Concorrenza sleale mediante diffusione di notizie screditanti
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Concorrenza sleale mediante diffusione di notizie screditanti

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|9 novembre 2023| n. 31170.

In tema di concorrenza sleale mediante diffusione di notizie screditanti, l'esimente della legittima difesa, operando quando vi sia la necessità di difendere un diritto contro il pericolo attuale dell'altrui offesa ingiusta, postula che la reazione risponda ai parametri della continenza generale e della proporzionalità rispetto all'offesa ricevuta e che la comunicazione sia veritiera, sicché essa non può essere invocata ove si diffondano, con toni offensivi, notizie false relativamente all'emanazione di un provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Rovina e difetti di cose immobili natura extracontrattuale e rapporto di specialità con l’azione generale
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Rovina e difetti di cose immobili natura extracontrattuale e rapporto di specialità con l’azione generale

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|10 novembre 2023| n. 31301.

Poiché la responsabilità ex art. 1669 c.c. è speciale rispetto a quella prevista dalla norma generale di cui all'art. 2043 c.c., l'applicazione di quest'ultima può essere invocata soltanto ove non ricorrano i presupposti oggettivi e soggettivi della prima e non già al fine di superare i limiti temporali entro cui l'ordinamento positivo appresta la tutela specifica, ovvero senza poter "aggirare" il peculiare regime di prescrizione e decadenza che connota l'azione speciale.

Preliminare di vendita per persona da nominare e nomina in corso di giudizio
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Preliminare di vendita per persona da nominare e nomina in corso di giudizio

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|10 novembre 2023| n. 31332.

Nel caso in cui sia stipulato preliminare di vendita per persona da nominare, con la previsione che l'electio amici debba avvenire entro la data fissata per la stipulazione del definitivo, affinché la nomina sia valida è necessario che la sua comunicazione alla controparte, con la relativa accettazione, sia contenuta nella domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., mentre, ove essa avvenga in corso di causa, il contratto per persona da nominare è destinato a produrre effetti tra le parti originarie per tardività della nomina, ove tale tardività sia prontamente eccepita.

Al fine di permettere al paziente l’espressione di un consenso informato al trattamento sanitario
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Al fine di permettere al paziente l’espressione di un consenso informato al trattamento sanitario

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|7 novembre 2023| n. 31026.

In tema di responsabilità per attività medico-chirurgica, al fine di permettere al paziente l'espressione di un consenso informato al trattamento sanitario, il medico deve fornire informazioni dettagliate in merito alla natura, portata ed estensione dell'intervento, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative, che ben possono essere contenute in un modulo prestampato, la cui idoneità, ai fini della completezza ed effettività del consenso, va, invece, esclusa ove il contenuto del modulo sia generico.

La rinnovazione della citazione introduttiva del giudizio di prime cure effettuata mediante notificazione dell’originario atto di citazione
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La rinnovazione della citazione introduttiva del giudizio di prime cure effettuata mediante notificazione dell’originario atto di citazione

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|6 novembre 2023| n. 30722.

È nulla la rinnovazione della citazione introduttiva del giudizio di prime cure effettuata mediante notificazione dell’originario atto di citazione con allegato il verbale di udienza recante l’ordine giudiziale di rinnovazione. Infatti, ai fini della valida instaurazione del contraddittorio, si richiede il compimento di un’attività identica a quella in origine omessa, ovvero la notificazione di un atto di citazione munito dei requisiti di contenuto-forma prescritti dall’articolo 163 cod. proc. civ.

La distinzione tra domanda ed eccezione riconvenzionale
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La distinzione tra domanda ed eccezione riconvenzionale

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|7 novembre 2023| n. 31010.

La distinzione tra domanda ed eccezione riconvenzionale non dipende dal titolo posto a base della difesa del convenuto, e cioè dal fatto o dal rapporto giuridico invocato a suo fondamento, né dal relativo oggetto sostanziale (il bene della vita), ma dal petitum processuale, vale a dire dal risultato che lo stesso intende con essa ottenere in giudizio, limitato, nel secondo caso, al rigetto della domanda proposta dall'attore; di conseguenza, non sussistono limiti al possibile ampliamento del tema della controversia da parte del convenuto a mezzo di eccezioni, purché vengano allegati, a loro fondamento, fatti o rapporti giuridici prospettati come idonei a determinare l'estinzione o la modificazione dei diritti fatti valere dall'attore, ed in base ai quali si chiede la reiezione delle domande da questo proposte e non una pronunzia di accoglimento di ulteriori e diverse domande.

Il  valore della causa nei giudizi per pagamento di somme anche a titolo di danno
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Il  valore della causa nei giudizi per pagamento di somme anche a titolo di danno

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|7 novembre 2023| n. 30999.

In materia di spese processuali, la regola contenuta nell'art. 5 del d.m. n. 140 del 2012, secondo cui il valore della causa, nei giudizi per pagamento di somme, anche a titolo di danno, va fissato sulla base della somma attribuita alla parte vincitrice e non di quella domandata, ha lo scopo di calmierare le liquidazioni a favore di chi abbia richiesto importi eccesivi rispetto al dovuto, mantenendo a carico di chi agisce i possibili maggiori costi di difesa cagionati da una pretesa esorbitante rispetto a quanto spettante; ne consegue che, in un giudizio di appello introdotto per rivendicare importi superiori a quelli riconosciuti e definito con pronuncia di rigetto, il valore è pari all'importo domandato e dunque, nella specie, alla differenza tra quanto preteso in sede di gravame e quanto già liquidato, non avendo alcun legame con il giudizio di secondo grado la fissazione del valore sulla base di quanto attribuito e non più in discussione.

Valore dei beni tra la data di apertura della successione e quella di effettivo scioglimento della comunione
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Valore dei beni tra la data di apertura della successione e quella di effettivo scioglimento della comunione

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|8 novembre 2023| n. 31125.

L'accoglimento dell'azione di riduzione da parte del legittimario pretermesso determina una comunione tra il predetto e l'erede istituito nella quale la quota del primo è corrispondente al valore della quota di legittima non soddisfatta, determinata in proporzione al valore dell'intera massa, la cui stima va compiuta alla data di apertura della successione ovvero, qualora debba procedersi alla divisione, alla data di effettivo scioglimento della comunione.

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Opposizione all’esecuzione promossa in base a titolo esecutivo giudiziale contenente separate condanne reciproche non può essere eccepita la compensazione

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|8 novembre 2023| n. 31130.

Nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo giudiziale contenente separate condanne reciproche non può essere eccepita la compensazione (propria o impropria), essendo state le reciproche pretese ritenute non suscettibili di reciproca elisione in sede di cognizione, con la conseguenza che, al fine di ottenere il riconoscimento della compensazione cd. tecnica ovvero l'accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte partite, con definitiva condanna di una sola delle parti al pagamento della differenza dovuta in favore dell'altra, è necessario proporre l'impugnazione della sentenza costituente titolo esecutivo.

Diffida ad adempiere e la necessità dell’indicazione di un termine
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Diffida ad adempiere e la necessità dell’indicazione di un termine

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|6 novembre 2023| n. 30804.

In tema di diffida ad adempiere, l’unico onere che, ai sensi dell’articolo 1454 del codice civile, grava sulla parte intimante è quello di fissare un termine entro il quale l’altra parte dovrà adempiere alla propria prestazione, pena la risoluzione ope legis del contratto, poiché la ratio della norma citata è quella di fissare con chiarezza la posizione delle parti rispetto all’esecuzione del negozio, mercè un formale avvertimento alla parte diffidata che l’intimante non è disposto a tollerare un ulteriore ritardo nell’adempimento.