Responsabilità del conduttore per la ritardata restituzione del bene locato

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 31767.

Responsabilità del conduttore per la ritardata restituzione del bene locato

In tema di responsabilità del conduttore per la ritardata restituzione del bene locato ex art. 1591 cod. civ., l’ordinaria diligenza richiesta al creditore dall’art. 1227, secondo comma, cod. civ., per evitare un suo concorso nella produzione del danno, non implica l’obbligo di compiere attività ulteriori come la proposizione di un’azione di cognizione o esecutiva per ottenere il rilascio della cosa locata. In altri termini, l’ordinaria diligenza, che il creditore deve usare nell’attivarsi per evitare la produzione di ulteriori danni, non comprende mai l’obbligo di intraprendere un’azione giudiziaria, cognitiva o esecutiva che sia, e tanto meno comprende l’obbligo di richiedere ciò che gli spetta in base ad un titolo già formato

Ordinanza|| n. 31767. Responsabilità del conduttore per la ritardata restituzione del bene locato

Data udienza 7 novembre 2023

Integrale

Tag/parola chiave: Responsabilità del conduttore per la ritardata restituzione del bene locato – Ordinaria diligenza del creditore per evitare la produzione di danni ulteriori – Esclusione dell’obbligo di intraprendere un’azione giudiziaria – Clausola penale – Funzione sanzionatoria – Operatività condizionata solo all’inosservanza dell’obbligo di comportamento del debitore – Annullamento con rinvio

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