Corte di Cassazione, sezione terza civile, Sentenza 20 novembre 2018, n. 29829.
La massima estrapolata:
Nelle società di persone, il danno causato da fatto illecito del terzo comporta la risarcibilità del danno medesimo in capo alla stessa società, mentre il singolo socio potrà far valere la propria pretesa in via autonoma, per il minor utile conseguito.
Sentenza 20 novembre 2018, n. 29829
Data udienza 22 dicembre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 7009-2015 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 2, presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA (gia’ (OMISSIS) SPA) in persona del procuratore Dr. PINO ANTONIO CONTE, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;
(OMISSIS) SPA in persona del suo legale rappresentante procuratore speciale Dr. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;
– contraricorrenti –
e contro
(OMISSIS) DECEDUTO E PER ESSO (OMISSIS) E (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) & C SAS IN LIQUIDAIZONE, (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), FALLIMENTO IMPRESA (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 692/2014 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 18/03/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/12/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA MARIO che ha concluso per l’accoglimento del 3 motivo di ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega orale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 18/3/2014 la Corte d’Appello di Venezia ha respinto i gravami interposti dalla societa’ (OMISSIS) s.p.a. – in via principale – nonche’ dai sigg. (OMISSIS) ed altri – in via incidentale – in relazione alla pronunzia, emessa su riuniti giudizi, Trib. Vicenza n. 1345/2009, di – per quanto ancora d’interesse in questa sede – rigetto della domanda proposta dalla sig. (OMISSIS) nei confronti del sig. (OMISSIS) e della societa’ (OMISSIS) s.p.a. nonche’ della societa’ (OMISSIS) s.a.s. in liq. e della societa’ (OMISSIS) s.p.a. di risarcimento dei danni lamentati all’esito del sinistro stradale ascritto alla paritaria concorrente responsabilita’ del (OMISSIS) e del (OMISSIS) (sulla cui moto Honda era nell’occasione trasportata), e in particolare della “perdita di chances per perdita della futura capacita’ di guadagno” sia personale che della societa’ (OMISSIS) s.a.s., quest’ultima in conseguenza delle lesioni irreversibili riportate dal suindicato (OMISSIS), socio accomandatario della medesima.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la (OMISSIS) propone ora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi, illustrati da memoria.
Resistono con separati controricorsi le societa’ (OMISSIS) s.p.a. e (OMISSIS) s.p.a. (gia’ (OMISSIS) s.p.a.), la quale ultima ha presentato anche memoria.
Gli altri intimati non hanno svolto attivita’ difensiva.
Gia’ chiamata all’udienza camerale del 15/9/2016, la causa e’ stata rimessa alla pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il 1 motivo la ricorrente denunzia violazione degli articoli 112 e 115 c.p.c., in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
Con il 2 motivo denunzia “omesso esame” di fatto decisivo per il giudizio, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Con il 3 motivo denunzia “violazione o falsa applicazione” degli articoli 2043, 2056 e 1226 c.p.c., in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Si duole che la corte di merito abbia rigettato la domanda erroneamente ritenendo che fosse “alle dipendenze della impresa (OMISSIS)” anziche’ sociaaccomandante, come risulta dalla “visura della (OMISSIS) s.a.s.”; documento che se dalla corte di merito esaminato avrebbe consentito di riconoscerle “il risarcimento del danno patrimoniale subito in relazione al mancato guadagno che le sarebbe pervenuto in qualita’ di socio accomandante della ” (OMISSIS) s.a.s. di (OMISSIS) & C.” che era stata posta in liquidazione a seguito della totale incapacita’ che, dal medesimo sinistro che la vedeva coinvolta, era reliquato al socio accomandatario e unico prestatore d’opera, Sig. (OMISSIS)”.
Lamenta che, a tale stregua, la sua “capacita’ lavorativa… a nulla rileva sulla sua capacita’ di ricavare un’utilita’ dalla (OMISSIS) s.a.s., capacita’ quest’ultima che aveva come unico fatto costitutivo, invece, la sua qualita’ di socia accomandante”, nella specie fatta “valere al fine di ottenere il risarcimento per il mancato percepimento di utili provenienti dalla (OMISSIS) s.a.s. stessa allorche’ questa cesso’ di operare in esito al sinistro de quo”.
Si duole che, “palese essendo la operata (dal Giudice del merito) equiparazione-sovrapposizione del danno da mancato guadagno derivante da abolizione di capacita’ lavorativa a quello da perdita di chance di guadagno futuro ritraendo dalla (OMISSIS) s.a.s. relativamente al (OMISSIS), socio accomandatario di una s.a.s. e titolare di quota pari al 50% del capitale”, non “si vede la ratio di non, per analogia, operare una liquidazione equitativa -con equo apprezzamento delle circostanze del caso (tenendo conto quindi della sovrapponibilita’, nel caso di specie, del danno da abolizione di capacita’ lavorativa – da danno emergente, a quello di perdita di chance futura – lucro cessante)-, anche per la socia accomandante della medesima s.a.s., pure lei con quota pari al 50% del capitale sociale”.
I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono fondati e vanno accolti nei termini di seguito indicati.
E’ rimasto nel caso accertato che la societa’ (OMISSIS) s.a.s. di (OMISSIS) & C., costituita dai due soci (OMISSIS) -socio accomandatario – e l’odierna ricorrente (OMISSIS) – accomandante -, e’ stata posta in liquidazione a seguito della totale incapacita’ lavorativa al (OMISSIS) – unico prestatore d’opera-conseguita all’esito del sinistro stradale de quo.
Orbene, diversamente che con riguardo alle societa’ di capitali (per le quali e’ consolidato il principio in base al quale ove per effetto dell’illecito commesso da un terzo la societa’ subisca un danno, ancorche’ suscettibile di incidere negativamente sui diritti attribuiti al socio dalla partecipazione sociale, nonche’ sulla consistenza di questa, il diritto al risarcimento compete solo alla stessa societa’, e non anche a ciascuno dei soci, in quanto l’illecito colpisce direttamente la societa’ e il suo patrimonio, obbligando il responsabile al relativo risarcimento, mentre l’incidenza negativa sui diritti del socio, nascenti dalla partecipazione sociale, costituisce soltanto un effetto indiretto di detto pregiudizio, e non conseguenza immediata e diretta dell’illecito (v. Cass., 24/12/2009, n. 27346; Cass., 8/9/2005, n. 17938); con la conseguenza che il pregiudizio subito dal socio quale mero riflesso dei danni arrecati al patrimonio sociale (v. Cass., 23/6/2010, n. 15220) non e’ autonomamente risarcibile (v. Cass., 14/2/2012, n. 2087), quantomeno laddove costituisca “una mera porzione di quello stesso danno subito dalla (e risarcibile in favore della)” societa’ (v. Cass., 11/12/2013, n. 27733)), con riferimento alle societa’ di persone – e in particolare alla societa’ come nella specie in accomandita semplice – si e’ da questa Corte affermato che in caso di illecito commesso nei confronti della medesima da un terzo ben puo’ il socio – anche accomandante – fare autonomamente valere la propria pretesa al risarcimento del danno subito in ragione della percezione di un minor utile conseguente alla produzione di un minor reddito da parte della societa’ (v. Cass., 17/12/1990, n. 11953), ovvero della totale perdita come nella specie degli utili ritratti dalla societa’ all’esito del relativo scioglimento e messa in liquidazione per l’impossibilita’ di operare (nel caso in ragione della totale incapacita’ lavorativa conseguita al socio accomandatario (OMISSIS) all’esito del sinistro stradale, in precedenza unico prestatore di qualificata e nel caso infungibile opera).
Va al riguardo posto in rilievo che, diversamente da quanto avviene nelle societa’ di capitali, allorquando ex articolo 2433 c.c. l’assemblea approva il bilancio e delibera sulla distribuzione degli utili, ai sensi dell’articolo 2262 c.c. (applicabile anche alla accomandita semplice) il socio di una societa’ di persone ha diritto all’immediata percezione degli utili risultanti dal bilancio dopo l’approvazione del rendiconto, non potendo parlarsi di utili realmente conseguiti (articolo 2303 c.c.) laddove da tale atto non risultanti (v. Cass., 17/2/1996, n. 1240. Cfr. altresi’ Cass., 31/12/2013, n. 28806).
A tale stregua, ove, in conseguenza dell’impossibilita’ di prosecuzione dell’attivita’ sociale con conseguente scioglimento e messa in liquidazione della societa’, come nella specie subisca la perdita del “guadagno” ritratto dalla societa’ il socio (nella specie l’odierna ricorrente, accomandante) ben puo’ far valere direttamente nei confronti del terzo danneggiante il subito danno, consistente nella perdita della sua quota parte di utili della societa’.
La relativa posizione giuridica attiva o di vantaggio nel caso lesa e’ da individuarsi in un diritto di credito ovvero in una ragione di credito (quale aspettativa giuridica fondata sulla posizione di socio di societa’ di persone, nella specie del tipo s.a.s.), a seconda che si tratti di utili conseguiti o futuri.
Come questa Corte ha gia’ avuto modo di affermare, anche la lesione del credito da fatto illecito del terzo (nel caso, il concorrente responsabile nella causazione del sinistro stradale de quo) e’ risarcibile ex articolo 2043 c.c. (v. gia’ Cass., Sez. Un., 24/6/1972, n. 2135).
Non e’ al riguardo necessaria la sussistenza in capo al danneggiato di un credito certo, liquido ed esigibile, essendo sufficiente che vanti anche una mera ragione di credito, quand’anche eventuale (cfr. Cass., 18/2/1998, n. 1712).
Atteso che la natura (patrimoniale o non patrimoniale) del diritto va tenuta distinta dalla natura (patrimoniale o non patrimoniale) del danno, si e’ da questa Corte sottolineato che l’obbligazione risarcitoria e’ invero autonoma rispetto al titolo da cui essa scaturisce (v. Cass., 21/4/1986, n. 2812. V. pure Cass., 3/10/2013, n. 22601. Cfr. altresi’ Cass., 10/1/2012, n. 52; Cass., 10/1/2012, n. 52, ove si e’ affermato che ben puo’ il diritto (o la ragione) di credito al risarcimento del danno costituire oggetto di cessione, a titolo oneroso o gratuito, ai sensi e nei limiti dell’articolo 1260 c.c.).
Orbene, in presenza di utili conseguiti dalla societa’ di persone (nella specie, societa’ in accomandita semplice), il socio (nella specie, accomandante) ha un diritto di credito alla percezione della sua relativa quota parte.
Trattandosi di utili dalla societa’ non ancora conseguiti ma meramente futuri, l’impossibilita’ di relativa ritrazione conseguente alla cessazione della societa’ rimane invero integrata un’ipotesi di lesione aquiliana della mera possibilita’, qualificabile come chance, del relativo conseguimento.
Come questa Corte ha gia’ avuto modo di porre in rilievo la chance, quale concreta ed effettiva (e non meramente potenziale) occasione favorevole di conseguire un determinato bene o risultato, non e’ una mera aspettativa di fatto bensi’ un’entita’ patrimoniale a se stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione (v. Cass., 12/6/2015, n. 12211; Cass., 4/3/2004, n. 4400).
La lesione o la perdita della chance (e cioe’ la compromissione o la perdita della possibilita’ di conseguire il risultato utile del quale risulti provata la sussistenza: v. Cass., 4/3/2004, n. 4400) determina (come sostenuto anche dalla migliore dottrina) un risarcibile danno non gia’ (ipotetico ed eventuale) futuro (nel qual senso v. peraltro, da ultimo, Cass., 12/2/2015, n. 2737; Cass., 17/4/2008, n. 10111) bensi’ concreto ed attuale (v. Cass., 4/3/2004, n. 4400; Cass., 10/11/1998, n. 11340; Cass., 15/3/1996, n. 2167; Cass., 19/12/1985, n. 6506), in proiezione futura (v. Cass., 12/6/2015, n. 12211; Cass., 27/3/2014, n. 7195).
A tale stregua, la domanda di relativo ristoro e’ ontologicamente diversa da quella di risarcimento del danno da mancato conseguimento del risultato sperato (v. Cass., 4/3/2004, n. 4400; Cass., 18/1/2006, n. 852; Cass., 29/11/2012, n. 21245; Cass., 30/9/2016, n. 19604; e, da ultimo, Cass., 9/3/2018, n. 5641, Cass., 29/5/2018, n. 13483 e Cass., 8/6/2018, n. 14916. Contra, nel senso che “puo’ superarsi la tesi secondo cui esito positivo probabile e possibilita’ di tale esito costituiscano oggetto di pretese risarcitorie diverse ed accedere ad un risultato per cui probabilita’ di esito favorevole… e la sua sola possibilita’ non siano che gradazioni di una stessa affermazione di pregiudizio”, v. peraltro Cass., 14/6/2011, n. 12961. Cfr. altresi’ Cass., 10/4/2015, n. 852).
Il socio di societa’ di persone, e di una societa’ come nella specie in accomandita semplice in particolare, (diversamente dal socio di societa’ di capitali, e sempre che non si tratti di danni costituenti “mera porzione dello stesso danno subito dalla societa’”: v. Cass., 11/12/2013, n. 27733) e’ pertanto titolare: a) del diritto di credito alla percezione degli utili prodotti; b) della ragione di credito avente ad oggetto la chance di conseguimento degli utili futuri.
Posizioni giuridiche attive o di vantaggio immediatamente e direttamente incise e violate dal fatto illecito del terzo come nella specie comportante la cessazione dell’attivita’ della societa’, delle quali il socio titolare ben puo’ direttamente ed immediatamente pretendere tutela nei confronti del terzo danneggiante.
La lesione di tali posizioni giuridiche soggettive attive o di vantaggio cagionata dal fatto illecito del terzo determina infatti in capo al titolare un danno patrimoniale attuale, quello derivante dalla lesione della chance essendo – come detto – intrinsecamente caratterizzato dalla necessaria proiezione futura (cfr., con riferimento a diversa fattispecie, Cass., 12/6/2015, n. 12211).
La perdita della chance, danno non meramente ipotetico o eventuale bensi’ concreto ed attuale, va allora commisurato alla perdita della possibilita’ di conseguire un risultato positivo, e non alla mera perdita del risultato stesso (v. Cass., 9/3/2018, n. 5641; Cass., 4/3/2004, n. 4400).
Vale al riguardo sotto altro profilo sottolineare che, diversamente da quanto erroneamente dalla corte di merito affermato nell’impugnata sentenza, presupposto di tale danno e’ non gia’ la perdita della “capacita’ lavorativa” del socio danneggiato, ridondante nella “perdita” della sua “capacita’ di guadagno”, bensi’ l’obiettiva circostanza della totale perdita della possibilita’ di (continuare a godere della) ritrazione degli utili societari in conseguenza impossibilita’ di prosecuzione dell’espletamento dell’attivita’ sociale (cfr., Cass., 17/12/1990, n. 11953).
In altri termini, avuto riferimento all’ipotesi in esame il pregiudizio attuale subito dal socio consiste non gia’ nella perdita degli utili o del “guadagno” (bene finale) bensi’ nella perdita dell’occasione del relativo conseguimento.
Va altresi’ precisato che di tale autonoma ipotesi danno avente ad oggetto – come detto – un bene giuridico diverso e dal risultato, e cioe’ la apprezzabile, seria e consistente (v. Cass., 9/3/2018, n. 5641; Cass., 8/6/2018, n. 14916) possibilita’ perduta (v., da ultimo, Cass., 9/3/2018, n. 5641; Cass., 30/9/2016, n. 19604. E gia’ Cass., 4/3/2004, n. 4400), non va confuso il piano dell’an con quello della relativa quantificazione (quantum), la consistenza della chance rilevando solo ai fini della liquidazione del danno che dalla relativa perdita consegue (cfr. Cass., 27/3/2014, n. 7195).
In particolare, mentre l’an del danno da perdita di chance va accertata sulla base del criterio del piu’ probabile che non (v. Cass., 17/9/2013, n. 21225; Cass., 16/10/2007, n. 21619), la consistenza percentuale della chance – sotto il profilo della concretezza, effettivita’ e non solo mera potenzialita’ (cfr. Cass., 25/8/2017, n. 20408; Cass., 23/9/2013, n. 21678; Cass., 23/1/2009, n. 1715; Cass., 18/1/2006, n. 852; Cass., 25/5/2007, n. 12243; Cass., 21/6/2000, n. 8468)- rileva solamente ai fini della determinazione del quantum da risarcire, della liquidazione del danno (cfr. Cass., 27/3/2014, n. 7195), dovendo al riguardo privilegiarsi una concreta, e non meramente ipotetica, possibilita’.
A tale stregua, ove dal giudice di merito individuato ed accertato, con adeguata verifica dell’assolvimento del relativo onere probatorio incombente sul danneggiato – il quale puo’ al riguardo avvalersi anche della prova presuntiva – (v. Cass., 13/7/2011, n. 15385; Cass., 11/5/2010, n. 11353; Cass., 19/2/2009, n. 4052; Cass., 30/1/2003, n. 1443), tale danno va dunque commisurato non gia’ alla perdita del risultato, ma alla mera possibilita’ di conseguirlo (v. Cass., 4/3/2004, n. 4400) e va stimato con valutazione necessariamente equitativa ex articolo 1226 c.c. (v. Cass., 4/3/2004, n. 4400; Cass., 17/4/2008, n. 10111; e, da ultimo, Cass.,12/2/2015, n. 2737; Cass., 12/6/2015, n. 12211; Cass., 9/3/2018, n. 5641), in termini piu’ ridotti rispetto al danno da perdita del risultato (v. Cass., 9/3/2018, n. 5641).
Orbene, nell’impugnata sentenza la corte di merito ha invero disatteso i suindicati principi.
In particolare la’ dove ha affermato che “il danneggiato che lamenti la perdita di chances per perdita della futura capacita’ di guadagno, deve fornire la prova dell’esistenza di elementi oggettivi dai quali desumere in termini di certezza o di elevata probabilita’, e non solo di mera potenzialita’ l’esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile… Inoltre… la CTU medico legale espletata sulla (OMISSIS) ha escluso qualsiasi riflesso dell’incidente sulla capacita’ lavorativa della stessa, sicche’ difetta il presupposto stesso richiesto per tale tipo di risarcimento”.
Dell’impugnata sentenza, assorbita ogni altra e diversa questione, s’impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio alla Corte d’Appello di Venezia, che in diversa composizione procedera’ a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione.
Il giudice del rinvio provvedera’ anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie p.q.r. il ricorso. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Venezia, in diversa composizione.
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