Responsabilità civile derivante dalla circolazione di imbarcazioni da diporto

Corte di Cassazione, sezione terza civile, ordinanza 31 maggio 2019, n. 14909.

La massima estrapolata:

In tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione di imbarcazioni da diporto, per espresso rinvio del codice della navigazione, opera la disciplina di cui all’art. 2054 c.c. sempreché il danno derivi dal loro scontro. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto esente da critiche la sentenza che aveva escluso l’applicabilità dell’art. 2054 c.c. in fattispecie relativa a danni derivanti da caduta verificatasi durante la discesa dall’imbarcazione mediante l’utilizzo della relativa scaletta).

Sentenza 31 maggio 2019, n. 14909

Data udienza 9 aprile 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 186/2018 proposto da:
(OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) e domiciliata presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), in (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso.
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) e domiciliato presso lo studio di questi in (OMISSIS).
– controricorrente –
(OMISSIS), residente e domiciliato in (OMISSIS);
– intimato –
Avverso la sentenza n. 659/2017 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il 14.6.2017;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9.4.2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS) ha citato in giudizio (OMISSIS) quale proprietario di una imbarcazione, condotta per suo conto da un ragazzo, a bordo della quale si trovava la ricorrente, in visita turistica all’isola di (OMISSIS).
La ricorrente, scendendo dalla scaletta fissata a prua dell’imbarcazione, e’ scivolata ed ha riportato l’avulsione di una falange. Ha attribuito la responsabilita’ al proprietario della barca, che risponderebbe del danno per l’errata manovra del conducente cui era stato affidato il natante.
In primo grado si e’ costituita la compagnia (OMISSIS), ora (OMISSIS), garante del convenuto, proprietario della imbarcazione, rimasto invece contumace. La ricorrente ha indicato una prova testimoniale, dalla quale e’ decaduta, cosi che, in assenza di altre prove, il giudice ha ritenuto non provato il nesso di causalita’ tra il danno subito e la condotta del conducente.
La (OMISSIS) ha proposto appello, e la corte di secondo grado ha confermato la decisione precedente, ritenendo corretto il giudizio in ordine al difetto di prova del nesso causale.
Propone ricorso la (OMISSIS) con cinque motivi.
V’e’ controricorso della compagnia di assicurazioni. I motivi sono illustrati da ulteriori memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Risulta dalla sentenza impugnata che la ricorrente ha fatto valere una responsabilita’ del proprietario per la condotta colposa del conducente della imbarcazione. L’avere basato la domanda su questo preciso presupposto di fatto (colpevole manovra del conducente) e’ vincolante quanto a diversi aspetti.
Intanto, in quanto altro e’ il fatto di attribuire il danno ad una condotta colpevole del conducente (errata manovra), altro e’ di attribuirlo ad un difetto di custodia (ad esempio, la scaletta era difettosa). Con la conseguenza che il quinto motivo di ricorso, che chiede una qualificazione dei fatti diversa ed aderente all’articolo 2051 c.c., e’ infondato o inammissibile, posto che presuppone un fatto diverso da quello posto a base della domanda, ossia presuppone un difetto della cosa (la barca o la scaletta) e non gia’ un difetto della condotta (l’errata manovra).
Ma soprattutto, l’aver indicato quel fatto come fondamento della responsabilita’ altrui, incide sulla qualificazione della domanda, cui pure la corte di appello sembrerebbe aver dato credito.
E’ infatti vero che alle imbarcazioni da diporto, a differenza che alle navi, si applica l’articolo 2054 c.c. essendo la previsione relativa al diporto specifica rispetto a quella prevista dal codice della navigazione, ed espressamente richiamante quella norma del codice civile (Cass. 13224/2015). Ma, si intende che l’articolo 2054 c.c. si applica ai natanti sempre che vi sia uno scontro tra essi, conformemente appunto all’ambito proprio di quella disposizione, che allo scontro tra veicoli si riferisce, e non ogni volta che un danno derivi dalla circolazione del mezzo, come nel caso presente.
Infine, la ratio della decisione e’ nell’affermazione del difetto di prova circa un nesso causale tra la condotta imputata al convenuto (errata manovra) ed il danno subito. Ed in cio’ la decisione di appello conferma integralmente quella di primo grado, componendo con quest’ultima una doppia decisione conforme.
2.- Cio’ posto, dei cinque motivi fatti valere, il quinto, come detto, e’ inammissibile o comunque infondato. Se ne fa menzione per primo, in quanto, in astratto, e’ logicamente preliminare.
La ricorrente infatti chiede una diversa qualificazione del fatto, rispetto a quella avutasi nei giudizi di merito, nel senso di ritenere come fattispecie di riferimento l’articolo 2051 c.c., e quindi una responsabilita’ per difetto di custodia della cosa.
Si e’ detto che una tale qualificazione presuppone un fatto diverso da quello posto dalla ricorrente a base della sua domanda, e dunque non e’ una mera qualificazione. La ricorrente ha agito imputando il danno alla condotta colpevole del conducente che avrebbe errato la manovra, e questa prospettazione in fatto e’ incompatibile con una responsabilita’ ex articolo 2051 c.c. che invece presuppone un fatto diverso (non una mera qualificazione del medesimo fatto), che postula un danno derivante dal “dinamismo della cosa” ed e’ escluso quando la cosa sia azionata dall’uomo ed il danno derivi dal fatto che questa azione sia colpevole.
3.- I motivi primo e quarto denunciano omesso esame di un fatto controverso e rilevante.
Piu’ precisamente, con il primo motivo la ricorrente si duole del fatto che la corte non ha tenuto conto, nel ritenere non provato il nesso di causa, che tale prova derivava dalle ammissioni fatte dalla convenuta con le sue stesse difese; se avesse tenuto conto di tali ammissioni, non avrebbe escluso la prova del nesso eziologico.
La compagnia di assicurazione, nel costituirsi in giudizio, aveva attribuito il danno, in ipotesi, al difetto di costruzione della scaletta, o al suo montaggio. Nel fare questa affermazione in realta’ l’assicurazione non ammette alcuna circostanza sfavorevole o comunque tale da far prescindere dalla prova del nesso di causalita’, in quanto, dato l’oggetto della domanda (danno da imprudente manovra), la prova doveva riguardare la derivazione del danno dalla condotta colposa del conducente l’imbarcazione. Con la conseguenza che l’affermazione della convenuta che, in ipotesi, il danno potesse derivare dal difetto della scaletta non e’ ammissione che derivasse dalla errata manovra, cosi che, a tacere di ogni altra circostanza, di cui si dira’, il fatto in questione non e’ rilevante per la decisione.
Con il quarto motivo, invece, la ricorrente si duole della mancata ammissione del giuramento decisorio nei riguardi del convenuto contumace, proprietario della barca, volta ad affermare la verita’ dei fatti come ricostruiti in citazione.
Ancora una volta, il fatto, di cui la corte avrebbe omesso esame, non e’ decisivo ed e’ generico per come formulato.
Infine, ed e’ questione decisiva, entrambi gli argomenti sono inammissibili in quanto il vizio di omesso esame (ex articolo 360 c.p.c., n. 5) e’ precluso, come e’ noto, in caso di doppia decisione conforme, salvo che non si dimostri che la seconda e’ basata su fatti diversi, circostanza pero’ da escludersi nella fattispecie.
4.- I motivi secondo e terzo ripetono sotto altra censura i precedenti due. Il secondo motivo lamenta violazione dell’articolo 112 c.p.c., nel senso che la corte avrebbe omesso di pronunciarsi sullo specifico motivo che, a dimostrazione del nesso di causalita’, citava espressamente le ammissioni della compagnia di assicurazione.
In realta’, nel rigettare la domanda ritenendo non provato il nesso di causalita’, la corte prende in considerazione le censure mosse alla sentenza di primo grado, ma non le ritiene rilevanti, proprio per quanto detto al punto precedente: altro e’ il nesso di causa tra il danno e la condotta del conducente, che era quello da provare; altro il nesso di causalita’ tra il danno e l’eventuale vizio di costruzione della scaletta o la sua intrinseca pericolosita’, che invece e’ il fatto ipotizzato dalla convenuta, diverso da quello posto a base della iniziale domanda, e che non vale a costituire prova di quest’ultimo.
Il terzo motivo, invece, lamenta violazione delle norme sul nesso di causalita’, in relazione all’articolo 2054 c.c. deducendosi che il danneggiato non aveva l’onere di dimostrare la causa, dal momento che, giuste le regole contenute in quella norma, era sufficiente che il danneggiato provasse che il danno derivava dalla circolazione del veicolo.
Intanto il motivo e’ inammissibile in quanto non coglie la ratio della decisione, che non sta nella errata interpretazione delle norme sul nesso di causa o sulla presunzione di cui all’articolo 2054 c.c., ma sta nella esclusione, in fatto, della prova di tale nesso.
Ma, a parte cio’, si e’ detto all’inizio che il richiamo all’articolo 2054 cod. civ. e’ fuori luogo, e sul punto il riferimento che se ne fa in motivazione va corretto, in quanto la norma, pur applicabile ai natanti, presuppone pur sempre che il danno derivi dal loro scontro e dunque non e’ riferibile alla fattispecie in esame.
Il ricorso va pertanto respinto e le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento della somma di 5200,00 Euro per spese legali, oltre 200,00 per spese generali, dando atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio del contributo unificato.

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