cassazione

Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza del 7 marzo 2014, n. 5444 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSELLI Federico – Presidente –
Dott. MANNA Antonio – Consigliere –
Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 9035-2011 proposto da:
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI TRAPANI P.I. (OMISSIS), in
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE ANGELICO 45, presso lo studio
dell’avvocato BUCCELLATO FAUSTO, rappresentata e difesa dall’avvocato
PARISI SALVATORE, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
B.F. c.f. (OMISSIS), N.G. c.f.
(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA F.
CORRIDONI 14, (STUDIO DE FELICE & ASSOCIATI), rappresentati e
difesi
dall’avvocato DE FELICE ROBERTO EMANUELE, giusta delega in atti;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1674/2010 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,
depositata il 18/01/2011 r.g.n. 2153/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
10/12/2013 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI;
udito l’Avvocato BUCCELLATO FAUSTO per delega PARISI SALVATORE;
udito l’Avvocato DE FELICE EMANUELE ROBERTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
MATERA Marcello, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

FATTO E DIRITTO

La sentenza impugnata.

La Corte d’appello di Palermo ha accolto gli appelli, riuniti, proposti da B.F. e N.G., entrambi ex medici condotti, e, riformando le sentenze del Tribunale di Trapani, ha condannato la ASL provinciale di Trapani a corrispondere a ciascuno di loro la somma di Euro 26.468,37, oltre interessi legali dalla maturazione dei crediti al saldo, a loro dovuta, nel periodo dal 1.8.1999 al 31.12.2002, a titolo di indennità di specificità medica disciplinata dall’art. 54 del CCNL della dirigenza medica e veterinaria del servizio sanitario nazionale relativo al quadriennio 1998-2001.

La Corte territoriale, in esito all’esame della disciplina collettiva, tenuto conto delle peculiarità del rapporto di lavoro degli ex medici condotti, della funzione dirigenziale svolta e del trattamento economico in concreto erogato, ha accertato che non vi erano ragioni per non riconoscere l’indennità chiesta, connessa proprio allo svolgimento di mansioni dirigenziali.

Per la cassazione della sentenza ricorre l’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani sulla base di quattro motivi.
I contro ricorrenti hanno resistito al ricorso ed hanno anche depositato memoria illustrativa ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
I motivi di ricorso.
1.- Omesso esame della censura, già accolta dal primo giudice, relativa alla carenza di allegazione in fatto ed in diritto della domanda.

Sostiene l’azienda ricorrente che la Corte di appello avrebbe omesso di considerare che il ricorso non conteneva alcuna allegazione circa l’avvenuto esercizio da parte dei tre medici della facoltà di optare per il trattamento economico onnicomprensivo, circostanza che rappresentava il presupposto della domanda. Inoltre, il giudice di appello non avrebbe considerato che la pretesa azionata non era in alcun modo argomentata se non a mezzo di un rinvio alla decisione del Consiglio di Stato che tuttavia, nella pronuncia n. 2537 del 2004, si era pronunciato sulla questione, del tutto diversa, della illegittimità dell’art. 133 del contratto collettivo approvato con D.P.R. n. 384 del 1990 che aveva prorogato per un triennio il trattamento economico previsto dal D.P.R. n. 270 del 1987, art. 110.

2.- violazione dell’art. 37 e art. 44, commi 2, 4, 5 e 6 del CCNL dell’area medica e veterinaria del servizio sanitario nazionale quadriennio 1998-2001.

Ad avviso dell’azienda ricorrente la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare che gli artt. 37 e 44 del c.c.n.l. di comparto, ratione temporis applicabile, ancorano la percezione dell’indennità all’avvenuto passaggio al “rapporto unico” e che, ove l’opzione sia stata esercitata successivamente alla data indicata nella norma collettiva (14.3.2000), il compenso deve essere erogato dalla data di esercizio dell’opzione mentre, per tutti, il rapporto si trasforma dal 31.12.2001 ed il diritto al compenso, quindi, sorge da allora. Il tenore letterale delle disposizioni collettive richiamate è tale che non è consentito darne altra lettura e dunque non è sufficiente il riconoscimento degli ex medici condotti quali dirigenti del servizio sanitario nazionale ma è necessario che questi siano confluiti nel c.d. rapporto unico.

3. – Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 270 del 1987, art. 110 ed L. n. 58 del 1991, art. 5 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. – Violazione dell’art. 70, comma 5 del CCNL 5.12.1996 1^ biennio, art. 3, comma 3 CCNL 5.12.1996 2^ biennio, art. 43, comma 5 CCNL 8.6.2000 1^ biennio, art. 6, comma 4 CCNL 8.6.2000 2^ biennio, art. 48, comma 1 CCNL 3.11.2005 1^ biennio, art. 4, comma 1 CCNL 5.7.2006 2^ biennio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Rileva la ricorrente che la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto della peculiarità del rapporto dei medici ex condotti. Questi a norma della L. n. 833 del 1978, art. 61 sono transitati alle unità sanitarie locali per svolgere l’attività già prestata in favore di comuni o consorzi comunali.

Sulla base di una disciplina transitoria gli ex medici condotti potevano accedere contemporaneamente al servizio di dipendenza ed a quello di convenzionamento (D.P.R. n. 761 del 1979, art. 82 ed D.P.R. n. 348 del 1983, art. 28).

Con il D.P.R. n. 270 del 1987, art. 110, a coloro che avessero voluto mantenere il doppio rapporto era dato un termine entro il quale dovevano optare per un trattamento economico onnicomprensivo (L. 8.640.000).

Il D.P.R. n. 384 del 1990, art. 133 ha, poi, prorogato il termine per l’opzione senza introdurre alcun incremento del trattamento economico onnicomprensivo.

Tale norma è stata ritenuta illegittima dal TAR, con sentenza poi confermata da Consiglio di Stato (sentenza n. 2537 del 2004). Si è infatti accertato che, fatta eccezione per la peculiarità delle prestazioni rese, i medici ex condotti sono divenuti a tutti gli effetti dipendenti delle USL e, pertanto, era illegittima la previsione di trattamenti economici ingiustificatamente differenziati.

Sulla base di tale pronuncia i ricorrenti hanno ritenuto di aver diritto alla equiparazione del trattamento economico a quello degli altri dirigenti medici.

Tuttavia, sottolinea la ASL ricorrente, anche dopo la decisione del giudice amministrativo legislatore e parti sociali hanno ritenuto di dover riconoscere ai medici ex condotti un trattamento onnicomprensivo senza altre indennità. Ed infatti la L. n. 58 del 1991, art. 5 ha mantenuto ad esaurimento l’inquadramento quali medici dipendenti e convenzionati sebbene la L. n. 412 del 1991, art. 4, comma 7 avesse stabilito l’incompatibilità del doppio rapporto. Il D.Lgs. n. 229 del 1999 ha soppresso tutti i rapporti a tempo definito (e tra questi gli ex condotti) ma ha demandato alla contrattazione collettiva l’attuazione. L’art. 44 CCNL 8.6.2000 prevede il rientro dei medici ex condotti entro il 1.12.2001 ma mantiene il carattere onnicomprensivo della retribuzione e non estende l’indennità in parola. La L. 138 del 2004 ha nuovamente demandato alla contrattazione collettiva la soppressione delle posizioni anomale ma il contratto (art. 13 CCNL 3.11.2005) ha scelto di conservare ad esaurimento nelle condizioni in essere (con trattamento onnicomprensivo di volta in volta rideterminato, cfr. art. 70, comma 5 CCNL 1996 1^ biennio, art. 3, comma 3 1996 2^ biennio, art. 43, comma 5 CCNL 8.6.2000 1^ biennio, art. 6, comma 4 CCNL 8.6.2000 2^ biennio, art. 48, comma 1 CCNL 3.11.2005 1^ biennio, art. 4, comma 1 CCNL 5.7.2006 2^ biennio) senza termini per l’esercizio dell’opzione e prevedendo invece trattamenti tabellari paralleli per la generalità dei dirigenti medici. Tale scelta si spiega ove si tenga conto delle maggiori opportunità professionali riconosciute in ragione del doppio status conservato.

4.- Violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40, commi 3 e 4 e art. 45 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5. Omesso esame dell’eccezione diretta a rilevare la mancata impugnazione delle norme contrattuali.

Osserva la ricorrente che la sentenza di primo grado aveva sottolineato la decisività della circostanza che non fossero state impugnate le norme collettive che avevano previsto il trattamento economico differenziato dei medici ex condotti. La Corte d’appello, invece, sebbene l’eccezione fosse stata in quella sede reiterata, non l’ha affatto esaminata. Tanto premesso la ricorrente rammenta che la determinazione dei compensi che compongono il trattamento economico dei dipendenti pubblici è rimessa alla contrattazione nazionale (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45) che ha carattere obbligatorio per le amministrazioni le quali non possono sottoscrivere, in sede decentrata, contratti integrativi che contrastino con vincoli determinati dai contratti nazionali ovvero comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Pertanto poichè le norme contrattuali hanno previsto solo alcune indennità (l’indennità integrativa speciale e la retribuzione individuale di anzianità) ma non anche l’indennità di specificità medica tale ultimo compenso non può essere riconosciuto.

Le ragioni della decisione.

Il primo motivo di ricorso è infondato.

La Corte territoriale, infatti, per esaminare il merito della controversia ha, seppur implicitamente, ritenuto che in atti fossero stati allegati i fatti costitutivi del diritto azionato. D’altro canto riprova dell’esistenza di sufficienti allegazioni è data dalla constatazione di un ampio sviluppo del contraddittorio su tutte le circostanze di fatto che qualificavano la posizione degli odierni resistenti e delle pretese fatte valere.

Ciò posto, e venendo all’esame delle censure riportate nel secondo terzo e quarto motivo, che per la loro connessione vanno esaminate congiuntamente, si osserva quanto segue.

In primo luogo va rilevato che le disposizioni collettive richiamate prevedono uno specifico trattamento economico omnicomprensivo (originariamente previsto dal D.P.R. n. 270 del 1987, art. 110) per i medici ex condotti che, pur inquadrati come dirigenti medici nei ruoli della A.S.L. non abbiano optato per il rapporto di lavoro esclusivo con quest’ultima.

Con l’art. 70, comma 5, del c.c.n.l. 1996, art. 43, comma 5, del c.c.n.l. del 2000 e art. 48 del c.c.n.l. del 2005, la parti sociali si sono limitate ad aggiornare l’importo omnicomprensivo originariamente contemplato dal D.P.R. n. 270 del 1987, art. 110, ma non ha previsto il riconoscimento di quegli emolumenti che spettano invece ai dirigenti medici, a tempo pieno o a tempo definito, con rapporto esclusivo di dipendenza con l’azienda sanitaria, quale appunto l’indennità di specificità medica.

Al riguardo va rammentato che questa Corte, seppur in fattispecie parzialmente diversa, ha affermato che ai medici dipendenti di una A.S.L., inquadrati ai sensi del D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270, art. 110 come medici ex condotti, con trattamento economico onnicomprensivo, cui l’azienda datrice di lavoro abbia attribuito mansioni ulteriori e diverse, in assenza di disposizioni legislative e contrattuali in tal senso, non hanno diritto alla corresponsione di una quota aggiuntiva di retribuzione in quanto l’unica questione che si può concretamente porre è quella dell’adeguatezza e proporzionalità della retribuzione in relazione alla qualità e quantità della prestazione complessivamente svolta ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 Cost. (cfr. Cass. 19.3.2008 n. 7387).

Più in particolare si osserva che sebbene tutti i medici del Servizio sanitario nazionale abbiano la qualifica di dirigente (D.Lgs. n. 502 del 1992, ex art. 15, comma 3, cfr. Cass. 3.11.06 n. 23549), tuttavia la legge prima e la contrattazione collettiva, poi, hanno conservato per i medici ex condotti che non abbiano esercitato l’opzione per il rapporto esclusivo con l’azienda sanitaria una specifica posizione.

Ed infatti, mentre con il D.L. 29 dicembre 1990, n. 415, convertito con modificazioni in L. 26 febbraio 1991, n. 58, sono stati confermati ad esaurimento i rapporti di lavoro dei medici ex condotti in essere alla data del 30.12.1990, la L. n. 58 del 1991, art. 5 ha consentito agli stessi di mantenere, con l’azienda di provenienza, il doppio rapporto (quali medici dipendenti e convenzionati), nonostante la L. n. 412 del 1991 (art. 4, comma 7) ne avesse escluso la possibilità, obbligandoli tuttavia a scegliere tra la dipendenza ed il rapporto di lavoro a convenzione e favorendo per tale scelta il passaggio al rapporto di lavoro a tempo pieno. Il D.Lgs. n. 229 del 1999, poi, ha disposto la soppressione di tutti i rapporti di lavoro a tempo definito (D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 15 bis), e ne ha demandato l’attuazione al C.C.N.L..

Tale ultima fonte (e cioè il C.C.N.L. 8.6.2000), ha quindi previsto il rientro in tale rapporto di lavoro ad orario unico ed esclusivo entro il 1.12.2001.

In materia è nuovamente intervenuto il legislatore che, dopo aver prorogato i termini per l’opzione, da ultimo – con la L. n. 138 del 2004 – ha nuovamente affidato al C.C.N.L. il compito di ricondurre ad unità tutti i rapporti di lavoro.

Il contratto collettivo del 2005, quindi, all’art. 13, non ha più imposto termini per l’opzione ed ha lasciato la scelta alla libera determinazione degli interessati, mantenendoli ad esaurimento alle medesime condizioni in essere.

Tale essendo il quadro normativo, ne deriva che si deve ritenere ancora sussistente la distinzione tra medici ex condotti che non abbiano optato per il rapporto esclusivo ed il restante personale della A.S.L..

In tal senso depone anche la contrattazione collettiva atteso che l’art. 70, comma 5 del c.c.n.l. 5.12.1996, stabilisce che: “Il trattamento economico omnicomprensivo di L. 8.640.000 annue lorde previsto dal D.P.R. n. 270 del 1987, art. 110 per gli ex medici condotti ed equiparati che, entro la data di entrata in vigore del presente contratto, non risultino aver ancora optato ai sensi del D.P.R. n. 384 del 1990, art. 133, è rideterminato in L. 9.158.006”.

L’art. 37, comma 1, del c.c.n.l. del 2000, poi, ha aumentato solo la i.s.m.. Tale disposizione prevede infatti che “Il fondo previsto dall’art. 9 del CCNL stipulato l’8 giugno 2000, 2^ biennio economico 2000 – 2001, ai fini del finanziamento dell’indennità di specificità medica, della retribuzione di posizione, dell’equiparazione, dello specifico trattamento economico nei casi in cui è mantenuto a titolo personale nonchè dell’indennità di incarico di direzione di struttura complessa, è incrementato a decorrere dal 1 gennaio 2001, in ragione d’anno, di una quota pari allo 0,32% del monte salari annuo calcolato al 31 dicembre 1999.

L’incremento non assorbe quello già previsto dal 10 luglio 2001 ma si aggiunge ad esso”.

L’art. 36, comma 3, dello stesso contratto, invece, mantiene la distinzione per gli ex medici condotti non optanti e stabilisce che:

“Il trattamento economico omnicomprensivo di L. 11.289.872 (pari ad Euro 5.830,73) – previsto dall’art. 6 del CCNL 8 giugno 2000, 2^ biennio economico per gli ex medici condotti ed equiparati che non abbiano effettuato l’opzione per il rapporto esclusivo – in godimento da parte degli stessi al 10 gennaio 2001, è rideterminato dalla stessa data in L. 11.442.246 (pari a 5.909,43) e dal 1 luglio 2001 in L. 11.605.251 (pari ad Euro 5.993,61)”.

Il c.c.n.l. per la dirigenza medico veterinaria del s.s.n. del 2005 (parte normativa per il quadriennio 2006-2009, e parte economica per il biennio 2006-2007), conferma la precedente disciplina, stabilendo specificamente per gli ex medici condotti, all’art. 19, che: “Fatta salva l’applicazione dell’art. 13 del CCNL 3 novembre 2005, il trattamento economico omnicomprensivo di Euro 6.675,98 previsto dall’art. 4, comma 1, del CCNL del 5 luglio 2006 per gli ex medici condotti ed equiparati tuttora a rapporto non esclusivo, è rideterminato, a decorrere dall’1 gennaio 2006, in Euro 6.699,98 e, a decorrere dall’1 febbraio 2007, in Euro 6.974,78”. Nello stesso senso l’art. 4 del c.c.n.l. 5.7.06, e l’art. 13 del c.c.n.l. 3.11.05, che al comma 1 stabilisce che: “I rapporti di lavoro a tempo definito ed altri similari, già indicati nell’art. 44, comma 1, del CCNL 8 giugno 2000 ed ancora in essere all’entrata in vigore del presente contratto, sono mantenuti ad esaurimento, fatto salvo il caso di opzione per il passaggio al rapporto di lavoro con orario unico, esclusivo o non esclusivo, dei dirigenti interessati entro il termine del 30 novembre di ciascun anno e con decorrenza dal 1 gennaio dell’anno successivo”, mentre al comma 2 stabilisce che: “Il comma 1 trova applicazione anche nei confronti degli ex medici condotti ed equiparati, confermati ad esaurimento in via definitiva dal D.L. n. 415 del 1990, convertito in L. n. 58 del 1991”.

Tuttavia, prosegue la norma contrattuale, “Sino al passaggio (al rapporto unico o esclusivo) il trattamento economico spettante agli interessati è stabilito dall’art. 48.”. L’art. 48 (intitolato agli ex medici condotti) stabilisce che: “Fatta salva l’applicazione dell’art. 13, il trattamento economico omnicomprensivo di Euro 5.993,61 previsto dall’art. 36, comma 3 del CCNL integrativo del 10 febbraio 2004 per gli ex medici condotti ed equiparati tuttora a rapporto non esclusivo, è rideterminato, a decorrere dal 1 gennaio 2002, in Euro. 6.141,85 e, a decorrere dall’1 gennaio 2003, in Euro 6.352,03”.

Dal riferito quadro contrattuale collettivo discende, ancora una volta, la perdurante distinzione tra gli ex medici condotti che non abbiano optato per il rapporto esclusivo ed il restante personale a.s.l..

Non rileva, poi, l’Allegato n. 6 tavola 3 di cui all’art. 13, comma 1, del c.c.n.l. del 2005, dove è fatto riferimento all’i.s.m..

Lo stesso art. 13, al comma 2, stabilisce espressamente che: “Il comma 1 trova applicazione anche nei confronti degli ex medici condotti ed equiparati, confermati ad esaurimento in via definitiva dal D.L. n. 415 del 1990, convertito in L. n. 58 del 1991.” Aggiunge tuttavia che: “Sino al passaggio (al rapporto unico o esclusivo), il trattamento economico spettante agli interessati è stabilito dall’art. 48”.

L’art. 48, come visto, continua a stabilire un trattamento retributivo omnicomprensivo ad hoc per i medici ex condotti non optanti. L’Allegato 6, tavola 3, fa poi riferimento ai dirigenti medici a tempo definito ma non ai medici ex condotti, il cui trattamento, sino all’esercizio dell’opzione, continua ad essere regolato dal menzionato art. 48.

Ugualmente non rileva il comma 3 dell’art. 50 del c.c.n.l. 1996, che disciplina unicamente gli effetti pensionistici della i.s.m e dell’indennità di posizione senza prevederne l’attribuzione agli ex medici condotti (il richiamo al D.P.R. n. 384 del 1990, art. 110 – riguardante in generale le indennità del personale medico e veterinario – è evidentemente irrilevante, essendo il trattamento omnicomprensivo di costoro disciplinato dal D.P.R. n. 270 del 1987, art. 110).

In ultimo si rileva che anche la recente giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato sent. n. 4769 del 2013), nel decidere sulla domanda, già respinta dal T.A.R., di un ex medico condotto transitato alla A.S.L. che chiedeva il riconoscimento del diritto agli scatti di anzianità, in aggiunta al trattamento omnicomprensivo annuo di cui al D.P.R. n. 270 del 1987, art. 110, ha confermato l’interpretazione del giudice di primo grado precisando che la norma ora citata, attribuendo agli ex medici condotti che non abbiano scelto il “tempo pieno” o il “tempo definito”, un trattamento del tutto peculiare, “omnicomprensivo”, esclude l’aggiunta di ulteriori emolumenti, anche se legati all’anzianità di servizio, e si giustifica, dal punto di vista sistematico con la diversità degli obblighi di servizio e le diverse potenzialità di produzione di reddito consentite dal mantenimento di rapporti convenzionali fino a 1400 assistiti.

Dal quadro legislativo e contrattuale collettivo esposto risulta evidente che gli ex medici condotti che si trovino ancora con rapporto non esclusivo con le a.s.l., in ragione della loro libera scelta di non esercitare la relativa opzione, permangono in una posizione giuridica differenziata dal restante personale medico del s.s.n., mantenendo in particolare il trattamento retributivo omnicomprensivo originariamente previsto dal D.P.R. n. 270 del 1987, art. 110, successivamente aggiornato come sopra evidenziato, con esclusione degli ulteriori emolumenti previsti dalla contrattazione collettiva per i dirigenti medici del s.s.n., ed in particolare, per quanto qui interessa, della indennità di specificità medica.

In conclusione il ricorso va accolto. La sentenza deve essere cassata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la controversia può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2 con il rigetto delle domande proposte con i ricorsi introduttivi della lite.

Quanto alle spese dell’intero processo sussistono giusti motivi per compensarle interamente tra le parti avuto riguardo alla complessità della disciplina esaminata ed alla sua novità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta le domande proposte dagli originari ricorrenti.

Compensa tra le parti le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2013.

Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2014

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