La sopravvenuta variazione “nelle more del giudizio di appello” delle tabelle utilizzate

Corte di Cassazione, sezione sesta (terza) civile, Ordinanza 14 febbraio 2019, n. 4499.

La massima estrapolata:

Quando, all’esito del giudizio di primo grado, l’ammontare del danno alla persona sia stato determinato secondo il sistema “tabellare”, la sopravvenuta variazione “nelle more del giudizio di appello” delle tabelle utilizzate legittima il soggetto danneggiato a proporre impugnazione, per ottenere la liquidazione di un maggiore importo risarcitorio, allorquando le nuove tabelle prevedano l’applicazione di differenti criteri di liquidazione o una rideterminazione del valore del “punto-base” in conseguenza di una ulteriore rilevazione statistica dei dati sull’ammontare dei risarcimenti liquidati negli uffici giudiziari, atteso che, in questi casi, la liquidazione effettuata sulla base di tabelle non più attuali si risolve in una non corretta applicazione del criterio equitativo previsto dall’articolo 1226 c.c.

Ordinanza 14 febbraio 2019, n. 4499

Data udienza 15 novembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE TERZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere

Dott. CIGNA Mario – Consigliere

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 20507-2017 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 303/2017 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 06/02/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/11/2018 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.
RITENUTO
che, con ricorso affidato a tre motivi, (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno impugnato la sentenza della Corte d’Appello di Venezia, resa pubblica in data 6 febbraio 2017, che rigettava il gravame da essi interposto avverso le decisioni, non definitiva (n. 2741/2009) e definitiva (n. 277/2012) del Tribunale di Verona il quale aveva parzialmente accolto le domande attoree, condannando i convenuti, (OMISSIS) e (OMISSIS) S.p.A., al risarcimento dei danni, iure proprio e iure hereditatis, patiti dagli attori a causa del decesso di (OMISSIS), avvenuto in seguito ad un sinistro stradale addebitabile alla condotta del (OMISSIS);
che il giudice di primo grado aveva respinto la domanda di risarcimento del danno iure proprio subito dai nipoti;
che la Corte territoriale, per quanto rileva in questa sede, osservava: 1) che il Tribunale, nella liquidazione del danno iure proprio subito da (OMISSIS), era ricorso alle Tabelle del Triveneto, con liquidazione (di Euro 160.470,89) non lontana da quelle “delle note Tabelle di Milano vigenti all’epoca della sentenza”, non definitiva n. 2741 del 2009; 2) che, in relazione al rigetto della domanda di risarcimento del danno iure proprio patito dai nipoti (sentenza non definitiva n. 2741/2009), essi non avevano provato la reale sussistenza di un rapporto costante nel tempo con il nonno o altri elementi utili per dimostrare l’incidenza della perdita; 3) che la liquidazione del danno biologico terminale iure hereditatis operata dal primo giudice (sentenza definitiva n. 277/2012) risultava congrua, tenuto conto sia del fatto che la sofferenza patita dal (OMISSIS) era solo in parte addebitabile alle lesioni provocate dal sinistro, in quanto lo stesso soffriva di patologie pregresse, sia della personalizzazione del 20% in soggetto di anni 76;
che resiste con controricorso (OMISSIS) S.p.A., mentre non ha svolto attivita’ difensiva in questa sede (OMISSIS);
che la proposta del relatore, ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., e’ stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, in prossimita’ della quale i ricorrenti hanno depositato memoria;
che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

CONSIDERATO

preliminarmente, che la memoria ex articolo 380 bis c.p.c. depositata dai ricorrenti a mezzo posta e’ inammissibile e nulla in esse proposto puo’ essere preso in considerazione, non essendo applicabile l’articolo 134 Disp. Att. c.p.c., in quanto previsto esclusivamente per il ricorso ed il controricorso (Cass. n. 8835/2018);
che tanto premesso:
a) con il primo mezzo e’ denunciata, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, violazione e falsa applicazione degli articoli 2043, 2054, 2056, 1223, 1226, 2059 c.c., e degli articoli 2, 3, 29, 31, 32 Cost., nonche’ nullita’ della sentenza per violazione degli articoli 112, 113 e 132 c.p.c.; la Corte territoriale avrebbe errato nel liquidare il danno parentale iure proprio subito dalla (OMISSIS) in quanto tale quantificazione sarebbe stata effettuata utilizzando un criterio meramente equitativo, anziche’ in base a criteri oggettivi rappresentati dalle Tabelle di Milano, nella versione esistente all’epoca della decisione assunta dal giudice di appello;
a.1) il motivo, ammissibile nella sua formulazione (anche ai sensi dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6), e’ anche manifestamente fondato nei termini di seguito precisati.
Sebbene non comporti violazione dei parametri di valutazione equitativa ex articolo 1226 c.c., la liquidazione del danno non patrimoniale (nella specie da perdita parentale) operata con riferimento a tabelle diverse da quelle elaborate dal Tribunale di Milano, qualora al danneggiato sia riconosciuto un importo corrispondente a quello risultante da queste ultime, restando irrilevante la mancanza di una loro diretta e formale applicazione (Cass. n. 913/2018), tuttavia quando, all’esito del giudizio di primo grado, l’ammontare del danno alla persona sia stato determinato secondo il sistema “tabellare”, la sopravvenuta variazione “nelle more del giudizio di appello” delle tabelle utilizzate legittima il soggetto danneggiato a proporre impugnazione, per ottenere la liquidazione di un maggiore importo risarcitorio, allorquando le nuove tabelle prevedano l’applicazione di differenti criteri di liquidazione o una rideterminazione del valore del “punto-base” in conseguenza di una ulteriore rilevazione statistica dei dati sull’ammontare dei risarcimenti liquidati negli uffici giudiziari, atteso che, in questi casi, la liquidazione effettuata sulla base di tabelle non piu’ attuali si risolve in una non corretta applicazione del criterio equitativo previsto dall’articolo 1226 c.c., (Cass. n. 21245/2016; Cass. n. 25485/2016).
Nella specie, la Corte territoriale avrebbe dovuto tenere conto delle tabelle milanesi sopravvenute, in corso del giudizio di gravame, alla sentenza di primo grado n. 2741 del 2009 per poter correttamente operare il giudizio di sostanziale equivalenza della liquidazione del danno non patrimoniale patito da (OMISSIS) rispetto alle applicate “tabelle del Triveneto”, mentre ha erroneamente ancorato detto giudizio all’epoca della pronuncia non definitiva del 2009.
b) con il secondo mezzo e’ dedotta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, violazione e falsa applicazione degli articoli 2043, 2054, 2056, 1223, 1226, 2059, 2727, 2729, 2697 c.c., e degli articoli 2, 3, 29, 31, 32 Cost., nonche’ nullita’ della sentenza per violazione degli articoli 2697, 2727, 2729 c.c., e degli articoli 112, 113 e 132 c.p.c.; il giudice del gravame avrebbe errato nel negare ad (OMISSIS) e (OMISSIS) il risarcimento del danno parentale iure proprio per l’assenza di prove inerenti l’intensita’ del rapporto affettivo esistente fra il nonno e i nipoti nonche’ per l’insufficienza delle prove presuntive emerse nel corso del giudizio di primo grado;
b.1) il motivo e’ inammissibile, anche ai sensi dell’articolo 360-bis c.p.c., n. 1.
La Corte di merito ha ritenuto infondato l’appello interposto in relazione al mancato risarcimento del danno iure proprio patito dai nipoti della vittima in quanto nulla era stato allegato e provato dagli appellanti al fine di far emergere non gia’ la circostanza della convivenza, ma la reale sussistenza di una frequentazione o di reali contatti, costanti nel tempo, tra il nonno e i nipoti, non soltanto nella fase di crescita ma anche in quella della sua lunga degenza. La statuizione e’ in armonia con il principio secondo cui, in caso di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale “da uccisione”, proposta iure proprio dai congiunti dell’ucciso, questi ultimi devono provare la effettivita’ e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma puo’ costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l’ampiezza e la profondita’, e cio’ anche ove l’azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno; infatti, non essendo condivisibile limitare la “societa’ naturale”, cui fa riferimento l’articolo 29 Cost., all’ambito ristretto della sola cd. “famiglia nucleare”, il rapporto nonni-nipoti non puo’ essere ancorato alla convivenza, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, escludendo automaticamente, nel caso di non sussistenza della stessa, la possibilita’ per tali congiunti di provare in concreto l’esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarieta’ con il familiare defunto (Cass. n. 21230/2016; Cass. n. 29332/2017).
Per il resto, le doglianze di parte ricorrente investono la valutazione delle prove e l’accertamento dei fatti, rimessi esclusivamente al giudice di merito, senza che sia veicolato un vizio riconducibile al paradigma del vigente (e applicabile ratione temporis) n. 5 dell’articolo 360 c.p.c., ossia di omesso esame di fatto storico decisivo e discusso tra le parti, la’ dove, poi, l’impianto del motivo difetta anche di specificita’ e di localizzazione processuale ai sensi dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6.
c) con il terzo mezzo e’ denunciata, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, violazione e falsa applicazione degli articoli 2043, 2054, 2056, 1223, 1226, 2059 c.c., e degli articoli 112, 113, 132 c.p.c., 2, 3, 32 Cost., nonche’ nullita’ della sentenza per violazione degli articoli 112, 113 e 132 c.p.c., per avere i giudici del merito errato nel quantificare il danno terminale subito da (OMISSIS) e trasmesso iure hereditario alla figlia (OMISSIS) e ai nipoti (OMISSIS) e (OMISSIS); nella specie, il Tribunale prima e la Corte d’appello poi, avrebbero applicato solo apparentemente le “tabelle del Triveneto” (“uniche esistenti in materia di danno c.d. terminale”: applicazione che i ricorrenti non contestano e non fanno, espressamente, oggetto di censura), giungendo ad una liquidazione erronea ed estremamente riduttiva del danno non patrimoniale subito dal de cuius in conseguenza al sinistro che ne aveva provocato la morte dopo ben 398 giorni di agonia;
c.1) il motivo e’ inammissibile, giacche’ veicola doglianze affatto generiche che investono la quaestio facci, rimessa alla valutazione del giudice di merito, peraltro in difetto di idonea localizzazione processuale degli atti e documenti sui quali esse si fondano (articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6), e in assenza di idonee censure di omesso esame di fatto storico decisivo e discusso tra le parti, di cui al vigente all’articolo 360 c.p.c., n. 5, ma prospettando una diversa valutazione delle prove raccolte per giungere ad una liquidazione piu’ favorevole alla parte (quale denuncia inammissibile anche nella logica del vizio motivazionale di cui all’abrogato n. 5 citato);
che va, dunque, accolto il primo motivo (nei termini sopra precisati) e dichiarati inammissibili i restanti motivi;
che la sentenza deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, che, nel delibare nuovamente il gravame, si atterra’ al principio di diritto enunciato (sub a.1), oltre a provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara inammissibili i restanti motivi;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimita’.
Motivazione semplificata.

Per aprire la mia pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *