Sospensione condizionale della pena subordinatamente allo svolgimento di lavoro di pubblica utilità

Corte di Cassazione, sezione quarta penale, Sentenza 5 febbraio 2020, n. 4885

Massima estrapolata:

La disposizione di cui all ‘art. 165 cod . pen., per il caso del condannato cui sia concessa la sospensione condizionale della pena subordinatamente allo svolgimento di lavoro di pubblica utilità, si limita a prevedere la non opposizione del condannato a sottoporsi ad una simile prestazione non retribuita a favore della collettività. Pertanto, in tema di sospensione condizionale della pena, la richiesta incondizionata di tale beneficio, avanzata dall’imputato che ne abbia gia usufruito, implica la non opposizione di quest’ultimo alla subordinazione della misura all’adempimento di uno degli obblighi previsti dall’art. 165 comma primo, cod. pen. e non necessita, quindi, di una espressa manifestazione in tai senso, trattandosi di beneficio che può essere accordato per legge solo in maniera condizionata.

Sentenza 5 febbraio 2020, n. 4885

Data udienza 17 dicembre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Patrizia – Presidente

Dott. FERRANTI Donatella – Consigliere

Dott. TORNESI Daniela Rita – Consigliere

Dott. RANALDI Alessandr – rel. Consigliere

Dott. PICARDI Francesca – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 19/09/2017 della CORTE APPELLO di TORINO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. RANALDI ALESSANDRO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. EPIDENDIO TOMASO, che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ del ricorso.

FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza del 19.9.2017 la Corte di appello di Torino, decidendo in sede di rinvio, ha confermato la sentenza di condanna di primo grado nei confronti di (OMISSIS) per il reato di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10, anche in ordine al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando l’erroneo diniego del suddetto beneficio, per il quale, nel caso, e’ sufficiente che il condannato non si opponga alla prestazione di attivita’ non retribuita a favore della collettivita’.
3. Il ricorso e’ fondato.
La disposizione di cui all’articolo 165 c.p., per il caso del condannato cui sia concessa la sospensione condizionale della pena subordinatamente allo svolgimento di lavoro di pubblica utilita’, si limita a prevedere la “non opposizione” del condannato a sottoporsi ad una simile prestazione non retribuita a favore della collettivita’. Non si richiede, pertanto, una esplicita richiesta in tal senso da parte dell’imputato, ma soltanto l’assenza di una sua espressa opposizione.
Su tali premesse, e’ stato affermato il principio, che va qui ribadito, secondo cui, in tema di sospensione condizionale della pena, la richiesta incondizionata di tale beneficio, avanzata dall’imputato che ne abbia gia’ usufruito, implica la non opposizione di quest’ultimo alla subordinazione della misura all’adempimento di uno degli obblighi previsti dall’articolo 165 c.p., comma 1, e non necessita, quindi, di un’espressa manifestazione in tal senso, trattandosi di beneficio che puo’ essere accordato per legge solo in maniera condizionata (Sez. 5, n. 19721 del 11/04/2019, R, Rv. 27624801).
Nel caso di specie, invece, la Corte territoriale, disattendendo il suddetto insegnamento ed in violazione dell’articolo 165 cit., pretende una espressa dichiarazione di “disponibilita’” dell’imputato alla prestazione, negando il beneficio richiesto solo sulla base di tale (erroneo) presupposto che, di contro, deve ritenersi implicito nella richiesta di sospensione condizionale della pena avanzata dal difensore dell’imputato in sede di conclusioni.
Ne discende che la motivazione della sentenza impugnata, in punto di diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena, e’ viziata in diritto e meritevole di annullamento in parte qua.
4. Consegue l’annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla questione concernente la sospensione condizionale della pena, con rinvio al giudice di merito per nuovo esame sul punto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto della sospensione condizionale della pena con rinvio alla Corte di appello di Torino, altra sezione.
Motivazione semplificata.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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