Sospensione condizionale e accertamento condizioni economiche dell’imputato

Corte di Cassazione, sezione seconda penale, Sentenza 11 gennaio 2019, n. 1148.

La massima estrapolata:

In tema di sospensione condizionale della pena, nel caso in cui il beneficio venga subordinato all’adempimento dell’obbligo risarcitorio, il giudice della cognizione non e’ tenuto a svolgere alcun accertamento sulle condizioni economiche dell’imputato poiche’ la verifica dell’eventuale impossibilita’ di adempiere da parte del condannato rientra nella competenza del giudice dell’esecuzione.
All’applicazione del richiamato principio non si riconnette alcun pregiudizio per l’imputato nell’ipotesi d’incolpevole inadempimento dell’obbligo cui la sospensione e’ condizionata, giacche’ l’inosservanza dello stesso non comporta la revoca automatica del beneficio e potendo il soggetto interessato, in sede di esecuzione, allegare assoluta impossibilita’ dell’adempimento la cui attendibilita’ e rilevanza dovra’ essere valutata dal giudice competente.

Sentenza 11 gennaio 2019, n. 1148

Data udienza 6 dicembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMMINO Matilde – Presidente

Dott. DE SANTIS Anna Mari – rel. Consigliere

Dott. BORSELLINO Maria Daniela – Consigliere

Dott. BELTRANI Sergio – Consigliere

Dott. PARDO Ignazio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), n. a (OMISSIS);
avverso la sentenza resa dalla Corte d’Appello di Milano in data 23/5/2018;
Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita nell’udienza pubblica del 20/9/2018 la relazione del Cons. De Santis Anna Maria;
udita la requisitoria del Sost. Proc. Gen., Dott. Cocomello Assunta, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso;
udito il difensore, Avv. (OMISSIS), che si e’ riportato ai motivi,chiedendone l’accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’impugnata sentenza la Corte d’Appello di Milano confermava la decisione del locale Tribunale che aveva riconosciuto l’imputata colpevole del delitto di appropriazione indebita aggravata e continuata ai danni del Condominio di (OMISSIS), condannandola alla pena di anni uno di reclusione ed Euro 300,00 di multa nonche’ al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita, con assegnazione di una provvisionale pari ad Euro 20mila, ed accordando il beneficio della sospensione condizionale subordinato al risarcimento del danno nel termine di novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza.
2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato, Avv. (OMISSIS), deducendo:
2.1 la carenza, illogicita’ e contraddittorieta’ della motivazione in relazione ai presupposti applicativi dell’articolo 165 c.p., avendo i giudici di merito subordinato il beneficio della sospensione condizionale non gia’ al pagamento della somma accordata a titolo di provvisionale ma all’integrale risarcimento, non quantificato e quindi inesigibile, senza peraltro tener conto dello stato di indigenza dell’imputata, che in sede d’esame ha riferito di essere disoccupata e di vivere grazie all’aiuto degli anziani genitori. La Corte distrettuale, investita delle cennate doglianze, da un lato ha omesso la motivazione in ordine al profilo relativo alla subordinazione del beneficio all’integrale risarcimento mai liquidato, dall’altro ha disatteso i rilievi difensivi sull’incapienza della prevenuta con argomentazioni illogiche e contraddittorie, adducendo la mancata produzione di prove documentali a sostegno delle condizioni economiche della ricorrente, in contrasto con la giurisprudenza di legittimita’ che fa esclusivo riferimento ad un onere di alligazione di circostanze rilevanti, nella specie assolto nel corso dell’esame dibattimentale dell’imputata, i cui esiti sono stati richiamati ma non valutati;
2.2 la violazione dell’articolo 157 c.p. e articolo 161 c.p., comma 2, in relazione alle condotte appropriative asseritamente realizzate nell’anno 2010. La difesa lamenta che la Corte territoriale ha omesso di rilevare l’estinzione per maturata prescrizione delle condotte appropriative addebitate alla prevenuta e commesse nell’anno 2010.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il primo motivo e’ fondato e merita accoglimento. La giurisprudenza di legittimita’ ha in piu’ occasioni precisato che l’articolo 165 c.p. si ispira ai principi di legalita’ e tassativita’ e, pertanto, la subordinazione puo’ essere disposta solo con riferimento a prestazioni certe e determinate in modo da assicurare l’esatta corrispondenza tra obbligo imposto e suo corretto adempimento, di talche’ non si puo’ ancorare la sospensione condizionale della pena ad una condanna generica al risarcimento del danno, che sarebbe di impossibile adempimento senza una ulteriore pronuncia (Sez. 2, n. 6957 del 13/05/1998, Cimolai G, Rv. 211105; nello stesso senso Sez. 5, n. 48517 del 06/10/2011,Cuoghi, Rv. 251708; Sez. 6, n. 29163 del 09/06/2016, Tondi, Rv. 267526).
Infatti, il legislatore con la disposizione censurata ha delineato un sistema “chiuso”, che prevede la possibilita’ di subordinazione del beneficio della sospensione esclusivamente con riferimento ad adempimenti prestabiliti quali le restituzioni; il pagamento della somma liquidata dallo stesso giudice penale a titolo di risarcimento del danno; il pagamento della provvisionale assegnata sull’ammontare dello stesso; la pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno; l’eliminazione della conseguenze dannose o pericolose del reato, secondo le modalita’ indicate dal giudice nella sentenza di condanna; la prestazione di attivita’ non retribuita a favore della collettivita’. E’, dunque, del tutto evidente l’impossibilita’ di subordinare l’accesso alla sospensione condizionale della pena ad una condizione inesigibile quale la condanna generica al risarcimento del danno che necessita di un’ulteriore pronuncia in sede civile ai fini della determinazione del ristoro in favore della p.c. In relazione alla statuizione in esame s’impone, dunque, l’annullamento con rinvio a diversa Sezione della Corte d’Appello di Milano per le valutazioni di competenza, tenuto conto anche dei rilievi di cui al paragrafo che segue con riguardo alla situazione economica e patrimoniale della prevenuta.
3.1 Quanto alle censure relative all’assenza di motivato apprezzamento delle condizioni di incapienza della prevenuta, la Corte territoriale ha ritenuto che l’imputata non abbia soddisfatto l’onere di alligazione di specifiche circostanze atte a dimostrare la condizione di assoluta indigenza economica, non essendo all’uopo sufficiente il richiamo effettuato nel corso dell’esame alla condizione di disoccupata.
Ritiene al riguardo il Collegio che debba darsi continuita’ all’orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimita’ alla cui stregua, in tema di sospensione condizionale della pena, nel caso in cui il beneficio venga subordinato all’adempimento dell’obbligo risarcitorio, il giudice della cognizione non e’ tenuto a svolgere alcun accertamento sulle condizioni economiche dell’imputato (Sez. 2, n. 26221 del 11/6/2015, Dammico, Rv. 264013; Sez. 6, n. 33020 del 08/05/2014, S., Rv. 260555;Sez. 3, n. 38345 del 25/06/2013, Corsano; Sez. 6, n. 3450 del 05/02/1998, Cusumano) poiche’ la verifica dell’eventuale impossibilita’ di adempiere da parte del condannato rientra nella competenza del giudice dell’esecuzione (cosi’ Sez. 5, n. 15800 del 17/11/2015 dep. il 2016, Foddi ed altro, Rv. 266690 che ha sottolineato come tale principio impedisca che l’accertamento venga svolto due volte, dal momento che in sede di esecuzione e’ comunque consentito al reo dimostrare l’eventuale modifica peggiorativa della sua situazione economica; conforme: Sez. 5, n. 12614 del 9/12/2015, dep. il 2016, Fanella, Rv. 266873).
All’applicazione del richiamato principio non si riconnette alcun pregiudizio per l’imputato nell’ipotesi d’incolpevole inadempimento dell’obbligo cui la sospensione e’ condizionata, giacche’ l’inosservanza dello stesso non comporta la revoca automatica del beneficio e potendo il soggetto interessato, in sede di esecuzione, allegare I’ assoluta impossibilita’ dell’adempimento la cui attendibilita’ e rilevanza dovra’ essere valutata dal giudice competente (Sez. 6, Sentenza n. 2390 del 31/01/2000Alberti, Rv. 217115; Sez. 3, n. 3197 del 13/11/2008, dep.2009, Calandra, Rv. 242177; Sez. 1, n. 43905 del 14/10/2013,Bullo, Rv. 257587)
Deve, infatti, al riguardo rilevarsi come la proiezione futura degli effetti propri dell’istituto ex articolo 165 c.p. e il carattere del tutto precario e rebus sic stantibus dell’accertamento sulla capacita’ economica dell’obbligato in sede dibattimentale sia destinato ad incidere su determinazioni sostanziali per effetto di situazioni contingenti, suscettibili di mutamento nel tempo, non ovviabili ne’ in concreto recuperabili nella loro portata di concreto e tempestivo ristoro del danno una volta esclusa la possibilita’ di sottoporre il beneficio a condizionamento.
Peraltro, nella specie, la difesa lamenta la denegata sufficienza ai fini della prova dell’incapienza delle dichiarazioni della prevenuta, tesi che non puo’ essere condivisa in quanto trattasi di assunti sforniti di supporto probatorio e l’accertamento incidentale postulato dalla ricorrente, chiamando in causa le ragioni della costituita parte civile e i tempi delle relative istanze risarcitorie, non puo’ limitarsi alla ricezione dell’unilaterale prospettazione dell’interessata ne’ prescindere dalla necessita’ di un’istruttoria in contraddittorio rispondente alle regole probatorie proprie della fase processuale e dall’assolvimento dell’onere di puntuale alligazione delle circostanze che fondano la richiesta di esclusione della subordinazione (cfr. Sez. 5, n. 12614 del 09/12/2015,dep. 2016,Fanella, Rv. 266873). Pertanto, le censure difensive vanno rigettate in quanto infondate.
4. Alemo parzialmente fondato s’appalesa, invece, il secondo motivo con il quale la difesa della ricorrente ha eccepito l’estinzione per prescrizione in epoca anteriore alla pronunzia d’appello delle condotte appropriative consumate nell’anno 2010. La sentenza di primo grado ha dichiarato la perenzione delle condotte appropriative commesse negli anni 2008 e 2009; con riguardo all’anno 2010 risultano precisati in incolpazione, al punto 3, gli importi oggetto di interversione del possesso, pervenuti all’imputata per il pagamento di spese di manutenzione straordinaria dell’immobile, fornitura di acqua potabile e conduzione dell’impianto di riscaldamento. Le somme, ammontanti a complessivi Euro 38.766,00, sono state versate dai condomini nell’esercizio 2010 a fronte di fatture per prestazioni rese regolarmente emesse e risultanti dalla documentazione acquisita al fascicolo e allegata al ricorso dalla difesa. Pertanto, tenuto conto della sospensione di mesi tre e giorni tredici disposta all’udienza del 15/6/2017, risultavano sicuramente perente alla data della sentenza d’appello quantomeno le appropriazioni di somme per fatturazioni riscosse nel primo semestre del 2010 (fattura 11.1.2010 per manutenzione impianto riscaldamento; fattura (OMISSIS) per fornitura idrica). Ad ogni buon conto, alla luce della quantomeno parziale fondatezza del gravame difensivo sul punto, e tenuto conto dell’ulteriore utile decorso del tempo, deve rilevarsi come risultino allo stato estinte per prescrizione non solo tutte le condotte appropriative relative all’anno 2010 ma anche quelle consumate nell’anno 2011 fino al 19 settembre, in relazione alle quali la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio. Essendo stata la pena unitariamente determinata dal primo giudice, senza alcuna indicazione circa la sanzione base e gli aumenti operati a titolo di continuazione interna, s’impone la trasmissione degli atti al giudice a quo per nuova determinazione della stessa. Le ulteriori doglianze debbono essere invece rigettate e va dichiarata l’irrevocabilita’ dell’accertamento di responsabilita’ relativo ai residui addebiti.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle condotte appropriative commesse nell’anno 2010 e fino al 19 settembre 2011 per essere le stesse estinte per prescrizione.
Annulla la sentenza impugnata per nuova determinazione della pena e relativamente alla subordinazione del beneficio della sospensione condizionale, con rinvio ad altra Sezione della Corte d’Appello di Milano.
Dichiara irrevocabile l’affermazione di responsabilita’ in relazione alle condotte successive al 19 Settembre 2011.

Avv. Renato D’Isa

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