Consiglio di Stato sezione IV sentenza 3 dicembre 2015, n. 5492 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 814 del 2014, proposto da: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ed altri (…); contro Ga. Spa...
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Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 3 dicembre 2015, n. 5494. Nelle gare basate sul criterio del prezzo più basso, la pubblica amministrazione appaltante può applicare il principio di equivalenza dei prodotti. La sentenza ha motivato che il principio di equivalenza dei prodotti favorisce la massima partecipazione dei concorrenti e consente alla stazione appaltante di avere un prodotto o servizio che soddisfa le esigenze della collettività
Consiglio di Stato sezione III sentenza 3 dicembre 2015, n. 5494 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 6044 del 2015, proposto da: Cl. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza del 27 ottobre 2015, n. 43319. In forza della regola della “autosufficienza” del ricorso, operante anche in sede penale, il ricorrente che intenda dedurre in sede di legittimità il travisamento di una prova testimoniale ha l’onere di suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell’integrale contenuto delle dichiarazioni rese dal testimone, non consentendo la citazione di alcuni brani delle medesime l’effettivo apprezzamento del vizio dedotto
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza del 27 ottobre 2015, n. 43319 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FIANDANESE Franco – Presidente – Dott. DAVIGO P. – rel. Consigliere – Dott. RAGO Geppino – Consigliere – Dott. PELLEGRINO Andrea – Consigliere – Dott. RECCHIONE Sandra –...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 9 dicembre 2015, n. 48460. L’affermazione di responsabilità per la fattispecie di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone non implica, attesa la natura di reato di pericolo presunto, la prova dell’effettivo disturbo di più persone, essendo sufficiente l’idoneità della condotta a disturbarne un numero indeterminato. L’attitudine dei rumori a disturbare il riposo o le occupazioni delle persone non va necessariamente accertata mediante perizia o consulenza tecnica, di tal ché il Giudice ben può fondare il proprio convincimento su elementi probatori di diversa natura, quali le dichiarazioni di coloro che sono in grado di riferire le caratteristiche e gli effetti dei rumori percepiti, sì che risulti oggettivamente superata la soglia della normale tollerabilità.
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 9 dicembre 2015, n. 48460 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 3/2/2015, il Tribunale di Cagliari giudicava S.E. colpevole della contravvenzione di cui all’art. 659 cod. pen. e la condannava alla pena di 200 euro di ammenda; alla stessa era contestato di non aver impedito lo strepitio...
Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 7 dicembre 2015, n. 48346. L’elemento della violenza nella fattispecie criminosa di violenza privata si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l’offeso della libertà di determinazione e di azione, potendo consistere anche in una violenza “impropria”, che si attua attraverso l’uso di mezzi anomali diretti ad esercitare pressioni sulla volontà altrui, impedendone la libera determinazione. Pertanto, integra il delitto di violenza privata la condotta di colui che parcheggi la propria autovettura dinanzi ad un fabbricato in modo tale da bloccare il passaggio impedendo l’accesso alla parte lesa, considerato che, ai fini della configurabilità del reato in questione, il requisito della violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l’offeso della libertà di determinazione e di azione
Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 7 dicembre 2015, n. 48346 Ritenuto in fatto Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Genova aveva, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale monocratico di Chiavari, condannato la predetta imputata alla pena di giorni 15 di reclusione ( con pena sospesa ), oltre al...
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 7 dicembre 2015, n. 24817. In tema di notificazione della decisione di primo grado in cui sia stata parte un’Amministrazione dello Stato, laddove l’Amministrazione si sia difesa attraverso proprio personale, la deroga al primo comma del R.D. n. 1611 del 1933, art. 11, comma 1, sull’obbligatoria notifica degli atti introduttivi di giudizio contro le amministrazioni erariali all’Avvocatura dello Stato, comporta, allorquando l’Autorità convenuta in giudizio sia rimasta contumace ovvero si sia costituita personalmente o tramite funzionario delegato, anche quella al suddetto art. 11, comma 2 che prevede la notificazione degli altri atti giudiziali e delle sentenze sempre presso la stessa Avvocatura. Ne consegue che la notificazione della sentenza che chiude il giudizio di primo grado, ai fini del decorso del termine breve per l’impugnazione, deve essere effettuata alla stessa Autorità che si sia costituita mediante un proprio funzionario e non presso l’ufficio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato, territorialmente competente, trovando applicazione i principi generali di cui agli artt. 292 e 285 cod. proc. civ., i quali disciplinano anche le controversie in cui sia parte un’amministrazione dello Stato, in caso di inapplicabilità del predetto art. 11
Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 7 dicembre 2015, n. 24817 Svolgimento del processo e motivi della decisione 1. La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito di relazione a norma dell’art. 380-bis c.p.c., condivisa dal Collegio. 2. La Corte di appello di Roma dichiarava inammissibile l’appello svolto dal...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 9 dicembre 2015, n. 24850. L’ambito del danno risarcibile per inadempimento contrattuale è circoscritto dal criterio della cosiddetta regolarità causale, nel senso che sono risarcibili i danni diretti ed immediati, ed inoltre i danni mediati ed indiretti che rientrano nella serie delle conseguenze normali del fatto, in base ad un giudizio di probabile verificazione rapportato all’apprezzamento dell’uomo di ordinaria diligenza; alla regola secondo cui in presenza di un evento dannoso tutti gli antecedenti senza i quali esso non si sarebbe verificato debbono essere considerati come sue cause (abbiano essi agito in via diretta e prossima ovvero in via indiretta e remota) fa eccezione il principio di causalità efficiente, in base al quale la causa prossima sufficiente da sola a produrre l’evento esclude il nesso eziologico fra questo e le altre cause antecedenti. L’accertamento di tale nesso di causalità è riservato al giudice del merito, il cui apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 9 dicembre 2015, n. 24850 Ritenuto in fatto 1. – La società “Russottfinance s.p.a.” convenne in giudizio la Provincia Regionale di Messina, chiedendo pronunciarsi sentenza di esecuzione in forma specifica del contratto preliminare col quale essa attrice aveva promesso di vendere all’ente provinciale – che si era obbligato...
Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 4 dicembre 2015, n.5530. Sussiste la giurisdizione del g.o. sulla controversia avente ad oggetto esclusivamente la quantificazione dell’importo dovuto dall’amministrazione ai sensi dell’articolo 42-bis del d.P.R. n. 327/2001, senza che venga anche in contestazione l’utilizzo, da parte della p.a., di tale strumento né la legittimità dello stesso in relazione alla sussistenza dei presupposti normativamente previsti per la emanazione di un provvedimento di acquisizione sanante. Ove l’autonomo, speciale ed eccezionale procedimento espropriativo di cui all’art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001 sia stato legittimamente promosso, attuato e concluso, l’indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, in quanto previsto dal legislatore per la perdita della proprietà del predetto bene immobile, non può che conferire all’indennizzo medesimo natura non già risarcitoria ma indennitaria, con l’ulteriore corollario che le controversie aventi ad oggetto la domanda di determinazione o di corresponsione dell’indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa sono attribuite alla giurisdizione del Giudice ordinario
CONSIGLIO DI STATO SEZIONE IV SENTENZA 4 dicembre 2015, n.5530 SENTENZA ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm. sul ricorso numero di registro generale 9428 del 2015, proposto da: Comune di Nave, rappresentato e difeso dall’avv. Domenico Bezzi, con domicilio eletto presso Paolo Rolfo in Roma, Via Appia Nuova 96; contro Giacomini Riccardo Titolare...
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 27 ottobre 2015, n. 43265. La nozione di “residenza” rilevante ai fini del rifiuto di consegna di un cittadino di altro Paese membro dell’Unione, ai sensi dell’art. 18, lett. r), l. 69/2005, presuppone un radicamento reale e non estemporaneo della persona nello Stato, desumibile dalla legalità della sua presenza in Italia, dall’apprezzabile continuità temporale e stabilità della stessa, dalla distanza temporale tra quest’ultima e la commissione del reato e la condanna conseguita all’estero, dalla fissazione in Italia della sede principale (anche se non esclusiva) e consolidata degli interessi lavorativi, familiari ed affettivi, dal pagamento eventuale di oneri contributivi e fiscali. La nozione di “dimora”, rilevante ai medesimi fini, si identifica con un soggiorno nello Stato stabile e di una certa durata, idoneo a consentire l’acquisizione di legami con lo Stato pari a quelli che si instaurano in caso di residenza
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE VI SENTENZA 27 ottobre 2015, n. 43265 Svolgimento del processo Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano disponeva la consegna alle autorità giudiziarie dello Stato di Romania di S.I. (alias K.Z.), cittadino rumeno, in esecuzione del mandato di arresto europeo dell’8 febbraio 2012, emesso al fine...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 24 novembre 2015, n. 23981. L’accertamento circa la confondibilità tra marchi in conflitto, costituente un presupposto comune delle azioni di nullità e contraffazione del marchio, deve compiersi in via globale e sintetica, avendo riguardo all’insieme dei loro elementi salienti, grafici, visivi o fonetici, e non attraverso il loro esame particolareggiato e la separata considerazione di ogni singolo elemento
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 24 novembre 2015, n. 23981 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RORDORF Renato – Presidente Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere...