In materia di proscioglimento di volontari in ferma prefissata per inidoneità psico-fisica al sevizio militare

Consiglio di Stato, Sezione quarta, Sentenza 10 marzo 2020, n. 1720.

La massima estrapolata:

In materia di proscioglimento di volontari in ferma prefissata per inidoneità psico-fisica al sevizio militare incondizionato le scelte medico legali sottese alle direttive tecniche sono il frutto di valutazioni ampiamente discrezionali ed insindacabili, salvo il limite dell’abnormità, e graduate in funzione delle peculiarità dei diversi status di impiego.

Sentenza 10 marzo 2020, n. 1720

Data udienza 5 marzo 2020

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso di registro generale numero 7054 del 2019, proposto dal Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore, e dal Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliati ex lege in Roma, via (…).
contro
Il signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato An. Fi. Ta., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, sezione prima, n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente l’impugnazione del proscioglimento dalla ferma per riforma e del presupposto giudizio medico legale di inidoneità psicofisica.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del signor -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2020 il consigliere Daniela Di Carlo e uditi per le parti l’avvocato An. Fi. Ta. e l’avvocato dello Stato Li. Co.;
Dato l’avviso ai sensi dell’art. 73 del cod. proc. amm. per la definizione del giudizio ai sensi dell’art. 60 del medesimo codice, i difensori nulla osservano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente, primo caporal maggiore in ferma prefissata quadriennale dell’Esercito Italiano, ha chiesto l’annullamento:
a) con il ricorso introduttivo:
– del giudizio medico legale di inidoneità psicofisica emesso in data 4 aprile 2017 dal Dipartimento Militare di Medicina Legale di Roma, ai sensi della lettera G, comma 1), del D.M. 04/06/2014 (Direttiva Tecnica delle imperfezioni che costituiscono causa di non idoneità al s.m.i., dell’art. 582 del d.P.R. n. 90 del 15 marzo 2010 e dell’art. 14 della Legge 28 novembre 2005, n. 246, in relazione alla diagnosi “-OMISSIS-“;
– della proposta di proscioglimento dalla ferma per riforma, emessa nei suoi confronti dal 235° Reggimento Addestramento Volontari “Piceno”;
– della lettera G, comma 1, del D.M. 4 giugno 2014, nell’interpretazione resa dall’Amministrazione di appartenenza;
b) con i primi motivi aggiunti:
– del decreto del Capo del II Reparto del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare, in data 12 gennaio 2018, recante il proscioglimento dalla ferma per perdita dell’idoneità fisio-psichica ed attitudinale richiesta per il reclutamento quale volontario in ferma prefissata;
c) con i secondi motivi aggiunti:
– della determinazione in data 27 luglio 2018 con la quale il Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – I Reparto – 2^ Divisione ha rigettato la sua domanda per l’immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente per il 2016;
– della determinazione in data 13 agosto 2018 con la quale il Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare ha ritenuto inefficace, ai fini della sua riammissione in servizio, l’ordinanza n. -OMISSIS- del Consiglio di Stato che, in riforma dell’ordinanza n. -OMISSIS-del Tar del Lazio, ha accolto l’istanza cautelare di sospensiva degli atti impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio, ordinando il temporaneo impiego in servizio del ricorrente ed auspicando una sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.;
d) con il terzo atto di motivi aggiunti:
– della graduatoria, pubblicata in data 12 novembre 2018, relativa alla immissione nel ruolo dei volontari in s.p.e. dell’E.I. per l’anno 2016.
2. Il T.a.r. del Lazio, con la sentenza di cui in epigrafe, ha accolto il ricorso introduttivo del giudizio e, per l’effetto, ha annullato gli atti impugnati. Ha annullato, altresì, per illegittimità derivata, gli atti impugnati con i successivi motivi aggiunti. Ha condannato le Amministrazioni resistenti al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, liquidandole in complessivi euro 2.000,00.
3. Il Ministero della difesa ha appellato la sentenza, ritenendola erronea e contraddittoria nella parte in cui ha ritenuto gli atti impugnati viziati sotto il profilo dell’eccesso di potere, malgrado in base agli atti processuali ed agli esiti della verificazione giudiziale fosse stata esclusa la completa guarigione del militare, non potendosi considerare superato il rischio di ricadute, se non dopo il decorso di un congruo periodo di protrazione dello stato di completa assenza della malattia, fissato dalla prevalente letteratura scientifica in materia in un periodo non inferiore a cinque anni (cd. follow up).
4. L’interessato si è costituito in giudizio, per resistere al gravame.
5. All’udienza camerale del 5 marzo 2020, fissata per la discussione dell’incidente cautelare, la Sezione ha emesso sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 del cod. proc. amm..
6. L’appello è fondato e va, pertanto, accolto.
7. In via preliminare, la Sezione, rispondendo all’eccezione sollevata dalla parte intimata, rileva che per mero errore materiale nell’epigrafe dell’atto di appello è stato indicato quale provvedimento impugnato la “ordinanza” n. -OMISSIS-“, anziché, come correttamente avrebbe dovuto essere, la “sentenza” n. -OMISSIS-.
L’errore non ha tuttavia prodotto alcuna conseguenza giuridica pregiudizievole sul piano della determinazione dell’oggetto del giudizio e della corretta instaurazione del contraddittorio, perché :
a) nell’esposizione del fatto e del diritto e nelle rassegnate conclusioni, l’atto di appello fa corretto riferimento alla sentenza;
b) nella memoria di costituzione, la parte appellata si difende correttamente rispetto all’impugnazione proposta.
8. Nel merito, la Sezione ritiene decisive, nel senso dell’accoglimento del gravame, le seguenti considerazioni:
a) la diagnosi formulata è stata di “-OMISSIS-“;
b) la valutazione medico legale è conforme alle prescrizioni contenute nella direttiva tecnica che elenca a livello ministeriale le imperfezioni costituenti causa di non idoneità al servizio militare, a sua volta pedissequa rispetto alla norma sancita dall’art. 582, comma 1, lett. g) Neoplasie, n. 1 Tumori maligni, di cui al d.P.R. n. 90 del 2010, recante le imperfezioni e le infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare;
c) la valutazione di inidoneità è stata confermata dalla verificazione giudiziale disposta nel primo grado del giudizio ed eseguita dalla Direzione centrale di sanità del Ministero dell’interno (in data 3 ottobre 2017), la quale -per un verso- ha assodato l’assenza della patologia tumorale in atto, ma -per un altro verso- ha escluso la completa guarigione del militare ai fini medico legali. Tale stato, secondo la prevalente letteratura scientifica in materia, può dirsi consolidato soltanto successivamente al decorso di un congruo periodo di protrazione dello stato di completa assenza della malattia, fissato in un periodo di tempo non inferiore al quinquennio (cd. follow up);
d) l’interessato non ha fornito una ricostruzione alternativa circa la possibile diversa (e minore) durata del periodo utile a scongiurare il rischio di ricadute, non avendo allegato e dimostrato la sussistenza di elementi oggettivi, positivamente riscontrabili ed apprezzabili dalla Comunità scientifica, dai quali potere inferire una diversa soluzione;
e) alla stregua della consolidata giurisprudenza (ex plurimis, Consiglio di Stato, sez. IV, n. 117 del 2020; sez. IV, n. 5615 del 2017; sez. IV, n. 2678 del 2016 [specifica in materia di proscioglimento di volontari in ferma prefissata per inidoneità psico-fisica al sevizio militare incondizionato]; sez. IV, n. 2923 del 2012; sez. IV, n. 2760 del 2011; sez. IV, n. 3705 del 2010):
e.1) le scelte medico legali sottese alle direttive tecniche sono il frutto di valutazioni ampiamente discrezionali ed insindacabili, salvo il limite dell’abnormità, e graduate in funzione delle peculiarità dei diversi status di impiego (servizio di leva, reclutamenti di volontari in ferma, in s.p.e., militari in rapporto di impiego ecc.);
e.2) la Commissione medica che vi sia adegua non è soggetta ad un obbligo rafforzato di motivazione rispetto al parere medico legale espresso, anche tenuto conto del valore fidefacente del verbale, non contestato nel caso de quo (cfr. al riguardo, Consiglio di Stato, sez. IV, n. 3601 del 2013; n. 5308 del 2012);
e.3) il riscontro della legittimità del giudizio medico legale militare deve essere effettuato avuto riguardo alle circostanze di fatto e di diritto vigenti al momento della sua emanazione (che coincide con il momento della sottoposizione dell’interessato agli accertamenti sanitari), essendo irrilevante la prospettiva di un eventuale miglioramento delle condizioni di salute, dovuto a successivi trattamenti terapeutici o al semplice decorso del tempo. Ciò, sia nell’interesse pubblico generale sotteso alla programmazione e all’organizzazione dell’Amministrazione, sia a garanzia della par condicio fra i candidati, al momento del reclutamento;
e.4) sono irrilevanti i pareri medico legali non provenienti dai competenti organismi sanitari militari;
e.5) l’idoneità psico-fisica al servizio militare incondizionato e quella richiesta per l’arruolamento, non consiste nella mera assenza di patologie implicanti disturbi funzionali, ma richiede una particolare prestanza fisica e psicologica che ben può essere impedita anche da alterazioni organiche non patologiche accertate secondo parametri di maggior rigore per i reclutamenti di volontari;
f) l’applicabilità dei benefici previsti dall’art. 955 cod. ord. mil., è circoscritta – in base al tenore testuale della norma – ai militari comunque non giudicati inidonei permanentemente al servizio militare incondizionato e per i quali risulta applicabile il solo giudizio di declassamento del profilo sanitario, ovvero, se parzialmente idonei, all’accertamento dell’infermità come dipendente dalla causa di servizio;
g) il proscioglimento dalla ferma per inidoneità psico-fisica attitudinale è un atto vincolato, a mente dell’art. 957, comma 1, lett. f), del medesimo Codice.
9. In definitiva, per le considerazioni illustrate, va accolto l’appello e, in riforma della sentenza impugnata,
– va respinto il ricorso introduttivo, perché infondato;
– vanno respinti, altresì, i primi ed i secondi motivi aggiunti, nella parte in cui hanno censurato per illegittimità derivata i provvedimenti successivamente emanati, essendo stata definitivamente acclarata, in questo giudizio, la legittimità della riforma per inidoneità e del presupposto parere medico legale;
– vanno dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse i secondi motivi aggiunti, nella parte in cui si sono appuntati contro gli atti che hanno ritenuto inefficace, ai fini della riammissione in servizio del militare, l’ordinanza n. -OMISSIS- del Consiglio di Stato che, in riforma dell’ordinanza n. -OMISSIS-del Tar del Lazio, aveva accolto l’istanza cautelare di sospensiva degli atti impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio, ordinando il temporaneo impiego in servizio del ricorrente.
Le misure cautelari (e, di norma, le attività poste in essere in esecuzione delle medesime), hanno una natura interinale ed un’efficacia limitata al tempo occorrente per pervenire alla definizione del giudizio, ed in quanto tali vengono irrimediabilmente superate dalla sentenza che lo definisce, a maggior ragione quando, come nel caso di specie, la sentenza impugnata è stata anche integralmente riformata (cfr. ex plurimis sez. IV, n. 2695 del 2016; sez. V, n. 1860 del 2014).
10. Le spese di lite del doppio grado di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti in ragione della novità in fatto dei motivi della decisione, mentre il pagamento del contributo unificato per il doppio grado grava sull’originario ricorrente.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull’appello n. 7054/2019, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza:
a) respinge il ricorso introduttivo del giudizio;
b) respinge i primi ed i secondi motivi aggiunti, nei limiti e per le ragioni di cui in parte motiva;
c) dichiara improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse i secondi motivi aggiunti, nei limiti e per le ragioni di cui in parte motiva;
d) compensa le spese del doppio grado del giudizio;
e) pone a carico dell’originario ricorrente il pagamento del contributo unificato per il doppio grado del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellata.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2020 con l’intervento dei magistrati:
Vito Poli – Presidente
Daniela Di Carlo – Consigliere, Estensore
Francesco Gambato Spisani – Consigliere
Alessandro Verrico – Consigliere
Roberto Caponigro – Consigliere

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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