Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 9 settembre 2014, n. 37366 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SIOTTO Maria Cristin – Presidente Dott. ZAMPETTI Umberto – Consigliere Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere Dott. DI TOMASSI Maria Stefani –...
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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 8 settembre 2014, n. 37246. Il consenso presupposto dall'omicidio del consenziente, deve essere serio, esplicito, non equivoco e perdurante sino al momento della commissione del fatto ed, inoltre, deve esprimere una volontà di morire, la cui prova deve essere univoca, chiara e convincente in considerazione dell'assoluta prevalenza da riconoscersi al diritto personalissimo alla vita, non disponibile a opera di terzi
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE I SENTENZA 8 settembre 2014, n. 37246 Ritenuto in fatto Con sentenza del 29 giugno 2011 il G.u.p. del Tribunale di Novara, all’esito del giudizio abbreviato, ha dichiarato M.A. colpevole del reato di omicidio in danno della madre R.N. , deceduta per asfissia primitiva, meccanica, violenta da occlusione estrinseca delle...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 17 settembre 2014, n. 19535. Ai fini della riconciliazione non è sufficiente la mera coabitazione,ma è necessario il ripristino della comunione di vita e d'intenti materiale e spirituale che costituisce il nucleo del vincolo coniugale. Nella specie, la Corte d'Appello ha evidenziato la sussistenza di comportamenti anche processuali nettamente ostativi a tale ripristino. Infine deve osservarsi che la dedotta coabitazione risulta meramente dichiarata senza alcuna specifica allegazione di fatti probanti e consequenziale deduzione di mezzi istruttori idonei a sostenerne la fondatezza
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 17 settembre 2014, n. 19535 Svolgimento del processo Con la sentenza impugnata, la Corte d’Appello di Venezia, confermando la sentenza di primo grado dichiarava la separazione personale tra i coniugi G.C. e C.C.. Sul motivo d’appello del C. relativo all’intervenuta riconciliazione tra le partit attestata dalla mancata interruzione...
Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 18 settembre 2014, n. 19665. In caso di ordine di reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore illegittimamente licenziato, emesso dal giudice ai sensi dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300, nel testo precedente la riforma di cui alla legge 28 giugno 2012 n. 92, nella specie applicabile ratione temporis, il datore di lavoro è tenuto in ogni caso a ricostruire la posizione contributiva del lavoratore, sì che essa non abbia soluzione di continuità, ed, in caso di licenziamento dichiarato inefficace o nullo, è altresì soggetto alle sanzioni civili previste dall'art. 116, comma 8, legge 23 dicembre 2000 n. 388, per l'ipotesi dell'omissione contributiva. In caso invece di licenziamento privo di giusta causa o di giustificato motivo e di conseguente ricostituzione del rapporto con effetti ex tunc, trova applicazione l'ordinaria disciplina della mora debendi in ipotesi di inadempimento delle obbligazioni pecuniarie, ma non anche il regime delle sanzioni civili di cui al cit. art. 116. Per il periodo successivo all'ordine di reintegrazione, in cui il rapporto previdenziale è ricostituito de iure, sussiste l'ordinario obbligo di dichiarare all'Istituto previdenziale e di corrispondere periodicamente i contributi previdenziali, oltre che inizialmente anche il montante dei contributi arretrati, riferiti al periodo di estromissione del lavoratore dal posto di lavoro e calcolati secondo il criterio suddetto, sì che riprende vigore l'ordinaria disciplina dell'omissione e dell'evasione contributiva
Suprema Corte di Cassazione sezioni unite sentenza 18 settembre 2014, n. 19665 Svolgimento del processo 1. Con ricorso al tribunale di Pesaro in data 2 agosto 2006 la società COVIM Cooperativa Vitivinicola dei Colli Metaurensi soc. coop. a r.l. ha proposto opposizione avverso la cartella esattoriale n. (omissis) , notificata dal concessionario per la riscossione...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 8 settembre 2014, n. 18868. È inammissibile, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata, l'atto di citazione in appello la cui copia notificata all'appellato sia priva della data dell'udienza di comparizione
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 8 settembre 2014, n. 18868 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere Dott....
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 18 settembre 2014, n. 19691. La delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario per incapacitas (psichica) assumendi onera coniugalia di uno dei coniugi non trova ostacolo nella diversità di disciplina dell'ordinamento canonico rispetto alle disposizioni del codice civile in tema di invalidità del matrimonio per errore (essenziale) su una qualità personale del consorte e precisamente sulla ritenuta inesistenza in quest'ultimo di malattie (fisiche o psichiche) impeditive della vita coniugale (art. 122, terzo comma, n. 1 cod. civ.), poiché detta diversità non investe un principio essenziale dell'ordinamento italiano, qualificabile come limite di ordine pubblico
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 18 settembre 2014, n. 19691 Rilevato che: 1. E.M., con atto di citazione del 6 aprile 2012, ha convenuto in giudizio F.T. davanti alla Corte di appello di Brescia per sentire dichiarare l’efficacia della sentenza ecclesiastica emessa il 30 settembre 2010 dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Lombardo, ratificata dal...
Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza 5 settembre 2014, n. 18757. Rimane estranea all'area della emendabilità della dichiarazione tributaria la fattispecie in cui il contribuente viene ad esercitare una facoltà di opzione riconosciutagli dalla norma tributaria
Suprema Corte di Cassazione sezione tributaria sentenza 5 settembre 2014, n. 18757 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PICCININNI Carlo – Presidente Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere Dott. MARULLI Marco –...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 17 settembre 2014, n. 19533. L'incidenza sul processo degli eventi previsti dall'art. 299 c. p. c. è disciplinata, in ipotesi di costituzione in giudizio a mezzo di difensore, dalla regola dell'ultrattività del mandato alla lite, in ragione della quale, nel caso in cui l'evento non sia dichiarato o notificato nei modi e nei tempi di cui all'art. 300 c.p.c., il difensore continua a rappresentare la parte come se l'evento non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale e nelle successive fasi di quiescenza e di riattivazione del rapporto a seguito della proposizione dell'impugnazione
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 17 settembre 2014, n. 19533 Svolgimento del processo La Corte d’Appello di Salerno, con sentenza del 21.7.2009, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto con atto notificato il 9.4.2002 dai procuratori di B.C., deceduto l’11.8.95, contro la sentenza del tribunale che aveva respinto l’opposizione del C. al decreto ingiuntivo con...
Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 16 settembre 2014, n. 4706. In materia di distribuzione degli esercizi farmaceutici sul territorio, ferma la facoltà del titolare della farmacia di individuare l'ubicazione del locale di vendita, sia all'inizio dell'attività che in sede trasferimento, all'interno della zona servita, con osservanza del non eludibile vincolo di distanza di 200 metri da ogni altra farmacia, l'attivazione dell'esercizio resta subordinato al potere valutativo dell'Amministrazione, ex art. 1, commi 4 e seguenti, L. n. 475 del 1968. Detto potere, in particolare, ha natura discrezionale e, trattandosi di servizio esercitato in regime di oligopolio, investe la idoneità delle sede prescelta a soddisfare le esigenze della popolazione residente, secondo i parametri di un'equa distribuzione sul territorio degli esercizi in questione e di accessibilità al servizio, in modo da non lasciare sfornite porzioni del territorio, anche se scarsamente abitate, dalla presenza del locale adibito per legge alla vendita dei prodotti farmaceutici
Consiglio di Stato sezione III sentenza 16 settembre 2014, n. 4706 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3135 del 2009, proposto da: Azienda Sanitaria Locale Napoli 1, rappresentata e difesa dall’avv. An.Na., con domicilio...
Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 12 settembre 2014, n. 4661. Il “cottimo fiduciario” è definito dallo stesso art. 125 come «una procedura negoziata… previa consultazione di almeno cinque operatori economici». Nel pensiero del legislatore, dunque, il cottimo fiduciario non è una vera e propria gara, ma una trattativa privata (si veda anche l’art. 3, comma 40, dello stesso codice, che contiene la definizione del termine “procedura negoziata”), quindi una scelta ampiamente discrezionale. Tale discrezionalità si esercita in (almeno) due momenti: primo, l’individuazione delle cinque ditte da “consultare”; secondo, la scelta del contraente fra le ditte consultate. La discrezionalità è temperata, ma non eliminata, da alcuni princìpi, quali la “trasparenza” (che implica il dovere di una previa formulazione e comunicazione dei criteri della scelta, etc.) e, appunto, la “rotazione” (per evitare che il carattere discrezionale della scelta si traduca in uno strumento di favoritismo).
Consiglio di Stato sezione III sentenza 12 settembre 2014, n. 4661 N. 04661/2014 N. 07016/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente DECISIONE sul ricorso numero di registro generale 7016 del 2014, proposto da: Revi S.r.l., rappresentato e difeso dall’avv. Francesco...