La sentenza emessa a seguito di rito abbreviato non deve essere notificata all’imputato che non sia comparso

Corte di Cassazione, sezione quarta penale, Sentenza 23 maggio 2019, n. 22831.

La massima estrapolata:

La sentenza emessa a seguito di rito abbreviato non deve essere notificata all’imputato che non sia comparso per tutto il corso del giudizio (nella specie detenuto agli arresti domiciliari che aveva espressamente rinunziato a comparire), in quanto la previsione degli artt. 442, comma 3, cod. proc. pen. e 134 disp. att. stesso codice deve ritenersi implicitamente abrogata dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, che ha introdotto la nuova disciplina sull’assenza, volta a garantire l’effettiva conoscenza del processo ed a ricondurre ad una determinazione consapevole e volontaria la mancata partecipazione dell’imputato, rappresentato ad ogni effetto dal suo difensore, e ha modificato, altresì, l’art. 548, comma 3, cod. proc. pen., abolendo l’obbligo di notifica dell’avviso di deposito della sentenza all’imputato contumace.

Sentenza 23 maggio 2019, n. 22831

Data udienza 22 marzo 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Francesca – Presidente

Dott. PEZZULLO Rosa – rel. Consigliere

Dott. BELMONTE Maria Teresa – Consigliere

Dott. BORRELLI Paola – Consigliere

Dott. BRANCACCIO Matilde – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 11.04.2018 della Corte di Appello di L’Aquila;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. PEZZULLO Rosa;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. PICARDI Antonietta, che ha concluso chiedendo per l’inammissibilita’.
Udito il difensore della parte civile che chiede il rigetto e deposita la nota spese;
e il difensore del ricorrente, si riporta ai motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza dell’11 aprile 2018 la Corte di Appello di L’Aquila, ha dichiarato inammissibile per tardivita’ l’appello proposto da (OMISSIS) avverso la sentenza del 13 marzo 2013 del G.u.p. del locale Tribunale, nonche’ dichiarato non luogo a procedere nei confronti dello stesso imputato in ordine al mandato di pagamento 1656/11 di cui al capo D n. 14, essendo stato il predetto gia’ giudicato dalla medesima Corte d’appello con sentenza n. 35/14, rideterminando la pena in anni 4, mesi 11 e 10 giorni di reclusione, con conferma delle statuizioni civili.
1.2. Il giudice di primo grado, in particolare, all’esito del giudizio abbreviato, aveva riconosciuto la penale responsabilita’ del (OMISSIS) in ordine ai reati di cui all’articolo 640 ter, in esso assorbito il capo A (articolo 640 c.p., comma 2, n. 1) e cosi’ modificato il capo B (110, 314 e 81 c.p.v. c.p.); nonche’ per i reati di cui ai capi C (articolo 615 ter c.p., comma 2, m. 1 e comma 3 e articolo 81 cpv. c.p.) e D (articoli 476 e 479 c.p.); l’imputato, invero, in qualita’ di responsabile del settore economico finanziario del Comune di (OMISSIS), introducendosi abusivamente nel sistema informatico dell’ente, predisponeva mandati di pagamento contraffatti, cos da acquistare beni per il suo immediato interesse, ovvero appropriandosi delle relative somme per un valore di oltre 1.200.000 Euro.
2. Avverso la sentenza di inammissibilita’ dell’appello ha proposto ricorso per cassazione, pel tramite del proprio difensore di fiducia, il (OMISSIS), allegando sei motivi di ricorso, con i quali lamenta:
– con il primo motivo, la violazione dell’articolo 420 quater c.p.p. -ante riforma ex L. 28 aprile 2014, n. 67 – secondo il principio tempus regit actum, avendo i giudici di seconde cure omesso di considerare la contumacia del (OMISSIS), come da verbale dell’udienza preliminare del 13 maggio 2014 e 17.6.2014 prima dell’entrata in vigore della L. n. 67 e della decorrenza dal 22 agosto 2014 anche della norma transitoria di cui all’articolo 15 bis; invero, la Corte di Appello ha ritenuto erroneamente non corretta e non necessaria la notifica dell’estratto contumaciale, avvenuta in data 26 maggio 2015, ritenendo non tempestivo l’appello proposto dall’imputato il 6 luglio 2015 essendo decorso il relativo termine il 6 giugno 2015 (45 gg. dal termine di 40 gg. per il deposito della sentenza, cosi’ come indicato in dispositivo); nella fattispecie in esame, invece, in applicazione del generale principio desumibile dal contenuto dell’articolo 11 preleggi, essendo il giudizio di merito in corso alla data del 17 maggio 2014 ed essendo proseguito nei confronti dell’imputato, gia’ dichiarato contumace, senza presa d’atto della formale irreperibilita’, la dichiarazione di contumacia mantiene i suoi effetti con obbligo di notifica all’imputato dell’estratto contumaciale;
– con il secondo motivo, la violazione dell’articolo 442 c.p.p., comma 3, dell’articolo 134 disp. att. c.p.p. ed il vizio di motivazione sul punto; invero, la Corte di Appello ha omesso di valutare che le sentenze pronunciate a seguito di un procedimento con rito camerale devono essere notificate all’imputato assente, secondo la disciplina speciale ex articolo 442 c.p.p., comma 3, con cio’ intendendosi non gia’ l’imputato comparso solo alla lettura del dispositivo, ma l’imputato assente per tutto il corso del giudizio, ossia rimasto contumace; da cio’ deriva che il termine di 45 gg. per proporre l’appello decorreva per l’imputato dalla data della notifica dell’avviso di deposito della motivazione, sia per il difensore che per l’imputato, come prescritto dall’articolo 585 c.p.p., comma 3, essendosi il giudice riservato un termine di deposito della sentenza superiore a 15 giorni;
– con il terzo motivo, la violazione dell’articolo 599 bis c.p.p., articolo 602 c.p.p., comma 1 bis, nonche’ la violazione del contraddittorio e dell’articolo 178 c.p.p., avendo la Corte territoriale omesso di pronunciarsi sulla richiesta congiunta di difesa e accusa di definizione del giudizio con accordo sulla pena presentato all’udienza dell’11 aprile 2018;
– con il quarto motivo, la violazione dell’articolo 157 c.p.p. stante l’omessa pronuncia, anche d’ufficio, della maturazione del termine di prescrizione dei fatti reato commessi a tutto il settembre 2010;
– con il quinto motivo, la violazione degli articoli 649 e 669 c.p.p. per incongruita’ della riduzione, del tutto irrisoria, della pena, stante l’assoluzione in relazione al mandato di pagamento 1656/11, gia’ giudicato con la pronuncia n. 35/14 della stessa Corte di Appello di L’Aquila;
– con il sesto motivo, la violazione degli articoli 576, 538, 541 e 121 c.p.p. avendo i giudici di seconde cure fissato una provvisionale immediatamente esecutiva di oltre 1.200.000,00 Euro, travalicando cosi’ il principio di necessaria correlazione tra accusa e sentenza e fissando tale provvisionale ben oltre l’importo oggetto di contestazione nelle ipotesi di reato contestate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso merita accoglimento nei limiti di cui si dira’.
1. Invero, appaiono decisive – siccome fondate ed assorbenti – le doglianze di cui al primo motivo di ricorso, anche se deve darsi atto, in ordine logico, della infondatezza del secondo motivo di ricorso, in relazione alla invocata specialita’ delle norme di cui all’articolo 442 c.p.p., comma 3, e all’articolo 134 disp. att. c.p.p., asseritamente di immediata applicazione nella fattispecie in esame, pur a seguito della novella L. n. 67 del 2014.
1.1. In proposito, secondo l’assunto difensivo, indipendentemente dalla dichiarazione di contumacia dell’imputato, essendo stato definito il giudizio in primo grado con il rito abbreviato ed essendo risultato il (OMISSIS) “non presente” al giudizio, quest’ultimo ai sensi del combinato disposto dell’articolo 442 c.p.p., comma 3 e articolo 134 disp. att. c.p.p., avrebbe dovuto, comunque, ricevere la notifica dell’avviso di deposito della sentenza, notifica dalla quale decorreva il termine di 45 giorni per l’impugnazione ai sensi dell’articolo 585 c.p.p., lettera c), essendo stato indicato in dispositivo il termine di 40 giorni per deposito della sentenza.
1.2. Sul punto occorre osservare che, se e’ pur vero che alla sentenza emessa all’esito del giudizio abbreviato e’ assimilata, quanto ai termini per l’impugnazione, quella dibattimentale e, pertanto, tali termini decorrono dai diversi momenti specificati nell’articolo 585 c.p.p., comma 2, lettera b) e c) ed hanno la diversa durata stabilita dal comma 1 dello stesso articolo, in rapporto al tempo impiegato dal giudice per la redazione della motivazione (Sez. 6, n. 12003 del 04/03/2014 Rv. 259451), in ogni caso la disciplina dell’impugnazione della sentenza in questione va pur sempre coordinata con le disposizioni in tema di contumacia ed oggi in tema di assenza, a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 67 cit..
1.3. Gia’ prima della novella, questa Corte aveva evidenziato, infatti, come la sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato debba essere notificata solo all’imputato che sia stato dichiarato contumace nel corso dell’intero procedimento e non anche all’imputato che non sia comparso all’atto della lettura del dispositivo (Sez. 1, n. 24116 del 27/05/2009 Rv. 243972). A seguito della novella, questa Corte ha evidenziato, invece, come la sentenza emessa a seguito di rito abbreviato non debba essere notificata all’imputato che non sia comparso per tutto il corso del giudizio (nella specie detenuto agli arresti domiciliari ed espressamente rinunziante), in quanto la previsione contenuta nell’articolo 442 c.p.p., comma 3 e articolo 134 disp. att. c.p.p. deve ritenersi implicitamente abrogata dalla L. 28 aprile 2014, n. 67, che ha introdotto la nuova disciplina sull’assenza, volta a garantire l’effettiva conoscenza del processo ed a ricondurre ad una determinazione consapevole e volontaria la mancata partecipazione dell’imputato, rappresentato ad ogni effetto dal suo difensore, ed ha modificato, altresi’, l’articolo 548 c.p.p., comma 3, eliminando l’obbligo di notifica dell’avviso di deposito della sentenza all’imputato contumace (Sez. 5, n. 57097 del 27/09/2018, Rv. 274391).
1.4. Tale principio va ribadito in questa sede, essendo pienamente condiviso da questo Collegio, ma da cio’ consegue che nella fattispecie, la deduzione, secondo cui all’imputato spettava “in ogni caso” la notifica dell’avviso di deposito della sentenza sulla base della sua “non presenza” al giudizio abbreviato, non e’ corretta, dovendo la disciplina di cui all’articolo 443 c.p.p., comma 2 tener conto delle sopravvenute norme in tema di assenza, ma soprattutto della disciplina transitoria ad esse relativa, al fine di stabilire la necessita’ o meno della notifica dell’avviso di deposito con l’estratto della sentenza ex articolo 548 c.p.p., comma 3 prima della novella.
2. Tanto precisato, dunque, occorre verificare – in relazione al primo motivo di ricorso – quale disciplina andasse applicata alla fattispecie in esame, al fine della decorrenza del termine per proporre appello, ossia quella previgente – dalla data di notifica dell’avviso di deposito con l’estratto della sentenza di primo grado, ai sensi del previgente articolo 548 c.p.p., comma 3, in dipendenza della dichiarazione di contumacia dell’imputato – ovvero quella di cui alla L. n. 67 del 2014, che non richiede alcuna notifica dell’avviso di deposito in dipendenza dell’assenza dell’imputato.
2.1. La Corte d’appello ha ritenuto irrilevante l’avvenuta notifica dell’avviso di deposito con l’estratto contumaciale, posto che esso non doveva essere notificato poiche’ l’imputato non era stato dichiarato contumace.
2.2. A fronte di tale valutazione occorre, tuttavia, tener conto che il giudizio ha avuto inizio in primo grado in data 13.5.2014, e cioe’ prima della vigenza delle disposizioni sull’assenza di cui alla L. 28 aprile 2014, n. 67. Il (OMISSIS) ha allegato al ricorso i verbali di udienza preliminare e – a partire dall’udienza suddetta del 13 maggio 2014 sino al 17.6.2014 – lo stesso e’ stato indicato nei verbali di udienza quale “contumace”. All’udienza del 31.10.2014, celebrata innanzi ad un nuovo G.u.p., essendosi l’originario giudicante astenuto, l’imputato, invece, e’ stato indicato come “non comparso”, cosi’ come alle udienze successive. In tale contesto ne consegue che l’imputato era da ritenersi a tutti gli effetti contumace, contrariamente a quanto evidenziato nella sentenza impugnata, essendo tale individuazione avvenuta prima dell’entrata in vigore delle norme ex L. n. 67 del 2014 in tema di assenza, e dovendo percio’ verificarsi l’incidenza della norma transitoria di cui all’articolo 15 bis della L. n. 67 del 2014, introdotta dalla L. 11 agosto 2014, n. 118.
2.3. Peraltro, piu’ volte questa Corte ha evidenziato come l’omissione di una formale dichiarazione di contumacia non determini alcuna invalidita’, non comportando alcun pregiudizio ai fini dell’intervento e dell’assistenza dell’imputato, cui competono i diritti processuali connessi alla situazione di contumacia (Sez. 5, n. 29581 del 09/05/2014 Rv. 263669), sicche’ una formale omessa dichiarazione non rileva, essendo decisivo lo status di contumace appunto.
2.4. Cio’ posto l’articolo 15 bis cit. entrato in vigore dal 22 agosto 2014 prevede che le disposizioni in tema di absentia si applicano “1. ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che nei medesimi procedimenti non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado. 2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge quando l’imputato e’ stato dichiarato contumace e non e’ stato emesso il decreto di irreperibilita’”.
La giurisprudenza di legittimita’ ha avuto modo di precisare che la disciplina dell’assenza, che ha sostituito appunto le disposizioni in tema di contumacia, si applica ai processi in cui, alla data di entrata in vigore della L. 28 aprile 2014, n. 67, non sia stato pronunciato il dispositivo di primo grado, pur se la norma transitoria della L. n. 67 del 2014, articolo 15-bis, comma 1, – sia stata inserita con la legge successiva dell’11 agosto 2014, n. 118 (Cass. n. 57733 del 31/10/2017, Rv. 271988).
2.5. Nella fattispecie in esame, essendo l’imputato contumace, pur non essendo stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado all’atto dell’entrata in vigore delle norma sull’absentia, andava applicata la disciplina previgente, non essendo stato emesso il decreto di irreperibilita’, con necessita’, dunque, di notifica dell’avviso di deposito della sentenza di primo grado, sicche’ l’appello proposto in data 6.7.2015 (a fronte della notifica della sentenza di primo grado avvenuta in data 26.5.2015, come dedotto dal ricorrente) risulta tempestivo.
2.6. Neppure potrebbe sostenersi che andava applicata nella fattispecie in esame la disciplina dell’assenza, in dipendenza della modifica del giudicante, all’esito della quale all’udienza del 31.10.2014 l’imputato e’ stato indicato, come “non comparso”, dovendo equipararsi tale ipotesi a quella della rinnovazione della citazione nella vigenza della L. 28 aprile 2014, n. 67 (Sez. 2 n. 53792 del 09/11/2018, Rv. 274248). Invero, nella fattispecie in esame non ricorrono elementi per assimilare le due situazioni, non risultando che all’esito del mutamento del giudicante, sia stata fissata una nuova udienza preliminare.
3. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio alla Corte d’Appello di Perugia per il giudizio. Con la presente pronuncia restano assorbite le ulteriori questioni dedotte dal ricorrente che andranno vagliate dal giudice del rinvio all’esito del giudizio di appello.

P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Perugia per il giudizio.

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