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Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 20 marzo 2014, n. 13055. Non vale come minaccia l'affermazione all'indirizzo della persona offesa, "con me devi stare zitta, devi fare silenzio"

Corte di Cassazione sezione V sentenza  20 marzo 2014, n. 13055 Fatto e diritto Propone ricorso per cassazione, T.R. , avverso la sentenza del Tribunale di Bassano del Grappa, in data 20 aprile 2012, con la quale è stata confermata in quella di primo grado, di condanna in ordine ai reati di ingiuria – così...

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 12 marzo 2014, n. 11900. Il mero dato quantitativo del superamento dei limiti tabellari previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 1 bis, lettera a), come modificato dalla Legge n. 49 del 2005, non costituisce una presunzione, sia pure relativa, sulla destinazione della sostanza ad un uso non esclusivamente personale, in quanto il giudice e' comunque chiamato ad effettuare, sulla base degli ulteriori parametri indicati nella disposizione normativa citata, una valutazione diretta a verificare se le modalita' di presentazione e le altre circostanze dell'azione siano tali da escludere una finalita' esclusivamente personale della detenzione, ne' puo' dirsi che il superamento del dato quantitativo della sostanza detenuta determini una inversione dell'onere della prova a carico dell'imputato in ordine alla destinazione della droga detenuta, rimanendo tale onere a carico dell'accusa

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 12 marzo 2014, n. 11900 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MILO Nicola – Presidente Dott. LANZA Luigi – Consigliere Dott. FIDELBO Giorgio – rel. Consigliere Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere Dott. DI...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 18 marzo 2014, n. 12740. Integra il reato di appropriazione indebita la condotta consistente nella mera interversione del possesso, che sussiste anche nel caso di una detenzione qualificata, conseguente all'esercizio di un potere di fatto sulla cosa, al di fuori della sfera di sorveglianza del titolare

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 18 marzo 2014, n. 12740  Fatto e diritto 1. Con ordinanza del 24/10/2013, il Tribunale del Riesame di Roma, in accoglimento dell’appello proposto dal Pubblico Ministero avverso il decreto con il quale, in data 17/09/2013, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale della medesima città, aveva rigettato l’istanza...

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Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 17 febbraio 2014, n. 7363. Stupefacenti: la fattispecie di lieve entità dopo il Decreto svuota-carceri

  SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE IV PENALE Sentenza  17 febbraio 2014, n. 7363 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SIRENA Pietro A – Presidente – Dott. FOTI Giacomo – Consigliere – Dott. MASSAFRA Umberto – Consigliere – Dott. CIAMPI...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 19 marzo 2014, n. 12939. Per poter configurare la contravvenzione di cui all'art. 659 cod. pen. è necessario che i rumori prodotti, oltre ad essere superiori alla normale tollerabilità, abbiano la attitudine a propagarsi, a diffondersi, in modo da essere idonei a disturbare una pluralità indeterminata di persone. Tanto viene dedotto dalla considerazione della natura del bene giuridico protetto, consistente nella quiete pubblica e non nella tranquillità dei singoli soggetti che denuncino la rumorosità altrui. Pertanto, quando l'attività disturbante si verifichi in un edificio condominiale, come ricorre nel caso in esame, per ravvisare la responsabilità penale del soggetto agente non è sufficiente che i rumori, tenuto conto anche dell'ora notturna o diurna di produzione e della natura delle immissioni, arrechino disturbo o siano idonei a turbare la quiete e le occupazioni dei soli abitanti l'appartamento inferiore o superiore rispetto alla fonte di propagazione, i quali, se lesi, potranno far valere le loro ragioni in sede civile, azionando i diritti derivanti dai rapporti di vicinato, ma deve ricorrere una situazione fattuale diversa di oggettiva e concreta idoneità dei rumori ad arrecare disturbo alla totalità o ad un gran numero di occupanti del medesimo edificio, oppure a quelli degli stabili prossimi, insomma ad una quantità considerevole di soggetti. Soltanto in tali casi, come risulta essersi verificato in quello affrontato dalla sentenza impugnata, potrà dirsi turbata o compromessa la quiete pubblica

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 19 marzo 2014, n. 12939 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza resa il 13 dicembre 2012 la Corte di Appello di Venezia riformava parzialmente la sentenza del Tribunale di Treviso dei 20 giugno 2011, che aveva dichiarato l’imputata R.F. colpevole del reato di cui agli artt. 81 cpv.,...