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Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 12 febbraio 2015, n. 756. In tema di Piano di zona per l’edilizia economica e popolare, la decadenza di detti piani, se certamente comporta la caducazione delle dichiarazioni di pubblica utilità ex lege e dei vincoli espropriativi che ne derivano ai sensi dell’art. 9 della legge 18 aprile 1962, nr. 167, fa salvo però il vincolo conformativo derivante dalle destinazioni di zona che il Piano, in quanto strumento attuativo del P.R.G.

Consiglio di Stato sezione IV sentenza 12 febbraio 2015, n. 756 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2174 del 2014, proposto da: Em.Gu., rappresentato e difeso dall’avv. An.Ba., con domicilio eletto presso Ar.Po. in...

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Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 12 febbraio 2015, n. 758. Allo scopo di stabilire se un atto amministrativo è meramente confermativo, e perciò non impugnabile, o di conferma in senso proprio e, quindi, autonomamente lesivo e da impugnarsi nei termini, occorre verificare se l'atto successivo è stato adottato o meno senza una nuova istruttoria e una nuova ponderazione degli interessi; in particolare, non può considerarsi meramente confermativo rispetto ad un atto precedente l'atto la cui adozione sia stata preceduta da un riesame della situazione che aveva condotto al precedente provvedimento, giacché solo l'esperimento di un ulteriore adempimento istruttorio, sia pure mediante la rivalutazione degli interessi in gioco e un nuovo esame degli elementi di fatto e di diritto che caratterizzano la fattispecie considerata, può dare luogo a un atto propriamente confermativo in grado, come tale, di dare vita ad un provvedimento diverso dal precedente e quindi suscettibile di autonoma impugnazione; ricorre invece l'atto meramente confermativo quando l'amministrazione, a fronte di un'istanza di riesame si limita a dichiararne l'esistenza di un suo precedente provvedimento senza compiere alcuna nuova istruttoria e senza una nuova motivazione

Consiglio di Stato sezione IV sentenza 12 febbraio 2015, n. 758 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm. sul ricorso numero di registro generale 10672 del 2014, proposto da: An.Sc. ed altri, rappresentati...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 13 febbraio 2015, n. 2854. L'obbligo del consenso informato costituisce legittimazione e fondamento del trattamento sanitario senza il quale l'intervento del medico è – al di fuori dei casi di trattamento sanitario per legge obbligatorio o in cui ricorra uno stato di necessità – sicuramente illecito, anche – quando è nell'interesse del paziente. Ai sensi dell'art. 32, 2 co., Cost. (in base al quale nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge), dell'art. 13 Cost. (che garantisce l'inviolabilità della libertà personale con riferimento anche alla libertà di salvaguardia della propria salute e della propria integrità fisica) e dell'art. 33 L. n. 833 del 1978 (che esclude la possibilità d'accertamenti e di trattamenti sanitari contro la volontà del paziente, se questo è in grado di prestarlo e non ricorrono i presupposti dello stato di necessità ex art. 54 c.p.), esso è a carico del sanitario, il quale, una volta richiesto dal paziente dell'esecuzione di un determinato trattamento, decide in piena autonomia secondo la lex artis di accogliere la richiesta e di darvi corso. Trattasi di obbligo che attiene all'informazione circa le prevedibili conseguenze del trattamento cui il paziente viene sottoposto, e in particolare al possibile verificarsi, in conseguenza dell'esecuzione del trattamento stesso, di un aggravamento delle condizioni di salute del paziente, al fine di porre quest'ultimo in condizione di consapevolmente consentire al trattamento sanitario prospettatogli. Il medico ha pertanto il dovere di informare il paziente in ordine alla natura dell'intervento, alla portata dei possibili e probabili risultati conseguibili e delle implicazioni verificabili. L'acquisizione da parte del medico del consenso informato costituisce prestazione altra e diversa da quella dell'intervento medico richiestogli, assumendo autonoma rilevanza ai fini dell'eventuale responsabilità risarcitoria in caso di mancata prestazione da parte del paziente. Trattasi di due diritti distinti. Il consenso informato attiene al diritto fondamentale della persona all'espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico, e quindi alla libera e consapevole autodeterminazione del paziente, atteso che nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge (anche quest'ultima non potendo peraltro in ogni caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana: art. 32, 2 co., Cost.). Il trattamento medico terapeutico ha viceversa riguardo alla tutela del (diverso) diritto fondamentale alla salute (art. 32, 1 co., Cost.).

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 13 febbraio 2015, n. 2854 Svolgimento del processo Con sentenza del 19/1/2012 la Corte d’Appello di Brescia ha respinto il gravame interposto dal sig. O.E. nei confronti della pronunzia Trib. Brescia n. 3893/05, di parziale accoglimento della domanda proposta nei confronti della Casa di Cura S. Anna e...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 3 febbraio 2015, n. 1891. Le ordinanze del giudice dell'esecuzione, che non possono essere revocate per aver avuto attuazione, sono suscettibili di correzione nei casi e nelle forme previsti dagli artt. 287 e 288 cod. proc. civ. Le ordinanze così corrette non sono impugnabili con il ricorso straordinario per cassazione, in quanto possono essere impugnate con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ. ed il termine per l'opposizione decorre dalla notificazione o dalla comunicazione della relativa ordinanza, ai sensi dell'art. 288, ultimo comma, cod. proc. civ., se l'errore corretto sia tale da ingenerare un obiettivo dubbio sull'effettivo contenuto dell'ordinanza, ovvero quando con la correzione sia stata impropriamente riformata la portata decisoria del provvedimento, dando luogo surrettiziamente ad una revoca o ad una modifica di ordinanza già eseguita e non più opponibile

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 3 febbraio 2015, n. 1891 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 3 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel....

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 3 febbraio 2015, n. 1917. Non è il datore di lavoro a doversi assumere la responsabilità per l'incidente avvenuto sul luogo di lavoro nel caso in cui la colpa debba essere ricondotta esclusivamente al lavoratore senza possibilità di equivoci

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 3 febbraio 2015, n. 1917 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere Dott. DORONZO Adriana – Consigliere Dott. LORITO Matilde – Consigliere Dott. DE MARINIS Nicola –...

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Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza 4 febbraio 2015, n. 1972. La facoltà di ritrattare o di modificare la dichiarazione di successione dopo la notifica dell'avviso di liquidazione sposta sul contribuente l'onere della prova circa la correttezza della modifica prospettata, senza alcun onere aggiuntivo in capo all'ufficio

Suprema Corte di Cassazione sezione tributaria sentenza 4 febbraio 2015, n. 1972 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MERONE Antonio – Presidente Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere Dott. MELONI Marina – Consigliere Dott. TERRUSI...

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Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 5 febbraio 2015, n. 5633. Il ricorso alla parola “incompetente” durante l’assemblea condominiale rappresenta una legittima critica verso l’operato dell’amministratore del condominio

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE V SENTENZA 5 febbraio 2015, n. 5633   Ritenuto in fatto   Con la sentenza impugnata veniva confermata la sentenza del Giudice di pace di Forlì del 18/07/2012, con la quale E. P. era ritenuta responsabile del reato di cui all’art. 594 cod. pen., commesso in Forlì il 17/11/2009, nel...