Articolo

Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 22 luglio 2015, n. 31955. Ai fini del perfezionamento del condono edilizio di cui alla legge 724/1994, il limite volumetrico di 750 metri cubi previsto dall’art. 39, comma 1 è applicabile a tutte le opere, senza alcuna distinzione tra residenziali e non residenziali.

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 22 luglio 2015, n. 31955   Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Napoli, con ordinanza del 21/10/2013 ha respinto la domanda di revoca dell’ordine di demolizione disposto con sentenza del Pretore di Pozzuoli del 21/3/1994, irrevocabile il 13/6/1996 e concernente un “manufatto composto di piano...

Articolo

Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 27 luglio 2015, n. 3667. Nelle zone di rispetto cimiteriale non è ammessa alcuna costruzione se non quelle espressamente previste dall’art. 338 del Testo Unico delle leggi sanitarie, nemmeno quelle cosiddette ad edilizia libera

Consiglio di Stato sezione VI sentenza 27 luglio 2015, n. 3667 Fatto Il signor Alabiso riferisce di essere gestore di un deposito giudiziario di veicoli sottoposti a sequestro e/o fermo amministrativo e di aver proposto ricorso dinanzi al T.A.R. della Lombardia rubricato al n. 1187/2013 al fine di ottenere l’annullamento della nota dirigenziale in data...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 8 luglio 2015, n. 29085. Anche se l’opera è ormai ultimata, la semplice messa in funzione dell’impianto fotovoltaico realizzato senza la prevista autorizzazione amministrativa regionale integra quel periculum in mora che ne autorizza il sequestro preventivo

  Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 8 luglio 2015, n. 29085 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FRANCO Amedeo – Presidente Dott. RAMACCI Luca – rel. Consigliere Dott. ANDREAZZA Gastone – Consigliere Dott. PEZZELLA Vincenzo – Consigliere Dott. ANDRONIO...

Articolo

Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 16 luglio 2015, n. 3560. Nel sistema della verifica prevista dall’art. 12 del d.lgs. n. 42/2004, non è configurabile alcun silenzio significativo idoneo a far cessare quella condizione di bene culturale della cosa oggetto di tutela. Questa conclusione è in linea con l’intera configurazione della verifica dell’art. 12 del Codice che prevede – in luogo del precedente sistema degli “elenchi” – una presunzione legale relativa di culturalità e una sottoposizione al regime integrale di bene culturale fino a che il procedimento di verifica non si sia espressamente concluso con un provvedimento amministrativo negativo di quell’interesse, con gli effetti di condizione risolutiva di quel regime; ovvero con un provvedimento positivo che conferma e consolida il regime medesimo, spiegando gli effetti di un’ordinaria dichiarazione di bene culturale (art. 12, comma 7). D’altra parte, se si considera che il provvedimento negativo ha gli effetti sostanziali di fuoriuscita giuridica del bene dal patrimonio culturale nazionale e di sottrazione al relativo regime, è ragionevole ritenere che le conseguenze giuridiche negative di un’eccessiva durata del procedimento non debbano prevalere, grazie a una fictio iuris, sull’esigenza superiore e immanente della tutela fino a che di questa non si sia dimostrata la mancanza di giustificazione. Non v’è dubbio infatti che – nelle more del completamento del procedimento – quella fuoruscita potrebbe essere di pregiudizio all’integrità effettiva del bene e rendere inutile il ritorno della tutela se, successivamente, ne venisse riconosciuta la buona ragione. Il provvedimento adottato oltre il termine di cui all’art. 12, consolida legittimamente gli effetti provvisori di sottoposizione presuntiva al regime di bene culturale

Consiglio di Stato sezione VI sentenza 16 luglio 2015, n. 3560 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE SESTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 9439 del 2014, proposto da: Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo, Direzione...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 1 luglio 2015, n. 27575. La realizzazione di una tettoia, tale essendo la struttura in questione, non costituisce intervento di manutenzione straordinaria, né si configura quale pertinenza atteso che essendo parte integrante dell’edificio ne costituisce ampliamento, con conseguente integrabilità, in difetto del preventivo rilascio del permesso di costruire, del reato di cui all’art.44 DPR 380/01

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 1 luglio 2015, n. 27575 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FIALE Aldo – Presidente Dott. AMORESANO Silvio – rel. Consigliere Dott. MULLIRI Guicla – Consigliere Dott. SCARCELLA Alessio – Consigliere Dott. MENGONI...

Articolo

Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 23 giugno 2015, n. 3179. La demolizione di un intero fabbricato, realizzato in parte con regolare titolo abilitativo, è ammessa solo quando gli interventi abusivi risultino tali da rendere non più identificabile e ripristinabile quanto regolarmente edificato

Consiglio di Stato sezione VI sentenza 23 giugno 2015, n. 3179 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE SESTA ha pronunciato la presente SENTENZA ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm. sul ricorso numero di registro generale 3238 del 2015, proposto dal signor Do.Pa., rappresentato e...