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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 19 febbraio 2015, n. 7644. Il riconoscimento dei vizio parziale di mente è pienamente compatibile con la sussistenza del dolo, poichè l'imputabilità, quale capacità di intendere e di volere, e la colpevolezza, quale coscienza e volontà del fatto illecito, costituiscono nozioni autonome ed operanti su piani diversi, sebbene la prima, quale componente naturalistica della responsabilità, debba essere accertata con priorità rispetto alla seconda. Con la conseguenza che non vi è contrasto logico tra la seminfermità e la sussistenza della prova della coscienza e volontà del fatto, ancorchè diminuite,e la capacità di intendere e di volere sia pure scemata per il vizio parziale di mente non postula un concetto di dolo diverso da quello delineato dall'art. 43 cod. pen.. Il non esclude ex se la valutazione relativa alla maggiore o minore intensità dei dolo, desumibile anche dalle modalità dei fatto, posta a fondamento del riconoscimento o dei diniego delle circostanze attenuanti generiche, ovvero, dei grado di incidenza delle stesse nella comparazione con altre circostanze e nella dosimetria della pena

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 19 febbraio 2015, n. 7644 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 28.5.2012 il Gup del Tribunale di Ragusa, all’esito dei giudizio abbreviato, condannava F. S., ritenuta la continuazione, esclusa la circostanza aggravante della premeditazione e riconosciuto il vizio parziale di mente, alla pena di anni dodici e...

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Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 19 febbraio 2015, n. 7706. E' inammissibile l'istanza di rinvio dell'udienza per concomitante impegno dei difensore trasmessa via telefax, poiché l'art. 121 cod. proc. pen. stabilisce l'obbligo per le parti di presentare le memorie e le richieste rivolte al giudice mediante deposito in cancelleria, mentre il ricorso al telefax è riservato ai funzionari di cancelleria ai sensi dell'art. 150 cod. proc. pen. Pur volendo considerare specificamente il principio, secondo il quale la scelta di un mezzo tecnico non previsto dalla legge per il deposito delle istanze non rende queste ultime nulle o inesistenti ed il giudice ha l'obbligo di esaminarle, tuttavia, la conseguenza scaturente da tale scelta espone nel contempo il richiedente al rischio dell'intempestività, nell'ipotesi in cui la stessa istanza non venga portata a conoscenza del giudice, di guisa che l'omessa delibazione della richiesta di rinvio per legittimo impedimento a comparire, inoltrata dal difensore istante a mezzo fax, non comporta alcuna violazione dei diritto di difesa

Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 19 febbraio 2015, n. 7706 Ritenuto in fatto 1.Con sentenza del 13.3.2013 il Tribunale di Sassari confermava la sentenza del Giudice di Pace di Ozieri, con la quale C. R. era stato condannato alla pena di € 400,00 di multa, previa concessione delle generiche, oltre al risarcimento dei...

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Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 12 febbraio 2015, n. 758. Allo scopo di stabilire se un atto amministrativo è meramente confermativo , e perciò non impugnabile, o di conferma in senso proprio e, quindi, autonomamente lesivo e da impugnarsi nei termini, occorre verificare se l'atto successivo è stato adottato o meno senza una nuova istruttoria e una nuova ponderazione degli interessi; in particolare, non può considerarsi meramente confermativo rispetto ad un atto precedente l'atto la cui adozione sia stata preceduta da un riesame della situazione che aveva condotto al precedente provvedimento, giacché solo l'esperimento di un ulteriore adempimento istruttorio, sia pure mediante la rivalutazione degli interessi in gioco e un nuovo esame degli elementi di fatto e di diritto che caratterizzano la fattispecie considerata, può dare luogo a un atto propriamente confermativo in grado, come tale, di dare vita ad un provvedimento diverso dal precedente e quindi suscettibile di autonoma impugnazione; ricorre invece l'atto meramente confermativo quando l'amministrazione, a fronte di un'istanza di riesame si limita a dichiararne l'esistenza di un suo precedente provvedimento senza compiere alcuna nuova istruttoria e senza una nuova motivazione

Consiglio di Stato sezione IV sentenza 12 febbraio 2015, n. 758 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm. sul ricorso numero di registro generale 10672 del 2014, proposto da: An.Sc. ed altri, rappresentati...

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Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 12 febbraio 2015, n. 769. Quando il giudizio amministrativo ha per oggetto una autorizzazione paesaggistica, la facoltà di proporre appello delle associazioni ambientaliste – pure nel caso di mancata partecipazione al giudizio di primo grado (art. 146, c. 12 d.lgs. n. 42/2004) – risulta giustificata (in tal senso l'Adunanza Plenaria n.1 del 2007) dal pericolo che, altrimenti, l'autorizzazione paesaggistica riconosciuta legittima dal giudice di primo grado possa diventare definitiva con conseguente concreta possibilità, per i proprietari degli immobili o delle aree interessate, di porre in essere immediatamente interventi anche irreversibili ed irrimediabilmente pregiudizievoli per i valori paesaggistici. Se tale è la ratio della speciale legittimazione, come eccezione che conferma la regola, una volta ammessa tale legittimazione ad appellare nei giudizi aventi ad oggetto le autorizzazioni paesaggistiche, non può distinguersi tra le diverse ipotesi di autorizzazione paesaggistica previste nel codice (tale è anche quella di cui all'art. 21), al fine di concluderne la diversità di disciplina al riguardo

Consiglio di Stato sezione VI sentenza 12 febbraio 2015, n. 769 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE SESTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 4415 del 2014, proposto da: Onlus Associazione Ve., rappresentato e difeso dagli avv. Da.Gr., Fe.Te., con domicilio...

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Corte di Cassazione, sezione I , sentenza 6 febbraio 2015, n. 2253. Il curatore fallimentare che promuova l'azione revocatoria ordinaria, per dimostrare la sussistenza dell'eventus damni ha l'onere di provare tre circostanze: a) la consistenza dei crediti vantati dai creditori ammessi al passivo nei confronti del fallito; b) la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole; c) il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto di tale atto. Solo se dalla valutazione complessiva e rigorosa di tutti e tre questi elementi emerga che, per effetto dell'atto pregiudizievole sia divenuta oggettivamente più difficoltosa l'esazione del credito, in misura che ecceda la normale e fisiologica esposizione di un imprenditore verso i propri creditori, potrà ritenersi dimostrata la sussistenza dell'eventus damni. Conseguentemente, il requisito della scientia damni consiste nella consapevolezza di tali elementi da parte del terzo convenuto in revocatoria

Suprema Corte di Cassazione Sezione I Sentenza 6 febbraio 2015, n. 2253   SENTENZA   sul ricorso proposto da: (OMISSIS) SOC. coop. (c.f. (OMISSIS)), in persona del presidente del consiglio di amministrazione sig. (OMISSIS), rappresentata e difesa, per procura speciale a margine del ricorso, dagli avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS) ed elett.te dom.ta presso lo studio...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 20 febbraio 2015, n. 3365. L'art. 2048 c.c. trova applicazione quando il danno di cui si chiede il risarcimento sia stato causato da persona affidata al maestro di cui si invoca la responsabilità. L'applicazione di tale norma, presuppone, dunque, che sia accertata l'esistenza d'un valido nesso causale tra la condotta dell'allievo ed il danno, ivi compreso quello arrecato agli altri allievi. Nel caso di specie, tuttavia, la Corte d'appello ha rigettato la domanda non perché abbia ritenuto onere dei danneggiati provare la colpa della scuola (solo in questo caso vi sarebbe stato errore di diritto), ma per due ragioni: (a) sia perché ha ritenuto l'infortunio dovuto a cause rimaste oscure, e dunque per difetto di prova d'un valido nesso causale tra la condotta della scuola ed il danno (pag. 8, 3° capoverso della sentenza impugnata); (b) sia perché, in ogni caso, la scuola aveva provato di avere tenuto una condotta diligente e di non aver potuto impedire il fatto (pag. 9, 2° capoverso: "le insegnanti erano presenti al fatto, e (…) non vi sono elementi (…) dai quali potersi desumere il difetto (…) degli obblighi di sorveglianza".

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 20 febbraio 2015, n. 3365 Svolgimento del processo 1. Il 10.5.1996 la minore M. M. cadde nel cortile della scuola elementare di Pagliare del Tronto, da lei frequentata, riportando lesioni. I genitori della minore (M. M. e A. D.P.), dichiarando di agire sia in proprio che quali rappresentanti...

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 19 febbraio 2015, n. 7611. L'elusione dell'esecuzione di un provvedimento del giudice civile riguardante l'affidamento di minori può concretarsi in un qualunque comportamento da cui derivi la “frustrazione” delle legittime pretese altrui, ivi compresi gli atteggiamenti di mero carattere omissivo. Sono state, altresì, valorizzate in senso negativo quelle condotte di non collaborazione da parte del genitore non affidatario come idonee ad integrare il concetto di elusione e la loro equipollenza rispetto al rifiuto espresso di ottemperare al provvedimento giudiziale (in fattispecie in cui era stato impedito all'altro genitore di trascorrere con il figlio il periodo di vacanza prestabilito). Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, appare del tutto irrilevante la circostanza che la fattispecie in esame riguardi un unico episodio, del tutto residuale rispetto alla dedotta complessità dell'intera vicenda della separazione coniugale.

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 19 febbraio 2015, n. 7611 Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Lecce ha confermato quella emessa il 16/ 12/2009 dal Tribunale di Brindisi – Sezione Distaccata di Ostuni, con la quale D.L.V. era stata condannata alla pena, condizionalmente sospesa, di Euro 70,00...