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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 4 maggio 2015, n. 18265. Il nuovo istituto della messa alla prova si configura come un percorso del tutto alternativo rispetto all’accertamento giudiziale penale, ma non incide affatto sulla valutazione sociale del fatto, la cui valenza negativa rimane anzi il presupposto per imporre all’imputato, il quale ne abbia fatto esplicita richiesta, un programma di trattamento alla cui osservanza con esito positivo consegua l’estinzione del reato. Si è, dunque ed all’evidenza, al di fuori dell’ambito di operatività del principio di retroattività della lex mitior ed è pertanto da escludere che la mancata previsione di una applicazione retroattiva dell’istituto della messa alla prova si ponga in contrasto con l’art. 7, par. 1 CEDU, come interpretato dalla Corte di Strasburgo e violi l’art. 117, comma 1 Cost. che del primo (norma interposta) costituisce il parametro di legalità costituzionale. Il ricordato carattere alternativo del procedimento di messa alla prova rispetto all’accertamento giudiziale penale non rende, dunque irragionevole la fissazione del termine finale di presentazione della richiesta al momento delle conclusioni rassegnate dalle parti a norma degli art. 421 e 422 cod. proc. pen.; la dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo e nel procedimento di citazione diretta a giudizio ai sensi degli art. 550 e segg. cod. proc. pen., di quindici giorni dalla notifica del decreto di giudizio immediato all’imputato o dalla comunicazione del relativo avviso al difensore, nei casi di giudizio immediato; il medesimo termine previsto dall’art. 461 c.p.p. per l’opposizione, nei procedimenti per decreto. La possibilità di presentare la richiesta alla prima udienza successiva all’entrata in vigore della legge n. 67 del 2014 significherebbe collegare l’esercizio della facoltà ad un termine in realtà mobile, posto che detta udienza potrebbe avere luogo ad istruttoria dibattimentale sia in corso che conclusa, durante la discussione finale o addirittura coincidere con quella fissata unicamente per la lettura del dispositivo, con grave compromissione delle ragioni di economia processuale e della ragionevole durata del processo e, in definitiva, con il principio costituzionale del giusto processo.

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 4 maggio 2015, n. 18265 Ritenuto in fatto L’imputato C.F. ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano il 16 settembre 2014 con la quale veniva confermata la sentenza del GIP del Tribunale di Milano del 13 aprile 2012 di condanna per i reati a...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 29 aprile 2015, n. 8683. Il licenziamento intimato alla lavoratrice madre in violazione del divieto posto dall’art. 2 1. n. 1204/1971 come sottratto al regime sanzionatorio di cui all’art. 18 1. n. 300/1970 e, viceversa, soggetto al regime ordinario della nullità di cui all’art. 1418 c.c., che prevede, a fronte dell’inadempimento la comune sanzione del risarcimento del danno applicabile, tuttavia, per tutto il periodo di permanenza degli effetti dell’evento lesivo. Il che comporta l’inoperatività del disposto dell’invocato comma 5 dell’art. 18 citato che ricollega al rifiuto dell’offerta datoriale alla ripresa del lavoro l’effetto risolutivo del rapporto, del resto previsto con riguardo al periodo successivo all’emanazione dell’ordine giudiziale di reintegra, dovendosi semmai in precedenza parlare di revoca del licenziamento intervenuta allorché l’atto recettizio ha esplicato la sua efficacia, revoca che tuttavia il lavoratore ha diritto di rifiutare senza conseguenza alcuna

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 29 aprile 2015, n. 8683 Svolgimento del processo Con sentenza del 25 novembre 2011, la Corte d’Appello di Napoli, investita del gravame avverso la decisione resa dal Tribunale di Benevento nel giudizio promosso da M.M.E. avverso la Clean Style S.r.l., sua datrice di lavoro – decisione con cui...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 16 aprile 2015, n. 7776. L’avvocato, dipendente della Pubblica Amministrazione, ha diritto al rimborso dall’Ente-datore di lavoro nel caso in cui abbia anticipato il pagamento della tassa annuale di iscrizione all’Elenco speciale annesso all’Albo degli avvocati per l’esercizio della professione forense nell’interesse esclusivo dell’Ente datore di lavoro

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 16 aprile 2015, n. 7776 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere Dott. LORITO Matilde...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 30 aprile 2015, n. 8824. Nelle assemblee condominiali devono essere convocati solo i condomini, cioè i veri proprietari e non coloro che si comportano come tali senza esserlo. Nei rapporti tra il condominio ed i singoli partecipanti ad esso, infatti, mancano le condizioni per l’operatività del principio dell’apparenza dei diritto volto, essenzialmente, alla tutela dei terzi di buona fede; e terzi, rispetto al condominio non possono essere ritenuti i condomini. D’altra parte, ed in generale, la tutela dell’apparenza del diritto non può essere invocata da parte del soggetto (nel nostro caso dal Condominio) che abbia trascurato di accertare l’effettiva realtà sui pubblici registri, contro ogni regola di prudenza. Del resto, il regime giuridico di pubblicità rappresenta un limite invalicabile all’operatività del principio dell’apparenza: pubblicità ed apparenza sono, infatti, istituti che si completano l’un l’altro, rispondenti alle medesime finalità di tutela dei terzi di buona fede; ma proprio per ciò stesso alternativi. La tutela dell’apparenza non può tradursi in un indebito vantaggio per chi abbia colpevolmente trascurato di accertarsi della realtà delle cose, pur avendone la concreta possibilità

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 30 aprile 2015, n. 8824 Svolgimento del processo P.E. con ricorso ex art. 1137 cc., ritualmente notificato conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Roma il Condominio di via (…) n. 170 Roma, per sentire dichiarare la nullità delle delibere condominiali assunte in data 27 marzo 1998 e...

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 29 aprile 2015, n. 18015. ll delitto di peculato è configurabile quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio pone in essere la condotta fraudolenta al solo fine di occultare l’illecito commesso, avendo egli già il possesso o comunque la disponibilità del bene oggetto di appropriazione, per ragione del suo ufficio o servizio; se, invece, la medesima condotta fraudolenta è finalizzata all’impossessamento del denaro o di altra utilità, di cui egli non ha la libera disponibilità, risulta integrato il delitto di truffa, aggravato ai sensi dell’art. 61 n. 9 cod. pen. L’elemento distintivo tra il delitto di peculato e quello di truffa aggravata, ai sensi dell’art. 61 n.9, cod. pen., va individuato con riferimento alle modalità del possesso del denaro o d’altra cosa mobile altrui oggetto di appropriazione, ricorrendo la prima figura quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio se ne appropri avendone già il possesso o comunque la disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio, e ravvisandosi invece la seconda ipotesi quando il soggetto attivo, non avendo tale possesso, se lo procuri fraudolentemente, facendo ricorso ad artifici o raggiri per appropriarsi del bene

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 29 aprile 2015, n. 18015 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 22 novembre 2013, la Corte d’appello di Napoli ha confermato la sentenza del 10 luglio 2009, con la quale il Gup del Tribunale di Nola ha condannato, a seguito di rito abbreviato, A.G. alla pena di...

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Corte di Cassazione, sezione V, sentenza del 16 marzo 2015, n. 11079. In tema di ricorso per cassazione, quando ci si trova dinanzi a una “doppia pronuncia conforme” e cioè a una doppia pronuncia (in primo e in secondo grado) di eguale segno (vuoi di condanna, vuoi di assoluzione), l’eventuale vizio di travisamento può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l’argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado. Le regole dettate dall’art. 192 c.p.p., comma 3, non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone

Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza del 16 marzo 2015, n. 11079 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PALLA Stefano – Presidente – Dott. MICCOLI G. – rel. Consigliere – Dott. DE MARZO Giusepp – Consigliere – Dott. CAPUTO Angelo – Consigliere – Dott. DEMARCHI ALBENGO...

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Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 28 aprile 2015, n. 17774. E’ causa di ricusazione del giudice una manifestazione anticipata del convincimento sul merito della res iudicanda, senza che essa sia imposta o giustificata dalle sequenze procedimentali , travalicando i limiti funzionali, propri del provvedimento incidentale

Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 28 aprile 2015, n. 17774 Fatto e diritto 1. Con ordinanza emessa in data 8 aprile 2014 la Corte d’Appello di Reggio Calabria ha accolto l’istanza di ricusazione presentata da D.C. nei confronti dei componenti il collegio del Tribunale nel processo n. 1215/2012 R.G.T. a carico dello stesso...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 30 aprile 2015, n. 18235. L’art. 175 cod. proc. pen., comma 2 bis, stabilisce che l’istanza di restituzione nel termine deve essere “presentata” all’ufficio giudiziario competente nel termine di decadenza di trenta giorni, e non contiene alcun richiamo alla facoltà di spedizione dell’atto a mezzo di raccomandata, riservata dall’art. 583 cod. proc. pen. agli atti di impugnazione, ed estesa da specifiche norme processuali ad altri mezzi di gravame, quali la richiesta di riesame contro le misure cautelari personali (art. 309 cod. proc. pen., comma 4 che richiama gli artt. 582 e 583) o le misure cautelari reali; né può affermarsi l’applicabilità dell’art. 583 cod. proc. pen. comprendendo nella categoria degli atti di impugnazione anche la richiesta di restituzione nel termine, trattandosi di rimedio processuale privo della connotazione propria dell’impugnazione, consistente nella richiesta di riforma di un provvedimento giudiziario rivolta ad un giudice diverso da quello che ha emesso il provvedimento impugnato. Ai fini di verifica della tempestività della richiesta di restituzione nel termine a norma dell’art. 175 cod. proc. pen., comma 2 bis, non è applicabile la disposizione prevista dall’art. 583 cod. proc. pen., comma 2, che individua la data di proposizione dell’impugnazione in quella di spedizione della raccomandata.

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 30 aprile 2015, n. 18235 Rilevato in fatto 1. Con ordinanza del 11/6/2014 la Corte di assise di appello di Milano rigettava le richieste presentata da L.M. di dichiarare non esecutiva la sentenza emessa in data 30/11/2011, irrevocabile il 21/1/2014, di condanna della ricorrente alla pena di anni...