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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 19 novembre 2015, n. 23666. Il credito eventuale scaturente da un legato del quale è discussa la validità è idoneo, quale credito litigioso, a determinare l’insorgere della qualità di creditore che abilita all’esperimento dell’azione revocatoria ordinaria avverso l’atto di disposizione compiuto dal debitore, dovendosi ritenere il credito del legatario insorto nel momento dell’apertura della successione del de cuius

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 19 novembre 2015, n. 23666 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente Dott. MATERA Lina – Consigliere Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 10 novembre 2015, n. 22907. Il legittimario totalmente pretermesso (nella specie, in caso di successione ab intestato, per aver il de cuius disposto in vita dell’intero suo patrimonio), il quale proponga domanda di simulazione relativa di una compravendita, preordinata all’eventuale successivo esercizio dell’azione di riduzione, agisce in qualità di terzo e non nella veste di erede, qualità – necessaria ai fini della preventiva accettazione dell’eredità con beneficio di inventario di cui all’art. 564 c.c., comma 1 – che egli acquista solo in conseguenza del positivo esercizio della medesima azione di riduzione. Infatti, il legittimario totalmente pretermesso non è chiamato alla successione per il solo fatto della morte del de cuius, potendo acquistare i suoi diritti solo dopo l’esperimento delle azioni di riduzione o di annullamento del testamento, ovvero dopo il riconoscimento dei suoi diritti da parte dell’istituito. Ne consegue che la condizione della preventiva accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario, stabilita dall’art. 564, comma 1, per l’esercizio dell’azione di riduzione, vale soltanto per il legittimario che abbia in pari tempo la qualità di erede (per disposizione testamentaria o per delazione ab intestato), ma non anche per il legittimario totalmente pretermesso dal testatore

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 10 novembre 2015, n. 22907 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente – Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere – Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere – Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere – Dott. ORICCHIO Antonio –...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 26 novembre 2015, n. 24150. La disciplina dei miglioramenti e delle addizioni nell’usufrutto, contenuta negli artt. 985 e 986 cod. civ., assume a riferimento gli interventi sul bene posti in essere dall’usufruttuario, che si traducono, al momento della restituzione, in altrettanti obblighi del nudo proprietario al pagamento di un indennizzo. Situazione diversa è quella in cui il donatario nudo proprietario deduca, come nella specie, di avere attuato a sue spese opere sul bene oggetto di usufrutto, che ne abbiano accresciuto il valore. In tale situazione – che può verificarsi in quanto non esiste un divieto, per il nudo proprietario, di effettuare interventi sul bene, con il consenso dell’usufruttuario, come desumibile dall’art. 983 cod. civ. -le opere eseguite dal nudo proprietario non possono “giovare all’usufruttuario o ai suoi eredi”, poiché ad esse non corrisponde affatto un credito dell’usufruttuario nei confronti del nudo proprietario. Viene a mancare, in tale situazione, la giustificazione del conferimento, in sede di collazione, del valore corrispondente al bene donato, comprensivo di opere realizzate dal donatario – nudo proprietario a sue spese

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 26 novembre 2015, n. 24150   Ritenuto in fatto 1. – È impugnata la sentenza della Corte d’appello di Trento, depositata l’11 agosto 2010 e notificata il 18 dicembre 2010, che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Trento, sezione distaccata di Cles, nel giudizio avente ad...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 5 novembre 2015, n. 22663. In tema di divisione ereditaria, nel caso in cui uno o più immobili non siano comodamente divisibili, il giudice ha il potere discrezionale di derogare al criterio della preferenziale assegnazione al condividente titolare della maggior quota, purché assolva all’obbligo di fornire una adeguata e logica motivazione della diversa valutazione di opportunità adottata

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III SENTENZA 5 novembre 2015, n. 22663 Considerato in fatto Con atto di citazione notificato il 10 febbraio 1990 C.G. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Roma i propri germani L., A.M., S. ed U.A.L. (quest’ultimo d’ora innanzi più semplicemente citato come C.U.) chiedendo lo scioglimento della comunione, paritaria...