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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 26 maggio 2014, n. 11713. In riferimento alla somministrazione gratuita dei farmaci, che l'ordinanza della Corte costituzionale n. 279 del 24 luglio 2003 – avente ad oggetto il divieto stabilito dall'art. 1, comma 4, del d.l. n. 186 del 1998, convertito nella legge n. 257 del 1998 di porre a carico del Servizio Sanitario Nazionale, nella fase di speciale sperimentazione prevista dalla legge, i medicinali somministrati con il "multitrattamento Di Bella" al di fuori delle ipotesi espressamente disciplinate – nel ritenere inammissibile che la Corte si sostituisca "alle valutazioni che, secondo legge, devono essere assunte nelle competenti sedi", costituite dagli organi tecnico-scientifici della sanità, comporta che il giudice ordinario non può disapplicare il provvedimento della Commissione Unica del Farmaco di diniego all'inserimento di alcuni medicinali nell'elenco di quelli dispensabili gratuitamente ma non influisce sull'eventuale applicabilità dell'art. 1, comma 4, del d.l. n. 536 del 1996, convertito nella legge n. 648 del 1996, che riguarda l'erogabilità gratuita dei medicinali in assenza di una valida alternativa terapeutica

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 26 maggio 2014, n. 11713 Fatto La Corte di appello di Trento – sezione distaccata di Bolzano, con sentenza del 18 marzo 2008, confermava la decisione di primo grado di rigetto della domanda proposta da B.K. intesa ad ottenere la condanna della Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 15 maggio 2014, n. 10662. La previa contestazione dell'addebito, necessaria in funzione di tutte le sanzioni disciplinari, non richiede l'osservanza di schemi prestabiliti e rigidi, come accade nella formulazione dell'accusa nel processo penale, assolvendo esclusivamente alla funzione di consentire al lavoratore incolpato di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa; pertanto, per il rispetto di tale incombente e' sufficiente che vengano fornite al lavoratore le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialita', il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari o comunque comportamenti in violazione dei doveri di cui agli articoli 2104 e 2105 c.c.; sicche', non essendo richiesta l'osservanza di schemi formali prestabiliti e essendo solo sufficiente che la contestazione degli addebiti disciplinari consenta al lavoratore incolpato di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa in sede disciplinare, e' pienamente ammissibile la contestazione per relationem mediante il richiamo ad atti del procedimento penale instaurato a carico del lavoratore per fatti e comportamenti rilevanti anche ai fini disciplinari, ove le accuse formulate in sede penale siano a conoscenza dell'interessato, perche', anche in tale ipotesi, risultano rispettati i principi di correttezza e garanzia del contraddittorio

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 15 maggio 2014, n. 10662 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROSELLI Federico – Presidente Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere Dott. MANCINO Rossana –...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 26 maggio 2014, n. 11715. Nella valutazione della sussistenza del giustificato motivo oggettivo di licenziamento di un lavoratore avente le mansioni di guida di automezzi pesanti di trasporto di rifiuti sulla pubblica via, il quale, con sentenza penale sia risultato consumatore di sostanze stupefacenti,è lo stesso lavoratore a dover fornire piena prova, attraverso la produzione dell’esito di esami tossicologici ad hoc, del proprio avvenuto recupero

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza  26 maggio 2014, n. 11715 Svolgimento del processo 1.- La sentenza attualmente impugnata respinge l’appello di AMA – Azienda Municipale Ambiente s.p.a. (d’ora in poi: AMA) avverso la sentenza del Tribunale di Roma in data 7 febbraio 2008, che, in accoglimento della domanda di G.G. , ha dichiarato...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza del 21 maggio 2014, n. 11204. L'interesse che determina l'incapacità a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., è solo quello giuridico, personale, concreto ed attuale, che comporta o una legittimazione principale a proporre l'azione ovvero una legittimazione secondaria ad intervenire in un giudizio già proposto da altri cointeressati. Tale interesse non si identifica con l'interesse di mero fatto, che un testimone può avere a che venga decisa in un certo modo la controversia in cui esso sia stato chiamato a deporre, pendente fra altre parti, ma identica a quella vertente tra lui ed un altro soggetto ed anche se quest'ultimo sia, a sua volta, parte del giudizio in cui la deposizione deve essere resa. Nè l'eventuale riunione delle cause connesse (per identità di questioni) può far insorgere l'incapacità delle rispettive parti a rendersi reciproca testimonianza, potendo tale situazione soltanto incidere sull'attendibilità delle relative deposizioni. E, comunque, la capacità a testimoniare (che, dunque, permane nonostante la disposta riunione, che lascia immutata l'autonomia dei singoli giudizi e non pregiudica la sorte delle singole azioni) differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., dipende, come detto, dalla presenza in un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro ordinanza del 21 maggio 2014, n. 11204 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE L Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CURZIO Pietro – Presidente – Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere – Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere – Dott. GARRI Fabrizia...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 7 maggio 2014, n. 9876. Nel giudizio di legittimità, l'art. 371 bis c.p.c., là dove impone, a pena di improcedibilità, che il ricorso notificato sia depositato in cancelleria entro il termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine assegnato, si riferisce non solo all'ipotesi in cui la Corte di cassazione abbia disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario cui il ricorso non sia stato in precedenza notificato, ma deve essere, con interpretazione estensiva, riferito anche all'ipotesi in cui la Corte di cassazione abbia disposto, ai sensi dell'art. 291 c.p.c., il rinnovo della notificazione del ricorso. Nello specifico, ove il difensore del ricorrente non abbia eletto domicilio in Roma, pur avendo indicato nel ricorso introduttivo l'indirizzo di posta certificata, la domiciliazione ex lege presso la cancelleria della Corte discende in generale dall'art. 82 del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37 e specificamente per il giudizio di legittimità dall'art. 366, co. 2 c.p.c. nella formulazione vigente anteriormente all'entrata in vigore della L. n. 183 del 2011.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Sentenza 7 maggio 2014, n. 9876   Ragioni della decisione 1. Con sentenza del 3.6.2005 il Tribunale di Firenze respingeva la domanda proposta da K.H.H. al fine di ottenere la condanna del Ministero della Difesa o dell’Azienda USL n. (…) di Firenze al risarcimento del danno determinato da inadempimento...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 22 maggio 2014, n. 11391. A norma dell'art. 27, comma 7, c.c.n.l. del 1995 cit., quanto corrisposto a titolo di indennità al pubblico impiegato nel periodo di sospensione cautelare dal servizio dev'essere conguagliato con quanto dovuto se il lavoratore fosse rimasto in servizio, solo in caso di proscioglimento con formula piena e perciò non necessariamente in caso di proscioglimento per prescrizione". E' stato osservato che la norma contrattuale, – omologa a quella di cui ali' art. 32 del c.c.n.I. dei comparto sanità applicabile nel caso in esame – innova rispetto alla precedente (D.P.R. n. 3 del 1957, art. 96) che permetteva il conguaglio in tutti i casi di proscioglimento disciplinare e, trasformando la sospensione cautelare della retribuzione in provvedimento definitivo ossia sostanzialmente in pena disciplinare: a) non può applicarsi agli illeciti disciplinari commessi prima della sua entrata in vigore; b) per gli illeciti successivi, e qualora venga inflitta la sanzione disciplinare della sospensione per durata inferiore alla sospensione cautelare sofferta, il mancato conguaglio può essere discrezionalmente disposto dall'Amministrazione, con motivazione riferita alla gravità dell'illecito nei suoi elementi oggettivi e soggettivi

Suprema Corte di Cassazione, sezione lavoro sentenza 22 maggio 2014, n. 11391 Svolgimento del processo Con sentenza dei 9.3.2007, la Corte di appello di Roma rigettava il gravame proposto da Colajacomo Enrico avverso la pronunzia di primo grado che aveva respinto la domanda del predetto intesa all’impugnativa della sanzione disciplinare irrogatagli dalla Azienda Sanitaria Locale...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 14 maggio 2014, n. 10425. La responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 cod. civ. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma non è circoscritta alla violazione di regole d'esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, essendo sanzionata dalla norma l'omessa predisposizione di tutte le misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale e della maggiore o minore possibilità di indagare sull'esistenza di fattori di rischio in un determinato momento storico. Pertanto, qualora sia accertato che il danno è stato causato dalla nocività dell'attività lavorativa per esposizione all'amianto, è onere del datore di lavoro provare di avere adottato, pur in difetto di una specifica disposizione preventiva, le misure generiche di prudenza necessarie alla tutela della salute dal rischio espositivo secondo le conoscenze del tempo di insorgenza della malattia, essendo irrilevante la circostanza che il rapporto di lavoro si sia svolto in epoca antecedente all'introduzione di specifiche norme per il trattamento dei materiali contenenti amianto, quali quelle contenute nel d.lgs. 15 agosto 1991, n. 277, successivamente abrogato dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 14 maggio 2014, n. 10425 Fatto e diritto l. Con sentenza del 5.2.2007, la Corte d’appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del tribunale di Paola che aveva accolto la domanda, proposta dagli eredi di R.S. nei confronti di Rete Ferroviaria Italiana spa, avente ad oggetto il risarcimento...