. Con l’ultimo motivo di ricorso, infine, si deduce la violazione della L. n. 203 del 1991, articolo 7 sul rilievo che la finalizzazione dell’agevolazione del sodalizio criminale sarebbe stata dai Giudici di merito desunta unicamente sulla base della posizione asseritamente di vertice dei soggetti favoriti dalle mendaci dichiarazioni.
3. Il difensore di (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione avverso la medesima pronuncia, deducendo gli stessi motivi enucleati a sostegno del ricorso proposto da (OMISSIS), cui si aggiungono i peculiari rilievi secondo cui: a) non avrebbe dovuto essere assunto come teste senza l’avviso relativo alla facolta’ di non rispondere, dall’articolo 199 c.p.p. riconosciuta agli stretti congiunti della persona indagata, avuto riguardo al fatto che il padre, (OMISSIS), siffatta qualita’ aveva assunto, quanto meno sul piano sostanziale, per le dichiarazioni da lui rese il 19 dicembre 2015, e che riferire una versione dei fatti diversa da quella del padre avrebbe significato formulare implicitamente un’accusa nei suoi confronti, esponendolo ad un grave nocumento nella liberta’ o nell’onore; b) mediante l’omissione dell’avviso egli sarebbe stato costretto a rispondere pur essendogli riconosciuta la facolta’ di astensione; c) non sarebbero state indicate le emergenze probatorie da cui risulta che il ricorrente abbia riferito il falso affermando di non essere a conoscenza di alcuna circostanza afferente l’omicidio del (OMISSIS) ed escludendo che lui o il padre fossero sotto usura.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono fondati e vanno accolti, sulla base delle considerazioni qui di seguito esposte, in ragione della preliminare ed assorbente ragione di doglianza attinente all’eccepito profilo di improcedibilita’ dell’azione penale ex articolo 371-bis c.p., comma 2.
2. L’articolo 371-bis c.p., comma 2, stabilisce che “Ferma l’immediata procedibilita’ nel caso di rifiuto di informazioni, il procedimento penale, negli altri casi, resta sospeso fino a quando nel procedimento nel corso del quale sono state assunte le informazioni sia stata pronunciata sentenza di primo grado ovvero il procedimento sia stato anteriormente definito con archiviazione o con sentenza di non luogo a procedere”.
La norma, introdotta dalla L. 8 agosto 1995, n. 332, articolo 25, comma 2, prevede, per i casi diversi dal rifiuto di rendere informazioni al p.m., ossia per le condotte di falsita’ o reticenza, una causa di sospensione del procedimento penale fino a quando, nell’ambito del diverso procedimento ove le informazioni sono state rese, sia stata pronunciata la sentenza di primo grado, ovvero quel procedimento sia stato definito con un decreto di archiviazione o con una sentenza di non luogo a procedere.
Ne discende, in primo luogo, che le informazioni devono essere richieste dal p.m. ai fini delle indagini e che il fatto deve essere commesso “nel corso” di un procedimento penale (commi 1 e 2), ossia lungo lo sviluppo di quel procedimento che e’ regolato dalle forme del codice di rito (dunque non all’interno di un procedimento di prevenzione) e che trae origine da una determinata notitia criminis.
La ratio della disciplina della sospensione del procedimento e’ ravvisabile come osservato dalla Corte costituzionale – nell’esigenza di garantire la liberta’ morale e di autodeterminazione della persona indagata per il reato di false informazioni da forme di condizionamento psicologico esercitabili dal pubblico ministero nel momento in cui nel procedimento principale l’organo dell’accusa e’ “processualmente” interessato alla formazione della prova (Corte Cost., ord. n. 61 del 9 marzo 1998).
Immediata, di contro, deve ritenersi la procedibilita’ nei confronti di chi rifiuti di rendere informazioni al p.m., poiche’ l’illiceita’ della condotta presenta in tal caso connotati di immediata evidenza e l’accertamento del reato e’ indipendente dalle valutazioni inerenti al procedimento principale.
Oltre ad avere natura eccezionale e derogatoria (Corte Cost., ord. n. 22 del 5 gennaio 2001), la fattispecie sospensiva delineata dall’articolo 371-bis, comma 2, cit. ha carattere automatico, non essendo prevista l’adozione di un provvedimento ad hoc da parte dell’autorita’ giudiziaria.
Il relativo meccanismo, inoltre, e’ immediatamente operativo al verificarsi del suo presupposto, rappresentato dal delinearsi di un quadro indiziario del reato di false informazioni e dalla contemporanea pendenza del relativo procedimento penale e di quello nel cui ambito le false informazioni sono state rese: il p.m., infatti, e’ tenuto all’iscrizione nel registro degli indagati ex articolo 335 c.p.p. della persona sentita come informata sui fatti, poiche’ il meccanismo sospensivo del procedimento per false informazioni presuppone, logicamente, non solo la ravvisabilita’ della relativa notitia criminis, ma l’esistenza stessa di un procedimento penale formalmente scaturito dall’acquisizione o dalla ricezione di quella notizia di reato.
Le cause di cessazione dell’effetto sospensivo sono dal legislatore tassativamente individuate nella pronuncia della sentenza di primo grado nel procedimento nel corso del quale le informazioni sono state assunte, nonche’ nella sua definizione con un decreto di archiviazione o con una sentenza di non luogo a procedere.
Si tratta, in particolare, di una sospensione “ope legis” in forza della quale il giudice per le indagini preliminari, ove gli sia richiesta l’archiviazione, e’ privo del potere di adottare qualsivoglia provvedimento prima della pronuncia della sentenza di primo grado nel procedimento principale ovvero della definizione di questo con archiviazione o con sentenza di non luogo a procedere (Sez. 6, n. 3145 del 15/10/1996, dep. 1997, Di Trocchio, Rv. 207358).
Fin quando perdura l’effetto sospensivo del procedimento per il reato di cui all’articolo 371-bis c.p. – cui si ricollega, peraltro, la sospensione del corso della prescrizione ai sensi dell’articolo 159 c.p., comma 1, – e’ precluso il compimento di atti d’indagine, anche se urgenti, e non e’ consentita l’adozione di misure cautelari, mentre il g.i.p., come si e’ osservato, non puo’ a sua volta provvedere su un’eventuale richiesta di archiviazione.
Da un lato, la finalita’ sottostante all’aggiunta del comma 2 della richiamata fattispecie incriminatrice e’ generalmente ravvisata nell’intento di evitare qualsiasi forma di condizionamento psicologico sulla condotta dell’informatore, al di la’ di quanto al contempo verificatosi per effetto del divieto di arresto in flagranza introdotto dalla L. n. 332 del 1995, articolo 26 (che ha contestualmente aggiunto un nuovo comma 4-bis nel corpo della disposizione di cui all’articolo 381-bis c.p.p.), dall’altro lato il disegno legislativo ha inteso realizzare l’obiettivo di non privarsi, nell’ambito del procedimento principale, dell’apporto conoscitivo proveniente dall’indiziato del reato di false informazioni, consentendogli di fruire dell’istituto della ritrattazione, il cui limite finale di operativita’ e’ stabilito, ex articolo 376 c.p., non oltre la chiusura del dibattimento. Il collegamento probatorio fra l’oggetto dei due procedimenti consente, attraverso l’operativita’ del meccanismo previsto dall’articolo 238 c.p.p., di riversare, in quello instaurato per il reato di false informazioni, gli elementi utili raccolti, sia a carico che a discarico, nell’ambito del procedimento principale.
Il congegno delineato dai legislatore, dunque, si traduce in una fattispecie sospensiva del tutto peculiare, e per certi versi anomala, rispetto alle circoscritte figure di sospensione tipicamente contemplate nel vigente sistema processuale, determinando una temporanea, seppur significativa, paralisi dell’attivita’ investigativa che, in assenza di specifiche previsioni normative che autorizzino il compimento di atti investigativi urgenti (come espressamente accade nelle diverse ipotesi di sospensione del “processo” regolate dall’articolo 3 c.p.p., comma 3, articolo 41 c.p.p., comma 2 e articolo 47 c.p.p., comma 3, ovvero di sospensione del “procedimento” per incapacita’ dell’imputato ex articolo 71 c.p.p., commi 4 e 5), si rivolge perentoriamente all’intero “procedimento” penale, la cui progressione resta congelata in una situazione di stasi investigativa, precludendo al p.m., in attesa della definizione del procedimento principale, la possibilita’ di compiere qualunque atto successivo all’iscrizione della notizia di reato nel relativo registro e all’eventuale trasmissione degli atti al competente ufficio di Procura, come pure di esercitare l’azione penale.
3. Nel caso di specie risulta dagli atti processuali, in particolare: a) che le audizioni di entrambi gli imputati sono avvenute – nelle date su rispettivamente indicate – nell’ambito di un procedimento penale iscritto per i reati di cui agli articoli 416-bis e 644 c.p. (n. 5805/2015 D.D.A., denominato “(OMISSIS)”) a carico, fra gli altri, di (OMISSIS) e (OMISSIS), sulla base delle dichiarazioni rese da un collaboratore di giustizia ( (OMISSIS)); b) che tali dichiarazioni accusatorie vertevano, da un lato, sul fatto che il (OMISSIS) ed il (OMISSIS) sarebbero stati intranei alla cosca ” (OMISSIS)” e dediti a varie attivita’ delittuose (come, ad es., l’usura ai danni di imprenditori della (OMISSIS), fra i quali v’erano anche gli odierni ricorrenti), dall’altro lato sul fatto che egli sarebbe stato destinatario di confidenze ricevute da (OMISSIS) – suo lontano parente – il quale gli avrebbe confessato di essere a conoscenza dell’identita’ dell’autore di un omicidio avvenuto nel 1991 presso una sala biliardi che egli gestiva in (OMISSIS) (omicidio del quale era rimasto vittima, nell’ambito di una resa dei conti fra cosche, (OMISSIS), e che, secondo quanto riferito dal (OMISSIS) al (OMISSIS), sarebbe stato commesso dal (OMISSIS)); c) che tale omicidio rimase impunito in quanto il (OMISSIS), all’epoca unico indagato, venne assolto in dibattimento anche sulla base delle testimonianze rese da persone presenti al momento del fatto – tra le quali vi era lo stesso (OMISSIS) – che concordemente ebbero a dichiarare di non aver visto o riconosciuto il suo autore.
Emerge, altresi’, dagli atti: a) che con provvedimento adottato dal g.i.p. presso il Tribunale di Reggio Calabria in data 9 febbraio 2016 e’ stata disposta, nell’ambito del distinto procedimento penale n. 684/2016 R.G.N. R, l’archiviazione per la sola fattispecie di usura di cui all’articolo 644 c.p. e L. n. 203 del 1991, articolo 7, nei confronti dei predetti (OMISSIS) e (OMISSIS); b) che il procedimento penale avente ad oggetto il reato di false informazioni al p.m. e’ stato instaurato dopo l’archiviazione del procedimento penale per usura a carico di (OMISSIS) e (OMISSIS).
Entrambi i ricorrenti, dunque, sono stati esaminati dal p.m., quali persone informate sui fatti nell’ambito del procedimento penale n. 5805/15 D.D.A., a riscontro e supporto del contenuto delle dichiarazioni rese dal predetto collaboratore di giustizia nel novembre del 2013, e a tal fine sono stati ascoltati su diverse tematiche oggetto dell’accusa enucleata nel procedimento principale, che riguardava, fra l’altro, i reati di cui agli articoli 416-bis e 644 c.p., L. n. 203 del 1991, articolo 7: fatti che si ritenevano commessi da persone (il (OMISSIS) ed il (OMISSIS)) menzionate dal predetto collaboratore e sui quali entrambi i (OMISSIS), indicati dal (OMISSIS) come vittime di usura da parte di esponenti della locale criminalita’ organizzata, potevano fornire informazioni in loro possesso.
Le dichiarazioni in tal modo rese dinanzi al p.m. hanno fatto ingresso nel fascicolo per il dibattimento in quanto costituenti corpo del reato ai sensi dell’articolo 371-bis c.p..
Al riguardo, inoltre, le decisioni di merito hanno concordemente posto in evidenza che le false informazioni rese al p.m. hanno riguardato sia il profilo storico-fattuale attinente al ricorso a prestiti di natura usuraria, sia quello attinente alla individuazione dell’autore dell’omicidio (OMISSIS).
L’archiviazione, parziale, e’ stata tuttavia disposta in relazione alla soia fattispecie di usura aggravata di cui all’articolo 644 c.p. e articolo 7 della legge sopra citata – a seguito del decreto emesso dal g.i.p. presso il Tribunale di Reggio Calabria in data 9 febbraio 2016 nell’ambito del procedimento penale n. 684/2016 R.G.N. R., originato dallo stralcio delle posizioni relative al (OMISSIS) ed al (OMISSIS) quali indagati per il predetto reato – laddove il procedimento penale per il reato di cui all’articolo 371-bis c.p. e’ stato instaurato a carico dei (OMISSIS) dopo l’archiviazione del predetto procedimento per usura, sulla base di colloqui oggetto di intercettazioni ambientali ove gli odierni ricorrenti, nel commentare l’audizione svoltasi dinanzi al p.m., ammettevano di aver reso informazioni non veritiere in ordine ai fatti di loro conoscenza riguardo alle posizioni sia del (OMISSIS) che del (OMISSIS), nella consapevolezza che il mendacio – cosi’ come dalle decisioni di merito posto in rilievo – sarebbe andato a vantaggio di due esponenti apicali della cosca ” (OMISSIS)” e che il risultato positivo (il provvedimento di scarcerazione) che in tal guisa sarebbe stato raggiunto avrebbe potuto costituire per essi fonte di lucro, in quanto meritevole di una ricompensa da riscuotere presso i familiari del (OMISSIS) e del (OMISSIS) ovvero presso i due diretti interessati, una volta che fossero stati, per l’appunto, rimessi in liberta’.
Ne consegue: a) che le informazioni rese al p.m. dai due odierni ricorrenti hanno avuto ad oggetto, come risulta, del resto, dalla stessa struttura dei rispettivi capi d’imputazione, le due distinte vicende delittuose relative all’omicidio (OMISSIS) e alla condotta di usura praticata in loro danno; b) che il provvedimento di archiviazione, di contro, non ha integralmente definito il procedimento penale nel corso del quale quelle informazioni erano state rese, ma un procedimento diverso da quello in cui le false informazioni oggetto del tema d’accusa sono state richieste dal p.m. e rilasciate dagli odierni ricorrenti, poiche’ solo in un momento successivo alle audizioni svoltesi dinanzi all’organo dell’accusa e’ stato iscritto il diverso procedimento penale n. 684/2016 a carico del (OMISSIS) e del (OMISSIS), poi definito, per il solo reato di usura e non anche per l’altra delle su indicate vicende storico-fattuali, con il decreto emesso dal g.i.p. il 9 febbraio 2016.
4. Evenienza procedimentale, quella or ora indicata, che non rendeva possibile l’inizio dell’azione penale, ne’ la prosecuzione delle attivita’ processuali svolte nei confronti degli imputati per il reato di false informazioni al p.m., atteso che il relativo procedimento penale, ai sensi del comma 2 della su menzionata disposizione incriminatrice, avrebbe dovuto “restare sospeso” fino alla completa definizione in primo grado del procedimento (cd. “(OMISSIS)”) nel corso del quale quelle informazioni erano state rese e formalmente acquisite.
Solo la rimozione dell’effetto sospensivo in presenza di un evento futuro determinato da una condizione tassativamente prevista dal legislatore e destinata comunque a verificarsi con l’emissione di uno degli atti conclusivi del procedimento principale consente di ritenere integrato il presupposto giustificativo dell’adozione di un provvedimento propulsivo come l’eventuale atto di esercizio dell’azione penale.
La sospensione del “procedimento”, infatti, configurata dal legislatore come sospensione della fase delle indagini preliminari, scatta automaticamente, senza bisogno di un apposito provvedimento giudiziale, al momento stesso in cui il reato di false informazioni viene ravvisato dal p.m., da un lato differendone le determinazioni conclusive all’atto del verificarsi della relativa condizione, dall’altro lato rendendo inefficace l’eventuale avvio dell’azione penale in costanza della sospensione.
Non pertinente, infine, deve ritenersi – alla stregua di quanto si e’ avuto modo di osservare (v., supra, il par. 3) – il riferimento operato dalla sentenza impugnata al principio di diritto affermato da questa Suprema Corte (Sez. 6, n. 16558 del 07/04/2011, M. Rv. 250058), secondo cui non sussiste l’obbligo di sospensione imposto al p.m. dalla disposizione de qua se il procedimento per falsita’ venga instaurato dopo l’emissione del decreto di archiviazione, poiche’ il requisito normativo della “anteriorita’” dell’accertamento del reato, o dei reati, oggetto del procedimento principale presuppone, anche al fine di evitare il ricorso ad eventuali meccanismi elusivi della effettivita’ del congegno sospensivo, l’intervenuta definizione, secondo le forme provvedimentali alternativamente tipizzate dal legislatore, proprio di “quel” procedimento nel cui ambito le false informazioni siano state rese, non di un procedimento diverso, formato per separazione da quello principale ed iscritto, per giunta, solo relativamente ad una delle fattispecie di reato investite dall’ipotizzata realizzazione della condotta di mendacio.
5. Sulla base delle su esposte considerazioni s’impone, conclusivamente, l’annullamento della sentenza impugnata nonche’ della sentenza pronunciata all’esito del giudizio di primo grado, con le conseguenziali statuizioni in dispositivo meglio precisate, in quanto l’azione penale non poteva essere iniziata ne’ proseguita in pendenza di una condizione sospensiva il cui eventuale venir meno dovra’ essere accertato dalla competente autorita’ giudiziaria alla luce dei su indicati principii di diritto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nonche’ la sentenza di primo grado per mancanza della condizione di procedibilita’ e dispone trasmettersi gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.

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