Articolo

Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 8 aprile 2014, n. 8197. L'impugnazione del licenziamento proposta in sede stragiudiziale, pur non avendo carattere negoziale, è tuttavia atto unilaterale tra vivi a contenuto patrimoniale e ad essa, pertanto, a norma dell'art. 1324 cod. civ., si applicano le disposizioni che regolano i contratti, ivi compresa la norma di cui all'art. 1392 cod. civ. secondo la quale si estende alla procura la forma prescritta per il contratto che il rappresentante deve concludere, essendo tale norma – che non presuppone la natura bilaterale o plurilaterale dell'atto – perfettamente compatibile con gli atti unilaterali. È invece incompatibile con gli atti unilaterali che devono essere compiuti entro un termine perentorio (e con gli atti interruttivi della prescrizione) la retroattività della ratifica sancita dall'art. 1392 cod. civ., posto che le esigenze di certezza sottese alla fissazione dei termini di prescrizione e decadenza non sono conciliabili con l'instaurazione di una situazione di pendenza suscettibile di protrarsi in maniera indeterminata, ben oltre la loro scadenza, e la cui durata rimarrebbe nell'esclusiva disponibilità del "dominus"

Suprema Corte di Cassazione sezione Lavoro sentenza  8 aprile 2014, n. 8197 Svolgimento del processo Con sentenza depositata il 7 luglio 2011 la Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Rieti, ha dichiarato il ricorrente D.M. decaduto dall’impugnazione del licenziamento a lui intimato dalla società Faceo Italia con lettera ricevuta dal...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 26 marzo 2014, n. 7106. In materia di pubblico impiego contrattualizzato non si applica l'art. 2103 c.c.

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 26 marzo 2014, n. 7106 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VIDIRI Guido – Presidente Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere Dott. BERRINO Umberto – Consigliere Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere Dott. MAROTTA Caterina –...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza dell'1 aprile 2014, n. 7559. Non è tenuto a comunicare i suoi redditi alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, l’avvocato che svolge solo collaborazioni per conti di imprese, amministrazioni o riveste cariche all’interno di società

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza dell’1 aprile 2014, n. 7559   ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 2621-2010 proposto da: CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA FORENSE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DI VILLA PAMPHILI 59, presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza 1 aprile 2014, n. 7569. Rimesso alle sezioni unite il quesito in merito all'accessorietà o meno del credito derivante dal risarcimento del maggior danno da inadempimento o ritardato per l'omesso o ritardato pagamento dei contributi rispetto all'obbligazione contributiva e la relativa presrizione.

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro ordinanza 1 aprile 2014, n. 7569 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Presidente Dott. VENUTI Pietro – Consigliere Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere Dott. MANNA Antonio – rel. Consigliere Dott. TRIA...

Articolo

Corte Costituzionale, sentenza n. 69 del 2 aprile 2014. Dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede che le disposizioni di cui al comma1, lettera d), si applicano anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del presente decreto

Corte Costituzionale Sentenza  69 del 2 aprile 2014   Giudizio Presidente SILVESTRI – Redattore MORELLI Udienza Pubblica del 25/02/2014    Decisione  del 26/03/2014 Deposito del 02/04/2014   Pubblicazione in G. U. Norme impugnate: Art. 38, c. 4°, del decreto legge 06/07/2011, n. 98, convertito, con modoficazioni, dall’art. 1, c. 1°, della legge 15/07/2011, n. 111. Massime: Atti decisi:...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 17 marzo 2014, n. 6132. Ai fini della competenza territoriale nelle controversie di lavoro, la nozione di dipendenza aziendale di cui all'articolo 413 cod. proc. civ. (non coincidente con quella di unita' produttiva quale si desume da altre norme di legge) deve intendersi in senso lato, in armonia con la mens legis, mirante a favorire il radicamento del foro speciale del lavoro (avente carattere strumentale) nel luogo della prestazione lavorativa, alla condizione pero' che l'imprenditore disponga ivi almeno di un nucleo, seppur modesto, di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa. Nel verificare l'esistenza del criterio di collegamento della "dipendenza" dell'azienda occorre dunque accertare in concreto che sussista un pur minimo nucleo di riferimento dell'attivita' aziendale nella sede prescelta. E' onere della parte interessata ad avvalersi di tale collegamento allegare e dimostrare l'esistenza delle condizioni per ritenerlo operante.

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 17 marzo 2014, n. 6132 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE L Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere Dott....