Società inattiva ma ancora iscritta nel registro delle imprese

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|23 giugno 2021| n. 17957.

Società inattiva ma ancora iscritta nel registro delle imprese.

La società di persone che, pur risultando inattiva, continui ad essere iscritta nel registro delle imprese, deve presumersi esistente, sicché essa conserva la capacità di stare in giudizio.

Ordinanza|23 giugno 2021| n. 17957. Società inattiva ma ancora iscritta nel registro delle imprese

Data udienza 3 febbraio 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Locazione – Società – Società inattiva ma ancora iscritta nel registro delle imprese – Cancellazione dal registro delle imprese – Estinzione – Perdita della capacità di stare in giudizio – Società di persone – Cancellazione dall’Albo delle imprese artigiane – Inattività – Distinzione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele Gaetano Antonio – Presidente

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 25639/2018 proposto da:
(OMISSIS) SNC, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), del foro di (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
DITTA (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1626/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 27/06/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 03/02/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI.

RILEVATO

che:
1. La (OMISSIS) s.n.c. propone ricorso per cassazione, con atto notificato il 27/8/2018, affidato ad un unico motivo, illustrato da memoria, avverso la sentenza n. 1626/2018 della Corte d’Appello di Bologna, depositata il 27/6/2018. Con controricorso, illustrato da memoria, notificato in data 8/10/2018 resiste la (OMISSIS) s.s. (gia’ s.n.c. con la medesima denominazione).
2. Per quanto ancora rileva, con sentenza n. 255/2017, il Tribunale di Forli’ dichiarava la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento della conduttrice (OMISSIS) s.n.c., con condanna della medesima al pagamento in favore della locatrice (OMISSIS) s.n.c. dei canoni locativi non corrisposti per l’importo di Euro 56.563,68, nonche’ al risarcimento del danno arrecato all’immobile per Euro 8.264,00, oltre alla rifusione delle spese di lite.
3. Avverso la sentenza di prime cure, nel luglio 2017 ha proposto appello la societa’ (OMISSIS) contestando il rigetto della domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni patiti in conseguenza della mancata esecuzione da parte della locatrice delle opere di manutenzione straordinaria del fabbricato. Con la sentenza in questa sede impugnata, la Corte d’Appello di Bologna ha dichiarato inammissibile il gravame in quanto risultava provato per via documentale che la societa’ appellante fosse stata cancellata dal registro delle imprese per cessazione dell’attivita’ in data 6/7/2016 e, pertanto, si era estinta con conseguenziale perdita della capacita’ di stare in giudizio; ha condannato la societa’ conduttrice al pagamento delle spese di lite.
La trattazione del ricorso e’ stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’articolo 380-bis.1 c.p.c.. Le parti hanno depositato memorie, mentre il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni.
CONSIDERATO
che:
1. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia “Violazione o falsa applicazione di
norme di diritto (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3) in relazione al disposto del Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247, articolo 3 e articolo 110 c.p.c.”. La sentenza viene censurata la’ dove ha ritenuto provata l’intervenuta cancellazione della (OMISSIS) s.n.c. dal registro delle imprese e, per l’effetto, ha dichiarato inammissibile l’appello spiegato dalla societa’ qui ricorrente, sulla base di una erronea interpretazione della visura RR.II. prodotta dalla societa’ appellata. Difatti, dalla visura camerale emergerebbe che la societa’ (OMISSIS) prodotta in causa, trascritta nel ricorso, da cui si evince che la societa’ sia regolarmente iscritta al Registro Imprese, per quanto “inattiva”, mentre la dicitura “cancellata per cessazione attivita’” sarebbe riferita alla cessazione della sola attivita’ artigiana e alla iscrizione all’Albo delle imprese artigiane. Parte resistente adduce l’inammissibilita’ del motivo in quanto il vizio di violazione di legge sarebbe stato erroneamente prospettato dalla ricorrente, poiche’ nel caso di specie vi sarebbe stata, semmai una lettura errata e/o parzialmente omessa (che poi errata non sarebbe) di un documento di causa, ossia la visura camerale della societa’ ricorrente (v., in particolare, memoria, p. 7).
2. Il motivo e’ fondato.
3. Quanto alla questione processuale sollevata dalla controricorrente, si osserva che il motivo denuncia un vizio di sussunzione, cioe’ di falsa applicazione della legge e, dunque, dalla ricorrente correttamente e’ stato evocato dell’articolo 360 c.p.c., n. 3; quanto alla indicazione delle norme di diritto, in disparte ogni valutazione sulla correttezza del richiamo al Decreto del Presidente della Repubblica n. 247 del 2004, articolo 3, assume rilievo il seguente principio di diritto enunciato nel precedente reso da Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12929 del 04/06/2007 (Rv. 597308 – 01): “L’indicazione, ai sensi dell’articolo 366 c.p.c., n. 4, delle norme che si assumono violate non si pone come requisito autonomo ed imprescindibile ai fini dell’ammissibilita’ del ricorso per cassazione, ma come elemento richiesto al fine di chiarire il contenuto delle censure formulate e di identificare i limiti della impugnazione, sicche’ la mancata od erronea indicazione delle disposizioni di legge non comporta l’inammissibilita’ del gravame ove gli argomenti addotti dal ricorrente, valutati nel loro complesso, consentano di individuare le norme o i principi di diritto che si assumono violati e rendano possibile la delimitazione del “quid disputandum” “(v. per tutte Sez. U., Sentenza n. 17931 del 24/07/2013; Sezioni Unite: N. 9652 del 2001 Rv. 548244 – 01).
4. Nel caso di specie, il giudice di secondo grado e’ incorso nel vizio di falsa applicazione di legge, per avere erroneamente sussunto la fattispecie in esame, riguardante la cancellazione dall’albo delle imprese artigiane per cessazione dell’inattivita’, entro la diversa cornice della cancellazione della societa’ di persone, essendo il fatto della inattivita’ indicato nella visura camerale prodotta del tutto diverso dalla cancellazione della societa’ dal registro delle imprese, considerate anche le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica n. 247 del 2004, in tema di cancellazione d’ufficio dal Registro delle imprese delle societa’ di persone per le quali risulti il mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi, disposizioni che di per se’ sono idonee ad integrare, anche a fini interpretativi generali, le previsioni ex articolo 2275 c.c., in tema di scioglimento della societa’.
5. Pertanto, e’ evidente che vi sia stato un erroneo inquadramento della fattispecie de qua entro la cornice della cancellazione societaria, quando invece la societa’ era solo in uno stato di inattivita’ e risultava ancora iscritta nel registro delle imprese (cfr. Cass., Sez. 5 -, Sentenza n. 23851 del 25/9/2019, quanto all’errore di sussunzione in termini di errore di diritto). E, in effetti, dalla visura estratta dal Registro Imprese in data 11/1/2018, riprodotta nel ricorso (p. 11-15), nonche’ depositata in questa sede, la societa’ (OMISSIS) s.n.c. risulta iscritta nel registro delle imprese come “impresa inattiva”, situazione che ha comportato la formale indicazione che alla data del 16/09/2016 e’ stata cancellata per cessazione dell’attivita’ artigiana, a partire dal 6/7/2016, dall’Albo delle Imprese Artigiane.
6. Sicche’, la Corte d’appello ha erroneamente ritenuto che la cancellazione della societa’ di persone dall’albo delle imprese artigiane, in relazione alla sua inattivita’, abbia determinato l’estinzione della societa’ stessa, privandola della capacita’ di stare in giudizio, con le conseguenze processuali indicate – inter alios – dalla sentenza n. 6070/2013 delle Sezioni Unite, per cui l’impugnazione, spiegata nel luglio 2017, doveva ritenersi inammissibile (cfr. sentenza impugnata: p. 4, 5 – 6 cpv.), in applicazione dei principi in tema di effetti processuali della cancellazione della societa’, anche di persone, che prevedono che l’impugnazione deve provenire o essere indirizzata, a pena d’inammissibilita’, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non puo’ eccedere il grado di giudizio nel quale l’evento estintivo e’ occorso” (Sez. 1 -, Ordinanza n. 28658 del 15/12/2020; Cass., Sez. U., Sentenza n. 6070 del 12/3/2013; succ. in senso conforme, Cass., Sez. 3 -, Ordinanza n. 25869 del 16/11/2020; Sez. L -, Sentenza n. 19580 del 4/8/2017; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 25275 del 28/11/2014).
7. Di contro, la societa’ inattiva, ma non cancellata dal registro delle imprese, che si ha nella situazione in cui la societa’, per quanto esistente, non e’ operativa sotto il profilo gestionale, non puo’ determinare gli effetti estintivi e successori considerati con la cancellazione dal registro delle imprese, recte con la iscrizione della cessazione della societa’ nel registro delle imprese. Ed invero, la disciplina di cui all’articolo 2495 c.c. (nel testo introdotto dal Decreto Legislativo n. 6 del 2003, articolo 4), secondo la quale l’iscrizione della cancellazione delle societa’ di capitali e delle cooperative dal registro delle imprese, avendo natura costitutiva, estingue le societa’, anche se sopravvivono rapporti giuridici dell’ente, e’ estesa alle societa’ di persone quanto agli effetti estintivi, mentre lo stesso discorso non vale per il solo imprenditore individuale, il quale non si distingue dalla persona fisica che compie l’attivita’ imprenditoriale, sicche’ l’inizio e la fine della qualita’ di imprenditore non sono subordinati alla realizzazione di formalita’, ma all’effettivo svolgimento o al reale venir meno dell’attivita’ imprenditoriale (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 98 del 07/01/2016; Sez. 3, Sentenza n. 21714 del 23/09/2013 Cass. 4 maggio 2011, n. 9744).
8. Nelle societa’ di persone, in effetti, e’ l’atto di cancellazione dal registro delle imprese a provocare il medesimo effetto estintivo definito per le societa’ di capitali nell’articolo 2495 c.c., posto che, nell’ipotesi di semplice inattivita’, l’organizzazione sociale e’ in grado di sopravvivere, entro determinati limiti temporali, anche ai suoi soci, ex articolo 2272 n. 4 c.c. (v. anche Cass., Sez. Un., Sentenza n. 6070 del 12/3/2013; Cass. S.U. n. 4060/2010; Cass. S. Un. 4061/10).
9. Tuttavia, l’annotazione della societa’ di persone nel registro delle imprese, a differenza della societa’ di capitali ove l’iscrizione nel registro ha valore costitutivo, per la societa’ di persone conserva invece effetto dichiarativo, formando quindi una presunzione di estinzione (o di esistenza) anche la’ dove perdurino (o non perdurino) rapporti od azioni concernente il sodalizio (Cass., Sez. U., Sentenza n. 6070 del 12/3/2013; cass. S.U. n. 4060/2010; Cass. S.U. n. 4061/10).
10. Tornando al caso in questione, non essendo all’epoca dell’impugnazione decorso il triennio per la cancellazione d’ufficio della societa’ dal registro delle imprese ex Decreto del Presidente della Repubblica n. 247 del 2004, che pur deve essere dichiarata dall’ufficio competente affinche’ si determinino de plano gli effetti estintivi considerati, ne consegue che deve presumersi che la societa’ di persone, pur risultando all’epoca inattiva, ma tuttavia ancora iscritta nel registro delle imprese, al tempo dell’impugnazione non aveva perso la propria capacita’ processuale, ne’ i soci avrebbero potuto succedere nella sua posizione, mancando un formale atto di cancellazione nel registro delle imprese.
11. Il ricorso va pertanto accolto; per l’effetto, la sentenza e’ cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bologna, anche per il regolamento delle spese del presente procedimento.

P.Q.M.

La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Bologna anche per le spese.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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