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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 13 novembre 2015, n. 23198. Il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura (o ente ospedaliero) ha la sua fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, a fronte dell’obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall’assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente), insorgono a carico della casa di cura (o dell’ente), accanto a quelli di tipo lato sensu alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell’apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze. Ne consegue che la responsabilità della casa di cura (o dell’ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell’art. 1218 cod. civ., all’inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, in virtù dell’art. 1228 cod. civ., all’inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche di fiducia dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 13 novembre 2015, n. 23198 Svolgimento del processo 1. D’.An.Ri. e, con distinto atto, il marito P.C., in proprio e nella qualità di esercente la potestà sulla figlia minore J., chiesero il risarcimento dei danni patiti, quali conseguenze dell’errata esecuzione dell’intervento chirurgico cui la D’. si era sottoposta;...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 17 settembre 2015, n. 18276. In materia di compensazione delle spese legali, l’obbligo del Giudice di dare conto delle ragioni della compensazione totale o parziale delle stesse dovrà ritenersi assolto, oltre che in presenza di argomenti specificamente riferiti a detta statuizione, anche allorché le argomentazioni svolte per la statuizione di merito contengano in sé considerazioni giuridiche o di fatto idonee a giustificare le regolazione delle spese adottata

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE VI – L ordinanza 17 settembre 2015, n. 18276 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE L Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CURZIO Pietro – Presidente – Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere – Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere – Dott....

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 16 novembre 2015, n. 23392. La morte o la perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, comportano, giusta la regola dell’ultrattività del mandato alla lite, che: a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, ex art. 285 c.p.c., è idonea a far decorrere il termine per l’impugnazione nei confronti della parte deceduta o del rappresentante legale di quella divenuta incapace; b) il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione – ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale – in rappresentanza della parte che, deceduta o divenuta incapace, va considerata, nell’ambito del processo, tuttora in vita e capace; c) è ammissibile la notificazione dell’impugnazione presso di lui, ai sensi dell’art. 330, primo comma, c.p.c., senza che rilevi la conoscenza “aliunde” di uno degli eventi previsti dall’art. 299 c.p.c. da parte del notificante

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza  16 novembre 2015, n. 23392 Svolgimento del processo Il Credito Fondiario ed Industriale – FONSPA, già s.p.a. Credito Fonadiario, agiva nei confronti del notaio C.R., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, per avere il notaio stipulato contratto di mutuo, garantito da ipoteca iscritta sull’appartamento in (omissis) ,...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 12 novembre 2015, n. 23121. L’azione personale di restituzione, come già dice il nome, è destinata a ottenere l’adempimento dell’obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall’attore al convenuto, in forza di negozi quali la locazione, il comodato, il deposito e così via, che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario. Essa non può pertanto surrogare l’azione di rivendicazione, con elusione del relativo rigoroso onere probatorio, quando la condanna al rilascio o alla consegna viene chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell’assenza anche originaria di ogni titolo. In questo caso la domanda è tipicamente di rivendicazione, poiché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica. La tesi opposta comporta la sostanziale vanificazione della stessa previsione legislativa dell’azione di rivendicazione, il cui campo di applicazione resterebbe praticamente azzerato, se si potesse esercitare un’azione personale di restituzione nei confronti del detentore sine titolo; pertanto, l’azione di condanna al rilascio di un fondo esercitata dall’attore in base all’esistenza di un proprio titolo di proprietà e all’assenza, per contro, di qualsivoglia titolo che giustifichi il possesso o la detenzione del medesimo bene da parte del convenuto, va qualificata come azione di rivendica, ai sensi dell’art. 948 c.c., a paralizzare la quale è irrilevante che il convenuto deduca di possedere o di detenere l’immobile in forza di un titolo proveniente da un terzo

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 12 novembre 2015, n. 23121 Svolgimento del processo Resasi acquirente di un terreno con sovrastante edificio sito in (omissis) , giusta decreto di trasferimento emesso dal giudice dell’esecuzione del Tribunale di Roma in una procedura esecutiva immobiliare contro terzi, la Ardo s.r.l. con citazione notificata nell’ottobre del 2001...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 9 ottobre 2015, n. 20313. Le spese sostenute dal querelato per difendersi in sede penale è devoluta alla competenza funzionale del giudice penale, per le ragioni già indicate nella relazione stessa

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE VI ordinanza 9 ottobre 2015, n. 20313 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 3 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente – Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere – Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere – Dott. BARRECA...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 4 novembre 2015, n. 22584. Appartiene alla competenza della sezione comune del giudice ordinario e non già a quella specializzata in materia di impresa la controversia avente ad oggetto la domanda con la quale una ditta individuale chieda la condanna di una società inglese lamentando danni tanto per abuso di dipendenza economica, quanto per lo svolgimento di pratiche di sviamento della clientela realizzate con lesione dell’immagine e della reputazione commercial

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 4 novembre 2015, n. 22584 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 1 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Consigliere Dott. SCALDAFERRI Andrea –...