Articolo

Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 9 marzo 2015, n. 9949. Deve essere annullata senza rinvio l'ordinanza di archiviazione del Giudice per le Indagini Preliminari che in presenza di un sistema di gioco formato da un terminale e da un software consideri irrilevanti indagini tecniche suppletive sul videoterminale in ragione degli accertamenti già svolti sul software

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 9 marzo 2015, n. 9949 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ESPOSITO Antonio – Presidente Dott. DAVIGO Piercamillo – Consigliere Dott. VERGA Giovanna – Consigliere Dott. BELTRANI Sergio – Consigliere Dott. DI MARZIO...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 23 marzo 2015, n. 12192. Il numero rilevante delle banconote è insufficiente, da solo, a configurare il reato di cui all'art. 453 cod. pen. – che esige il previo concerto, anche mediato, con colui che ha eseguito la falsificazione – in luogo di quello di cui all'art. 455 cod. pen. (spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate) per l'integrazione del quale non si richiede l'intesa fra il falsificatore e lo spenditore, ancorché realizzata attraverso l'opera di uno o più mediatori, essendo sufficiente la scienza della falsità al momento dell'acquisto- poiché ad integrare il primo sono necessari più indizi sintomatici del concerto, quali, ad esempio, oltre al numero delle banconote, la frequenza e ripetitività delle forniture, mentre gli elementi valorizzati in sentenza – identità del numero di serie di molte banconote e modalità della loro detenzione (conservate senza spenderle)- non sono decisivi perché compatibili anche con l'assenza di concerto con il falsificatore

Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 23 marzo 2015, n. 12192 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza emessa il 22-11-2013 la Corte d’Appello di Napoli confermava l’affermazione di responsabilità di B.A.R. per il reato di cui all’art. 453 cod. pen. (banconote contraffatte da 20 e 50 euro per il valore nominale di 7950 euro),...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 23 marzo 2015, n. 12520. Il delitto di concussione, di cui all'art. 317 cod. pen. nel testo modificato dalla l. n. 190 del 2012, è caratterizzato, dal punto di vista oggettivo, da un abuso costrittivo del pubblico agente che si attua mediante violenza o minaccia, esplicita o implicita, di un danno "contra ius" da cui deriva una grave limitazione della libertà di determinazione del destinatario che, senza alcun vantaggio indebito per sé, viene posto di fronte all'alternativa di subire un danno o di evitarlo con la dazione o la promessa di una utilità indebita e si distingue dal delitto di induzione indebita, previsto dall'art. 319 quater cod. pen. introdotto dalla medesima l. n. 190, la cui condotta si configura come persuasione, suggestione, inganno (sempre che quest'ultimo non si risolva in un'induzione in errore), di pressione morale con più tenue valore condizionante della libertà di autodeterminazione del destinatario il quale, disponendo di più ampi margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, perché motivata dalla prospettiva di conseguire un tornaconto personale, che giustifica la previsione di una sanzione a suo carico

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 23 marzo 2015, n. 12520 Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 10.12.2014 il Tribunale di Cagliari – a seguito di appello ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen. proposto dal Procuratore della Repubblica presso lo stesso Tribunale – in riforma della ordinanza cautelare emessa dal G.I.P. del...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 20 marzo 2015, n. 5657. Le norme del regolamento condominiale, che incidono sulla utilizzabilità e sulla destinazione delle parti dell'edificio, in particolare sullo stato giuridico di una cosa comune, come nella specie le scale, hanno carattere convenzionale e, se predisposte dall'originario proprietario dello stabile, debbono essere accettate dai condomini nei rispettivi atti di acquisto ovvero con atti separati, e, se invece deliberate dall'assemblea condominiale, debbono essere approvate all'unanimità. E, non potendo formare oggetto di decisione assembleare a maggioranza, sono assolutamente nulle le deliberazioni delle assemblee condominiali lesive dei diritti di proprietà comune. La clausola (del regolamento condominiale approvato dall'assemblea a maggioranza) che destina alla proprietà esclusiva dei proprietari dell'appartamento posto al piano terzo ed attico dello stabile le scale di collegamento fra i due piani, costituisce "di per sé" lesione del diritto di proprietà comune dei condomini, comprimendo in maniera eccessiva e ingiustificata l'esercizio di facoltà connesse all'uso o al godimento delle parti comuni dell'edificio – divieto di accedere in una parte delle scale – escludendo alcune destinazioni dall'uso che avrebbe potuto altrimenti farsi della cosa comune

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 20 marzo 2015, n. 5657 Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 15/24 gennaio 2002 I.U.A. evocava, dinanzi al Tribunale di Roma, il Condominio via (omissis) , nonché i singoli condomini del medesimo, ed impugnava la delibera assembleare del 17.12.2001 deducendo che in detta adunanza era...