Sinistro stradale dinamica è giudizio di fatto insindacabile

La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza civile n. 25987 del 24 settembre 2025, ha ribadito i limiti del sindacato di legittimità (ricorso in Cassazione) riguardo all’accertamento dei fatti nei giudizi relativi a sinistri derivanti dalla circolazione stradale.

La Suprema Corte ha stabilito che l’attività di apprezzamento svolta dal giudice di merito, concernente la ricostruzione della dinamica dell’incidente, l’accertamento della condotta dei conducenti dei veicoli, la sussistenza o meno della loro colpa (e l’eventuale graduazione) e l’accertamento del rapporto di causalità tra i comportamenti e l’evento dannoso, si concreta in un giudizio di mero fatto.

Pertanto, tale giudizio resta sottratto al sindacato di legittimità, il che significa che la Cassazione non può riesaminare i fatti come accertati nei precedenti gradi di giudizio. L’unica condizione per l’intangibilità di tale giudizio è che il ragionamento posto a base delle conclusioni del giudice di merito sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico. In sostanza, il ricorso in Cassazione non può contestare il modo in cui il fatto è stato ricostruito, ma solo se il giudice ha errato nell’applicazione della legge o se la sua motivazione è illogica o insufficiente (nei limiti previsti dal vigente art. 360 c.p.c.).

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|24 settembre 2025| n. 25987.

Sinistro stradale dinamica è giudizio di fatto insindacabile

Massima: In tema di sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l’apprezzamento del giudice di merito relativo alla ricostruzione della dinamica dell’incidente, all’accertamento della condotta dei conducenti dei veicoli, alla sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti e alla loro eventuale graduazione, al pari dell’accertamento dell’esistenza o dell’esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta sottratto al sindacato di legittimità, qualora il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico.

Ordinanza|24 settembre 2025| n. 25987. Sinistro stradale dinamica è giudizio di fatto insindacabile

Integrale

Tag/parola chiave: RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO – Danno – Da circolazione stradale – Ricostruzione della dinamica dell’incidente – Giudizio di fatto sottratto al giudice di legittimità – Sussiste – Limiti. (Cc, articoli 2052, 2054 e 2697)

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

composta dai signori magistrati:

Dott. RUBINO Lina – Presidente

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere-Relatore

Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere

Dott. FANTICINI Giovanni – Consigliere

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 15230 del ruolo generale dell’anno 2022, proposto

da

Ra.Sa. (C.F.: (Omissis))

rappresentata e difesa dall’avvocato Va.Mo. (C.F.: (Omissis))

-ricorrente-

nei confronti di

REGIONE MARCHE (C.F.: (Omissis)), in persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore

rappresentata e difesa dagli avvocati Ga.De. (C.F.: (Omisssi)) e Ce.Ma. (C.F.: (Omissis))

-controricorrente-

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Fermo n. 580/2021, pubblicata in data 9 dicembre 2021;

udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 19 settembre 2025 dal consigliere Augusto Tatangelo.

Sinistro stradale dinamica è giudizio di fatto insindacabile

FATTI DI CAUSA

Ra.Sa. ha agito in giudizio nei confronti della Regione Marche per ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla sua autovettura a seguito della collisione con un animale selvatico (cinghiale), avvenuta sulla strada provinciale n. 112, nel Comune di M.

La domanda è stata accolta dal Giudice di Pace di Fermo.

Il Tribunale di Fermo, in riforma della decisione di primo grado, l’ha invece rigettata.

Ricorre la Ra.Sa., sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso la Regione Marche.

È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380-bis 1 c.p.c.

Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380-bis 1 c.p.c.

Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.

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RAGIONI DELLA DECISIONE

Ra.Sa. ha agito in giudizio nei confronti della Regione Marche per ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla sua autovettura a seguito della collisione con un animale selvatico (cinghiale), avvenuta sulla strada provinciale n. 112, nel Comune di M.

La domanda è stata accolta dal Giudice di Pace di Fermo.

Il Tribunale di Fermo, in riforma della decisione di primo grado, l’ha invece rigettata.

Ricorre la Ra.Sa., sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso la Regione Marche.

È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380-bis 1 c.p.c.

Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380-bis 1 c.p.c.

Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “Nullità della sentenza in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4) cpc per avere il Tribunale di Fermo reso una sentenza dalla motivazione viziata, apparente e illogica, mancando gli elementi utili ad individuare la ratio decidendi, sentenza che in alcun modo censura gli approdi del Giudice di prime cure enucleando solo principi di diritto dai quali non si evince il percorso logico-giuridico effettuato”.

Il motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile.

1.1 Il Tribunale, quale giudice d’appello ha, in primo luogo, correttamente enunciato i principi di diritto applicabili alla fattispecie, in base alla ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7969 del 20/04/2020 e successive conformi; ex multis: Sez. 3, Sentenza n. 8384 del 29/04/2020; Sez. 3, Sentenza n. 8385 del 29/04/2020; Sez. 3, Sentenza n. 12113 del 22/06/2020; Sez. 3, Ordinanza n. 13848 del 6/07/2020; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 20997 del 2/10/2020; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 16550 del 23/05/2022; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 18085 del 31/08/2020; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 18087 del 31/08/2020; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 19101 del 15/09/2020; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 25466 del 12/11/2020; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 3023 del 9/02/2021; cfr. anche Sez. 3, Ordinanza n. 25280 dell’11/11/2020), che il ricorso non offre elementi idonei ad indurre a rimeditare e ai quali si intende dare piena continuità, secondo i quali:

“i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dell’art. 2052 c.c., giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comun-que, sull’utilizzazione dell’animale e, dall’altro, le specie selvatiche protette ai sensi della legge n. 157 del 1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell’ambiente e dell’ecosistema”;

“nell’azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell’art. 2052 c.c. la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione, in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte – per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari – da altri enti; la Regione può rivalersi (anche mediante chiamata in causa nello stesso giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell’esercizio di funzioni proprie o delegate, l’adozione delle misure che avreb-bero dovuto impedire il danno”;

Sinistro stradale dinamica è giudizio di fatto insindacabile

“in materia di danni da fauna selvatica a norma dell’art. 2052 c.c., grava sul danneggiato l’onere di dimostrare il nesso ezio-logico tra il comportamento dell’animale e l’evento lesivo, men-tre spetta alla Regione fornire la prova liberatoria del caso for-tuito, dimostrando che la condotta dell’animale si è posta del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa au-tonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante l’adozione delle più adeguate e diligenti misure – concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell’ambiente e dell’ecosistema – di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi”.

Ha, più specificamente, richiamato il principio già espresso e posto a fondamento dei precedenti appena indicati di questa Corte sull’applicabilità dell’art. 2052 c.c. alle ipotesi di danni causati dalla fauna selvatica, al quale intende altresì darsi con-tinuità, secondo il quale “nel caso di danni derivanti da incidenti stradali tra veicoli ed animali selvatici (ipotesi invero statisticamente molto frequente, nel tipo di contenzioso in esame), non può ritenersi sufficiente – ai fini dell’applicabilità del criterio di imputazione della responsabilità di cui all’art. 2052 c.c. – la sola dimostrazione della presenza dell’animale sulla carreggiata e neanche che si sia verificato l’impatto tra l’animale ed il veicolo, in quanto, poiché al danneggiato spetta di provare che la condotta dell’animale sia stata la “causa” del danno e poiché, ai sensi dell’art. 2054, comma 1, c.c., in caso di incidenti stradali il conducente del veicolo è comunque onerato della prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, quest’ultimo – per ottenere l’integrale risarcimento del danno che allega di aver subito – dovrà anche allegare e dimostrare l’esatta dinamica del sinistro, dalla quale emerga che egli aveva nella specie adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida (cautela da valutare con particolare rigore in caso di circolazione in aree in cui fosse segnalata o comunque nota la possibile presenza di animali selvatici) e che la condotta dell’animale selvatico abbia avuto effettivamente ed in concreto un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui – nonostante ogni cautela – non sarebbe stato comunque possibile evitare l’im-patto, di modo che essa possa effettivamente ritenersi causa esclusiva (o quanto meno concorrente) del danno” (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7969 del 20/04/2020, in motivazione, al paragrafo 6.1; conf., più di recente: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 13848 del 06/07/2020; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 27931 del 23/09/2022; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 30294 del 14/10/2022; in particolare, ribadisce espressamente il principio in questione: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 11107 del 27/04/2023, in cui si con-ferma che “nel caso di danni derivanti da incidenti stradali tra veicoli e animali selvatici, ai fini dell’integrazione della fattispe-cie di responsabilità di cui all’art. 2052 c.c. è necessario provare che la condotta dell’animale sia stata la causa del danno, sicché non è sufficiente, per il danneggiato, dimostrare la presenza dell’animale sulla carreggiata e l’impatto tra quest’ultimo e il veicolo, essendo egli tenuto – anche ai fini di assolvere all’onere della prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno ex art. 2054, comma 1, c.c. – ad allegare e dimostrare l’esatta dinamica del sinistro, dalla quale emerga che egli aveva nella specie adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida, cautela da valutare con particolare rigore in caso di circolazione in aree in cui fosse segnalata o comunque nota la possibile presenza di animali selvatici, e che il contegno dell’animale selvatico abbia avuto effettivamente un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui – nonostante ogni cautela – non sarebbe stato comunque possibile evitare l’impatto, di modo che essa possa effettivamente ritenersi causa esclu-siva, o quanto meno concorrente, del danno”; non si ritiene conferente, in proposito, d’altronde, l’affermazione, apparentemente contraria, contenuta in un obiter dictum dell’Ordinanza n. 12714 del 9 maggio 2024, richiamata dal ricorrente nella sua memoria, affermazione comunque rimasta isolata).

Tanto premesso, il giudice di secondo grado ha espressamente e chiaramente affermato, in conformità a tali principi di diritto, che, nel caso di specie, la parte attrice non aveva fornito una sufficiente prova della precisa dinamica dell’incidente e che, di conseguenza, non aveva fornito la prova – certamente a suo carico, ai sensi degli artt. 2052 e 2697 c.c. – della circostanza di fatto che l’evento dannoso era stato effettivamente causato dall’animale selvatico. Si legge, infatti, nella sentenza impugnata: “in specie l’attore non ha allegato con precisione né di-mostrato (neppure per testi) – contrariamente al proprio onere ai sensi dell’art. 2054 c.c., comma 1, – l’esatta dinamica del sinistro, dalla quale emerga che il conducente, abbia nella spe-cie adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida e che la condotta dell’animale selvatico abbia avuto effettivamente ed in concreto un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui – nonostante ogni cautela – non sarebbe stato comunque possibile evitare l’impatto, di modo che la stessa possa effettivamente ritenersi causa efficiente del danno”.

Sinistro stradale dinamica è giudizio di fatto insindacabile

La sentenza impugnata ha, quindi, dettagliatamente illustrato le ragioni per le quali gli elementi di prova forniti dalla stessa parte attrice non potevano ritenersi sufficienti a integrare detta dimostrazione, sulla base di una motivazione del tutto ade-guata, non meramente apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico.

1.2 Stante quanto sin qui esposto, la censura di nullità della sentenza per apparenza o illogicità della motivazione risulta, in primo luogo, manifestamente infondata.

1.3 Per ogni altro profilo, le ulteriori censure formulate con il motivo di ricorso in esame finiscono, poi, per risolversi, all’evidenza, nella contestazione di accertamenti di fatto fondati sulla prudente valutazione delle prove da parte del giudice del merito, sostenuti, come già chiarito, da adeguata motivazione, non meramente apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico e, come tale, non sindacabile nella presente sede, nonché nella richiesta di una nuova e diversa valutazione delle prove stesse, il che non è consentito nel giudizio di legittimità.

1.4 È, infine, appena il caso di osservare che, sebbene, per alcuni aspetti, la puntualizzazione dei principi di diritto applica-bili alla fattispecie da parte del giudice di appello possa ritenersi non coincidere esattamente con quella fatta propria dal giudice di primo grado (e ciò per quanto entrambi i giudici di merito abbiano correttamente inquadrato la domanda proposta nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 2052 c.c.), è, soprattutto, la valutazione delle prove operata nella sentenza di se-condo grado che risulta differente da quella operata dal giudice di primo grado.

D’altra parte, le ragioni di tali differenti valutazioni sono chiaramente espresse dal giudice d’appello, il quale, se è certa-mente tenuto ad illustrare le ragioni del proprio convincimento (come nella specie correttamente avvenuto), non è, invece, tenuto a confutare specificamente, analiticamente ed espressamente tutte le argomentazioni eventualmente difformi contenute nella decisione di primo grado, essendo sufficiente che sia chiara, logica, giuridicamente corretta, nonché coerente con i motivi di appello, la motivazione alla base della statuizione di secondo grado, il che è certamente riscontrabile nel caso di specie.

2. Con il secondo motivo si denunzia “Violazione o falsa applicazione dell’art. 2054 comma 1 c.c. in combinato disposto con l’art. 2052 c.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3) c.p.c., per aver il Tribunale di Fermo ritenuto non superata la presunzione in capo all’odierna ricorrente e quindi non aver soddisfatto l’onere probatorio gravante sull’attore”.

Il motivo è inammissibile.

Le censure con esso formulate si risolvono tutte, all’evidenza, nella contestazione di accertamenti di fatto fondati sulla pru-dente valutazione delle prove da parte del giudice del merito, sostenuti, come già chiarito, da adeguata motivazione, non me-ramente apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico e, come tale, non sindacabile nella presente sede, nonché nella richiesta di una nuova e diversa valutazione delle prove stesse, il che non è consentito nel giudizio di legittimità.

La ricorrente sostiene, nella sostanza, che le prove da essa fornite in ordine alla dinamica dell’incidente avrebbero dovuto considerarsi sufficienti a far ritenere superata la presunzione di cui all’art. 2054, comma 1, c.c.: ma, in proposito, è sufficiente rilevare che, secondo il costante indirizzo di questa Corte (cer-tamente applicabile anche alla presente fattispecie e che il ricorso non contiene argomenti idonei ad indurre a rivedere), “in tema di sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l’apprezzamento del giudice di merito relativo alla ricostruzione della dinamica dell’incidente, all’accertamento della condotta dei conducenti dei veicoli, alla sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti e alla loro eventuale graduazione, al pari dell’accertamento dell’esistenza o dell’esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta sottratto al sindacato di legittimità, qualora il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico” (ex plurimis: Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 14358 del 05/06/2018; conf.: Sez. 3, Sentenza n. 3503 del 23/02/2016; Sez. 3, Sentenza n. 1028 del 25/01/2012; Sez. 3, Sentenza n. 13085 del 05/06/2007; Sez. 3, Sentenza n. 9243 del 18/04/2007; Sez. 3, Sentenza n. 19301 del 08/09/2006; Sez. 3, Sentenza n. 4009 del 23/02/2006; Sez. 3, Sentenza n. 14599 del 12/07/2005; Sez. 3, Sentenza n. 19305 del 03/10/2005; Sez. 3, Sentenza n. 22985 del 07/12/2004; Sez. 3, Sentenza n. 15434 del 10/08/2004; Sez. 3, Sentenza n. 19188 del 15/12/2003; Sez. 3, Sentenza n. 18941 del 11/12/2003; Sez. 3, Sentenza n. 11007 del 14/07/2003; Sez. 3, Sentenza n. 4567 del 27/03/2003; Sez. 3, Sentenza n. 915 del 22/01/2003; Sez. 3, Sentenza n. 15809 del 11/11/2002).

Si tratta, pertanto, di censure in radice inammissibili.

3. Il ricorso è rigettato.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

Sinistro stradale dinamica è giudizio di fatto insindacabile

P.Q.M.

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dell’ente controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 1.800,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge;

– dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 19 settembre 2025.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2025.

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